Cass. pen., sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 106
CASS
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza prova tasso di interesse e reato di usura

    Il ricorso è inammissibile perché propone censure fattuali e una diversa valutazione degli elementi probatori, non consentite in sede di legittimità. La ricostruzione della vicenda è precisa e basata anche su intercettazioni.

  • Rigettato
    Mancanza consapevolezza del carattere usurario del prestito

    Il Tribunale ha ritenuto provata la sussistenza delle aggravanti ex art. 416-bis.1 cod. pen. con motivazione incensurabile.

  • Rigettato
    Mancanza del presupposto del concorso nel reato di usura

    Il Tribunale ha ritenuto provata la sussistenza delle aggravanti ex art. 416-bis.1 cod. pen. con motivazione incensurabile.

  • Rigettato
    Omessa risposta alle censure sulla aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.

    La Corte rileva che non sussiste interesse al ricorso avverso un provvedimento de libertate quando sia dedotta l'erronea applicazione di una circostanza aggravante da cui non conseguono immediati riflessi sull'an o sul quomodo della misura.

  • Rigettato
    Omessa considerazione di elemento nuovo e decisivo sulle esigenze cautelari

    La difesa non ha allegato fatti idonei a superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale ha invece evidenziato condotte recenti e allarmanti del ricorrente e la necessità di tutelare le fonti di prova.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 106
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 106
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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