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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2025, n. 38265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38265 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LU NA Sent. n. sez. 1962/2025 CC - 11/11/2025 - Relatore - GI AS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: visti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. Massimo Grassellini;
udita la relazione svolta dal Consigliere GI IO;
lette le conclusioni della Sostituta Procuratore generale Maria Francesca Loy Penale Sent. Sez. 2 Num. 38265 Anno 2025 Presidente: NA LU Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 11/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Enne Erre Arredamenti srls, in persona del legale rappresentante(Rijtano Nico), ricorre a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale avverso l’ordinanza del 26 giugno 2025 del Tribunale di Catanzaro che, nel rigettare l’appello cautelare, ha confermato l’ordinanza del Gip del Tribunale di Catanzaro che aveva a sua volta rigettato l’istanza di dissequestro della società, sottoposta a sequestro preventivo e amministrazione giudiziaria nell’ambito del procedimento che vede indagato Rijtano GI, padre dell’istante, per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di reati di truffa e riciclaggio. In particolare, è stato ritenuto dai giudici della cautela che i beni proventi delle truffe fossero reimpiegati in diverse attività imprenditoriali, tra cui è indicata, unitamente ad altre compagini, la società ricorrente (capi 17 e 47 dell’editto accusatorio).
2. La difesa, dopo aver riepilogati gli esiti giudiziari della vicenda, affida il ricorso a un unico motivo con cui deduce: “Inosservanza e erronea applicazione della legge penale – mancata assunzione di prove decisive – contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione”. In particolare, si lamenta: che il Tribunale non abbia vagliato e opportunamente esaminato la documentazione che la difesa aveva allegato a dimostrazione dell’assenza di qualsiasi nesso tra la società ricorrente e l’imputato Rijtano GI, con cui i rapporti erano scemati e deteriorati da quando quest’ultimo aveva abbandonato la famiglia di origine;
con il giro di fatturazioni collegate alla società Alipadania s.r.l. utilizzata per attuare il programma delittuoso dell’associazione; con le altre persone giuridiche strumentali al reimpiego dei beni di provenienza illecita (nella specie la ditta individuale di Rijtano AR, la cui attività veniva svolta in locali differenti da quelli di pertinenza della società ricorrente); che il Tribunale non abbia tenuto conto della mancanza di alcuna connessione tra i beni afferenti alla presunta truffa con l’attività concretamente svolta dalla società ricorrente per come attestato dagli stessi curatori giudiziari. Inoltre, si rappresenta come del tutto inconferente ai fini del coinvolgimento della società ricorrente era il richiamo operato dall’ordinanza impugnata al contenuto di un’intercettazione dalla quale emergeva l’intento di Rijtano GI di effettuare un prelievo dal c/c della “AR”, non potendo assimilarsi, anche in ragione della diversa natura delle compagini, la ditta individuale di Rijtano AR con la ricorrente, società di capitali priva di alcun collegamento con tale ditta e men meno titolare di un conto corrente cointestato.
3. Il Pubblico ministero, nella persona della sostituta P.G. Francesca Loy, con requisitoria del 21 ottobre 2025, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. A conferma del coinvolgimento della società ricorrente nel disegno criminoso perseguito e realizzato dal Rijtano GI l’ordinanza impugnata indica il contenuto di un’intercettazione telefonica che si riferisce ad un soggetto differente, nella specie la ditta individuale Rijtano AR, anch’essa menzionata nel capo 47) della rubrica tra le molteplici compagini nelle cui attività imprenditoriali il sodalizio capeggiato dal Rijtano GI reimpiegava i beni provento delle truffe commesse. Nessun riferimento, pure indiretto, involge la Enne Erre Arredamenti srls. Analogamente priva di rilievo è la circostanza del riferimento alla “comunanza” dei locali ove le diverse persone giuridiche svolgevano l’attività imprenditoriale e, in particolare, alla 3 ditta II AR, alla luce dell’allegazione difensiva della diversità dei rispettivi loci. Inoltre, solo affermata è la circostanza che la società ricorrente è coinvolta nel giro di fatturazioni della società Alipadania a r.l. utilizzata quale principale strumento per la realizzazione del programma criminoso, risultando tale assunto privo dell’indicazione di qualsiasi elemento probatorio di sostegno, non potendo ritenersi al riguardo sufficiente il mero richiamo alla pagina dell’ordinanza cautelare e tanto a prescindere dal rilievo difensivo secondo cui dalla fatturazione della società non emergerebbe alcune documento fiscale riconducibile alla Alipadania s.r.l. Infine, non appaiono scrutinati gli elementi di “cesura” pure indicati nell’istanza di dissequestro e nell’appello cautelare che, a detta della difesa, dimostrerebbero l’estraneità della società ricorrente con quella additata di essere lo strumento attraverso cui il sodalizio realizzava il programma criminoso.
3. In conclusione, essendosi al cospetto di una motivazione per certi versi apparente ed anche mancante così concretandosi la violazione di legge, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso, il 11 novembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente GI IO LU CC
udita la relazione svolta dal Consigliere GI IO;
lette le conclusioni della Sostituta Procuratore generale Maria Francesca Loy Penale Sent. Sez. 2 Num. 38265 Anno 2025 Presidente: NA LU Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 11/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Enne Erre Arredamenti srls, in persona del legale rappresentante(Rijtano Nico), ricorre a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale avverso l’ordinanza del 26 giugno 2025 del Tribunale di Catanzaro che, nel rigettare l’appello cautelare, ha confermato l’ordinanza del Gip del Tribunale di Catanzaro che aveva a sua volta rigettato l’istanza di dissequestro della società, sottoposta a sequestro preventivo e amministrazione giudiziaria nell’ambito del procedimento che vede indagato Rijtano GI, padre dell’istante, per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di reati di truffa e riciclaggio. In particolare, è stato ritenuto dai giudici della cautela che i beni proventi delle truffe fossero reimpiegati in diverse attività imprenditoriali, tra cui è indicata, unitamente ad altre compagini, la società ricorrente (capi 17 e 47 dell’editto accusatorio).
2. La difesa, dopo aver riepilogati gli esiti giudiziari della vicenda, affida il ricorso a un unico motivo con cui deduce: “Inosservanza e erronea applicazione della legge penale – mancata assunzione di prove decisive – contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione”. In particolare, si lamenta: che il Tribunale non abbia vagliato e opportunamente esaminato la documentazione che la difesa aveva allegato a dimostrazione dell’assenza di qualsiasi nesso tra la società ricorrente e l’imputato Rijtano GI, con cui i rapporti erano scemati e deteriorati da quando quest’ultimo aveva abbandonato la famiglia di origine;
con il giro di fatturazioni collegate alla società Alipadania s.r.l. utilizzata per attuare il programma delittuoso dell’associazione; con le altre persone giuridiche strumentali al reimpiego dei beni di provenienza illecita (nella specie la ditta individuale di Rijtano AR, la cui attività veniva svolta in locali differenti da quelli di pertinenza della società ricorrente); che il Tribunale non abbia tenuto conto della mancanza di alcuna connessione tra i beni afferenti alla presunta truffa con l’attività concretamente svolta dalla società ricorrente per come attestato dagli stessi curatori giudiziari. Inoltre, si rappresenta come del tutto inconferente ai fini del coinvolgimento della società ricorrente era il richiamo operato dall’ordinanza impugnata al contenuto di un’intercettazione dalla quale emergeva l’intento di Rijtano GI di effettuare un prelievo dal c/c della “AR”, non potendo assimilarsi, anche in ragione della diversa natura delle compagini, la ditta individuale di Rijtano AR con la ricorrente, società di capitali priva di alcun collegamento con tale ditta e men meno titolare di un conto corrente cointestato.
3. Il Pubblico ministero, nella persona della sostituta P.G. Francesca Loy, con requisitoria del 21 ottobre 2025, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. A conferma del coinvolgimento della società ricorrente nel disegno criminoso perseguito e realizzato dal Rijtano GI l’ordinanza impugnata indica il contenuto di un’intercettazione telefonica che si riferisce ad un soggetto differente, nella specie la ditta individuale Rijtano AR, anch’essa menzionata nel capo 47) della rubrica tra le molteplici compagini nelle cui attività imprenditoriali il sodalizio capeggiato dal Rijtano GI reimpiegava i beni provento delle truffe commesse. Nessun riferimento, pure indiretto, involge la Enne Erre Arredamenti srls. Analogamente priva di rilievo è la circostanza del riferimento alla “comunanza” dei locali ove le diverse persone giuridiche svolgevano l’attività imprenditoriale e, in particolare, alla 3 ditta II AR, alla luce dell’allegazione difensiva della diversità dei rispettivi loci. Inoltre, solo affermata è la circostanza che la società ricorrente è coinvolta nel giro di fatturazioni della società Alipadania a r.l. utilizzata quale principale strumento per la realizzazione del programma criminoso, risultando tale assunto privo dell’indicazione di qualsiasi elemento probatorio di sostegno, non potendo ritenersi al riguardo sufficiente il mero richiamo alla pagina dell’ordinanza cautelare e tanto a prescindere dal rilievo difensivo secondo cui dalla fatturazione della società non emergerebbe alcune documento fiscale riconducibile alla Alipadania s.r.l. Infine, non appaiono scrutinati gli elementi di “cesura” pure indicati nell’istanza di dissequestro e nell’appello cautelare che, a detta della difesa, dimostrerebbero l’estraneità della società ricorrente con quella additata di essere lo strumento attraverso cui il sodalizio realizzava il programma criminoso.
3. In conclusione, essendosi al cospetto di una motivazione per certi versi apparente ed anche mancante così concretandosi la violazione di legge, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso, il 11 novembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente GI IO LU CC