Articolo 1 della Legge 28 ottobre 1988, n. 473
Articolo 2
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10 novembre 1988
Art. 1. 1. All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802 , concernente l'attuazione della direttiva n. 80/181/CEE relativa alle unita' di misura, sono apportate le modifiche seguenti:
a) la definizione dell'unita' di lunghezza di cui al punto 1.1 del capitolo I e' sostituita dalla seguente:
"Unita' di lunghezza.
Il metro e' la lunghezza del tragitto percorso dalla luce nel vuoto in un intervallo di 1/299792458 di secondo.
(17a CGPM, 1983, Ris. 1)";
b) nel capitolo I, punto 4:
1) la tabella e' completata con le voci seguenti:

" ===============================================================
Unita'
GRANDEZZA ____________________________________________
Nome Simbolo Valore
____________________________________________
Pressione sangui- millimetro di mm Hg 1 mm Hg = 133,322 Pa gna e pressione mercurio (*)
degli altri liquidi
organici
-28 2
Sezione efficace barn b 1 b = 10 m

2) il testo dell'avvertenza e' sostituito dal seguente:
"I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3 si applicano alle unita' ed ai simboli di cui sopra, ad eccezione del millimetro di mercurio e del suo simbolo. Il multiplo 10(Elevato al Quadrato)a e' tuttavia denominato 'ettaro'";
c) nel capitolo II:
1) e' soppressa l'unita' di misura per la pressione sanguigna che figura nella tabella;
2) il testo dell'avvertenza e' sostituito dal seguente:
"I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3 del capitolo I si applicano alle unita' ed ai simboli della presente tabella, ad eccezione del simbolo g ".

Entrata in vigore il 10 novembre 1988