Articolo 1 della Legge 10 aprile 1954, n. 106
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11 maggio 1954
Art. 1. Articolo unico.

I Consigli direttivi - degli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti e i Consigli direttivi dei Collegi delle ostetriche, in carica al 31 dicembre 1953, continuano a funzionare fino al 31 dicembre 1954.
A quest'ultima data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione siano eletti fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1951.

Entrata in vigore il 11 maggio 1954