Art. 1. Articolo unico.
I Consigli direttivi - degli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti e i Consigli direttivi dei Collegi delle ostetriche, in carica al 31 dicembre 1953, continuano a funzionare fino al 31 dicembre 1954.
A quest'ultima data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione siano eletti fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1951.
I Consigli direttivi - degli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti e i Consigli direttivi dei Collegi delle ostetriche, in carica al 31 dicembre 1953, continuano a funzionare fino al 31 dicembre 1954.
A quest'ultima data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione siano eletti fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1951.