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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 24/09/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 396/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 396/2024
Parte_1
RICORRENTE contro
SEDE LEGALE CP_1
RESISTENTE
Oggi 24 settembre 2025, innanzi al G.O.P. dott.ssa Sonia
Serafini, sono comparsi l'avv. Daniele Mezzacapo per parte ricorrente (presente personalmente) e l'avv. Parte_1
Renato Vestini, anche in sostituzione dell'avv. Anna Paola
Ciarelli per parte resistente.
Sono altresì presenti, ai fini della pratica forense, il Dott.
e il dott. Persona_1 Persona_2
Il Giudice Invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Dopo breve discussione orale, le parti insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, anche istruttorie, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
pagina 1 di 8 In particolare l'avv. Mezzacapo si riporta al ricorso e alle note autorizzate.
L'avv. Vestini impugna e contesta le note di controparte, riportandosi ai propri scritti difensivi
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il G.O.P.
Dott.ssa Sonia Serafini
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa
Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 396/2024 promossa da:
, rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. DANIELE ZA (C.F.
), con studio in Forlì, via Baratti n. 1, ove C.F._2 la ricorrente risulta domiciliata
RICORRENTE contro
(C.F. P.I. ), CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. Vestini Renato ) C.F._3
e dell'avv. Ciarelli Anna Paola , con C.F._4 domicilio eletto in Forlì, via Libertà n. 48 C/O l'Avvocatura della
Sede Provinciale
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale pagina 3 di 8 all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
La ricorrente proponeva ricorso ex art. 442 e ss. c.p.c., avverso il provvedimento di indebito adottato dall' . CP_1
Premetteva di essere beneficiaria di assegno di invalidità
n. 002-320015012813 Cat. IO fin dal 01.01.1989 e che, nell'agosto 2023 aveva comunicato la riliquidazione dello CP_1
stesso. Mediante il ricalcolo, con rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo, risultava Pt_1
debitrice della somma di € 1.894,05 fino al 30.09.23.
Successivamente, nel febbraio del 2024, l' comunicava il CP_2
ricalcolo a decorrere dal 2019; ricalcolo che comprendeva la variazione di dati di calcolo alla decorrenza originaria dell'assegno e la rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo. , quindi, trasmetteva comunicazione CP_1
di accertamento somme indebitamente percepite, specificando che, a seguito di verifiche, la beneficiaria aveva ricevuto – per l'intero anno 2022 un pagamento non dovuto sulla pensione in questione per € 3.070,86, poiché era stata revocata l'integrazione al trattamento minimo per superamento dei limiti di reddito. Seguiva pertanto un ricorso amministrativo al
Comitato IN , il quale, però, veniva respinto. CP_1
Motivava il comitato “l'integrazione al minimo relativa alla pagina 4 di 8 prestazione pensionistica denominata Assegno ordinario di invalidità è disciplinata dalla Legge n. 222/1984 che prevede la valutazione del reddito personale e di quello del coniuge al fine della concessione del beneficio;
rilevato che ne caso in esame, essendo i redditi totali superiori al limite previsto dalla legge si conferma la ripetizione del debito come da provvedimento datato 7 febbraio 2024.
La ricorrente, dunque, riteneva illegittima la revoca.
Specificava che il diritto all'assegno suddetto e all'integrazione
(quest'ultima dovuta quando l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo), era sì disciplinata dalla L. 222/84, ma che l'integrazione al minimo era stata istituita con la L. 218/1952 e successivamente integrata con la L. 638/83 e che, solo il D.Lgs.
503/1992 (come modificato dalla L. 537/93 e 335/95) veniva considerato nel computo anche il reddito del coniuge. Il principio secondo il quale per le pensioni con decorrenza compresa entro l'anno 1993 rimanesse in vigore la disciplina in essere anteriormente all'emanazione dell'art. 4 del D.Lgs.
503/1992, ossia che per tali pensioni continuasse ad aver rilevanza, ai fini dell'integrazione al minimo, il solo reddito del pensionato, veniva altresì specificato dalla circolare n. 118 CP_1
del 20.04.94. Ne conseguiva, quindi che la , titolare Pt_1
della pensione di invalidità dal 1989, era soggetta alla previgente disciplina circa l'integrazione al minimo dell'assegno e, quindi, non doveva essere considerato il reddito del coniuge.
La ricorrente specificava che il principio era anche ribadito nella
Circolare n. 11 del 19.06.2000. CP_1 pagina 5 di 8 2.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso CP_1
avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque non provato.
Riporta la memoria di costituzione e risposta che la ricorrente avrebbe contestato il recupero da parte dell' di somme CP_1
indebitamente corrisposte per superamento dei limiti di reddito, in quanto possibile solo se la percezione sia dovuto a dolo dell'interessato. Riportava, inoltre, copiosa normativa tesa a dimostrare l'infondatezza del suddetto assunto.
3.
La causa è stata istruita documentalmente e, all'udienza del 24 settembre 2025, all'esito della discussione delle parti, è stata posta in decisione.
4.
Il ricorso risulta fondato per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
In primo luogo, va evidenziato – come peraltro opportunamente rilevato dalla difesa della nelle note autorizzate agli Pt_1
atti – che l' fonda la sua difesa unicamente sul presunto CP_1
assunto che la ricorrente abbia omesso di comunicare il dato reddituale e che l'istituto non possa procedere al recupero di somme indebitamente corrisposte per superamento del limite di reddito se non nei casi in cui l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. In realtà, il ricorso si fonda su un presupposto specifico e diverso da quello disaminato dal resistente e cioè, che la ricorrente non ha affatto superato i pagina 6 di 8 limiti di reddito. Ben ha argomentato, infatti, mediante il richiamo a normativa successa nel tempo (nonché a Circolari esplicative dello stesso istituto), la circostanza che ai redditi della non devono essere aggiunti quelli del marito. La Pt_1
ricorrente, infatti, avendone i requisiti, è titolare dell'assegno di invalidità dal 1 gennaio 1989 (art. 1 L. 222/84) e, essendo lo stesso inferiore al trattamento minimo previsto, è integrato con un importo a carico del fondo sociale (art. 1 c. 3 della legge menzionata); dall'apparato normativo successivo, la stessa non
è soggetta alla disciplina attuativa introdotta dal 1994, ma a quella previgente all'art. 4 D.Lgs. 503/1992 che prevede la rilevanza del solo reddito del pensionato ai fini dell'integrazione al minimo dell'assegno, qualora la pensione abbia una decorrenza antecedente al 1994.
Sul punto, il resistente non ha preso alcuna posizione.
5.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al
D.M. n. 55/2014 e successivo D.M. 147/2022, sono poste a carico della parte resistente ed a favore della parte ricorrente, facendo applicazione dei valori medi in ragione del valore della causa, stante la media complessità delle questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il G.O.P. delegato, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso proposto
- dichiara che la ricorrente ha diritto a percepire l'assegno pagina 7 di 8 ordinario di invalidità nella misura già riconosciuta a partire dal
1 gennaio 1989 e, dunque, con l'integrazione al minimo;
- dichiara insussistente il diritto di a ripetere la somma di CP_1
€ 3.070,86 di cui al provvedimento di accertamento somme indebitamente percepite su pensione della sig.ra Parte_1
cat. IO n. 15012813 datato 7 febbraio 2024.
[...]
- condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 2.620,00 per compensi, oltre
15% spese generali ed accessori di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 24 settembre 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Sonia Serafini
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 396/2024
Parte_1
RICORRENTE contro
SEDE LEGALE CP_1
RESISTENTE
Oggi 24 settembre 2025, innanzi al G.O.P. dott.ssa Sonia
Serafini, sono comparsi l'avv. Daniele Mezzacapo per parte ricorrente (presente personalmente) e l'avv. Parte_1
Renato Vestini, anche in sostituzione dell'avv. Anna Paola
Ciarelli per parte resistente.
Sono altresì presenti, ai fini della pratica forense, il Dott.
e il dott. Persona_1 Persona_2
Il Giudice Invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Dopo breve discussione orale, le parti insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, anche istruttorie, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
pagina 1 di 8 In particolare l'avv. Mezzacapo si riporta al ricorso e alle note autorizzate.
L'avv. Vestini impugna e contesta le note di controparte, riportandosi ai propri scritti difensivi
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il G.O.P.
Dott.ssa Sonia Serafini
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa
Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 396/2024 promossa da:
, rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. DANIELE ZA (C.F.
), con studio in Forlì, via Baratti n. 1, ove C.F._2 la ricorrente risulta domiciliata
RICORRENTE contro
(C.F. P.I. ), CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. Vestini Renato ) C.F._3
e dell'avv. Ciarelli Anna Paola , con C.F._4 domicilio eletto in Forlì, via Libertà n. 48 C/O l'Avvocatura della
Sede Provinciale
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale pagina 3 di 8 all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
La ricorrente proponeva ricorso ex art. 442 e ss. c.p.c., avverso il provvedimento di indebito adottato dall' . CP_1
Premetteva di essere beneficiaria di assegno di invalidità
n. 002-320015012813 Cat. IO fin dal 01.01.1989 e che, nell'agosto 2023 aveva comunicato la riliquidazione dello CP_1
stesso. Mediante il ricalcolo, con rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo, risultava Pt_1
debitrice della somma di € 1.894,05 fino al 30.09.23.
Successivamente, nel febbraio del 2024, l' comunicava il CP_2
ricalcolo a decorrere dal 2019; ricalcolo che comprendeva la variazione di dati di calcolo alla decorrenza originaria dell'assegno e la rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo. , quindi, trasmetteva comunicazione CP_1
di accertamento somme indebitamente percepite, specificando che, a seguito di verifiche, la beneficiaria aveva ricevuto – per l'intero anno 2022 un pagamento non dovuto sulla pensione in questione per € 3.070,86, poiché era stata revocata l'integrazione al trattamento minimo per superamento dei limiti di reddito. Seguiva pertanto un ricorso amministrativo al
Comitato IN , il quale, però, veniva respinto. CP_1
Motivava il comitato “l'integrazione al minimo relativa alla pagina 4 di 8 prestazione pensionistica denominata Assegno ordinario di invalidità è disciplinata dalla Legge n. 222/1984 che prevede la valutazione del reddito personale e di quello del coniuge al fine della concessione del beneficio;
rilevato che ne caso in esame, essendo i redditi totali superiori al limite previsto dalla legge si conferma la ripetizione del debito come da provvedimento datato 7 febbraio 2024.
La ricorrente, dunque, riteneva illegittima la revoca.
Specificava che il diritto all'assegno suddetto e all'integrazione
(quest'ultima dovuta quando l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo), era sì disciplinata dalla L. 222/84, ma che l'integrazione al minimo era stata istituita con la L. 218/1952 e successivamente integrata con la L. 638/83 e che, solo il D.Lgs.
503/1992 (come modificato dalla L. 537/93 e 335/95) veniva considerato nel computo anche il reddito del coniuge. Il principio secondo il quale per le pensioni con decorrenza compresa entro l'anno 1993 rimanesse in vigore la disciplina in essere anteriormente all'emanazione dell'art. 4 del D.Lgs.
503/1992, ossia che per tali pensioni continuasse ad aver rilevanza, ai fini dell'integrazione al minimo, il solo reddito del pensionato, veniva altresì specificato dalla circolare n. 118 CP_1
del 20.04.94. Ne conseguiva, quindi che la , titolare Pt_1
della pensione di invalidità dal 1989, era soggetta alla previgente disciplina circa l'integrazione al minimo dell'assegno e, quindi, non doveva essere considerato il reddito del coniuge.
La ricorrente specificava che il principio era anche ribadito nella
Circolare n. 11 del 19.06.2000. CP_1 pagina 5 di 8 2.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso CP_1
avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, comunque non provato.
Riporta la memoria di costituzione e risposta che la ricorrente avrebbe contestato il recupero da parte dell' di somme CP_1
indebitamente corrisposte per superamento dei limiti di reddito, in quanto possibile solo se la percezione sia dovuto a dolo dell'interessato. Riportava, inoltre, copiosa normativa tesa a dimostrare l'infondatezza del suddetto assunto.
3.
La causa è stata istruita documentalmente e, all'udienza del 24 settembre 2025, all'esito della discussione delle parti, è stata posta in decisione.
4.
Il ricorso risulta fondato per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
In primo luogo, va evidenziato – come peraltro opportunamente rilevato dalla difesa della nelle note autorizzate agli Pt_1
atti – che l' fonda la sua difesa unicamente sul presunto CP_1
assunto che la ricorrente abbia omesso di comunicare il dato reddituale e che l'istituto non possa procedere al recupero di somme indebitamente corrisposte per superamento del limite di reddito se non nei casi in cui l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. In realtà, il ricorso si fonda su un presupposto specifico e diverso da quello disaminato dal resistente e cioè, che la ricorrente non ha affatto superato i pagina 6 di 8 limiti di reddito. Ben ha argomentato, infatti, mediante il richiamo a normativa successa nel tempo (nonché a Circolari esplicative dello stesso istituto), la circostanza che ai redditi della non devono essere aggiunti quelli del marito. La Pt_1
ricorrente, infatti, avendone i requisiti, è titolare dell'assegno di invalidità dal 1 gennaio 1989 (art. 1 L. 222/84) e, essendo lo stesso inferiore al trattamento minimo previsto, è integrato con un importo a carico del fondo sociale (art. 1 c. 3 della legge menzionata); dall'apparato normativo successivo, la stessa non
è soggetta alla disciplina attuativa introdotta dal 1994, ma a quella previgente all'art. 4 D.Lgs. 503/1992 che prevede la rilevanza del solo reddito del pensionato ai fini dell'integrazione al minimo dell'assegno, qualora la pensione abbia una decorrenza antecedente al 1994.
Sul punto, il resistente non ha preso alcuna posizione.
5.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al
D.M. n. 55/2014 e successivo D.M. 147/2022, sono poste a carico della parte resistente ed a favore della parte ricorrente, facendo applicazione dei valori medi in ragione del valore della causa, stante la media complessità delle questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il G.O.P. delegato, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso proposto
- dichiara che la ricorrente ha diritto a percepire l'assegno pagina 7 di 8 ordinario di invalidità nella misura già riconosciuta a partire dal
1 gennaio 1989 e, dunque, con l'integrazione al minimo;
- dichiara insussistente il diritto di a ripetere la somma di CP_1
€ 3.070,86 di cui al provvedimento di accertamento somme indebitamente percepite su pensione della sig.ra Parte_1
cat. IO n. 15012813 datato 7 febbraio 2024.
[...]
- condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in € 2.620,00 per compensi, oltre
15% spese generali ed accessori di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 24 settembre 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Sonia Serafini
pagina 8 di 8