Articolo 16 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91
Articolo 10 bisArticolo 17
Versione
16 agosto 1992
Art. 16. 1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica e' soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.
2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali e' equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.
Entrata in vigore il 16 agosto 1992
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