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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/11/2024, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco AR Ciaralli Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 2598/2024 promosso congiuntamente da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente a Parte_1 C.F._1
Tivoli, in via G.G. Belli n. 2 e
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), residente a [...] C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Margherita Fochetti Ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto divorzio congiunto. Conclusioni dei ricorrenti: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data MB AB (RM) il 10/06/1995; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di MB AB all'anno 1995, parte 2, serie A numero 53; ordinare al Comune di MB AB di annotare 1'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
la casa coniugale sita in Guidonia Montecelio, Via Genova nr. 2/A rimarrà nell'esclusiva disponibilità della sig.ra ; ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo Parte_2 economicamente indipendenti;
i figli e AR ormai maggiorenni sono Per_1 economicamente indipendenti, pertanto, non sarà previsto alcun assegno di mantenimento in loro favore.”. FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 17 giugno 2024, le parti chiedevano di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di legge.
Risulta in atti la presenza di prole ormai maggiorenne ed economicamente indipendente alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
***** La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato.
1 I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento. Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo. Tenuto conto della condivisa regolamentazione delle condizioni patrimoniali del divorzio e avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa. I coniugi hanno dunque compiutamente indicato, come da ricorso suindicato da intendersi qui integralmente richiamato, le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio. L'accordo si presenta conforme alle norme di legge. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MB AB (RM) il 10.6.1995, tra , nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) trascritto nei registri dello stato civile di MB AB (RM) il C.F._2
10.6.1995 al n. 53 p. 2 s. A anno 1995, alle condizioni di cui in narrativa. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. Così deciso a Tivoli, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 23.10.2024. Il Giudice relatore Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Michele Cappai
2
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente a Parte_1 C.F._1
Tivoli, in via G.G. Belli n. 2 e
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), residente a [...] C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Margherita Fochetti Ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto divorzio congiunto. Conclusioni dei ricorrenti: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data MB AB (RM) il 10/06/1995; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di MB AB all'anno 1995, parte 2, serie A numero 53; ordinare al Comune di MB AB di annotare 1'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
la casa coniugale sita in Guidonia Montecelio, Via Genova nr. 2/A rimarrà nell'esclusiva disponibilità della sig.ra ; ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo Parte_2 economicamente indipendenti;
i figli e AR ormai maggiorenni sono Per_1 economicamente indipendenti, pertanto, non sarà previsto alcun assegno di mantenimento in loro favore.”. FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 17 giugno 2024, le parti chiedevano di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di legge.
Risulta in atti la presenza di prole ormai maggiorenne ed economicamente indipendente alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
***** La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato.
1 I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento. Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo. Tenuto conto della condivisa regolamentazione delle condizioni patrimoniali del divorzio e avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa. I coniugi hanno dunque compiutamente indicato, come da ricorso suindicato da intendersi qui integralmente richiamato, le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio. L'accordo si presenta conforme alle norme di legge. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MB AB (RM) il 10.6.1995, tra , nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) trascritto nei registri dello stato civile di MB AB (RM) il C.F._2
10.6.1995 al n. 53 p. 2 s. A anno 1995, alle condizioni di cui in narrativa. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. Così deciso a Tivoli, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 23.10.2024. Il Giudice relatore Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Michele Cappai
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