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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/10/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2395/2023
promossa da
Parte_1
ATTORE/I
contro
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 30 ottobre 2025, innanzi al dott. Francesca Arusa, nessuno compare trattandosi di udienza cartolare ex art.127 ter cpc:
Per , l'avv. BARBENSI UMBERTO e l'avv. , Parte_1
oggi sostituito dall'avv. *
Per l'avv. FICCADENTI FABIO e Controparte_1
l'avv. , oggi sostituito dall'avv. *
Il Giudice
In assenza delle parti decide come da sentenza a verbale,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Arusa ha pronunciato
ex art. 281 quinques c.p.c. la seguente
SENTENZA
1 nella causa iscritta al n. r.g. 2395/2023 promossa da:
Parte_1
ATTORE/I
contro
Controparte_1
CONVENUTO/I
Parte attrice conclude come da nota depositata in data 29 Ottobre 2025
Parte convenuta: come da nota del 29Ottobre 2025, rigettare tutte le doman-
de proposte da parte attrice, perché infondate in fatto ed in diritto. Con vitto-
ria di spese e compensi del giudizio e sentenza provvisoriamente esecutiva
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che l'elenco dei beni che si presumono comuni è codificato nell'art. 1117 c.c., per tabulas deve rilevarsi dalla documentazione catastale relativa al complesso condominiale (doc.
2-7 in atti), che il vialetto identificato al sub
648 è un bene comune, con alcune esclusioni (sub 629, 633, 637) infatti non appare indicato quello (sub 615) di proprietà dell'attore.
In atti non è dato rinvenire peraltro alcun titolo che sancisce la condominialità
del vialetto: “L'accesso all'appartamento avviene tramite passaggio su in-
gresso e percorso pedonale comune, mentre l'accesso all'autorimessa avviene
direttamente da via Buccari previo passaggio su ingresso e area di manovra
comune”, (rogito Notaio di Livorno, Rep. 42457, Racc. Persona_1
9827), oggi di proprietà dell'attore dove, a pagina 1, ( atto di provenienza del bene immobile.
Dai docc. 8-9 è appurabile che nella vendita è inoltre compresa la relativa
2 quota proporzione di comproprietà sulle parti comuni tra cui: ingresso e per-
corso pedonale, comune a tutte le unità immobiliari (con esclusione di quelle identificate con i subalterni 629, 633 e 637) identificati al catasto fabbricati in foglio 79 mappale 2933 subalterno 648, bene comune non censibile,
In atti ( regolamento condominiale e/o scritture private) non è dato rinvenire alcuna esclusione per l'attore in ordine alla sottrazione del pagamento delle spese oggetto di contestazione, limitandosi lo stesso ad affermare generica-
mente di non utilizzare mai il vialetto al quale si riferiscono le spese di illu-
minazione e di pulizia oggetto di doglianza. Rigetta la domanda, rigettata al-
tresì ogni altra domanda. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando sulla domanda propo-
sta, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provve-
de:
1) Rigetta la domanda
2) condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese processuali,
che liquida in , € 919,00* per la fase di studio della controversia, € 777,00*
per la fase introduttiva del giudizio, € 1680,00* per la fase istruttoria ed €
1700,00* per la fase decisoria, oltre 15% spese generali ex art. 2 d.m. 55/14,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 30 ottobre 2025 dal Tribunale di Livorno.
IL GIUDICE
dott. Francesca Arusa
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