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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/11/2025, n. 3161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3161 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 513/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. PP ND Presidente
dr. Serena Baccolini Consigliere dr. MA NI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 513/2024, promossa in grado di appello
DA
(CHE - 37801813400); Parte_1 Parte_2
Società con sede in Lussemburgo, iscritta al Registro delle Società di Lussemburgo al n. B209183; elettivamente domiciliate in Milano, viale Majno n. 17/A, presso lo studio dell'avv. Girolamo
Abbatescianni, che le rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Romano
LL e all'avv. Michael Cirigliano;
appellante
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Controparte_1 P.IVA_1
Castello n.27, presso lo studio dell'avv. Silvio Riolo, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Eugenio Pizzetti;
appellata pagina 1 di 19 Avente ad oggetto: azione di accertamento negativo – risarcimento del danno
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1 Parte_2
“Voglia Codesta Eccellentissima Corte d'Appello, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti, così giudicare:
riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano, VI sezione, n. 601/2024 emessa e pubblicata il 18 gennaio 2024 (RG n. 45103/2022), notificata il 19 gennaio 2024 e per l'effetto
in via preliminare riconoscere ai sensi dell'art. 64 legge 218/1995 la decisione del Tribunale di
Londra del 16 gennaio 2023 pronunciata dal Giudice Richards nella causa avente ruolo generale
BL-2022-000444 e la relativa decisione sui costi emessa in pari data dallo stesso Giudice;
accertare e dichiarare che e non sono Parte_1 Parte_2
inadempienti ai contratti Senior Note Subscription Agreement del TF I del 16 Ottobre 2018; Senior
Note Subscription Agreement del TF II del 18 Aprile 2019; Placement Agreement del TF III del 8
Luglio 2019; Placement Agreement del TF IV 9 Giugno 2020 limitatamente alle clausole dedotte in atti;
accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 6 della legge 218/1995 e quindi in via incidentale, che e non sono inadempienti al prospetto del Parte_1 Parte_2
TF I, TF II, TF III e TF IV, nonché a qualsiasi altro contratto, impegno, obbligo derivante dalle cartolarizzazioni denominate TF I, TF II, TF III e TF IV, come descritto in atti, ivi compresi gli obblighi derivanti dall'Intercreditor Agreement del TF III e IV, rispettivamente dell'8 Luglio 2019
e del 17 Giugno 2020, nonché dal Fiscal and Calculation Agreement per il TF I e TF II rispettivamente del 16 Ottobre 2018 e del 29 Aprile 2019 limitatamente alle clausole dedotte in atti;
pagina 2 di 19 in via principale, premesso ogni necessario accertamento, condannare al Controparte_1
risarcimento del danno provocato a e, per quanto di ragione, a Parte_1 [...]
in ragione delle condotte addebitabili alla convenuta descritte in atti, danno Parte_2
quantificato in CHF 6.140.000 ed Euro 665.000 per costi del personale e spese generali;
GBP
146.500 per spese di lite non rimborsate sostenute dalle attrici nei giudizi inglesi di cui si chiede in questa sede il riconoscimento;
Euro 2.624.409,65 per spese legali conseguenti alle condotte di descritte in atti;
Euro 8.250.000 per perdite di affari a causa del discredito generato CP_1
dalla convenuta;
quanto agli importi in valuta estera, si chiede la condanna della somma in Euro al cambio del giorno del pagamento. In via istruttoria: ammettere i seguenti capitoli di prova a) vero che l'operazione di cartolarizzazione dei crediti Trade Finance è stata per la prima volta prospettata nel corso di una riunione a Milano il 22 marzo 2018 alla , in Viale Pasubio 10, alla presenza, per del Parte_3 CP_1
Dott. Vice Direttore Generale Vicario e della Dott.ssa Responsabile prodotti Persona_1 Persona_2 Part investimento, e, per , del Dott. Founder e CEO, e del Dott. Managing Director, Head Persona_3 Persona_4 of Business circostanza che risulta tra l'altro dalla e-mail della Dott.ssa del 18 aprile 2018 (ns. doc. Parte_4 Per_2
39) che mi si rammostra. Teste: presso CFE;
b) vero che la prima bozza per la discussione del transaction Persona_4 Part summary, ovvero la sintesi dell'operazione, venne inviata da a il 17 maggio 2018 all'attenzione del CP_1
Dott. e della Dott.ssa e che, in data 26 maggio 2018, il Dott. di confermava di Per_1 Per_2 Per_1 CP_1 avere già completato le verifiche interne con esito positivo. Teste: presso CFE;
c) vero che nella fase Persona_4 precontrattuale tra l'aprile e l'ottobre 2018 e precisamente nel corso dei contatti volti alla strutturazione dell'operazione di cartolarizzazione, CFE insisteva nel voler emettere obbligazioni con durata di almeno cinque anni, mentre CP_1 Part preferiva una durata al massimo triennale. La posizione di era dettata dalla considerazione dell'incoerenza tra durata Part delle obbligazioni e termine di scadenza dei crediti che spesso andavano oltre i tre anni. Teste: presso;
Persona_4 Part d) vero che nel corso dei contatti di cui al precedente capitolo c), rappresentava alla banca che gli altri comparti, precedentemente creati da SCO per investire in crediti verso l'Argentina e l'Iraq, avevano sperimentato un tempo di recupero ben superiore ai tre anni: per la precisione la cartolarizzazione relativa ai crediti verso l'Argentina era stata emessa a Novembre 2016 con scadenza per le obbligazioni di classe A nel Settembre 2029 e quella relativa ai crediti verso l'Iraq era stata emessa nel Marzo 2017 con scadenza per le obbligazioni di classe A nel Marzo 2024 e di classe B nel 2028. Teste: Part
presso ; e) vero che nel corso dei contatti di cui al capitolo c), venne affrontato anche il tema dei Testimone_1 Part tassi di rendimento e dei vari costi di gestione e affermava, tenuto conto che i costi di gestione del veicolo e di acquisizione dei crediti si aggiravano intorno al 4% annuo, che era ipotizzabile un rendimento lordo del 7%/8% e, al netto Part dei costi, intorno al 3% annuo netto per l'investitore senior. Teste: presso;
f) vero che la definizione Testimone_1
“i crediti possono essere assicurati” contenuta nei prospetti (ns. docc. da C1 a C4), non riguarda solo il portafoglio iniziale, Part ma anche il successivo acquisto di crediti effettuato da nell'ambito delle cartolarizzazioni, circostanza che risulta dallo scambio di email di cui al ns. doc. 73 e in particolare delle e-mail del 9 aprile 2019, documenti che mi si rammostrano. Part Teste: presso CFE LUX;
g) vero che le , prima di erogare l'indennizzo assicurativo, pretendono la Testimone_2
pagina 3 di 19 prova definitiva del corretto adempimento da parte dell'esportatore assicurato, chiedendo tutta la documentazione prevista nelle condizioni particolari di polizza. Testi: della società TFA Trade Finance Advisors SA e Testimone_3 Tes_2 Part presso CFE LUX;
h) vero che in alcuni casi la prova di cui al precedente capitolo g) può essere fornita alle
[...] solo attraverso un provvedimento giudiziale o arbitrale passato in giudicato che viene ottenuto in tempi che vanno al di là
della durata triennale delle cartolarizzazioni. Testi: della società TFA Trade Finance Advisors SA e Testimone_3 presso CFE LUX;
i) vero che il pagamento dell'indennizzo da parte dell'ECA è in ogni caso soggetto alla Testimone_2 verifica da parte dell'ECA stessa del rispetto delle disposizioni della polizza e che accade non di rado che l'ECA non provveda al pagamento di detto indennizzo sulla base della propria interpretazione circa la validità della polizza. Testi:
della società TFA Trade Finance Advisors SA e presso CFE LUX;
j) vero che gli Stati o Testimone_3 Testimone_2 gli Enti stranieri importatori possono chiedere dilazioni di pagamento dei debiti sottostanti le cartolarizzazioni anche attraverso il cd. Club di Parigi e che, quando la dilazione supera la durata della copertura assicurativa, la polizza permane in essere solo se l'ECA accetta di estenderla. Se l'ECA invece rifiuta l'estensione, la garanzia decade e tali circostanze non sono prevedibili al momento dell'emissione delle cartolarizzazioni. Testi: della società TFA Trade Testimone_3
Finance Advisors SA e presso CFE LUX;
k) vero che il c.d. Club di Parigi è costituito da una procedura Testimone_2 deformalizzata nel corso della quale lo Stato debitore negozia con i partecipanti al Club che detengono lo specifico debito pubblico al fine di riscadenzare il pagamento ovvero di ottenere una riduzione o addirittura una cancellazione totale del debito. Testi: della società TFA Trade Finance Advisors SA e presso CFE LUX;
l) vero Testimone_3 Testimone_2 che il nel 2021 ha fatto nuovamente ricorso al Club di Parigi ottenendo uno stralcio del suo debito, stralcio che Pt_6 tuttavia, sommato agli interessi capitalizzati, arriva ad un importo pari al capitale originario e che la posizione debitoria del verrà ridiscussa nel 2024 all'esito dei risultati di un programma di risanamento imposto dalla Banca Mondiale e dal Pt_6
Fondo Monetario Internazionale, come da docc. 62, 74 e 75 che mi si rammostrano. Testi: della società Testimone_3 Part TFA Trade Finance Advisors SA e presso CFE LUX;
m) vero che ha risposto alla richiesta di Testimone_2 chiarimenti della Dott.ssa di cui alla e-mail dell'8 novembre 2018 (ns. doc. 57), che mi si rammostra, spiegando il Per_2 significato dell'espressione “i crediti possono essere garantiti dalle ECA” nel senso di chiarire da un lato che molti crediti non avevano la garanzia ECA e, dall'altro, che le garanzie ECA possono essere di vario tipo e possono scadere nel periodo Part Part di rimborso dei crediti. Testi: presso e presso n) vero che tra il 2018 e il 2019, Testimone_1 Persona_4
CFE ha sempre risposto alle richieste di spiegando il significato dell'espressione “i crediti possono essere CP_1 garantiti dalle ECA” nel senso di chiarire, da un lato, che molti crediti non avevano la garanzia ECA e, dall'altro, che le garanzie ECA possono essere di vario tipo e possono scadere nel periodo di rimborso dei crediti. Testi: Persona_4 Part Part presso e presso;
o) vero che il TF I non rientra nel campo d'applicazione dei report cd. Testimone_1
ESMA, essendo state emesse le relative obbligazioni prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, non sussistendo quindi alcun obbligo di trasmissione dei report relativi alle caratteristiche dei crediti sottostanti le cartolarizzazioni. Testi:
Part
e presso;
p) vero che nonostante non vi fosse alcun obbligo, CFE ha condiviso Testimone_4 Tes_5 con dei report deformalizzati che inizialmente non prevedevano alcun riferimento alla presenza o meno di CP_1
ECA, come risulta dal Report per il Trade Finance II relativo al secondo trimestre 2021 (doc. 63) che mi si rammostra.
Part Testi: e presso;
q) vero che, a partire dal gennaio 2019, su richiesta di Testimone_4 Tes_5
[...] Part
è stata inserita nei report deformalizzati predisposti da anche la generica indicazione delle ECA senza CP_1 Part ulteriori specificazioni quanto al tipo di rischio assicurato. Testi: e presso;
r) Testimone_4 Tes_5 pagina 4 di 19 vero che per le cartolarizzazioni TF II, TF III e TF IV, la redazione di specifici Report è stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2019 dalla normativa europea, in particolare dal Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo, integrato Part dal Regolamento Delegato (UE) 2019/1851. Testi: e presso;
s) vero che il doc. Testimone_4 Tes_5
64 delle attrici è un esempio di Report, redatto sul modello ESMA, per il TF IV dell'ultimo trimestre 2022 (doc. 64). Testi:
Part
e presso;
t) vero che le nuove norme non avevano stabilito il formato e le Testimone_4 Tes_5 modalità di invio della reportistica che sono stati normativamente previsti solo a partire dal 23 settembre 2020. Testi:
[...] Part
e presso;
u) vero che a partire dal 23 settembre 2020, l' ha reso pubblici i Testimone_4 Tes_5 CP_2 modelli di reportistica ma nessun operatore di settore era in grado di produrre questo tipo di Report in quanto
Part Part completamente nuovi e altamente complessi. Testi: e presso;
v) vero che Testimone_4 Tes_5 ha cercato consulenti in grado di predisporre i nuovi Report ESMA che avrebbero sostituito il formato precedentemente Part utilizzato e che i Report del formato ESMA sono stati prodotti per la prima volta da a Gennaio 2022, con riferimento Part all'ultimo trimestre 2021. Testi: e presso;
w) vero che il Report sul modello Testimone_4 Tes_5
ESMA è composto solo da sigle la cui spiegazione è rinvenibile nel Template (o legenda) (ns. doc. 65), che mi si Part rammostra, ovvero direttamente nella normativa ESMA. Testi: e presso;
x) Testimone_4 Tes_5 vero che il Report ESMA prescinde dall'evidenziazione delle coperture ECA che vengono genericamente identificate con la sigla “GUAR” ovvero Guarantee (garanzie) senza specificare se si tratti di ECA e o di altre forme di garanzie e senza specificare a quale forma di garanzia assicurativa si faccia riferimento. Testi: e Testimone_4 Tes_5 Part presso;
vero che come risulta dai Prospetti (ns. doc. da C1 a C4), i crediti sottostanti le obbligazioni sono vantati o dal soggetto che ha effettuato l'esportazione (c.d. ovvero dal soggetto cui l' ha ceduto il credito. Testi: CP_3 CP_3 Part
presso e presso CFE Lux;
vero che quando il credito è di importo notevole, la Testimone_1 Persona_4 prassi del Trade Finance ha elaborato una figura giuridica, diversa dalla semplice cessione, denominata subpartecipation in base alla quale l'investitore mette a disposizione una somma senza che gli venga ceduto il credito e l' o un CP_3 successivo cessionario si impegna a rimborsare detta somma attraverso il ricavato dagli incassi dei crediti. Testi:
[...] Part
presso e presso CFE Lux;
vero che la subpartecipation è necessaria quando non sia Tes_1 Persona_4 possibile frazionare il credito tra più soggetti in quanto non ammesso dalle disposizioni del diritto che di volta in volta regola il credito sottostante o comunque quando il frazionamento è troppo complesso da realizzare. Testi:
[...] Part
presso e presso CFE Lux;
vero che nel caso della subpartecipation l' (o il Tes_1 Persona_4 CP_3 successivo cessionario), non potendo cedere l'intero credito, procede al suo frazionamento consentendo all'investitore di partecipare all'operazione solo in parte mediante impegno contrattuale a versargli la corrispondente parte degli incassi del Part credito. Testi: presso e presso CFE Lux;
vero che RT LTD è un veicolo Testimone_1 Persona_4 Part costituito da soggetti estranei a per dare esecuzione alle subpartecipation e che RT da oltre dieci anni collabora
Part Part con e che finora ha regolarmente versato a , e quindi a SCO, tutte le somme di volta in volta incassate. Testi:
Part
presso e presso CFE Lux;
vero che è stata più volte informata da Testimone_1 Persona_4 CP_1
SCO della circostanza che gli ultimi incassi provenienti dal debitore relativamente al TF III, non sono ancora Per_5 stati riversati agli obbligazionisti perché nel frattempo ha chiuso il conto di appoggio del Paying Agent. Testi: CP_4 Part
e presso;
vero che le pratiche per l'apertura di un nuovo conto di appoggio del Testimone_4 Tes_5
Paying Agent sono state ritardate dalle difficoltà derivanti dalla sostituzione del Paying Agent. Testi: Testimone_4 Part
e presso vero che le ore indicate nel doc. 77 che mi si rammostra sono state da me
[...] Tes_5 pagina 5 di 19 effettivamente impiegate esclusivamente per rispondere alle numerosissime richieste provenienti da e per CP_1 predisporre le difese nei giudizi dalla stessa instaurati a Londra. Testi: e;
vero che i Tes_5 Testimone_4 costi da me stimati nelle mie dichiarazioni del novembre 2022 e dell'11 Luglio 2023 (ns. doc. 30 e doc. 76) corrispondono Part esattamente alla contabilità e sono stati sostenuti dalle società del gruppo . Teste: Revisore del Testimone_6 Part Gruppo CFE. vero che , a partire dalla fine del 2021, aveva avviato una cartolarizzazione da realizzarsi con Citibank al Part fine di emettere obbligazioni garantite da crediti fatturati c.d. Invoice Trading e che nelle intenzioni dei partner e
Citibank, la cartolarizzazione avrebbe dovuto raggiungere un importo minimo di Euro 500.000.000. Rispetto a tale raccolta,
Part
Part il guadagno annuo riservato a è pari all'1,5% come da doc. 82 che mi si rammostra. Teste: presso Tes_7
Part vero che quando si è rivolta, per la cartolarizzazione con Citibank, ai servicer e Finint, ha ottenuto un netto CP_5 rifiuto ad accettare l'incarico motivato dalle informazioni distorte riguardanti la controversia con e dal CP_1
Part discredito diffuso dalla stessa banca in relazione a , come risulta dal doc. 83, che mi si rammostra. Teste: Tes_7
Part presso;
jj) vero che il rifiuto da parte dei servicer ha comportato un ritardo di oltre un anno nell'emissione delle obbligazioni. Teste: presso CFE;
kk) vero che l'attività ordinaria di CFE è costituita dall'organizzazione di Tes_7 operazioni finanziarie in collaborazione con partner bancari o finanziari. Teste: presso CFE;
ll) vero che nel Tes_7
Part periodo compreso tra il 2016 e il 2021 sono state concluse da operazioni finanziarie con partner come Bank of
America, Stonex, Standard Chartered Bank, per un valore medio annuale di circa Euro 60.000.000. Trattandosi di operazioni di taglio medio, il guadagno tipico di CFE per ciascuna operazione è pari al 3% delle somme raccolte. Teste: presso CFE;
mm) vero che dalla fine del 2021 e fino al giugno del 2023, sono state concluse operazioni Tes_7 finanziarie complessivamente per un valore inferiore a Euro 15.000.000 e che le operazioni di Trade Finance dal 2019 al
2022 sono diminuite come indicato nel doc. 84 che mi si rammostra. Teste: presso CFE;
nn) vero che il motivo Tes_7 della diminuzione delle operazioni finanziarie di cui al capitolo di prova mm) è dovuto anche all'impatto negativo delle informazioni diffuse da sul conto di CFE, come da doc. 79 che mi si rammostra. Teste: presso CP_1 Tes_7
Part ; oo) vero che nel corso di una telefonata tenutasi in data 7 gennaio 2019 tra la Dott.ssa per e il Per_2 CP_1
Part
Part Dott. per , a cui ho assistito, insisteva nei confronti di perché venisse inserita nei report Per_3 CP_1
Part periodici la colonna relativa alle garanzie ECA con le percentuali di copertura. Teste: presso;
Testimone_1 sempre in via istruttoria, ammettere CTU contabile, ove ritenuto necessario, per riscontrare la prova offerta dalle attrici circa la quantificazione del danno;
- in ogni caso condannare alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi Controparte_1
di giudizio.
Con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e produrre”.
Per Controparte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza, richiesta o deduzione:
pagina 6 di 19 IN VIA PRINCIPALE:
dichiarare inammissibile o comunque rigettare in quanto infondato l'appello proposto da
[...]
e da avverso la sentenza n. 601/2024 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Milano, pronunciata a definizione della causa sub n. R.G. 45103/2022 e pubblicata il
18 gennaio 2024, per i motivi esposti in atti, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
IN OGNI CASO:
In via istruttoria:
dichiarare inammissibili le istanze istruttorie di e Parte_1 [...]
per i motivi esposti in atti;
dichiarare inammissibili perché nuove e tardive, ex Parte_2 art. 345, 3° comma, c.p.c., le produzioni documentali sub doc. 1 (articolo di rivista online dell'11 ottobre 2023) e sub doc. 2 (missiva del 15 gennaio 2024) depositati da e da Parte_1
in allegato alla nota di deposito del 4 giugno 2024, aventi ad Parte_2
oggetto documentazione di formazione antecedente alla proposizione del presente giudizio di appello, per i motivi esposti in atti;
In via pregiudiziale: dichiarare il difetto di giurisdizione incidentale del giudice italiano rispetto alla domanda di e volta a far “accertare e Parte_1 Parte_2 dichiarare ai sensi dell'art. 6 della legge 218/1995 e quindi in via incidentale, che Parte_1
e non sono inadempienti al prospetto del TF I, TF II, TF
[...] Parte_2
III e TF IV, nonché a qualsiasi altro contratto, impegno, obbligo derivante dalle cartolarizzazioni
denominate TF I, TF II, TF III e TF IV, come descritto in atti, ivi compresi gli obblighi derivanti dall'Intercreditor Agreement del TF III e IV, rispettivamente dell'8 Luglio 2019 e del 17 Giugno
2020, nonché dal Fiscal and Calculation Agreement per il TF I e TF II rispettivamente del 16
Ottobre 2018 e del 29 Aprile 2019 limitatamente alle clausole dedotte in atti”, per i motivi esposti in atti.
dichiarare inammissibile, per radicale difetto di interesse ad agire, la domanda di Parte_1
e volta a far “accertare e dichiarare che e Parte_2 Parte_1
non sono inadempienti ai contratti Senior Note Subscription Parte_2
Agreement del TF I del 16 Ottobre 2018; Senior Note Subscription Agreement del TF II del 18
pagina 7 di 19 Aprile 2019; Placement Agreement del TF III del 8 Luglio 2019; Placement Agreement del TF IV
9 Giugno 2020 limitatamente alle clausole dedotte in atti”, per i motivi esposti in atti;
In via pregiudiziale subordinata:
dichiarare inammissibile, per radicale difetto di interesse ad agire, la domanda di Parte_1
e volta a far “accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 6 della Parte_2
legge 218/1995 e quindi in via incidentale, che e Parte_1 Parte_2
non sono inadempienti al prospetto del TF I, TF II, TF III e TF IV, nonché a qualsiasi altro
[...]
contratto, impegno, obbligo derivante dalle cartolarizzazioni denominate TF I, TF II, TF III e TF
IV, come descritto in atti, ivi compresi gli obblighi derivanti dall'Intercreditor Agreement del TF
III e IV, rispettivamente dell'8 Luglio 2019 e del 17 Giugno 2020, nonché dal Fiscal and
Calculation Agreement per il TF I e TF II rispettivamente del 16 Ottobre 2018 e del 29 Aprile 2019 limitatamente alle clausole dedotte in atti”, per i motivi esposti in atti;
In via pregiudiziale ulteriormente subordinata:
dichiarare inammissibili, per difetto di interesse ad agire, tutte le predette domande di mero accertamento proposte da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
per i motivi esposti in atti;
Controparte_1
In via pregiudiziale ulteriormente subordinata:
dichiarare inammissibile, per difetto di legittimazione passiva, la domanda di e Parte_1 volta a far “accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 6 della Parte_2
legge 218/1995 e quindi in via incidentale, che e Parte_1 Parte_2 non sono inadempienti […] a qualsiasi […] contratto, impegno, obbligo derivante dalle
[...] cartolarizzazioni denominate TF I, TF II, TF III e TF IV” con riferimento ai Master Transfer
Agreement delle operazioni di cartolarizzazione di cui è causa, per i motivi esposti in atti;
Nel merito:
rigettare tutte le domande proposte da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti Controparte_1
in atti.
pagina 8 di 19 IN OGNI CASO con vittoria di onorari, spese e competenze, oltre accessori come per legge.
Con riserva di ogni ulteriore difesa, deduzione, eccezione, produzione o istanza nelle forme di rito”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (d'ora innanzi, “ ) e (per Parte_1 Pt_1 Parte_2
brevità, “S.C.O.”) convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, Controparte_1
affinchè venisse accertato che le medesime attrici non si erano rese inadempienti ai
[...]
contratti conclusi fra le parti e la convenuta venisse condannata al risarcimento dei danni subiti, per avere esercitato pretese ingiustificate, sia prima, sia allorquando adiva le sedi giudiziarie e avere cagionato danni patrimoniali e reputazionali.
2. Principalmente, le attrici premettevano che:
- C.F.E. era una società finanziaria di diritto svizzero specializzata, tra l'altro, nel c.d. trade finance, (quale mercato secondario destinato alla circolazione dei crediti vantati dagli esportatori occidentali nei confronti di Paesi in via di sviluppo) e si occupava dell'acquisto e della vendita degli stessi1;
- S.C.O. era una società veicolo avente sede in Lussemburgo, controllata da ed emetteva Pt_1
obbligazioni cartolarizzate (cc.dd. notes) – distinte, nella vicenda per cui è giudizio, in Senior
Notes (obbligazioni di classe A) e Junior Notes (obbligazioni di classe B), queste ultime pari al 5%
delle obbligazioni complessivamente emesse – ed il cui corrispettivo veniva versato a C.F.E. per l'acquisto di tali crediti;
- i rapporti fra e S.C.O. erano regolati da altro contratto, denominato Master Transfer Pt_1
Agreement e di cui non era parte contrattuale;
Controparte_1
pagina 9 di 19 - S.C.O., dal 2018 al 2020, emetteva quattro cartolarizzazioni (denominate Trade I, II, III, IV e aventi diverse scadenze nel tempo e distinti valori nominali): le Senior Notes venivano sottoscritte da mediante contratto denominato Senior Note Subscription Agreement ovvero Controparte_1
collocate dalla stessa presso i propri clienti in forza di contratto denominato Placement CP_1
Agreement;
- tra le parti, inoltre, ai fini della disciplina della cartolarizzazione, venivano sottoscritti altri contratti (che prevedevano la giurisdizione del giudice inglese) e denominati Fiscal and
Calculation Agreement e Intercreditor Agreement;
- stante che i rimborsi, alle scadenze stabilite, avvenivano solo in parte, Controparte_1 avanzava numerose richieste di informazioni e di chiarimenti e, successivamente, adiva l'High
Court of Justice di Londra chiedendo la consegna di ampia documentazione contrattuale;
la domanda veniva accolta con provvedimento reso in data 15 giugno 2022 limitatamente ai crediti cartolarizzati;
- seguivano serrate trattative, volte a definire la controversia, ma non andavano a buon fine;
- in data 20 ottobre 2022, riattivava la procedura di urgenza, avanti al Giudice Controparte_1
inglese, volta ad ottenere la consegna di ulteriore documentazione;
- le condotte poste in essere da cagionavano danni alle Società attrici – danni Controparte_1
di cui chiedevano il risarcimento in questo giudizio – sia per gli ingenti costi delle difese sostenuti in tali procedimenti;
sia per l'impiego di personale che si rese necessario al fine di reperire l'ampia documentazione richiesta in consegna;
sia, ancora, per la lesione dell'immagine commerciale, tenuto conto che il Trade Finance è un “mercato ristretto”.
3. Sulla base di tali principali allegazioni, gli attori chiedevano accertarsi che non si erano resi inadempienti a detti rapporti obbligatori e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti.
4. costituendosi in giudizio, concludeva: a) per l'accertamento del difetto di Controparte_1
giurisdizione del giudice italiano, essendo stata prevista, in via esclusiva, la giurisdizione del giudice inglese nei contratti già indicati;
b) il difetto di interesse ad agire, in quanto le domande di accertamento, proposte dalle attrici, erano finalizzate “all'accertamento di un fatto” (cioè il corretto pagina 10 di 19 adempimento) e non di situazioni giuridiche soggettive;
c) il difetto di legittimazione passiva alla domanda di accertamento relativa ai Master Transfer Agreement, in quanto contratto di cessione dei crediti da cartolarizzare concluso tra , quale cedente, e S.C.O., quale cessionaria e Parte_1
rispetto al quale la non era parte;
d) nel merito, l'infondatezza delle stesse, in quanto non CP_1
provate.
5. Con la prima memoria depositata ex art. 183 c.p.c., le attrici modificavano le conclusioni,
chiedendo, in via preliminare, il riconoscimento della seconda decisione del Tribunale inglese, resa, nelle more del giudizio di primo grado, dal Giudice Richards in data 16 gennaio 2023 e con la quale era stata respinta l'ulteriore richiesta di documentazione avanzata da Controparte_1
inoltre, proponevano domanda di accertamento negativo - (anche) in via incidentale - in funzione della domanda di risarcimento del danno.
6. Con sentenza n.601/2024 pubblicata in data 18 gennaio 2024, il Tribunale di Milano così
disponeva:
“rigetta le domande proposte da e da nei Parte_1 Parte_2
confronti di;
Controparte_1
condanna le attrici a rifondere in via tra loro solidale la convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 25.300,00, oltre c.p.a., di cui euro 3.300,00 per spese generali”.
7. I motivi della decisione possono riassumersi come segue.
7.a. Il Tribunale premetteva che le azioni di accertamento mero devono avere ad oggetto “diritti” e non “fatti” e devono essere sorrette da un interesse, attuale e concreto.
Di conseguenza, si escludeva l'ammissibilità, per difetto di interesse, dell'azione di accertamento negativo dell'inadempimento ai contratti conclusi tra le parti.
7.b. Sotto altro profilo, si evidenziava che l'interesse qualificato, alla proposizione di tale domanda, non potesse ravvisarsi neppure in relazione alle “trattative”, coltivate tra tali parti, e nel corso delle quali chiedeva una modifica più favorevole delle condizioni Controparte_1
contrattuali.
pagina 11 di 19 Osservava, sul punto, il primo Giudice che la transazione non veniva perfezionata e, dunque, le aspettative di ciascuna parte, avanzate in detta sede, “rimangono prive di rilievo giuridico, a prescindere dal fatto che possano trarre origine da contestazioni in tesi infondate” (pg. 23 sentenza).
7.c. Inoltre, la domanda di accertamento negativo proposta in via incidentale veniva respinta in considerazione del fatto che la stessa difettava di “strumentalità” rispetto alla domanda di risarcimento del danno, proposta dalle stesse attrici per abuso per processo, con riferimento ai due giudizi londinesi avviati da . Controparte_1
La pretesa attorea - sottolineava il primo giudice - muoveva dal presupposto che detti giudizi fossero stati promossi, dalla al solo e diverso fine di “forzare” le trattative fra le parti e CP_1
ottenere, come detto, condizioni migliorative dal punto di vista contrattuale e, quindi, per finalità diverse e ulteriori, rispetto a quelle proprie di tali giudizi.
Al contrario, si riteneva che l'accoglimento della prima domanda proposta da , Controparte_1
avanti al Giudice inglese, pur se seguita dal rigetto della seconda, non desse prova di tale prospettazione, atteso che la prima pronuncia non era stata riformata e il secondo giudizio mirava ad ottenere un'interpretazione più ampia in ordine alla documentazione che le contro parti avrebbero dovuto consegnare e non una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella consentita.
7.d. Per tali principali considerazioni, le domande così proposte venivano respinte.
Infine, veniva ritenuta inammissibile l'ulteriore domanda, volta al riconoscimento della “seconda pronuncia” del Giudice inglese, in quanto – si osservava – “trattasi di una domanda solo occasionalmente collegata alla complessa vicenda teatro dei rapporti tra le parti, ma che non è
connessa con le domande originarie dedotte in giudizio, la cui introduzione in corso di causa non trova giustificazione alcuna e che, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile” (pg. 27 sentenza).
8. e S.C.O. hanno proposto appello, avverso la sentenza n. 601/2024 e della quale chiedono Pt_1
l'integrale riforma, per i motivi così rubricati:
I^ motivo: “Sussiste l'interesse ad agire rispetto alle domande di accertamento negativo”;
II^ motivo: “Sussiste la giurisdizione rispetto ai contratti inglesi”; pagina 12 di 19 III^ motivo: “Il riconoscimento della seconda decisione inglese”;
IV^ motivo: “Omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni derivati dalle continue richieste documentali”;
V^ motivo: “Domanda risarcitoria per abuso del processo”.
9. si è costituita nel presente giudizio e ha concluso per l'inammissibilità Controparte_1 ovvero per l'infondatezza dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
10. Celebrata la prima udienza in data 12 giugno 2024 e assegnati, alle parti, i termini di cui all'art. 352 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusivi, la causa veniva avviata per la rimessione al collegio all'udienza del 22 ottobre 2025.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo, le appellanti impugnano la sentenza di primo grado per avere ritenuto insussistente l'interesse ad agire, concreto ed attuale, in relazione alla domanda di accertamento negativo del proprio inadempimento ai citati rapporti contrattuali.
In particolare, le appellanti ritengono erronea la valutazione del primo Giudice, poiché – diversamente da quanto valutato – tale domanda non era finalizzata a fare accertare l'infondatezza delle richieste, avanzate da , in occasione delle trattative, poi, non andate a buon Controparte_1
fine.
Diversamente – osservano le appellanti – l'interesse a proporre tale domanda era diretto a rimuovere l'obiettiva incertezza che sia era verificata in conseguenza delle contestazioni sollevate da – prima che fossero avviate tali trattative e successivamente all'esito Controparte_1
infruttuoso delle stesse – e che le medesime ritengono non fondate.
Evidenzia parte appellante (così, par. n.51 dell'appello) che tali contestazioni erano relative:
a) al fatto che, secondo la Banca, tutti i crediti sottostanti la cartolarizzazione avrebbero dovuto essere garantiti mediante “garanzie ECA”;
pagina 13 di 19 b) agli acquisti, da parte di S.C.O., di crediti vantati da verso “Cuba e , a prezzi Pt_1 Pt_6
elevati e alla successiva rivendita degli stessi a prezzi significativamente inferiori, con conseguenti perdite rilevanti per gli obbligazionisti;
c) all'ulteriore circostanza che gli acquisti di taluni crediti mediante subscription erano relativi a diritti contrattuali – non verso il debitore originario – ma verso un soggetto interposto
(denominato Silverstone);
d) all'invio di reportistica ritenuta dalla non conforme agli obblighi contrattuali;
CP_1
e) infine, all'avvenuto incasso, da parte di di somme ingenti e che, secondo parte Pt_1
appellata, non erano state trasferite a S.C.O., in pregiudizio ai detentori delle notes
(obbligazioni) - quale fatto che aveva originario la denuncia penale, proposta da parte di
, avanti all'Autorità svizzera. Controparte_1
Sotto altro profilo, le appellanti evidenziavano che l'interesse all'azione fosse sussistente tenuto conto della domanda di risarcimento del danno dalle stesse proposta, in ragione dei pregiudizi subiti, patrimoniali e non patrimoniali, per le contestazioni della Banca e le azioni giudiziarie dalla medesima avviate avanti al Giudice inglese.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la prima censura in esame non sia fondata.
I.A. Giova rilevare che il primo Giudice – con statuizione non impugnata – abbia valutato che – a fronte dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano sollevata dalla Banca convenuta – le attrici precisavano che tale accertamento fosse stato richiesto solo “in via incidentale” “e quindi, in via strumentale all'accoglimento della domanda risarcitoria proposta con il presente giudizio, giustificandosi con ciò la giurisdizione del giudice italiano anche rispetto ad essa” (così pg. 21 sentenza primo grado).
Sul punto, la decisione non risulta espressamente impugnata e, pertanto si è formato il giudicato interno.
I.B. Ciò detto, in ordine all'ammissibilità delle azioni di mero accertamento, la Corte di Cassazione ha, in diverse occasioni, escluso che le stesse possano avere ad oggetto “semplici fatti, ancorchè non privi di giuridico rilievo”, avendone limitato l'esperibilità “alle situazioni giuridiche soggettive, anche future”; infatti, “il diritto di difendersi in giudizio - oggi protetto dagli artt.
24 e 111 Cost. - può esercitarsi solo davanti alla prospettazione di un determinato diritto o pagina 14 di 19 interesse giuridicamente protetto, la quale permette all'avversario di conoscere precisamente i
punti da discutere, ossia il bene chiesto dall'attore ed il danno che per lo stesso avversario, il convenuto, deriverebbe dall'accoglimento della domanda”.
Quindi, “L'interesse ad agire, che a norma dell'art. 100 cod. proc. civ. legittima alla proposizione della domanda, è dato … dalla contestazione non già di un fatto bensì di un diritto o di altra situazione soggettiva” (ad es., in termini, Cass. Civ. n. 4516/2003).
Di conseguenza, muovendo da tale presupposti, si afferma che la domanda volta ad ottenere una
“tutela dichiarativa” – quand'anche finalizzata, così come affermato dalle appellanti, a rimuovere una situazione di obiettiva incertezza – in ogni caso, deve tendere a “ripristinare la certezza giuridica su un diritto, in chiave positiva (nel senso dell'affermazione dell'esistenza di un diritto, da altri contestato) o negativa (nel senso della negazione dell'esistenza di un diritto, da altri vantato)” – (in tale senso, di recente, Cass. Civ. n. 9061/2025).
Peraltro, la dedotta situazione di incertezza deve essere apprezzabile in termini “oggettivi” e non
“soggettivi” e deve essere “concreta e attuale”, non potendo avere ad oggetto questioni meramente teoriche o in vista di possibili eventi pregiudizievoli futuri, né sole questioni meramente interpretative.
Sono, invece, ammissibili questioni di interpretazione di norme o di “contratti”, nella misura in cui risultino strumentali ad altra domanda proposta dalla stessa parte e, quindi, laddove si ravvisi il c.d. nesso di strumentalità tra l'accertamento incidentale richiesto e la domanda proposta in giudizio –
(così, Cass. n. 11211/2023).
I.C. Ciò premesso, si osserva che i presupposti di ammissibilità dell'azione di “accertamento mero” non sussistano, nel caso in esame, così come correttamente evidenziato dal Tribunale di
Milano.
Invero, la domanda di accertamento negativo dell'inadempimento, ai contratti conclusi fra le parti, appare domanda avente ad oggetto l'accertamento di un “mero fatto” (ovvero “l'adempimento contrattuale”), in conseguenza delle contestazioni sollevate dalla parte appellata e di cui si è già data contezza - integranti, anch'esse, “fatti”, poiché non agganciati ad alcuna pretesa contrattuale o extra – contrattuale di quest'ultima.
pagina 15 di 19 Inoltre, così come allegato dalle stesse appellanti, l'accertamento è chiesto (anche) in una prospettiva futura, essendo stato rilevato che tali contestazioni hanno creato “incertezza” nella fase di esecuzione dei contratti già indicati.
Deve, pertanto, ritenersi meritevole di condivisione la decisione assunta dal primo Giudice, laddove ha ravvisato l'inammissibilità della domanda di “accertamento” mero proposta dalle attrici in primo grado, in quanto “[l]a tutela giurisdizionale è tutela di diritti (art. 24 Cost., art. 2907 c.c.,
artt. 99 e 278 c.p.c.). I fatti (quale è anche un contratto) possono essere accertati dal Giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 cod. civ.) e non di per sé, per gli
effetti possibili e futuri. Solo in casi eccezionali predeterminati per legge possono essere accertati dei fatti separatamente dal diritto che l'interessato pretende di fondare su di essi (lo stato dei luoghi, per urgenti esigenze probatorie: art. 696 c.p.c.; la verità di un documento: art. 220 c.p.c., sulla verificazione di scrittura privata e art. 221 c.p.c., sulla querela di falso). Non sono perciò
proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che
costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza” (così, pg. 22 sentenza primo grado).
I.D. Sotto altro profilo, si osserva che non può ravvisarsi l'ammissibilità dell'indicata domanda di accertamento, neppure se valutata in relazione alla domanda di risarcimento dei danni – che le appellanti assumono avere subito in conseguenza delle azioni avviate, avanti al Giudice londinese,
da . Controparte_1
Invero – dalle stesse allegazioni della parte – risulta che tra la domanda di accertamento incidentale e quella di risarcimento dei danni, sia assente il citato “nesso di strumentalità”.
Invero, la domanda di accertamento negativo ha ad oggetto un “fatto” e segnatamente, il corretto adempimento contrattuale ai rapporti fra le parti.
Al contrario, la domanda di risarcimento dei danni ha - quale diverso presupposto – l'ingiustizia della procedura giudiziaria promossa dalla avanti alla High Court of London ed è volta ad CP_1
ottenere ristoro dei pregiudizi, patrimoniali e non patrimoniali, che le appellanti assumono avere subito, in quanto – si afferma - procedura finalizzata ad ottenere indebitamente la modifica degli accordi contrattuali originari. pagina 16 di 19 Di conseguenza, per tali principali ragioni, la censura in esame viene respinta.
II. Con il secondo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata per avere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice italiano rispetto alla domanda di accertamento, proposta in via incidentale dalle attrici in primo grado, in violazione dell'art. 6 Legge
218/1995 ed in base al quale “il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione è necessaria per decidere sulla domanda proposta”.
Fatta tale premessa, le appellanti si dolgono della decisione di prime cure per non avere adeguatamente valutato che il Giudice inglese, con provvedimento del 16 gennaio 2023, aveva respinto la seconda domanda, proposta dalla stessa e volta ad ottenere ulteriore CP_1
documentazione contrattuale;
quindi, per avere ritenuto che, a fronte dell'accoglimento della prima domanda proposta da dovesse escludersi l'abuso del processo, così come il Controparte_1
“nesso di strumentalità” rispetto alla domanda di risarcimento del danno.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che il secondo motivo di appello non sia fondato.
II.A. Innanzi tutto, dalla lettura della sentenza di primo grado, non risulta alcuna pronuncia di difetto di giurisdizione del giudice italiano rispetto alla domanda di “accertamento incidentale”.
Invero – alle pgg. 20-21 della sentenza impugnata – il primo giudice così motivava: “Parte attrice …
a seguito delle eccezioni sollevate da parte convenuta, in ordine al difetto di giurisdizione relativamente alla domanda di accertamento negativo della propria inadempienza rispetto agli obblighi discendenti in forza dei contratti “Intercreditor Agreement” del TF III e IV, nonché “Fiscal and Calculation Agreement” per il TF I e TF II;
in sede di memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. ha precisato la domanda, enfatizzando come l'accertamento fosse richiesto solo in via incidentale e, quindi, in via strumentale all'accoglimento della domanda risarcitoria proposta con il presente giudizio, giustificandosi con ciò la giurisdizione del giudice italiano anche rispetto ad essa.;
inoltre, a pg. 24 e ss., il Tribunale procedeva alla disamina della domanda così proposta, senza rilevare alcun difetto di giurisdizione (cfr. “Rimane da vagliare la domanda di accertamento proposta in via incidentale, al fine di eludere il difetto di giurisdizione del giudice italiano eccepito dalla convenuta”).
La domanda di accertamento incidentale veniva, quindi, valutata e respinta, per “difetto del nesso di strumentalità” rispetto alla domanda di risarcimento del danno da abuso del processo.
pagina 17 di 19 II.B. Né, sotto altro profilo, appare meritevole di accoglimento la diversa prospettazione di parte appellante, per non avere il primo Giudice considerato che la seconda procedura, avviata dalla avanti al Giudice londinese, si era conclusa con un provvedimento di rigetto. CP_1
Invero, la valutazione del Tribunale appare corretta nella misura in cui ha tenuto conto sia dei rapporti contrattuali tra le parti, sia del diritto alla consegna della documentazione esercitato in sede giudiziaria da , così come dell'accoglimento della prima domanda. Controparte_1
Inoltre, la definitiva stabilità del primo provvedimento di accoglimento del 15.06.2022 (che non è stato oggetto di alcuna riforma) e il perimetro più circoscritto della seconda pronuncia del
16.01.2023 (che ha delimitato il diritto alla consegna in relazione ai soli documenti già accordati in precedenza), portano a ritenere esente da censure la decisione qui impugnata.
III. Con il terzo motivo, le appellanti si dolgono della declaratoria di inammissibilità della domanda di riconoscimento della (seconda) decisione del Giudice inglese del
16.01.2023 – domanda che, invece, le stesse ritengono meritevole di accoglimento in conseguenza di quanto già prospettato con il secondo motivo di appello e, in particolare, in quanto il riconoscimento di tale domanda è funzionale all'accertamento incidentale richiesto e a dare prova dell'abuso del processo.
Questa Corte ritiene che il rigetto dei primi due motivi di gravame comporti, per l'effetto,
l'assorbimento del terzo, in quanto ad essi strettamente connesso e consequenziale.
IV. Le considerazioni sopra svolte e il rigetto delle censure esaminate fondano, per l'effetto,
l'assorbimento del quarto e del quinto motivo di appello e con i quali, rispettivamente, le appellanti si dolgono dell'omessa pronuncia, da parte del primo Giudice, in ordine alla domanda di risarcimento del danno conseguente alle reiterate richieste documentali da parte della ed all'abuso della tutela processuale. CP_1
Si ritiene, infatti, che la carenza di prova della natura “abusiva” della richiesta di consegna della citata documentazione e delle conseguenti azioni giudiziarie esperite dalla Banca – (per le ragioni già precisate) – escludano, per l'effetto, la necessità di disaminare tali ulteriori motivi di impugnazione.
V. Per tali principali considerazioni, l'appello viene respinto.
pagina 18 di 19 Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri minimi, tenuto conto delle circoscritte questioni trattate, in ragione del valore del petitum e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude l'attività istruttoria).
Si dà atto, ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di e Parte_1 [...]
di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per Parte_2
l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da e da Parte_1 Parte_2
nei confronti di e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 601
[...] Controparte_6
pubblicata dal Tribunale di Milano in data 18 gennaio 2024;
- condanna e in solido fra loro, Pt_1 Parte_1 Parte_2
alla rifusione, in favore di delle ulteriori spese del grado che Controparte_6
liquida in complessivi euro 26.435,00 (di cui euro 8.149,00 per la fase di studio, euro
4.738,00 per la fase introduttiva ed euro per 13.548,00 la fase decisionale), oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di e di Parte_1
di un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_2 unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
MA NI PP ND
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così definito, con chiarezza, dall'appellata a pg. 4 della comparsa in appello:
“… con l'espressione “trade finance” si intende una varietà di strumenti di finanziamento o garanzia tesi ad agevolare le esportazioni di beni o servizi, in particolare coprendo i soggetti esportatori dai rischi, di varia natura, cui questi si espongono operando con controparti situate in Paesi diversi dal proprio e non di rado connotati da minore stabilità economica e politica”;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. PP ND Presidente
dr. Serena Baccolini Consigliere dr. MA NI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 513/2024, promossa in grado di appello
DA
(CHE - 37801813400); Parte_1 Parte_2
Società con sede in Lussemburgo, iscritta al Registro delle Società di Lussemburgo al n. B209183; elettivamente domiciliate in Milano, viale Majno n. 17/A, presso lo studio dell'avv. Girolamo
Abbatescianni, che le rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Romano
LL e all'avv. Michael Cirigliano;
appellante
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Controparte_1 P.IVA_1
Castello n.27, presso lo studio dell'avv. Silvio Riolo, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Eugenio Pizzetti;
appellata pagina 1 di 19 Avente ad oggetto: azione di accertamento negativo – risarcimento del danno
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1 Parte_2
“Voglia Codesta Eccellentissima Corte d'Appello, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti, così giudicare:
riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano, VI sezione, n. 601/2024 emessa e pubblicata il 18 gennaio 2024 (RG n. 45103/2022), notificata il 19 gennaio 2024 e per l'effetto
in via preliminare riconoscere ai sensi dell'art. 64 legge 218/1995 la decisione del Tribunale di
Londra del 16 gennaio 2023 pronunciata dal Giudice Richards nella causa avente ruolo generale
BL-2022-000444 e la relativa decisione sui costi emessa in pari data dallo stesso Giudice;
accertare e dichiarare che e non sono Parte_1 Parte_2
inadempienti ai contratti Senior Note Subscription Agreement del TF I del 16 Ottobre 2018; Senior
Note Subscription Agreement del TF II del 18 Aprile 2019; Placement Agreement del TF III del 8
Luglio 2019; Placement Agreement del TF IV 9 Giugno 2020 limitatamente alle clausole dedotte in atti;
accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 6 della legge 218/1995 e quindi in via incidentale, che e non sono inadempienti al prospetto del Parte_1 Parte_2
TF I, TF II, TF III e TF IV, nonché a qualsiasi altro contratto, impegno, obbligo derivante dalle cartolarizzazioni denominate TF I, TF II, TF III e TF IV, come descritto in atti, ivi compresi gli obblighi derivanti dall'Intercreditor Agreement del TF III e IV, rispettivamente dell'8 Luglio 2019
e del 17 Giugno 2020, nonché dal Fiscal and Calculation Agreement per il TF I e TF II rispettivamente del 16 Ottobre 2018 e del 29 Aprile 2019 limitatamente alle clausole dedotte in atti;
pagina 2 di 19 in via principale, premesso ogni necessario accertamento, condannare al Controparte_1
risarcimento del danno provocato a e, per quanto di ragione, a Parte_1 [...]
in ragione delle condotte addebitabili alla convenuta descritte in atti, danno Parte_2
quantificato in CHF 6.140.000 ed Euro 665.000 per costi del personale e spese generali;
GBP
146.500 per spese di lite non rimborsate sostenute dalle attrici nei giudizi inglesi di cui si chiede in questa sede il riconoscimento;
Euro 2.624.409,65 per spese legali conseguenti alle condotte di descritte in atti;
Euro 8.250.000 per perdite di affari a causa del discredito generato CP_1
dalla convenuta;
quanto agli importi in valuta estera, si chiede la condanna della somma in Euro al cambio del giorno del pagamento. In via istruttoria: ammettere i seguenti capitoli di prova a) vero che l'operazione di cartolarizzazione dei crediti Trade Finance è stata per la prima volta prospettata nel corso di una riunione a Milano il 22 marzo 2018 alla , in Viale Pasubio 10, alla presenza, per del Parte_3 CP_1
Dott. Vice Direttore Generale Vicario e della Dott.ssa Responsabile prodotti Persona_1 Persona_2 Part investimento, e, per , del Dott. Founder e CEO, e del Dott. Managing Director, Head Persona_3 Persona_4 of Business circostanza che risulta tra l'altro dalla e-mail della Dott.ssa del 18 aprile 2018 (ns. doc. Parte_4 Per_2
39) che mi si rammostra. Teste: presso CFE;
b) vero che la prima bozza per la discussione del transaction Persona_4 Part summary, ovvero la sintesi dell'operazione, venne inviata da a il 17 maggio 2018 all'attenzione del CP_1
Dott. e della Dott.ssa e che, in data 26 maggio 2018, il Dott. di confermava di Per_1 Per_2 Per_1 CP_1 avere già completato le verifiche interne con esito positivo. Teste: presso CFE;
c) vero che nella fase Persona_4 precontrattuale tra l'aprile e l'ottobre 2018 e precisamente nel corso dei contatti volti alla strutturazione dell'operazione di cartolarizzazione, CFE insisteva nel voler emettere obbligazioni con durata di almeno cinque anni, mentre CP_1 Part preferiva una durata al massimo triennale. La posizione di era dettata dalla considerazione dell'incoerenza tra durata Part delle obbligazioni e termine di scadenza dei crediti che spesso andavano oltre i tre anni. Teste: presso;
Persona_4 Part d) vero che nel corso dei contatti di cui al precedente capitolo c), rappresentava alla banca che gli altri comparti, precedentemente creati da SCO per investire in crediti verso l'Argentina e l'Iraq, avevano sperimentato un tempo di recupero ben superiore ai tre anni: per la precisione la cartolarizzazione relativa ai crediti verso l'Argentina era stata emessa a Novembre 2016 con scadenza per le obbligazioni di classe A nel Settembre 2029 e quella relativa ai crediti verso l'Iraq era stata emessa nel Marzo 2017 con scadenza per le obbligazioni di classe A nel Marzo 2024 e di classe B nel 2028. Teste: Part
presso ; e) vero che nel corso dei contatti di cui al capitolo c), venne affrontato anche il tema dei Testimone_1 Part tassi di rendimento e dei vari costi di gestione e affermava, tenuto conto che i costi di gestione del veicolo e di acquisizione dei crediti si aggiravano intorno al 4% annuo, che era ipotizzabile un rendimento lordo del 7%/8% e, al netto Part dei costi, intorno al 3% annuo netto per l'investitore senior. Teste: presso;
f) vero che la definizione Testimone_1
“i crediti possono essere assicurati” contenuta nei prospetti (ns. docc. da C1 a C4), non riguarda solo il portafoglio iniziale, Part ma anche il successivo acquisto di crediti effettuato da nell'ambito delle cartolarizzazioni, circostanza che risulta dallo scambio di email di cui al ns. doc. 73 e in particolare delle e-mail del 9 aprile 2019, documenti che mi si rammostrano. Part Teste: presso CFE LUX;
g) vero che le , prima di erogare l'indennizzo assicurativo, pretendono la Testimone_2
pagina 3 di 19 prova definitiva del corretto adempimento da parte dell'esportatore assicurato, chiedendo tutta la documentazione prevista nelle condizioni particolari di polizza. Testi: della società TFA Trade Finance Advisors SA e Testimone_3 Tes_2 Part presso CFE LUX;
h) vero che in alcuni casi la prova di cui al precedente capitolo g) può essere fornita alle
[...] solo attraverso un provvedimento giudiziale o arbitrale passato in giudicato che viene ottenuto in tempi che vanno al di là
della durata triennale delle cartolarizzazioni. Testi: della società TFA Trade Finance Advisors SA e Testimone_3 presso CFE LUX;
i) vero che il pagamento dell'indennizzo da parte dell'ECA è in ogni caso soggetto alla Testimone_2 verifica da parte dell'ECA stessa del rispetto delle disposizioni della polizza e che accade non di rado che l'ECA non provveda al pagamento di detto indennizzo sulla base della propria interpretazione circa la validità della polizza. Testi:
della società TFA Trade Finance Advisors SA e presso CFE LUX;
j) vero che gli Stati o Testimone_3 Testimone_2 gli Enti stranieri importatori possono chiedere dilazioni di pagamento dei debiti sottostanti le cartolarizzazioni anche attraverso il cd. Club di Parigi e che, quando la dilazione supera la durata della copertura assicurativa, la polizza permane in essere solo se l'ECA accetta di estenderla. Se l'ECA invece rifiuta l'estensione, la garanzia decade e tali circostanze non sono prevedibili al momento dell'emissione delle cartolarizzazioni. Testi: della società TFA Trade Testimone_3
Finance Advisors SA e presso CFE LUX;
k) vero che il c.d. Club di Parigi è costituito da una procedura Testimone_2 deformalizzata nel corso della quale lo Stato debitore negozia con i partecipanti al Club che detengono lo specifico debito pubblico al fine di riscadenzare il pagamento ovvero di ottenere una riduzione o addirittura una cancellazione totale del debito. Testi: della società TFA Trade Finance Advisors SA e presso CFE LUX;
l) vero Testimone_3 Testimone_2 che il nel 2021 ha fatto nuovamente ricorso al Club di Parigi ottenendo uno stralcio del suo debito, stralcio che Pt_6 tuttavia, sommato agli interessi capitalizzati, arriva ad un importo pari al capitale originario e che la posizione debitoria del verrà ridiscussa nel 2024 all'esito dei risultati di un programma di risanamento imposto dalla Banca Mondiale e dal Pt_6
Fondo Monetario Internazionale, come da docc. 62, 74 e 75 che mi si rammostrano. Testi: della società Testimone_3 Part TFA Trade Finance Advisors SA e presso CFE LUX;
m) vero che ha risposto alla richiesta di Testimone_2 chiarimenti della Dott.ssa di cui alla e-mail dell'8 novembre 2018 (ns. doc. 57), che mi si rammostra, spiegando il Per_2 significato dell'espressione “i crediti possono essere garantiti dalle ECA” nel senso di chiarire da un lato che molti crediti non avevano la garanzia ECA e, dall'altro, che le garanzie ECA possono essere di vario tipo e possono scadere nel periodo Part Part di rimborso dei crediti. Testi: presso e presso n) vero che tra il 2018 e il 2019, Testimone_1 Persona_4
CFE ha sempre risposto alle richieste di spiegando il significato dell'espressione “i crediti possono essere CP_1 garantiti dalle ECA” nel senso di chiarire, da un lato, che molti crediti non avevano la garanzia ECA e, dall'altro, che le garanzie ECA possono essere di vario tipo e possono scadere nel periodo di rimborso dei crediti. Testi: Persona_4 Part Part presso e presso;
o) vero che il TF I non rientra nel campo d'applicazione dei report cd. Testimone_1
ESMA, essendo state emesse le relative obbligazioni prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, non sussistendo quindi alcun obbligo di trasmissione dei report relativi alle caratteristiche dei crediti sottostanti le cartolarizzazioni. Testi:
Part
e presso;
p) vero che nonostante non vi fosse alcun obbligo, CFE ha condiviso Testimone_4 Tes_5 con dei report deformalizzati che inizialmente non prevedevano alcun riferimento alla presenza o meno di CP_1
ECA, come risulta dal Report per il Trade Finance II relativo al secondo trimestre 2021 (doc. 63) che mi si rammostra.
Part Testi: e presso;
q) vero che, a partire dal gennaio 2019, su richiesta di Testimone_4 Tes_5
[...] Part
è stata inserita nei report deformalizzati predisposti da anche la generica indicazione delle ECA senza CP_1 Part ulteriori specificazioni quanto al tipo di rischio assicurato. Testi: e presso;
r) Testimone_4 Tes_5 pagina 4 di 19 vero che per le cartolarizzazioni TF II, TF III e TF IV, la redazione di specifici Report è stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2019 dalla normativa europea, in particolare dal Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo, integrato Part dal Regolamento Delegato (UE) 2019/1851. Testi: e presso;
s) vero che il doc. Testimone_4 Tes_5
64 delle attrici è un esempio di Report, redatto sul modello ESMA, per il TF IV dell'ultimo trimestre 2022 (doc. 64). Testi:
Part
e presso;
t) vero che le nuove norme non avevano stabilito il formato e le Testimone_4 Tes_5 modalità di invio della reportistica che sono stati normativamente previsti solo a partire dal 23 settembre 2020. Testi:
[...] Part
e presso;
u) vero che a partire dal 23 settembre 2020, l' ha reso pubblici i Testimone_4 Tes_5 CP_2 modelli di reportistica ma nessun operatore di settore era in grado di produrre questo tipo di Report in quanto
Part Part completamente nuovi e altamente complessi. Testi: e presso;
v) vero che Testimone_4 Tes_5 ha cercato consulenti in grado di predisporre i nuovi Report ESMA che avrebbero sostituito il formato precedentemente Part utilizzato e che i Report del formato ESMA sono stati prodotti per la prima volta da a Gennaio 2022, con riferimento Part all'ultimo trimestre 2021. Testi: e presso;
w) vero che il Report sul modello Testimone_4 Tes_5
ESMA è composto solo da sigle la cui spiegazione è rinvenibile nel Template (o legenda) (ns. doc. 65), che mi si Part rammostra, ovvero direttamente nella normativa ESMA. Testi: e presso;
x) Testimone_4 Tes_5 vero che il Report ESMA prescinde dall'evidenziazione delle coperture ECA che vengono genericamente identificate con la sigla “GUAR” ovvero Guarantee (garanzie) senza specificare se si tratti di ECA e o di altre forme di garanzie e senza specificare a quale forma di garanzia assicurativa si faccia riferimento. Testi: e Testimone_4 Tes_5 Part presso;
vero che come risulta dai Prospetti (ns. doc. da C1 a C4), i crediti sottostanti le obbligazioni sono vantati o dal soggetto che ha effettuato l'esportazione (c.d. ovvero dal soggetto cui l' ha ceduto il credito. Testi: CP_3 CP_3 Part
presso e presso CFE Lux;
vero che quando il credito è di importo notevole, la Testimone_1 Persona_4 prassi del Trade Finance ha elaborato una figura giuridica, diversa dalla semplice cessione, denominata subpartecipation in base alla quale l'investitore mette a disposizione una somma senza che gli venga ceduto il credito e l' o un CP_3 successivo cessionario si impegna a rimborsare detta somma attraverso il ricavato dagli incassi dei crediti. Testi:
[...] Part
presso e presso CFE Lux;
vero che la subpartecipation è necessaria quando non sia Tes_1 Persona_4 possibile frazionare il credito tra più soggetti in quanto non ammesso dalle disposizioni del diritto che di volta in volta regola il credito sottostante o comunque quando il frazionamento è troppo complesso da realizzare. Testi:
[...] Part
presso e presso CFE Lux;
vero che nel caso della subpartecipation l' (o il Tes_1 Persona_4 CP_3 successivo cessionario), non potendo cedere l'intero credito, procede al suo frazionamento consentendo all'investitore di partecipare all'operazione solo in parte mediante impegno contrattuale a versargli la corrispondente parte degli incassi del Part credito. Testi: presso e presso CFE Lux;
vero che RT LTD è un veicolo Testimone_1 Persona_4 Part costituito da soggetti estranei a per dare esecuzione alle subpartecipation e che RT da oltre dieci anni collabora
Part Part con e che finora ha regolarmente versato a , e quindi a SCO, tutte le somme di volta in volta incassate. Testi:
Part
presso e presso CFE Lux;
vero che è stata più volte informata da Testimone_1 Persona_4 CP_1
SCO della circostanza che gli ultimi incassi provenienti dal debitore relativamente al TF III, non sono ancora Per_5 stati riversati agli obbligazionisti perché nel frattempo ha chiuso il conto di appoggio del Paying Agent. Testi: CP_4 Part
e presso;
vero che le pratiche per l'apertura di un nuovo conto di appoggio del Testimone_4 Tes_5
Paying Agent sono state ritardate dalle difficoltà derivanti dalla sostituzione del Paying Agent. Testi: Testimone_4 Part
e presso vero che le ore indicate nel doc. 77 che mi si rammostra sono state da me
[...] Tes_5 pagina 5 di 19 effettivamente impiegate esclusivamente per rispondere alle numerosissime richieste provenienti da e per CP_1 predisporre le difese nei giudizi dalla stessa instaurati a Londra. Testi: e;
vero che i Tes_5 Testimone_4 costi da me stimati nelle mie dichiarazioni del novembre 2022 e dell'11 Luglio 2023 (ns. doc. 30 e doc. 76) corrispondono Part esattamente alla contabilità e sono stati sostenuti dalle società del gruppo . Teste: Revisore del Testimone_6 Part Gruppo CFE. vero che , a partire dalla fine del 2021, aveva avviato una cartolarizzazione da realizzarsi con Citibank al Part fine di emettere obbligazioni garantite da crediti fatturati c.d. Invoice Trading e che nelle intenzioni dei partner e
Citibank, la cartolarizzazione avrebbe dovuto raggiungere un importo minimo di Euro 500.000.000. Rispetto a tale raccolta,
Part
Part il guadagno annuo riservato a è pari all'1,5% come da doc. 82 che mi si rammostra. Teste: presso Tes_7
Part vero che quando si è rivolta, per la cartolarizzazione con Citibank, ai servicer e Finint, ha ottenuto un netto CP_5 rifiuto ad accettare l'incarico motivato dalle informazioni distorte riguardanti la controversia con e dal CP_1
Part discredito diffuso dalla stessa banca in relazione a , come risulta dal doc. 83, che mi si rammostra. Teste: Tes_7
Part presso;
jj) vero che il rifiuto da parte dei servicer ha comportato un ritardo di oltre un anno nell'emissione delle obbligazioni. Teste: presso CFE;
kk) vero che l'attività ordinaria di CFE è costituita dall'organizzazione di Tes_7 operazioni finanziarie in collaborazione con partner bancari o finanziari. Teste: presso CFE;
ll) vero che nel Tes_7
Part periodo compreso tra il 2016 e il 2021 sono state concluse da operazioni finanziarie con partner come Bank of
America, Stonex, Standard Chartered Bank, per un valore medio annuale di circa Euro 60.000.000. Trattandosi di operazioni di taglio medio, il guadagno tipico di CFE per ciascuna operazione è pari al 3% delle somme raccolte. Teste: presso CFE;
mm) vero che dalla fine del 2021 e fino al giugno del 2023, sono state concluse operazioni Tes_7 finanziarie complessivamente per un valore inferiore a Euro 15.000.000 e che le operazioni di Trade Finance dal 2019 al
2022 sono diminuite come indicato nel doc. 84 che mi si rammostra. Teste: presso CFE;
nn) vero che il motivo Tes_7 della diminuzione delle operazioni finanziarie di cui al capitolo di prova mm) è dovuto anche all'impatto negativo delle informazioni diffuse da sul conto di CFE, come da doc. 79 che mi si rammostra. Teste: presso CP_1 Tes_7
Part ; oo) vero che nel corso di una telefonata tenutasi in data 7 gennaio 2019 tra la Dott.ssa per e il Per_2 CP_1
Part
Part Dott. per , a cui ho assistito, insisteva nei confronti di perché venisse inserita nei report Per_3 CP_1
Part periodici la colonna relativa alle garanzie ECA con le percentuali di copertura. Teste: presso;
Testimone_1 sempre in via istruttoria, ammettere CTU contabile, ove ritenuto necessario, per riscontrare la prova offerta dalle attrici circa la quantificazione del danno;
- in ogni caso condannare alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi Controparte_1
di giudizio.
Con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e produrre”.
Per Controparte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza, richiesta o deduzione:
pagina 6 di 19 IN VIA PRINCIPALE:
dichiarare inammissibile o comunque rigettare in quanto infondato l'appello proposto da
[...]
e da avverso la sentenza n. 601/2024 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Milano, pronunciata a definizione della causa sub n. R.G. 45103/2022 e pubblicata il
18 gennaio 2024, per i motivi esposti in atti, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
IN OGNI CASO:
In via istruttoria:
dichiarare inammissibili le istanze istruttorie di e Parte_1 [...]
per i motivi esposti in atti;
dichiarare inammissibili perché nuove e tardive, ex Parte_2 art. 345, 3° comma, c.p.c., le produzioni documentali sub doc. 1 (articolo di rivista online dell'11 ottobre 2023) e sub doc. 2 (missiva del 15 gennaio 2024) depositati da e da Parte_1
in allegato alla nota di deposito del 4 giugno 2024, aventi ad Parte_2
oggetto documentazione di formazione antecedente alla proposizione del presente giudizio di appello, per i motivi esposti in atti;
In via pregiudiziale: dichiarare il difetto di giurisdizione incidentale del giudice italiano rispetto alla domanda di e volta a far “accertare e Parte_1 Parte_2 dichiarare ai sensi dell'art. 6 della legge 218/1995 e quindi in via incidentale, che Parte_1
e non sono inadempienti al prospetto del TF I, TF II, TF
[...] Parte_2
III e TF IV, nonché a qualsiasi altro contratto, impegno, obbligo derivante dalle cartolarizzazioni
denominate TF I, TF II, TF III e TF IV, come descritto in atti, ivi compresi gli obblighi derivanti dall'Intercreditor Agreement del TF III e IV, rispettivamente dell'8 Luglio 2019 e del 17 Giugno
2020, nonché dal Fiscal and Calculation Agreement per il TF I e TF II rispettivamente del 16
Ottobre 2018 e del 29 Aprile 2019 limitatamente alle clausole dedotte in atti”, per i motivi esposti in atti.
dichiarare inammissibile, per radicale difetto di interesse ad agire, la domanda di Parte_1
e volta a far “accertare e dichiarare che e Parte_2 Parte_1
non sono inadempienti ai contratti Senior Note Subscription Parte_2
Agreement del TF I del 16 Ottobre 2018; Senior Note Subscription Agreement del TF II del 18
pagina 7 di 19 Aprile 2019; Placement Agreement del TF III del 8 Luglio 2019; Placement Agreement del TF IV
9 Giugno 2020 limitatamente alle clausole dedotte in atti”, per i motivi esposti in atti;
In via pregiudiziale subordinata:
dichiarare inammissibile, per radicale difetto di interesse ad agire, la domanda di Parte_1
e volta a far “accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 6 della Parte_2
legge 218/1995 e quindi in via incidentale, che e Parte_1 Parte_2
non sono inadempienti al prospetto del TF I, TF II, TF III e TF IV, nonché a qualsiasi altro
[...]
contratto, impegno, obbligo derivante dalle cartolarizzazioni denominate TF I, TF II, TF III e TF
IV, come descritto in atti, ivi compresi gli obblighi derivanti dall'Intercreditor Agreement del TF
III e IV, rispettivamente dell'8 Luglio 2019 e del 17 Giugno 2020, nonché dal Fiscal and
Calculation Agreement per il TF I e TF II rispettivamente del 16 Ottobre 2018 e del 29 Aprile 2019 limitatamente alle clausole dedotte in atti”, per i motivi esposti in atti;
In via pregiudiziale ulteriormente subordinata:
dichiarare inammissibili, per difetto di interesse ad agire, tutte le predette domande di mero accertamento proposte da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
per i motivi esposti in atti;
Controparte_1
In via pregiudiziale ulteriormente subordinata:
dichiarare inammissibile, per difetto di legittimazione passiva, la domanda di e Parte_1 volta a far “accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 6 della Parte_2
legge 218/1995 e quindi in via incidentale, che e Parte_1 Parte_2 non sono inadempienti […] a qualsiasi […] contratto, impegno, obbligo derivante dalle
[...] cartolarizzazioni denominate TF I, TF II, TF III e TF IV” con riferimento ai Master Transfer
Agreement delle operazioni di cartolarizzazione di cui è causa, per i motivi esposti in atti;
Nel merito:
rigettare tutte le domande proposte da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti Controparte_1
in atti.
pagina 8 di 19 IN OGNI CASO con vittoria di onorari, spese e competenze, oltre accessori come per legge.
Con riserva di ogni ulteriore difesa, deduzione, eccezione, produzione o istanza nelle forme di rito”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (d'ora innanzi, “ ) e (per Parte_1 Pt_1 Parte_2
brevità, “S.C.O.”) convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, Controparte_1
affinchè venisse accertato che le medesime attrici non si erano rese inadempienti ai
[...]
contratti conclusi fra le parti e la convenuta venisse condannata al risarcimento dei danni subiti, per avere esercitato pretese ingiustificate, sia prima, sia allorquando adiva le sedi giudiziarie e avere cagionato danni patrimoniali e reputazionali.
2. Principalmente, le attrici premettevano che:
- C.F.E. era una società finanziaria di diritto svizzero specializzata, tra l'altro, nel c.d. trade finance, (quale mercato secondario destinato alla circolazione dei crediti vantati dagli esportatori occidentali nei confronti di Paesi in via di sviluppo) e si occupava dell'acquisto e della vendita degli stessi1;
- S.C.O. era una società veicolo avente sede in Lussemburgo, controllata da ed emetteva Pt_1
obbligazioni cartolarizzate (cc.dd. notes) – distinte, nella vicenda per cui è giudizio, in Senior
Notes (obbligazioni di classe A) e Junior Notes (obbligazioni di classe B), queste ultime pari al 5%
delle obbligazioni complessivamente emesse – ed il cui corrispettivo veniva versato a C.F.E. per l'acquisto di tali crediti;
- i rapporti fra e S.C.O. erano regolati da altro contratto, denominato Master Transfer Pt_1
Agreement e di cui non era parte contrattuale;
Controparte_1
pagina 9 di 19 - S.C.O., dal 2018 al 2020, emetteva quattro cartolarizzazioni (denominate Trade I, II, III, IV e aventi diverse scadenze nel tempo e distinti valori nominali): le Senior Notes venivano sottoscritte da mediante contratto denominato Senior Note Subscription Agreement ovvero Controparte_1
collocate dalla stessa presso i propri clienti in forza di contratto denominato Placement CP_1
Agreement;
- tra le parti, inoltre, ai fini della disciplina della cartolarizzazione, venivano sottoscritti altri contratti (che prevedevano la giurisdizione del giudice inglese) e denominati Fiscal and
Calculation Agreement e Intercreditor Agreement;
- stante che i rimborsi, alle scadenze stabilite, avvenivano solo in parte, Controparte_1 avanzava numerose richieste di informazioni e di chiarimenti e, successivamente, adiva l'High
Court of Justice di Londra chiedendo la consegna di ampia documentazione contrattuale;
la domanda veniva accolta con provvedimento reso in data 15 giugno 2022 limitatamente ai crediti cartolarizzati;
- seguivano serrate trattative, volte a definire la controversia, ma non andavano a buon fine;
- in data 20 ottobre 2022, riattivava la procedura di urgenza, avanti al Giudice Controparte_1
inglese, volta ad ottenere la consegna di ulteriore documentazione;
- le condotte poste in essere da cagionavano danni alle Società attrici – danni Controparte_1
di cui chiedevano il risarcimento in questo giudizio – sia per gli ingenti costi delle difese sostenuti in tali procedimenti;
sia per l'impiego di personale che si rese necessario al fine di reperire l'ampia documentazione richiesta in consegna;
sia, ancora, per la lesione dell'immagine commerciale, tenuto conto che il Trade Finance è un “mercato ristretto”.
3. Sulla base di tali principali allegazioni, gli attori chiedevano accertarsi che non si erano resi inadempienti a detti rapporti obbligatori e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti.
4. costituendosi in giudizio, concludeva: a) per l'accertamento del difetto di Controparte_1
giurisdizione del giudice italiano, essendo stata prevista, in via esclusiva, la giurisdizione del giudice inglese nei contratti già indicati;
b) il difetto di interesse ad agire, in quanto le domande di accertamento, proposte dalle attrici, erano finalizzate “all'accertamento di un fatto” (cioè il corretto pagina 10 di 19 adempimento) e non di situazioni giuridiche soggettive;
c) il difetto di legittimazione passiva alla domanda di accertamento relativa ai Master Transfer Agreement, in quanto contratto di cessione dei crediti da cartolarizzare concluso tra , quale cedente, e S.C.O., quale cessionaria e Parte_1
rispetto al quale la non era parte;
d) nel merito, l'infondatezza delle stesse, in quanto non CP_1
provate.
5. Con la prima memoria depositata ex art. 183 c.p.c., le attrici modificavano le conclusioni,
chiedendo, in via preliminare, il riconoscimento della seconda decisione del Tribunale inglese, resa, nelle more del giudizio di primo grado, dal Giudice Richards in data 16 gennaio 2023 e con la quale era stata respinta l'ulteriore richiesta di documentazione avanzata da Controparte_1
inoltre, proponevano domanda di accertamento negativo - (anche) in via incidentale - in funzione della domanda di risarcimento del danno.
6. Con sentenza n.601/2024 pubblicata in data 18 gennaio 2024, il Tribunale di Milano così
disponeva:
“rigetta le domande proposte da e da nei Parte_1 Parte_2
confronti di;
Controparte_1
condanna le attrici a rifondere in via tra loro solidale la convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 25.300,00, oltre c.p.a., di cui euro 3.300,00 per spese generali”.
7. I motivi della decisione possono riassumersi come segue.
7.a. Il Tribunale premetteva che le azioni di accertamento mero devono avere ad oggetto “diritti” e non “fatti” e devono essere sorrette da un interesse, attuale e concreto.
Di conseguenza, si escludeva l'ammissibilità, per difetto di interesse, dell'azione di accertamento negativo dell'inadempimento ai contratti conclusi tra le parti.
7.b. Sotto altro profilo, si evidenziava che l'interesse qualificato, alla proposizione di tale domanda, non potesse ravvisarsi neppure in relazione alle “trattative”, coltivate tra tali parti, e nel corso delle quali chiedeva una modifica più favorevole delle condizioni Controparte_1
contrattuali.
pagina 11 di 19 Osservava, sul punto, il primo Giudice che la transazione non veniva perfezionata e, dunque, le aspettative di ciascuna parte, avanzate in detta sede, “rimangono prive di rilievo giuridico, a prescindere dal fatto che possano trarre origine da contestazioni in tesi infondate” (pg. 23 sentenza).
7.c. Inoltre, la domanda di accertamento negativo proposta in via incidentale veniva respinta in considerazione del fatto che la stessa difettava di “strumentalità” rispetto alla domanda di risarcimento del danno, proposta dalle stesse attrici per abuso per processo, con riferimento ai due giudizi londinesi avviati da . Controparte_1
La pretesa attorea - sottolineava il primo giudice - muoveva dal presupposto che detti giudizi fossero stati promossi, dalla al solo e diverso fine di “forzare” le trattative fra le parti e CP_1
ottenere, come detto, condizioni migliorative dal punto di vista contrattuale e, quindi, per finalità diverse e ulteriori, rispetto a quelle proprie di tali giudizi.
Al contrario, si riteneva che l'accoglimento della prima domanda proposta da , Controparte_1
avanti al Giudice inglese, pur se seguita dal rigetto della seconda, non desse prova di tale prospettazione, atteso che la prima pronuncia non era stata riformata e il secondo giudizio mirava ad ottenere un'interpretazione più ampia in ordine alla documentazione che le contro parti avrebbero dovuto consegnare e non una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella consentita.
7.d. Per tali principali considerazioni, le domande così proposte venivano respinte.
Infine, veniva ritenuta inammissibile l'ulteriore domanda, volta al riconoscimento della “seconda pronuncia” del Giudice inglese, in quanto – si osservava – “trattasi di una domanda solo occasionalmente collegata alla complessa vicenda teatro dei rapporti tra le parti, ma che non è
connessa con le domande originarie dedotte in giudizio, la cui introduzione in corso di causa non trova giustificazione alcuna e che, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile” (pg. 27 sentenza).
8. e S.C.O. hanno proposto appello, avverso la sentenza n. 601/2024 e della quale chiedono Pt_1
l'integrale riforma, per i motivi così rubricati:
I^ motivo: “Sussiste l'interesse ad agire rispetto alle domande di accertamento negativo”;
II^ motivo: “Sussiste la giurisdizione rispetto ai contratti inglesi”; pagina 12 di 19 III^ motivo: “Il riconoscimento della seconda decisione inglese”;
IV^ motivo: “Omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni derivati dalle continue richieste documentali”;
V^ motivo: “Domanda risarcitoria per abuso del processo”.
9. si è costituita nel presente giudizio e ha concluso per l'inammissibilità Controparte_1 ovvero per l'infondatezza dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
10. Celebrata la prima udienza in data 12 giugno 2024 e assegnati, alle parti, i termini di cui all'art. 352 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusivi, la causa veniva avviata per la rimessione al collegio all'udienza del 22 ottobre 2025.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo, le appellanti impugnano la sentenza di primo grado per avere ritenuto insussistente l'interesse ad agire, concreto ed attuale, in relazione alla domanda di accertamento negativo del proprio inadempimento ai citati rapporti contrattuali.
In particolare, le appellanti ritengono erronea la valutazione del primo Giudice, poiché – diversamente da quanto valutato – tale domanda non era finalizzata a fare accertare l'infondatezza delle richieste, avanzate da , in occasione delle trattative, poi, non andate a buon Controparte_1
fine.
Diversamente – osservano le appellanti – l'interesse a proporre tale domanda era diretto a rimuovere l'obiettiva incertezza che sia era verificata in conseguenza delle contestazioni sollevate da – prima che fossero avviate tali trattative e successivamente all'esito Controparte_1
infruttuoso delle stesse – e che le medesime ritengono non fondate.
Evidenzia parte appellante (così, par. n.51 dell'appello) che tali contestazioni erano relative:
a) al fatto che, secondo la Banca, tutti i crediti sottostanti la cartolarizzazione avrebbero dovuto essere garantiti mediante “garanzie ECA”;
pagina 13 di 19 b) agli acquisti, da parte di S.C.O., di crediti vantati da verso “Cuba e , a prezzi Pt_1 Pt_6
elevati e alla successiva rivendita degli stessi a prezzi significativamente inferiori, con conseguenti perdite rilevanti per gli obbligazionisti;
c) all'ulteriore circostanza che gli acquisti di taluni crediti mediante subscription erano relativi a diritti contrattuali – non verso il debitore originario – ma verso un soggetto interposto
(denominato Silverstone);
d) all'invio di reportistica ritenuta dalla non conforme agli obblighi contrattuali;
CP_1
e) infine, all'avvenuto incasso, da parte di di somme ingenti e che, secondo parte Pt_1
appellata, non erano state trasferite a S.C.O., in pregiudizio ai detentori delle notes
(obbligazioni) - quale fatto che aveva originario la denuncia penale, proposta da parte di
, avanti all'Autorità svizzera. Controparte_1
Sotto altro profilo, le appellanti evidenziavano che l'interesse all'azione fosse sussistente tenuto conto della domanda di risarcimento del danno dalle stesse proposta, in ragione dei pregiudizi subiti, patrimoniali e non patrimoniali, per le contestazioni della Banca e le azioni giudiziarie dalla medesima avviate avanti al Giudice inglese.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la prima censura in esame non sia fondata.
I.A. Giova rilevare che il primo Giudice – con statuizione non impugnata – abbia valutato che – a fronte dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano sollevata dalla Banca convenuta – le attrici precisavano che tale accertamento fosse stato richiesto solo “in via incidentale” “e quindi, in via strumentale all'accoglimento della domanda risarcitoria proposta con il presente giudizio, giustificandosi con ciò la giurisdizione del giudice italiano anche rispetto ad essa” (così pg. 21 sentenza primo grado).
Sul punto, la decisione non risulta espressamente impugnata e, pertanto si è formato il giudicato interno.
I.B. Ciò detto, in ordine all'ammissibilità delle azioni di mero accertamento, la Corte di Cassazione ha, in diverse occasioni, escluso che le stesse possano avere ad oggetto “semplici fatti, ancorchè non privi di giuridico rilievo”, avendone limitato l'esperibilità “alle situazioni giuridiche soggettive, anche future”; infatti, “il diritto di difendersi in giudizio - oggi protetto dagli artt.
24 e 111 Cost. - può esercitarsi solo davanti alla prospettazione di un determinato diritto o pagina 14 di 19 interesse giuridicamente protetto, la quale permette all'avversario di conoscere precisamente i
punti da discutere, ossia il bene chiesto dall'attore ed il danno che per lo stesso avversario, il convenuto, deriverebbe dall'accoglimento della domanda”.
Quindi, “L'interesse ad agire, che a norma dell'art. 100 cod. proc. civ. legittima alla proposizione della domanda, è dato … dalla contestazione non già di un fatto bensì di un diritto o di altra situazione soggettiva” (ad es., in termini, Cass. Civ. n. 4516/2003).
Di conseguenza, muovendo da tale presupposti, si afferma che la domanda volta ad ottenere una
“tutela dichiarativa” – quand'anche finalizzata, così come affermato dalle appellanti, a rimuovere una situazione di obiettiva incertezza – in ogni caso, deve tendere a “ripristinare la certezza giuridica su un diritto, in chiave positiva (nel senso dell'affermazione dell'esistenza di un diritto, da altri contestato) o negativa (nel senso della negazione dell'esistenza di un diritto, da altri vantato)” – (in tale senso, di recente, Cass. Civ. n. 9061/2025).
Peraltro, la dedotta situazione di incertezza deve essere apprezzabile in termini “oggettivi” e non
“soggettivi” e deve essere “concreta e attuale”, non potendo avere ad oggetto questioni meramente teoriche o in vista di possibili eventi pregiudizievoli futuri, né sole questioni meramente interpretative.
Sono, invece, ammissibili questioni di interpretazione di norme o di “contratti”, nella misura in cui risultino strumentali ad altra domanda proposta dalla stessa parte e, quindi, laddove si ravvisi il c.d. nesso di strumentalità tra l'accertamento incidentale richiesto e la domanda proposta in giudizio –
(così, Cass. n. 11211/2023).
I.C. Ciò premesso, si osserva che i presupposti di ammissibilità dell'azione di “accertamento mero” non sussistano, nel caso in esame, così come correttamente evidenziato dal Tribunale di
Milano.
Invero, la domanda di accertamento negativo dell'inadempimento, ai contratti conclusi fra le parti, appare domanda avente ad oggetto l'accertamento di un “mero fatto” (ovvero “l'adempimento contrattuale”), in conseguenza delle contestazioni sollevate dalla parte appellata e di cui si è già data contezza - integranti, anch'esse, “fatti”, poiché non agganciati ad alcuna pretesa contrattuale o extra – contrattuale di quest'ultima.
pagina 15 di 19 Inoltre, così come allegato dalle stesse appellanti, l'accertamento è chiesto (anche) in una prospettiva futura, essendo stato rilevato che tali contestazioni hanno creato “incertezza” nella fase di esecuzione dei contratti già indicati.
Deve, pertanto, ritenersi meritevole di condivisione la decisione assunta dal primo Giudice, laddove ha ravvisato l'inammissibilità della domanda di “accertamento” mero proposta dalle attrici in primo grado, in quanto “[l]a tutela giurisdizionale è tutela di diritti (art. 24 Cost., art. 2907 c.c.,
artt. 99 e 278 c.p.c.). I fatti (quale è anche un contratto) possono essere accertati dal Giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 cod. civ.) e non di per sé, per gli
effetti possibili e futuri. Solo in casi eccezionali predeterminati per legge possono essere accertati dei fatti separatamente dal diritto che l'interessato pretende di fondare su di essi (lo stato dei luoghi, per urgenti esigenze probatorie: art. 696 c.p.c.; la verità di un documento: art. 220 c.p.c., sulla verificazione di scrittura privata e art. 221 c.p.c., sulla querela di falso). Non sono perciò
proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che
costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza” (così, pg. 22 sentenza primo grado).
I.D. Sotto altro profilo, si osserva che non può ravvisarsi l'ammissibilità dell'indicata domanda di accertamento, neppure se valutata in relazione alla domanda di risarcimento dei danni – che le appellanti assumono avere subito in conseguenza delle azioni avviate, avanti al Giudice londinese,
da . Controparte_1
Invero – dalle stesse allegazioni della parte – risulta che tra la domanda di accertamento incidentale e quella di risarcimento dei danni, sia assente il citato “nesso di strumentalità”.
Invero, la domanda di accertamento negativo ha ad oggetto un “fatto” e segnatamente, il corretto adempimento contrattuale ai rapporti fra le parti.
Al contrario, la domanda di risarcimento dei danni ha - quale diverso presupposto – l'ingiustizia della procedura giudiziaria promossa dalla avanti alla High Court of London ed è volta ad CP_1
ottenere ristoro dei pregiudizi, patrimoniali e non patrimoniali, che le appellanti assumono avere subito, in quanto – si afferma - procedura finalizzata ad ottenere indebitamente la modifica degli accordi contrattuali originari. pagina 16 di 19 Di conseguenza, per tali principali ragioni, la censura in esame viene respinta.
II. Con il secondo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata per avere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice italiano rispetto alla domanda di accertamento, proposta in via incidentale dalle attrici in primo grado, in violazione dell'art. 6 Legge
218/1995 ed in base al quale “il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione è necessaria per decidere sulla domanda proposta”.
Fatta tale premessa, le appellanti si dolgono della decisione di prime cure per non avere adeguatamente valutato che il Giudice inglese, con provvedimento del 16 gennaio 2023, aveva respinto la seconda domanda, proposta dalla stessa e volta ad ottenere ulteriore CP_1
documentazione contrattuale;
quindi, per avere ritenuto che, a fronte dell'accoglimento della prima domanda proposta da dovesse escludersi l'abuso del processo, così come il Controparte_1
“nesso di strumentalità” rispetto alla domanda di risarcimento del danno.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che il secondo motivo di appello non sia fondato.
II.A. Innanzi tutto, dalla lettura della sentenza di primo grado, non risulta alcuna pronuncia di difetto di giurisdizione del giudice italiano rispetto alla domanda di “accertamento incidentale”.
Invero – alle pgg. 20-21 della sentenza impugnata – il primo giudice così motivava: “Parte attrice …
a seguito delle eccezioni sollevate da parte convenuta, in ordine al difetto di giurisdizione relativamente alla domanda di accertamento negativo della propria inadempienza rispetto agli obblighi discendenti in forza dei contratti “Intercreditor Agreement” del TF III e IV, nonché “Fiscal and Calculation Agreement” per il TF I e TF II;
in sede di memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. ha precisato la domanda, enfatizzando come l'accertamento fosse richiesto solo in via incidentale e, quindi, in via strumentale all'accoglimento della domanda risarcitoria proposta con il presente giudizio, giustificandosi con ciò la giurisdizione del giudice italiano anche rispetto ad essa.;
inoltre, a pg. 24 e ss., il Tribunale procedeva alla disamina della domanda così proposta, senza rilevare alcun difetto di giurisdizione (cfr. “Rimane da vagliare la domanda di accertamento proposta in via incidentale, al fine di eludere il difetto di giurisdizione del giudice italiano eccepito dalla convenuta”).
La domanda di accertamento incidentale veniva, quindi, valutata e respinta, per “difetto del nesso di strumentalità” rispetto alla domanda di risarcimento del danno da abuso del processo.
pagina 17 di 19 II.B. Né, sotto altro profilo, appare meritevole di accoglimento la diversa prospettazione di parte appellante, per non avere il primo Giudice considerato che la seconda procedura, avviata dalla avanti al Giudice londinese, si era conclusa con un provvedimento di rigetto. CP_1
Invero, la valutazione del Tribunale appare corretta nella misura in cui ha tenuto conto sia dei rapporti contrattuali tra le parti, sia del diritto alla consegna della documentazione esercitato in sede giudiziaria da , così come dell'accoglimento della prima domanda. Controparte_1
Inoltre, la definitiva stabilità del primo provvedimento di accoglimento del 15.06.2022 (che non è stato oggetto di alcuna riforma) e il perimetro più circoscritto della seconda pronuncia del
16.01.2023 (che ha delimitato il diritto alla consegna in relazione ai soli documenti già accordati in precedenza), portano a ritenere esente da censure la decisione qui impugnata.
III. Con il terzo motivo, le appellanti si dolgono della declaratoria di inammissibilità della domanda di riconoscimento della (seconda) decisione del Giudice inglese del
16.01.2023 – domanda che, invece, le stesse ritengono meritevole di accoglimento in conseguenza di quanto già prospettato con il secondo motivo di appello e, in particolare, in quanto il riconoscimento di tale domanda è funzionale all'accertamento incidentale richiesto e a dare prova dell'abuso del processo.
Questa Corte ritiene che il rigetto dei primi due motivi di gravame comporti, per l'effetto,
l'assorbimento del terzo, in quanto ad essi strettamente connesso e consequenziale.
IV. Le considerazioni sopra svolte e il rigetto delle censure esaminate fondano, per l'effetto,
l'assorbimento del quarto e del quinto motivo di appello e con i quali, rispettivamente, le appellanti si dolgono dell'omessa pronuncia, da parte del primo Giudice, in ordine alla domanda di risarcimento del danno conseguente alle reiterate richieste documentali da parte della ed all'abuso della tutela processuale. CP_1
Si ritiene, infatti, che la carenza di prova della natura “abusiva” della richiesta di consegna della citata documentazione e delle conseguenti azioni giudiziarie esperite dalla Banca – (per le ragioni già precisate) – escludano, per l'effetto, la necessità di disaminare tali ulteriori motivi di impugnazione.
V. Per tali principali considerazioni, l'appello viene respinto.
pagina 18 di 19 Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri minimi, tenuto conto delle circoscritte questioni trattate, in ragione del valore del petitum e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude l'attività istruttoria).
Si dà atto, ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di e Parte_1 [...]
di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per Parte_2
l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da e da Parte_1 Parte_2
nei confronti di e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 601
[...] Controparte_6
pubblicata dal Tribunale di Milano in data 18 gennaio 2024;
- condanna e in solido fra loro, Pt_1 Parte_1 Parte_2
alla rifusione, in favore di delle ulteriori spese del grado che Controparte_6
liquida in complessivi euro 26.435,00 (di cui euro 8.149,00 per la fase di studio, euro
4.738,00 per la fase introduttiva ed euro per 13.548,00 la fase decisionale), oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di e di Parte_1
di un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_2 unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
MA NI PP ND
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così definito, con chiarezza, dall'appellata a pg. 4 della comparsa in appello:
“… con l'espressione “trade finance” si intende una varietà di strumenti di finanziamento o garanzia tesi ad agevolare le esportazioni di beni o servizi, in particolare coprendo i soggetti esportatori dai rischi, di varia natura, cui questi si espongono operando con controparti situate in Paesi diversi dal proprio e non di rado connotati da minore stabilità economica e politica”;