CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TARGIA FRANCESCO, Presidente
IN LA, OR
MINISCI FRANCESCO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 278/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - RB
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249008808545000 IRAP
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 492/2025 depositato il
24/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Sas, rappresentata e difesa dall'avv.to Difensore_1 del foro di RB, il 22.1.2025 riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n. 12520249008808545/000 di complessivi euro
208.471,40.
La ricorrente impugna l'intimazione in relazione alle cartelle a. Cartella n. 12520110005408026000 notificata il 15.03.2011;
b. Cartella n. 12520110016052983000 notificata il 19.09.2012;
c. Cartella n. 12520120004514090000 notificata l'11.05.2012;
d. Cartella n. 12520120009160050000 notificata il 19.06.2012;
e. Cartella n.12520130000878682000 notificata il 03.08.2013;
f. Cartella n. 12520130009071982000 notificata il 27.12.2014;
g. Cartella n. 12520130012552210000 notificata il 03.07.2015;
h. Cartella n. 12520140007424754000 notificata il 03.07.2015;
i. Cartella n.12520140012425932000 notificata il 25.08.2015;
j. Cartella n.12520150008578644000 notificata il 20.01.2016
k. Cartella n. 12520150011857605000 notificata il 05.12.2016;
l. Cartella n. 12520160006232292000 notificata il 05.12.2016;
m. Cartella n.12520160010814566000 notificata il 13.11.2016;
n. Cartella n.12520170004501768000 notificata l'08.05.2017
in quanto già contenute in precedente intimazione di pagamento, già impugnata.
In relazione a tali cartelle era stata emessa sentenza da questa stessa Corte, confermata anche dalla Corte
Regionale, con la quale venivano annullati interessi e sanzioni contenuti nelle cartelle.
Si costituiva l'Ader dichiarava la corretta notifica degli atti sottostanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in quanto le cartelle per le quali viene proposto ricorso state oggetto di sgravio parziale e sono state inserite di nuovo nell'atto intimato per l'intero originario importo e non per l'importo al netto dello sgravio.
La Corte, quindi accoglie il ricorso e annulla parzialmente l'avviso di intimazione in relazione a sanzioni e interessi delle cartelle già oggetto di precedente giudizio come esposto in motivazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TARGIA FRANCESCO, Presidente
IN LA, OR
MINISCI FRANCESCO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 278/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - RB
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249008808545000 IRAP
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 492/2025 depositato il
24/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Sas, rappresentata e difesa dall'avv.to Difensore_1 del foro di RB, il 22.1.2025 riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n. 12520249008808545/000 di complessivi euro
208.471,40.
La ricorrente impugna l'intimazione in relazione alle cartelle a. Cartella n. 12520110005408026000 notificata il 15.03.2011;
b. Cartella n. 12520110016052983000 notificata il 19.09.2012;
c. Cartella n. 12520120004514090000 notificata l'11.05.2012;
d. Cartella n. 12520120009160050000 notificata il 19.06.2012;
e. Cartella n.12520130000878682000 notificata il 03.08.2013;
f. Cartella n. 12520130009071982000 notificata il 27.12.2014;
g. Cartella n. 12520130012552210000 notificata il 03.07.2015;
h. Cartella n. 12520140007424754000 notificata il 03.07.2015;
i. Cartella n.12520140012425932000 notificata il 25.08.2015;
j. Cartella n.12520150008578644000 notificata il 20.01.2016
k. Cartella n. 12520150011857605000 notificata il 05.12.2016;
l. Cartella n. 12520160006232292000 notificata il 05.12.2016;
m. Cartella n.12520160010814566000 notificata il 13.11.2016;
n. Cartella n.12520170004501768000 notificata l'08.05.2017
in quanto già contenute in precedente intimazione di pagamento, già impugnata.
In relazione a tali cartelle era stata emessa sentenza da questa stessa Corte, confermata anche dalla Corte
Regionale, con la quale venivano annullati interessi e sanzioni contenuti nelle cartelle.
Si costituiva l'Ader dichiarava la corretta notifica degli atti sottostanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in quanto le cartelle per le quali viene proposto ricorso state oggetto di sgravio parziale e sono state inserite di nuovo nell'atto intimato per l'intero originario importo e non per l'importo al netto dello sgravio.
La Corte, quindi accoglie il ricorso e annulla parzialmente l'avviso di intimazione in relazione a sanzioni e interessi delle cartelle già oggetto di precedente giudizio come esposto in motivazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Spese compensate.