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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/05/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 286/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel.
- dott. Oronzo Putignano Consigliere ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 286/2023 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2068/2022 emessa il 14.07.2022 e pubblicata il
28.07.2022
TRA
, e (Avv. Michele Lanzutti) Parte_1 Parte_2 Parte_3
(appellante)
E
(Avv. Di Mattia Gianfranco) CP_1
AV RC (Avv. Enrico Maria Stramigioli)
(appellati)
All'udienza del 14.01.2025 la Corte ha riservato la decisione concedendo alle parti termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_3 Parte_2 Parte_1
convenivano in giudizio RC AV e esponendo che: CP_1
- in data 9.5.2012 era deceduto, in Orta Nova, ; CP_2
- essendogli premorti sia la coniuge che il figlio il de cuius lasciava, quali Persona_1
eredi legittime, le figlie e nonché le nipoti e CP_1 Parte_3 Parte_2 pagina 1 di 7 in rappresentazione del predetto figlio premorto Parte_1 Persona_1
- il de cuius con testamento olografo del 12.12.2003, pubblicato il 22.6.2012, aveva nominato
,quale erede unico, il nipote RC AV, figlio della primogenita CP_1
- l'asse ereditario del de cuius, all'apertura della successione, ammontava a complessivi euro
95.260,41 e constava di un appartamento in Manfredonia del valore di mercato, alla data di decesso del testatore, pari ad euro 85.000,00 e di una indennità di accompagnamento, quale invalido civile, incassata integralmente dal RC AV, di netti euro 10.260,41.
Chiedevano, pertanto, in via principale, dichiararsi la nullità del testamento olografo redatto il
12.12.2003 per apocrifia della sottoscrizione e per l'effetto dichiarare aperta la successione legittima di con condanna del convenuto, RC AV, al rilascio dell'immobile e di tutto quello CP_2
percepito in virtù del testamento e con ulteriore declaratoria di indegnità a succedere di quest'ultimo ex art. 463 n. 6 c.c.
In via subordinata, chiedevano accertare la lesione della loro quota di legittima con conseguente reintegrazione della stessa in loro favore, mediante proporzionale riduzione delle predette disposizioni eccedenti la quota, di cui il de cuius poteva legittimamente disporre, nei limiti della quota medesima ammontante ad € 31.436,00 (equivalente al 33,33% del patrimonio del testatore), riconoscendo, per l'effetto, la somma di euro 21.167,00 (pari al 22,22% del patrimonio del testatore) a e Parte_3
della parimenti somma a e quali rappresentanti ex art. 467 c.c., con Parte_2 Parte_1
vittoria di spese.
Chiedevano, quindi, la condanna di RC AV alla corresponsione alle attrici, per i rispettivi titoli di cui in premessa, della somma di € 21.000+21.000.
Si costituiva RC AV deducendo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Contestava la stima dell'immobile caduto in successione e precisava di non aver mai riscosso ratei dell'indennità di accompagnamento successivi alla morte del beneficiario.
Chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna delle attrici al risarcimento dei danni alla salute subiti in considerazione della mancata assistenza a . CP_2
Si costituiva, altresì, pure chiedendo il rigetto delle domande, deducendo quanto sostenuto CP_1 dal figlio e spiegando, anch'ella, domanda riconvenzionale mirante ad ottenere la Parte_4
condanna delle attrici alla corresponsione dei crediti tanto in merito al rinnovo del loculo della coniuge del de cuius, quanto in merito alle spese funerarie sostenute per quest'ultimo.
Istruita la causa con prova testimoniale e disposta una C.T.U. grafologica, il Tribunale con sentenza non definitiva n. 431/2021 dichiarava la validità del testamento olografo del de cuius , CP_2
pagina 2 di 7 rigettando altresì la domanda di indegnità a succedere proposta dagli attori nei confronti del RC
AV.
Il giudizio, previa formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. cui le parti attrici non aderivano, proseguiva in ordine alle domande subordinate.
Con sentenza n. 2068/2022 pubblicata il 28.07.2022, il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda attorea di riduzione della disposizione testamentaria per lesione della quota legittima e, per l'effetto, assorbita la domanda da parte di RC AV volta a riconoscere, eventualmente, almeno la quota disponibile in suo favore;
dichiarava, altresì, inammissibili e infondate le domande riconvenzionali promosse dal convenuto e rigettava quella promossa dalla convenuta compensava, CP_1
infine, le spese di lite ponendo, invece, le spese della c.t.u. grafologica a carico esclusivo delle attrici, in solido tra loro.
Argomentava che l'azione di riduzione presupponeva la reintegrazione della quota di legittima lesa mediante riduzione dell'atto dispositivo impugnato e quindi ove l'oggetto da ridurre sia un immobile, come nella specie, gli eredi avrebbero dovuto chiedere la restituzione di detto immobile all'asse ereditario, e laddove l'immobile non sia divisibile ai fini della reintegrazione della quota, chiederne la vendita e la divisione pro quota dell'effettivo ricavato.
Le attrici, invece, avevano chiesto la liquidazione della propria quota ereditaria e pertanto l'azione di riduzione, così come introdotta, era inammissibile.
Affermava, in ogni caso, l'infondatezza nel merito della domanda poiché non era stata offerta la prova della qualità di legittimarie da parte delle attrici.
Riteneva assorbita la domanda riconvenzionale mirata ad ottenere il riconoscimento della quota di disponibile in favore del convenuto e dichiarava l'inammissibilità della domanda risarcitoria per mancanza di connessione con l'oggetto del giudizio.
Avverso detta pronuncia hanno proposto appello , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
contestando che il Tribunale aveva erroneamente:
- interpretato la domanda, avendo le stesse proposto due azioni autonome e distinte, l'azione di riduzione e l'azione di divisione, ed il primo giudice aveva confuso i presupposti;
- omesso di porre a fondamento della decisione anche i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, violando il tal modo l'art. 115 c.p.c.
Chiedevano, in riforma della sentenza di primo grado, accertarsi l'intervenuta lesione della legittima e reintegrare la quota ereditaria delle attrici pari al 22,22% del relictum a favore di ed Parte_3
al 22,22% del relictum in favore di e da dividersi al 50% tra le due Parte_2 Parte_1
pagina 3 di 7 sorelle in rappresentazione del padre premorto a danno della quota di disponibile spettante al convenuto appellato RC AV.
Chiedevano, altresì, procedersi alla divisione della comunione ereditaria.
Si costituiva AV RC che contestava la fondatezza dell'avverso gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
La convenuta rimaneva contumace. CP_1
L'appello è parzialmente fondato ed i motivi possono essere esaminati unitariamente.
e hanno agito in rappresentazione del padre Parte_2 Parte_1 Persona_1
(deceduto il 4 gennaio 2008) figlio del de cuius . CP_2
Essendo state pretermesse da quest'ultimo con il testamento olografo del 12.12.2003 hanno proposto azione di riduzione.
Hanno rassegnato, in primo grado, le seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare la violazione della quota legittima delle disposizioni testamentarie da parte del sig e disporre la reintegrazione della legittima in favore delle qui attrici, nelle Persona_2
rispettive qualità, mediante proporzionale riduzione delle predette disposizioni eccedenti la quota di cui il de cuius, poteva legittimamente disporre, nei limiti della quota medesima ammontante ad euro
31.436,00 (trentunomilaquattrocentotrentasei/00) o alla somma maggiore o minore che codesto
Tribunale vorrà stabilire, in caso di contestazione da parte dei convenuti;
2. per l'effetto condannare RC AV a corrispondere alle odierne attrici per i rispettivi titoli di cui in premessa la somma di €. 21.000,00 +21.000,00, ovvero alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Dalla chiara formulazione delle conclusioni riportate nell'atto di citazione e reiterate nella comparsa conclusionale si evince chiaramente che le attrici hanno chiesto dichiararsi la violazione della quota di legittima delle disposizioni testamentarie e disporre la reintegrazione della legittima in loro favore.
Il Tribunale ha rigettato la domanda, valorizzando la domanda di condanna sub 2) e ritenendo erroneamente che l'azione introdotta in primo grado fosse integralmente mirata ad ottenere la liquidazione di una somma di denaro.
La pronuncia reiettiva ha travolto, così, anche la domanda, correttamente formulata dalle attrici, mirata ad accertare la violazione della legittima e a dichiarare l'inefficacia delle disposizioni testamentarie lesive della stessa.
Peraltro, a fronte della totale pretermissione delle appellanti, la lesione della legittima è evidente.
Del resto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, qualora il de cuius abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio mediante atti di donazione, sacrificando totalmente un erede pagina 4 di 7 necessario, il legittimario che intenda conseguire la quota di eredità a lui riservata dalla legge non ha altra via che quella di agire per la riduzione delle donazioni lesive dei suoi diritti, giacché, non sorgendo alcuna comunione ereditaria se non vi sia nulla da dividere, solo dopo l'esperimento vittorioso di tale azione egli è legittimato a promuovere od a partecipare alle azioni nei confronti degli altri eredi per ottenere la porzione in natura a lui spettante dell'asse ereditario (cfr. Cass., sent. n. 19527 del
2005).
Il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché pretermesso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, né la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario (v. Cass., sent. n. 16635 del 2013).
Orbene, nel caso di specie, l'azione di riduzione è stata correttamente introdotta in primo grado dalle attrici su cui, contrariamente a quanto argomentato dal Tribunale, non incombeva alcun onere probatorio della qualità di legittimarie anche a fronte di qualsivoglia contestazione sul punto da parte del RC.
In ogni caso, le appellanti hanno depositato nel presente grado i certificati di stato di famiglia storici di e da cui emerge che è figlia del de cuius mentre CP_2 Persona_1 Parte_3
e sono nipoti in quanto succedute in rappresentazione al figlio del de Parte_2 Parte_1
cuius premorto . Persona_1
e hanno ereditato la qualità di legittimarie dal padre che Parte_2 Parte_1 Persona_1 non ha potuto accettare l'eredità poiché pre morto.
Ne consegue che l'unico bene immobile di proprietà del de cuius e le quote di pensione, maturate e non riscosse da de cuius, anzicchè essere attribuite, per via testamentaria, esclusivamente a RC
AV, dovrà essere attribuita, per via legale, ai tre figli del de cuius a cui sono riconosciuti, ex art. 537 cc, i due terzi dell'asse ereditario.
Le appellanti sin dal primo grado hanno esplicitato i conteggi relativi al valore dell'asse ereditario pari a complessivi € 95.260,41, di cui € 85.000,00 attribuito all'immobile ed € 10.260,41 a titolo di arretrati dell'indennità di accompagnamento (vd. comunicazione liquidazione INPS in atti).
Poiché i figli del de cuius sono tre ad essi sono riconosciuti, ai sensi dell'art.537 c.c., i due terzi dell'asse ereditario che deve poi essere attribuito in parti uguali ai tre figli, così da essere loro riconosciuto il 22,22% ciascuno dell'asse.
pagina 5 di 7 Le appellanti dovranno essere reintegrate nella quota di legittima in misura di € 22,22% per
[...]
e del 22,22%, da dividersi al 50%, per e sia con riferimento Parte_3 Parte_2 Parte_1 all'immobile che con riferimento agli arretrati dell'indennità di accompagnamento.
A diverse conclusioni deve pervenirsi in ordine alla domanda di divisione.
A questo punto è appena il caso di rammentare che secondo la giurisprudenza di legittimità l'azione di riduzione e quella di divisione, pur presentando una netta differenza sostanziale, possono essere fatte valere nel medesimo processo, in quanto - per evidenti ragioni di economia processuale - è consentito al legittimario di chiedere, anzitutto, la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che assume lesive della legittima e, successivamente, nell'eventualità che la domanda di riduzione sia accolta, l'azione di divisione, estesa anche a quei beni che, a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione, rientrano a far parte del patrimonio ereditario divisibile (cfr. Cass. n. 5978/2024).
Nel caso di specie, dalle sopra riportate conclusioni rassegnate, in primo grado, dalle attrici, nell'atto di citazione e nella comparsa conclusionale, non risulta esplicitata alcuna domanda di scioglimento e divisione della comunione ereditaria.
Una domanda in tal senso è stata introdotta, per la prima volta, solo nel presente giudizio ed è pertanto inammissibile.
L'esito del giudizio vede le appellanti vittoriose sulla domanda di reintegra e giustifica la compensazione parziale delle spese, in misura di un mezzo, ponendo la parte residua a carico del
RC e di CP_1
Le spese sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa ai sensi del DM n. 55/2014
(parametri medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria)
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, e , avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. Parte_1 Parte_2 Parte_3
2068/2022 emessa il 14.07.2022 e pubblicata il 28.07.2022 ed in parziale riforma della stessa così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda di scioglimento e divisione della comunione ereditaria;
- accoglie la domanda di riduzione e per l'effetto dichiara che le disposizioni del testamento olografo del 12.12.2003 redatto da e pubblicato il 22.06.2012 ledono la quota di CP_2
legittima di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
- riduce le suddette disposizioni nei limiti della disponibile in favore delle appellanti dichiarando pagina 6 di 7 l'inefficacia delle suddette disposizioni;
- reintegra la quota di legittima in favore delle appellanti in misura del 22,22% del valore dell'immobile e di € 10.260,41 a titolo di ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento per e del 22,22% dei medesimi beni in favore di e da Parte_3 Parte_2 Parte_1
dividersi 50%.
- conferma nel resto l'appellata pronuncia;
- compensa per metà spese del presente grado ponendo, a carico di RC AV e CP_1
in solido tra loro, la parte residua di dette spese liquidate per l'intero in € 8.469,00.
[...]
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
20.05.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel.
- dott. Oronzo Putignano Consigliere ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 286/2023 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2068/2022 emessa il 14.07.2022 e pubblicata il
28.07.2022
TRA
, e (Avv. Michele Lanzutti) Parte_1 Parte_2 Parte_3
(appellante)
E
(Avv. Di Mattia Gianfranco) CP_1
AV RC (Avv. Enrico Maria Stramigioli)
(appellati)
All'udienza del 14.01.2025 la Corte ha riservato la decisione concedendo alle parti termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_3 Parte_2 Parte_1
convenivano in giudizio RC AV e esponendo che: CP_1
- in data 9.5.2012 era deceduto, in Orta Nova, ; CP_2
- essendogli premorti sia la coniuge che il figlio il de cuius lasciava, quali Persona_1
eredi legittime, le figlie e nonché le nipoti e CP_1 Parte_3 Parte_2 pagina 1 di 7 in rappresentazione del predetto figlio premorto Parte_1 Persona_1
- il de cuius con testamento olografo del 12.12.2003, pubblicato il 22.6.2012, aveva nominato
,quale erede unico, il nipote RC AV, figlio della primogenita CP_1
- l'asse ereditario del de cuius, all'apertura della successione, ammontava a complessivi euro
95.260,41 e constava di un appartamento in Manfredonia del valore di mercato, alla data di decesso del testatore, pari ad euro 85.000,00 e di una indennità di accompagnamento, quale invalido civile, incassata integralmente dal RC AV, di netti euro 10.260,41.
Chiedevano, pertanto, in via principale, dichiararsi la nullità del testamento olografo redatto il
12.12.2003 per apocrifia della sottoscrizione e per l'effetto dichiarare aperta la successione legittima di con condanna del convenuto, RC AV, al rilascio dell'immobile e di tutto quello CP_2
percepito in virtù del testamento e con ulteriore declaratoria di indegnità a succedere di quest'ultimo ex art. 463 n. 6 c.c.
In via subordinata, chiedevano accertare la lesione della loro quota di legittima con conseguente reintegrazione della stessa in loro favore, mediante proporzionale riduzione delle predette disposizioni eccedenti la quota, di cui il de cuius poteva legittimamente disporre, nei limiti della quota medesima ammontante ad € 31.436,00 (equivalente al 33,33% del patrimonio del testatore), riconoscendo, per l'effetto, la somma di euro 21.167,00 (pari al 22,22% del patrimonio del testatore) a e Parte_3
della parimenti somma a e quali rappresentanti ex art. 467 c.c., con Parte_2 Parte_1
vittoria di spese.
Chiedevano, quindi, la condanna di RC AV alla corresponsione alle attrici, per i rispettivi titoli di cui in premessa, della somma di € 21.000+21.000.
Si costituiva RC AV deducendo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Contestava la stima dell'immobile caduto in successione e precisava di non aver mai riscosso ratei dell'indennità di accompagnamento successivi alla morte del beneficiario.
Chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna delle attrici al risarcimento dei danni alla salute subiti in considerazione della mancata assistenza a . CP_2
Si costituiva, altresì, pure chiedendo il rigetto delle domande, deducendo quanto sostenuto CP_1 dal figlio e spiegando, anch'ella, domanda riconvenzionale mirante ad ottenere la Parte_4
condanna delle attrici alla corresponsione dei crediti tanto in merito al rinnovo del loculo della coniuge del de cuius, quanto in merito alle spese funerarie sostenute per quest'ultimo.
Istruita la causa con prova testimoniale e disposta una C.T.U. grafologica, il Tribunale con sentenza non definitiva n. 431/2021 dichiarava la validità del testamento olografo del de cuius , CP_2
pagina 2 di 7 rigettando altresì la domanda di indegnità a succedere proposta dagli attori nei confronti del RC
AV.
Il giudizio, previa formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. cui le parti attrici non aderivano, proseguiva in ordine alle domande subordinate.
Con sentenza n. 2068/2022 pubblicata il 28.07.2022, il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda attorea di riduzione della disposizione testamentaria per lesione della quota legittima e, per l'effetto, assorbita la domanda da parte di RC AV volta a riconoscere, eventualmente, almeno la quota disponibile in suo favore;
dichiarava, altresì, inammissibili e infondate le domande riconvenzionali promosse dal convenuto e rigettava quella promossa dalla convenuta compensava, CP_1
infine, le spese di lite ponendo, invece, le spese della c.t.u. grafologica a carico esclusivo delle attrici, in solido tra loro.
Argomentava che l'azione di riduzione presupponeva la reintegrazione della quota di legittima lesa mediante riduzione dell'atto dispositivo impugnato e quindi ove l'oggetto da ridurre sia un immobile, come nella specie, gli eredi avrebbero dovuto chiedere la restituzione di detto immobile all'asse ereditario, e laddove l'immobile non sia divisibile ai fini della reintegrazione della quota, chiederne la vendita e la divisione pro quota dell'effettivo ricavato.
Le attrici, invece, avevano chiesto la liquidazione della propria quota ereditaria e pertanto l'azione di riduzione, così come introdotta, era inammissibile.
Affermava, in ogni caso, l'infondatezza nel merito della domanda poiché non era stata offerta la prova della qualità di legittimarie da parte delle attrici.
Riteneva assorbita la domanda riconvenzionale mirata ad ottenere il riconoscimento della quota di disponibile in favore del convenuto e dichiarava l'inammissibilità della domanda risarcitoria per mancanza di connessione con l'oggetto del giudizio.
Avverso detta pronuncia hanno proposto appello , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
contestando che il Tribunale aveva erroneamente:
- interpretato la domanda, avendo le stesse proposto due azioni autonome e distinte, l'azione di riduzione e l'azione di divisione, ed il primo giudice aveva confuso i presupposti;
- omesso di porre a fondamento della decisione anche i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, violando il tal modo l'art. 115 c.p.c.
Chiedevano, in riforma della sentenza di primo grado, accertarsi l'intervenuta lesione della legittima e reintegrare la quota ereditaria delle attrici pari al 22,22% del relictum a favore di ed Parte_3
al 22,22% del relictum in favore di e da dividersi al 50% tra le due Parte_2 Parte_1
pagina 3 di 7 sorelle in rappresentazione del padre premorto a danno della quota di disponibile spettante al convenuto appellato RC AV.
Chiedevano, altresì, procedersi alla divisione della comunione ereditaria.
Si costituiva AV RC che contestava la fondatezza dell'avverso gravame chiedendone il rigetto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
La convenuta rimaneva contumace. CP_1
L'appello è parzialmente fondato ed i motivi possono essere esaminati unitariamente.
e hanno agito in rappresentazione del padre Parte_2 Parte_1 Persona_1
(deceduto il 4 gennaio 2008) figlio del de cuius . CP_2
Essendo state pretermesse da quest'ultimo con il testamento olografo del 12.12.2003 hanno proposto azione di riduzione.
Hanno rassegnato, in primo grado, le seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare la violazione della quota legittima delle disposizioni testamentarie da parte del sig e disporre la reintegrazione della legittima in favore delle qui attrici, nelle Persona_2
rispettive qualità, mediante proporzionale riduzione delle predette disposizioni eccedenti la quota di cui il de cuius, poteva legittimamente disporre, nei limiti della quota medesima ammontante ad euro
31.436,00 (trentunomilaquattrocentotrentasei/00) o alla somma maggiore o minore che codesto
Tribunale vorrà stabilire, in caso di contestazione da parte dei convenuti;
2. per l'effetto condannare RC AV a corrispondere alle odierne attrici per i rispettivi titoli di cui in premessa la somma di €. 21.000,00 +21.000,00, ovvero alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Dalla chiara formulazione delle conclusioni riportate nell'atto di citazione e reiterate nella comparsa conclusionale si evince chiaramente che le attrici hanno chiesto dichiararsi la violazione della quota di legittima delle disposizioni testamentarie e disporre la reintegrazione della legittima in loro favore.
Il Tribunale ha rigettato la domanda, valorizzando la domanda di condanna sub 2) e ritenendo erroneamente che l'azione introdotta in primo grado fosse integralmente mirata ad ottenere la liquidazione di una somma di denaro.
La pronuncia reiettiva ha travolto, così, anche la domanda, correttamente formulata dalle attrici, mirata ad accertare la violazione della legittima e a dichiarare l'inefficacia delle disposizioni testamentarie lesive della stessa.
Peraltro, a fronte della totale pretermissione delle appellanti, la lesione della legittima è evidente.
Del resto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, qualora il de cuius abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio mediante atti di donazione, sacrificando totalmente un erede pagina 4 di 7 necessario, il legittimario che intenda conseguire la quota di eredità a lui riservata dalla legge non ha altra via che quella di agire per la riduzione delle donazioni lesive dei suoi diritti, giacché, non sorgendo alcuna comunione ereditaria se non vi sia nulla da dividere, solo dopo l'esperimento vittorioso di tale azione egli è legittimato a promuovere od a partecipare alle azioni nei confronti degli altri eredi per ottenere la porzione in natura a lui spettante dell'asse ereditario (cfr. Cass., sent. n. 19527 del
2005).
Il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché pretermesso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, né la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario (v. Cass., sent. n. 16635 del 2013).
Orbene, nel caso di specie, l'azione di riduzione è stata correttamente introdotta in primo grado dalle attrici su cui, contrariamente a quanto argomentato dal Tribunale, non incombeva alcun onere probatorio della qualità di legittimarie anche a fronte di qualsivoglia contestazione sul punto da parte del RC.
In ogni caso, le appellanti hanno depositato nel presente grado i certificati di stato di famiglia storici di e da cui emerge che è figlia del de cuius mentre CP_2 Persona_1 Parte_3
e sono nipoti in quanto succedute in rappresentazione al figlio del de Parte_2 Parte_1
cuius premorto . Persona_1
e hanno ereditato la qualità di legittimarie dal padre che Parte_2 Parte_1 Persona_1 non ha potuto accettare l'eredità poiché pre morto.
Ne consegue che l'unico bene immobile di proprietà del de cuius e le quote di pensione, maturate e non riscosse da de cuius, anzicchè essere attribuite, per via testamentaria, esclusivamente a RC
AV, dovrà essere attribuita, per via legale, ai tre figli del de cuius a cui sono riconosciuti, ex art. 537 cc, i due terzi dell'asse ereditario.
Le appellanti sin dal primo grado hanno esplicitato i conteggi relativi al valore dell'asse ereditario pari a complessivi € 95.260,41, di cui € 85.000,00 attribuito all'immobile ed € 10.260,41 a titolo di arretrati dell'indennità di accompagnamento (vd. comunicazione liquidazione INPS in atti).
Poiché i figli del de cuius sono tre ad essi sono riconosciuti, ai sensi dell'art.537 c.c., i due terzi dell'asse ereditario che deve poi essere attribuito in parti uguali ai tre figli, così da essere loro riconosciuto il 22,22% ciascuno dell'asse.
pagina 5 di 7 Le appellanti dovranno essere reintegrate nella quota di legittima in misura di € 22,22% per
[...]
e del 22,22%, da dividersi al 50%, per e sia con riferimento Parte_3 Parte_2 Parte_1 all'immobile che con riferimento agli arretrati dell'indennità di accompagnamento.
A diverse conclusioni deve pervenirsi in ordine alla domanda di divisione.
A questo punto è appena il caso di rammentare che secondo la giurisprudenza di legittimità l'azione di riduzione e quella di divisione, pur presentando una netta differenza sostanziale, possono essere fatte valere nel medesimo processo, in quanto - per evidenti ragioni di economia processuale - è consentito al legittimario di chiedere, anzitutto, la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che assume lesive della legittima e, successivamente, nell'eventualità che la domanda di riduzione sia accolta, l'azione di divisione, estesa anche a quei beni che, a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione, rientrano a far parte del patrimonio ereditario divisibile (cfr. Cass. n. 5978/2024).
Nel caso di specie, dalle sopra riportate conclusioni rassegnate, in primo grado, dalle attrici, nell'atto di citazione e nella comparsa conclusionale, non risulta esplicitata alcuna domanda di scioglimento e divisione della comunione ereditaria.
Una domanda in tal senso è stata introdotta, per la prima volta, solo nel presente giudizio ed è pertanto inammissibile.
L'esito del giudizio vede le appellanti vittoriose sulla domanda di reintegra e giustifica la compensazione parziale delle spese, in misura di un mezzo, ponendo la parte residua a carico del
RC e di CP_1
Le spese sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa ai sensi del DM n. 55/2014
(parametri medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria)
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, e , avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. Parte_1 Parte_2 Parte_3
2068/2022 emessa il 14.07.2022 e pubblicata il 28.07.2022 ed in parziale riforma della stessa così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda di scioglimento e divisione della comunione ereditaria;
- accoglie la domanda di riduzione e per l'effetto dichiara che le disposizioni del testamento olografo del 12.12.2003 redatto da e pubblicato il 22.06.2012 ledono la quota di CP_2
legittima di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
- riduce le suddette disposizioni nei limiti della disponibile in favore delle appellanti dichiarando pagina 6 di 7 l'inefficacia delle suddette disposizioni;
- reintegra la quota di legittima in favore delle appellanti in misura del 22,22% del valore dell'immobile e di € 10.260,41 a titolo di ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento per e del 22,22% dei medesimi beni in favore di e da Parte_3 Parte_2 Parte_1
dividersi 50%.
- conferma nel resto l'appellata pronuncia;
- compensa per metà spese del presente grado ponendo, a carico di RC AV e CP_1
in solido tra loro, la parte residua di dette spese liquidate per l'intero in € 8.469,00.
[...]
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
20.05.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
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