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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/12/2025, n. 4242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4242 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 7808/2022
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7808 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza cartolare del 07.05.2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Afragola (Na) al C.so G. C.F._1
Garibaldi n. 121, presso lo studio dell'avv. Chiara Gallone, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F.: CP_1
). C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI Il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c., come da annotazione di cancelleria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.07.2022, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 23.03.2015 in Afragola (NA), con CP_1 evidenziando che da tale unione non erano nati figli e precisando che l'abitazione coniugale veniva stabilita in Casoria (NA) alla Via F. Casolaro n. 8.
Il ricorrente deduceva il venir meno dell'affectio coniugalis a seguito delle gravi condotte poste in essere dalla moglie in costanza di matrimonio: in particolare, rappresentava che la sig,ra sin dall'inizio della convivenza matrimoniale, si Per_1 era allontanata volontariamente dalla casa coniugale per lunghi periodi, prima dal 2016 al 2017, e successivamente per circa cinque mesi nel 2018, finché nell'estate 2019 la resistente lasciava definitivamente l'abitazione di Via Casolaro per non farvi più ritorno, se non per riprendere i propri oggetti personali.
Pertanto, il sig. chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi Parte_1 con addebito alla moglie ed assegnazione in proprio favore della casa coniugale.
All'esito dell'udienza del 06.03.2023, il Presidente f.f., verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e la mancata costituzione della resistente, procedeva al libero interrogatorio del ricorrente e, con contestuale ordinanza, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione di emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: - autorizza i CP_1 coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto; quindi, rimetteva le parti dinanzi al
Giudice istruttore per l'udienza cartolare del 25.10.2023.
Con memoria integrativa depositata il 05.10.2023, parte ricorrente insisteva sulle domande formulate e, riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
All'esito dell'udienza cartolare del 25.10.2023 il Giudice istruttore, concedendo i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rinviava la causa all'udienza figurata del
13.03.2024 ove, ritenuta ammissibile la prova orale articolata dal ricorrente, rinviava la pag. 2/6 causa all'udienza del 28.10.2024 per l'escussione dei testi.
In tale data, il Giudice istruttore, espletata l'attività istruttoria, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza successiva, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al
Collegio concedendo al ricorrente il termine di 60 giorni di cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M. per le proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di la quale, sebbene CP_1 regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
Tanto premesso, nel merito la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Invero, il Tribunale ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le dichiarazioni del ricorrente - secondo cui tra gli stessi coniugi era terminata “l'affectio maritalis” – la cessazione della convivenza a partire dal 2019, nonché l'indifferenza della resistente, rimasta contumace, ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Quanto alla richiesta di addebito della separazione avanzata dal ricorrente, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le altre Cass. Civ.,
Sez. I, n. 2740 del 5.02.2008) il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dal coniuge resistente comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Sul punto, il Collegio ritiene che la domanda di addebito in capo alla moglie abbia trovato adeguato riscontro nelle risultanze degli atti di causa. pag. 3/6 Al riguardo, giova ricordare che la S.C. ha affermato il principio, condiviso da questo
Collegio, secondo cui l'abbandono della casa familiare è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (cfr. Cass. n. 17056 del
03.08.2007).
Ebbene, nel caso in esame non è specificamente contestato che la resistente si sia allontanata dalla casa coniugale per non farvi più ritorno e, viceversa, non è stato portato all'attenzione del Tribunale alcun elemento idoneo a provare che detto abbandono sia stato la conseguenza di una crisi già in atto o di un comportamento del ricorrente a sua volta contrario ai doveri coniugali essendo, peraltro, rimasta contumace la sig.ra CP_1
Invero, il teste (cognato del ricorrente) escusso all'udienza del Testimone_1
28.10.2024, confermando le circostanze dedotte dal ricorrente, riferiva che CP_1 abbandonava la casa coniugale nell'estate 2019 non facendovi più ritorno (v.
[...] verbale udienza del 28.10.2024).
Orbene, alla stregua di tali emergenze processuali appare evidente che le condotte volontarie della resistente, costituenti violazione dei doveri coniugali, abbiano acquisito rilievo determinante nel senso dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti, atteso che, comunque, le risultanze del processo non consentono di collegare la crisi coniugale a qualche altro specifico comportamento del marito che possa integrare violazione degli obblighi di solidarietà coniugale sanciti dall'art. 143 c.c..
E difatti, il volontario allontanamento dal domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, ove attuato senza il consenso dell'altro, costituisce violazione del dovere matrimoniale di convivenza ed è conseguentemente di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, a meno che l'autore della condotta abbandonica non dimostri l'esistenza di una giusta causa e/o la preesistenza di una intollerabilità della convivenza (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 30 marzo 2025, n. 8366). pag. 4/6 La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151, 2° comma,
c.c., con addebito esclusivo alla moglie.
Per quanto riguarda le statuizioni accessorie, il Collegio nulla dispone atteso che alcuna istanza è stata formulata dal ricorrente nonché dalla resistente che restava contumace, e tenuto conto che non vi sono figli minori e/o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Invero, in ordine all'assegnazione della casa coniugale domandata dal ricorrente, il
Collegio osserva di non dover emettere alcun provvedimento stante l'assenza di figli minori e/o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e, pertanto, non sussistono i presupposti di cui all'art. 337sexies c.c., sicché troverà applicazione il regime di diritto ordinario.
Il Tribunale reputa che non vada disposta la ripetizione delle spese sostenute dal ricorrente, stante la mancata opposizione della resistente rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la contumacia di nata a [...] il CP_1
27.01.1965;
b) pronuncia la separazione personale, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., dei coniugi
, nato ad [...] il [...], e nata a Parte_1 CP_1
AN (Kazakistan) il 27.01.1965, con addebito a carico della moglie;
c) nulla dispone in ordine al godimento della casa coniugale per le argomentazioni di cui in parte motiva;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Afragola (Na) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396, (Ordinamento dello
Stato Civile), nonché ai sensi dell'art 191 comma 1 bis L. 2015 n. 107 (atto n. 24, parte
I, Serie /, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2015)
e) spese non ripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. pag. 5/6 Così deciso all'esito della camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 7808/2022
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7808 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza cartolare del 07.05.2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Afragola (Na) al C.so G. C.F._1
Garibaldi n. 121, presso lo studio dell'avv. Chiara Gallone, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F.: CP_1
). C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI Il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c., come da annotazione di cancelleria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.07.2022, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 23.03.2015 in Afragola (NA), con CP_1 evidenziando che da tale unione non erano nati figli e precisando che l'abitazione coniugale veniva stabilita in Casoria (NA) alla Via F. Casolaro n. 8.
Il ricorrente deduceva il venir meno dell'affectio coniugalis a seguito delle gravi condotte poste in essere dalla moglie in costanza di matrimonio: in particolare, rappresentava che la sig,ra sin dall'inizio della convivenza matrimoniale, si Per_1 era allontanata volontariamente dalla casa coniugale per lunghi periodi, prima dal 2016 al 2017, e successivamente per circa cinque mesi nel 2018, finché nell'estate 2019 la resistente lasciava definitivamente l'abitazione di Via Casolaro per non farvi più ritorno, se non per riprendere i propri oggetti personali.
Pertanto, il sig. chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi Parte_1 con addebito alla moglie ed assegnazione in proprio favore della casa coniugale.
All'esito dell'udienza del 06.03.2023, il Presidente f.f., verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e la mancata costituzione della resistente, procedeva al libero interrogatorio del ricorrente e, con contestuale ordinanza, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione di emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: - autorizza i CP_1 coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto; quindi, rimetteva le parti dinanzi al
Giudice istruttore per l'udienza cartolare del 25.10.2023.
Con memoria integrativa depositata il 05.10.2023, parte ricorrente insisteva sulle domande formulate e, riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
All'esito dell'udienza cartolare del 25.10.2023 il Giudice istruttore, concedendo i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rinviava la causa all'udienza figurata del
13.03.2024 ove, ritenuta ammissibile la prova orale articolata dal ricorrente, rinviava la pag. 2/6 causa all'udienza del 28.10.2024 per l'escussione dei testi.
In tale data, il Giudice istruttore, espletata l'attività istruttoria, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza successiva, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al
Collegio concedendo al ricorrente il termine di 60 giorni di cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M. per le proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di la quale, sebbene CP_1 regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
Tanto premesso, nel merito la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Invero, il Tribunale ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le dichiarazioni del ricorrente - secondo cui tra gli stessi coniugi era terminata “l'affectio maritalis” – la cessazione della convivenza a partire dal 2019, nonché l'indifferenza della resistente, rimasta contumace, ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Quanto alla richiesta di addebito della separazione avanzata dal ricorrente, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le altre Cass. Civ.,
Sez. I, n. 2740 del 5.02.2008) il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dal coniuge resistente comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Sul punto, il Collegio ritiene che la domanda di addebito in capo alla moglie abbia trovato adeguato riscontro nelle risultanze degli atti di causa. pag. 3/6 Al riguardo, giova ricordare che la S.C. ha affermato il principio, condiviso da questo
Collegio, secondo cui l'abbandono della casa familiare è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (cfr. Cass. n. 17056 del
03.08.2007).
Ebbene, nel caso in esame non è specificamente contestato che la resistente si sia allontanata dalla casa coniugale per non farvi più ritorno e, viceversa, non è stato portato all'attenzione del Tribunale alcun elemento idoneo a provare che detto abbandono sia stato la conseguenza di una crisi già in atto o di un comportamento del ricorrente a sua volta contrario ai doveri coniugali essendo, peraltro, rimasta contumace la sig.ra CP_1
Invero, il teste (cognato del ricorrente) escusso all'udienza del Testimone_1
28.10.2024, confermando le circostanze dedotte dal ricorrente, riferiva che CP_1 abbandonava la casa coniugale nell'estate 2019 non facendovi più ritorno (v.
[...] verbale udienza del 28.10.2024).
Orbene, alla stregua di tali emergenze processuali appare evidente che le condotte volontarie della resistente, costituenti violazione dei doveri coniugali, abbiano acquisito rilievo determinante nel senso dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti, atteso che, comunque, le risultanze del processo non consentono di collegare la crisi coniugale a qualche altro specifico comportamento del marito che possa integrare violazione degli obblighi di solidarietà coniugale sanciti dall'art. 143 c.c..
E difatti, il volontario allontanamento dal domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, ove attuato senza il consenso dell'altro, costituisce violazione del dovere matrimoniale di convivenza ed è conseguentemente di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, a meno che l'autore della condotta abbandonica non dimostri l'esistenza di una giusta causa e/o la preesistenza di una intollerabilità della convivenza (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 30 marzo 2025, n. 8366). pag. 4/6 La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151, 2° comma,
c.c., con addebito esclusivo alla moglie.
Per quanto riguarda le statuizioni accessorie, il Collegio nulla dispone atteso che alcuna istanza è stata formulata dal ricorrente nonché dalla resistente che restava contumace, e tenuto conto che non vi sono figli minori e/o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Invero, in ordine all'assegnazione della casa coniugale domandata dal ricorrente, il
Collegio osserva di non dover emettere alcun provvedimento stante l'assenza di figli minori e/o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e, pertanto, non sussistono i presupposti di cui all'art. 337sexies c.c., sicché troverà applicazione il regime di diritto ordinario.
Il Tribunale reputa che non vada disposta la ripetizione delle spese sostenute dal ricorrente, stante la mancata opposizione della resistente rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la contumacia di nata a [...] il CP_1
27.01.1965;
b) pronuncia la separazione personale, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., dei coniugi
, nato ad [...] il [...], e nata a Parte_1 CP_1
AN (Kazakistan) il 27.01.1965, con addebito a carico della moglie;
c) nulla dispone in ordine al godimento della casa coniugale per le argomentazioni di cui in parte motiva;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Afragola (Na) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396, (Ordinamento dello
Stato Civile), nonché ai sensi dell'art 191 comma 1 bis L. 2015 n. 107 (atto n. 24, parte
I, Serie /, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2015)
e) spese non ripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. pag. 5/6 Così deciso all'esito della camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 6/6