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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/04/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri COsigliere rel
Dott. Roberto Pascarelli COsigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 569/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Forlì n. 166/2024 pubblicata in data 30 luglio 2024 promossa con ricorso depositato in data 8 settembre 2024 da:
[...]
[...]
[...]
Parte_1
in persona dei legali rappresentanti pro tempore elettivamente domiciliati presso la pec dell'avv. Elio Dogheria che li ra ppresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
COtroparte_1
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via Alfredo Testoni n.6 presso l'avvocatura di Stato che lo rappresenta e difende ex lege
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 20.03.2025,
1 udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. CO la sentenza in epigrafe il Tribunale di Forlì decidendo sull'opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta da , , Parte_1 Parte_1 [...] confermava l'ordinanza ingiunzione n. Parte_1 Parte_1
2022/188O del 30/06/2022, notificata a in qualità di obbligato Parte_1 solidale in data 28/07/2022, con esclusione delle sanzioni di cui ai punti “5” e
“6” dell'ordinanza stessa e confermava l'ordinanza ingiunzione n. 2022/133O del 30/06/2022, notificata a in qualità di obbligato solidale Parte_1 in data 01/08/2022, entrambe emesse dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Ravenna-Forlì-Cesena.
In particolare l'opposizione dagli stessi proposta aveva ad oggetto l'ordinanza ingiunzione n. 2022/188O, emessa sulla base del Verbale unico di accertamento e notificazione n. FC00000/2017-908-01 del 20/12/2017, protocollo n. 45480 del 20/12/2017 formato nei confronti di in qualità di Parte_1 trasgressore e della società quale obbligato in solido e l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. 2022/133O emessa sulla base del Verbale unico di accertamento e notificazione n. FC00000/2017-889-01 del 20/12/2017 protocollo n. 45473 del
20/12/2017 formato nei confronti di in qualità di trasgressore Parte_1
e della società quale obbligato in solido. Parte_1
In tale opposizione veniva dedotta l'estinzione delle obbligazioni per le violazioni contestate ex art. 14 L. n. 689/1981, l'insussistenza delle violazioni relative a infedeli registrazioni del L.U.L. ex art. 39 D.L. 112/2008, convertito con modifiche nella L. 133/2008 s.m.i. di cui ai punti 1 e 2) dell'ordinanza ingiunzione nei confronti di e l'insussistenza della Pt_1 Pt_1
violazione ex art. 4 bis, co. 2, D.lgs. 181/2000, come sostituito dall'art. 6, comma
1, D.lgs. n. 297/2002 e successive modifiche dall'art. 5, co. 3, L. 183/2010, di cui al punto 3) dell'ordinanza ingiunzione contestando le Parte_1 riqualificazioni operate dagli ispettori, l'insussistenza delle infrazioni ex art. 1 legge 05/01/1953 n. 4 ai punti 5 e 6 dell'ordinanza ingiunzione nei confronti
[...]
e l'insussistenza della violazione art. 9 bis, comma 2, 2 bis e 2 Pt_1 Pt_1
ter, D.L. 510/1996 convertito dalla L. 28/11/1996 n. 608, e s.m.i. di cui al punto
2 7) ordinanza ingiunzione e l' insussistenza della violazione Parte_1 dell'art. 29, comma 1, D.lgs. 10/09/2003 n. 276 così come modificato dall'art. 1, comma 1, D.lgs. n. 08/2016 sostenendo l'insussistenza dell'elemento di fatto dell'illecita fornitura di manodopera ovvero dell'esercizio del potere direttivo, di controllo e disciplinare da parte di sui dipendenti Parte_1 dell'affittuario Parte_1
Veniva chiesta, infine, la riduzione delle sanzioni ai minimi eTAli.
Gli opponenti concludevano chiedendo in via principale l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni opposte ed, in subordine, la loro modifica.
Si costituiva l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna-Forlì-Cesena ribadendo la legittimità, anche formale, delle pretese di cui alle ordinanze ingiunzioni opposte, rilevando, inoltre, che era stata opposta la sola ordinanza n.
2022/188O, emessa e notificata a quale obbligato in solido, ma Parte_1 non era stata opposta l'ordinanza n. 2022/188T, emessa e notificata a Parte_1
, quale trasgressore, che, pertanto, doveva ritenersi incontestata e che
[...]
parimenti era stata opposta la sola ordinanza n. 2022/133O, emessa e notificata alla TA quale obbligato in solido, ma non era stata Parte_1 opposta l'ordinanza n. 2022/133T, emessa e notificata a , Parte_1
quale trasgressore, che, pertanto, doveva ritenersi incontestata.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Il Tribunale di Forlì sezione lavoro decideva come sopra indicato.
Proponevano appello Parte_1 Parte_1 Parte_1
Parte_1
CO il primo motivo di appello deducevano l'erroneità della sentenza per aver ritenuto “non contestata” la pretesa sanzionatoria nei confronti dei trasgressori e . Parte_1 Parte_1
Sostenevano che e avessero agito nel giudizio come trasgressori Pt_1 Pt_1
materiali evidenziando che le ordinanze ingiunzioni n. 2022/188O e n.
2022/188T da una parte, e le ordinanze n. 2022/133O e n. 2022/133T dall'altra risultavano sovrapponibili, nel senso che le prime due erano dirette nei confronti del trasgressore e dell'obbligato in solido e le Parte_1 Parte_1
altre due nei confronti di e della Parte_1 Parte_1
Deducevano che era priva di pregio l'interpretazione formalistica secondo cui non essendo state opposte specificamente anche le ordinanze 2022/188T e
3 2022/133T le stesse non fossero contestate ed evidenziavano che il giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione non riguardava l'atto, ma piuttosto il rapporto e, cioè, il corretto esercizio della potestà sanzionatoria.
CO il secondo motivo di appello deducevano l'erroneità della sentenza per non aver riconosciuto l'estinzione delle obbligazioni per la contestata violazione dell' art. 14 della legge n. 689/1981.
CO il terzo motivo di appello deducevano l'erroneità della sentenza per aver riconosciuto l'illecita intermediazione di manodopera tra e Parte_1 in violazione dell'art. 29 comma 1 dlgs n.276/2003. Parte_1
CO il quarto motivo di appello veniva affermata l'erroneità della sentenza per omessa pronuncia circa l'entità della sanzione per violazione dell'art. 29 comma
1 dlgs n. 276/2003 e si insisteva per la riduzione al minimo eTAle di euro
5.000,00.
CO il quinto motivo di appello sostenevano l'erroneità della sentenza per il calcolo della sanzione relativa alle violazioni per infedeli registrazioni del LUL ex art. 39 dl n. 112/2008 di cui ai punti 1 e 2 dell'ordinanza ingiunzione nei confronti di e di Parte_1 Pt_1
CO il sesto motivo di appello deducevano l'erroneità della sentenza relativa alla violazione ex art. 4 bis co 2 dlsg n. 181/2000 dell'ordinanza ingiunzione
[...]
– sostenendo che sulla scorta della sentenza della Corte Parte_1 Pt_1
d'appello di Bologna n.330/2022 il giudice avrebbe dovuto ritenere insussistente la violazione nei confronti di . Pt_2
CO il settimo motivo di appello affermavano l'erroneità della sentenza per il calcolo della violazione di cui all'art. 9 bis comma 2, 2bis, 2ter dl n. 510/1996 di cui all'ordinanza e deducendo l'erroneo diverso Parte_1 Pt_1
inquadramento di in considerazione della sentenza n.330/2022 della Corte Pt_2
d'appello di Bologna.
COcludevano chiedendo che venissero accolti i motivi di opposizione e che per l'effetto venissero annullate le ordinanze ingiunzioni opposte o in subordine modificate riducendo il quantum delle sanzioni.
CO Si costituiva con memoria depositata in data 11 marzo 2025 l' chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 20 marzo 2025 mediante lettura del dispositivo.
4 3. Si ritiene di esaminare, innanzitutto, il secondo motivo di appello in quanto per motivi di ordine logico il primo motivo di appello deve essere esaminato insieme al terzo motivo di appello considerato che il passo della sentenza censurato nel primo motivo di appello si trova nella motivazione relativa alla sanzione per violazione dell'art. 29 comma 1 dlsg n. 276/2003.
In relazione al secondo motivo di appello occorre, innanzitutto, richiamare il disposto dell'art. 14 della legge n. 689/1981 che così dispone: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione…”
Orbene come indicato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte ( cfr.
e multis Cass civ n. 27405/2019, n. 27702/2019) in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento, in relazione al quale va collocato il
“dies a quo” del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689/1981 per la notifica degli estremi della violazione, non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato.
In particolare la Suprema Corte anche di recente ( Cass. lav n. 20977/2024) ha asserito che: “In tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di
5 accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.”
Le determinazioni finali dell'Ispettorato, pertanto, conseguono ad un'attività di verifica che deve necessariamente investire le stesse fonti di conoscenza degli illeciti amministrativi occorrendo, come è ovvio, rinvenire i riscontri che consentono di ritenere attendibile il lavoratore che ha avanzato una richiesta di intervento.
Tanto premesso si ritiene che correttamente il giudice di primo grado abbia escluso la dedotta decadenza in quanto, stante la suddetta giurisprudenza e
CO considerate le varie attività espletate da al fine di verificare gli illeciti, il
CO tempo utilizzato da per l'accertamento risulta congruo.
In particolare si condividono le argomentazioni con cui il giudice di primo grado ha escluso la decadenza.
Si legge, infatti, nella sentenza: “Va pertanto tenuto in considerazione che i tempi tecnici necessari per le verifiche e valutazioni della documentazione presso i registri pubblici ove sono registrati i lavoratori per gli opportuni controlli, l'esame della documentazione reperita in loco e successivamente acquisita dalla ricorrente a fronte di richiesta dell'ufficio, l'assunzione delle dichiarazioni del lavoratore (sentito al momento dell'accesso e successivamente riconvocato), possono indurre a considerare esaurita la fase di accertamento nel caso concreto entro un congruo periodo temporale anche in considerazione del plausibile carico di lavoro demandato agli organi dell'ente resistente in relazione alla effettiva capacità di gestione e definizione delle pratiche attraverso una proficua e puntuale indagine prima dell'emissione delle contestazioni e relative sanzioni.
Nel caso di specie, risulta dagli atti (cfr. docc. 2,3,7,11,12,15,17,18,19,22,28 fascicolo di parte opposta) che il 30 gennaio 2016 sono iniziate le operazioni di accertamento mediante primo accesso ispettivo sia presso sia Parte_1
6 presso a seguito delle quali si è reso necessario formulare una Parte_1
richiesta di documentazione ad nonché un accesso ispettivo Parte_1 presso l'Agenzia di somministrazione effettuato in data COtroparte_3
18 febbraio 2016, con richiesta documentale riscontrata tramite trasmissione postale in data 29 marzo 2016 .
In data 7 giugno 2016 gli Ispettori hanno sentito , legale Parte_1
rappresentante della TA e successivamente sono state Parte_1
assunte informazioni dalle persone informate dei fatti (nelle giornate dell'8.08.2016, 14.11.2016, 14.02.2017, e 27.02.2017, 13.03.2017, 22-24-
28.03.2017 e 19.07.2017) e sono state spedite numerose convocazioni dei lavoratori, restituite al mittente per compiuta giacenza ovvero rimaste senza seguito in quanto i lavoratori non si sono presentati, e ulteriori dichiarazioni sono state acquisite anche in data 27 febbraio 2017 e 27 ottobre 2017 e nella stessa data del 27 ottobre 2017 è stata acquisita ulteriore documentazione relativa alla qualifica e alle posizioni previdenziali e assicurative dei soci e degli amministratori.
Applicando alla fattispecie in esame l'insegnamento della Corte di Cassazione, il dies a quo nella fattispecie in esame deve individuarsi nella data del 27 ottobre
2017, ultimo atto utile a definire gli accertamenti, come previsto dall'art. 14 l.
n. 689/1981, e, pertanto, le notifiche dei Verbali di accertamento e notificazione dell'illecito devono ritenersi tempestive atteso che dette notifiche sono avvenute, rispettivamente, con data di ricezione atto il 29 dicembre 2017 da parte del trasgressore sig. e l'08 gennaio 2018 per compiuta Parte_1
giacenza da parte di obbligato solidale nonché in data 10 Parte_1
gennaio 2 a , in qualità di obbligato in solido, e in Parte_1
data 29 dicembre 2017, al presidente del C.d.A. sig.ra Parte_1
in qualità di trasgressore, devono ritenersi tempestive.”
[...]
Né considerata la suddetta giurisprudenza della Suprema Corte è persuasiva la
CO tesi di parte appellante secondo cui l' avrebbe dovuto redigere nel corso dell'accertamento verbali interlocutori come previsto dall'art. 14 del D.M 15 gennaio 2014 codice di comportamento all'epoca vigente e che in difetto sarebbe maturata la suddetta decadenza.
Si ritiene, infatti, che la redazione e la comunicazione dei suddetti verbali interlocutori, nei rapporti con i terzi, sia una mera facoltà e non un obbligo e che,
7 comunque, anche diversamente opinando, tale disposizione non rilevi ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, considerato che si tratta di disposizione inserita nell'ambito del codice di comportamento che ha rilevanza prettamente interna all'amministrazione e che, comunque, la violazione dell'art. 14 del DM 15 gennaio 2014 non è sanzionata con la decadenza.
In relazione al terzo motivo di appello relativo alla sanzione per illecita intermediazione di manodopera tra e in violazione Parte_1 Parte_1 dell'art. 29 comma 1 del dlgs n. 276/2003 e al primo motivo di appello si osserva quanto segue.
Innanzitutto a differenza di quanto indicato dal giudice di primo grado non risulta in atti alcun contratto di appalto tra le società e la Parte_1
società ma soltanto due contratti di affitto d'azienda tra la prima Parte_1
come affittante e la seconda come affittuaria stipulati rispettivamente
28.12.2012 e il 24.07.2017 ( cfr. doc n. 20 del primo grado di parte appellante) di cui, considerato il periodo oggetto di contestazione, interessa ai fini per cui è causa solo il primo.
Tale contratto d'affitto d'azienda ha per oggetto “il complesso aziendale Bar e
Ristoro Bingo sito all'interno della sala Atlantica Bingo e Atlantica Slot” ed è previsto come corrispettivo un canone d'affitto nella misura di euro 500,00 mensili.
Tra le altre pattuizioni del suddetto contratto d'affitto d'azienda è specificamente previsto che: “ COtestualmente, la società affittante, come rappresentata, si impegna ad acquisire dalla società affittuaria merci - servizi per attività promozionali a favore della sua clientela per un importo mensile fisso pari ad
Euro 12.500 ( dodicimilacinquecento virgola zero zero) ed un importo variabile per attività promozionali in occasione di particolari eventi secondo specifica la concordarsi di volta in volta a fronte dei quali la TA effettuare metterà regolare fattura.”
Dalla lettura di tale contratto d'affitto d'azienda risulta che la società Parte_1
che in precedenza gestiva sia la sala Bingo che la ristorazione
[...]
effettuata nella stessa sala ha affittato il ramo d'azienda relativo alla ristorazione a Parte_1
A rigore, quindi, nel caso di specie non vi può essere la questione della
8 sussistenza di un appalto illecito, non essendovi alcun formale contratto di appalto, ma solo un contratto di affitto d'azienda, ma si potrebbe piuttosto porre la questione della natura simulata o meno del contratto d'affitto d'azienda stesso.
Già questo elemento sarebbe dirimente per ritenere infondata la contestazione di
CO
, così come effettuata, in relazione alla sussistenza un appalto illecito stipulato tra le due società.
Comunque, anche a voler seguire la tesi di carattere sostanziale prospettata
CO dall' , occorre verificare se sia intercorso di fatto tra le due società un appalto illecito di servizi che ha riguardato i 17 lavoratori menzionati nel verbale ispettivo per i periodi indicati nello stesso.
A questo proposito si osserva, innanzitutto, che dei 17 lavoratori in relazione ai quali viene effettuata la contestazione solo cinque e, cioè, RS Pt_3
e secondo la stessa
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_4
sentenza di primo grado appellata avrebbero dato indicazioni utili in tal senso.
Gli altri lavoratori nulla hanno detto in proposito e alcuni non sono neppure stati sentiti in sede ispettiva.
Peraltro i suddetti lavoratori hanno riferito sostanzialmente solo in relazione alla loro posizione.
Tra i lavoratori le cui dichiarazioni rese in sede ispettiva, non essendo stata svolta alcuna istruttoria orale in primo grado, sono state ritenute dirimenti dal Tribunale di Forlì per ritenere la sussistenza dell'appalto illecito vi sono Persona_2
e .
[...] Persona_3
Si osserva, però, che le dichiarazioni rese in sede ispettiva dalle medesime lavoratrici sono state ritenute non attendibili o comunque inidonee a provare la CP_ pretesa contributiva di nei confronti di scaturente dal Parte_1
medesimo verbale ispettivo posto alla base delle ordinanze ingiunzioni opposte, dalla Corte d'appello di Bologna nella sentenza n. 330/2022 ( cfr. doc n. 8 in primo grado di parte appellante) le cui argomentazioni si condividono e si richiamano ex art. 118 disp att cpc.
Le suddette dichiarazioni, peraltro, non sono sempre congruenti né dirimenti ai fini della sussistenza di un appalto illecito. ha lavorato per soli sei giorni e, poi, il rapporto non è proseguito in Parte_3
quanto non ritenuta idonea alla mansione e, quindi, la sua dichiarazione non può essere considerata dirimente stante il brevissimo lasso di tempo, né
9 particolarmente attendibile. ha reso una dichiarazione ai fini per cui è causa non decisiva Persona_4
per la sussistenza di un appalto illecito e ciò considerato sia che prima lavorava per sia che la sua dichiarazione contiene anche alcune Parte_1
incongruenze. ha rilasciato una dichiarazione contenente alcune inesattezze come RS
il fatto che fosse a gestire la sala Bingo. Lo stesso, comunque, ha Parte_1
ricordato che ordinava le forniture facendo riferimento a che Persona_3 all'epoca dei fatti era dipendente di e, inoltre, ha lavorato, almeno Parte_1 per quanto risulta dalla documentazione in atti, per meno d'un anno alle dipendenze di Parte_1
Al più, peraltro, dalle deposizioni di e potrebbe solo trarsi che gli Per_4 Per_1
stessi abbiano lavorato promiscuamente per le due società, ma non la prova di un appalto illecito di servizi tra le stesse società.
Si osserva, poi, che, comunque, la produzione documentale confligge con la sussistenza di un appalto illecito tra le due società.
In particolare dai bilanci relativi agli anni 2013-2016 per cui è causa prodotti da parte appellante (cfr. doc n. 22-24 di primo grado) risulta che che Parte_1
svolgeva attività di ristorazione, non aveva come cliente solo la società Parte_1
ma che più della metà dei suoi ricavi derivavano da attività di
[...]
ristorazione nei confronti di terzi (cfr. conto economico dei bilanci prodotti).
Inoltre i costi sostenuti da non erano solo relativi al personale, ma Parte_1
anche e in maniera rilevante ai fornitori e che la stessa aveva un rischio d'impresa come risulta dai diversi risultati dei bilanci d'esercizio.
Per esempio dal conto economico degli anni 2014 e 2013 risulta che i ricavi delle vendite e delle prestazioni fossero rispettivamente euro 428.841 ed euro
383.397, che i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci fossero rispettivamente euro 169.388 ed euro 146.847, quelli per i servizi euro 35.552 ed euro 41.549, quelli per il godimento di beni di terzi euro 6.000 ed euro 6.000
e che i costi per salari e stipendi fossero pari ad euro 152.051 ed euro 157.402.
Ne consegue, quindi, che aveva una sua struttura imprenditoriale Parte_1 assumeva il rischio d'impresa e la sua attività non consisteva nella mera prestazione di manodopera.
Occorre, infine, evidenziare che nella sentenza della Corte d'appello di Bologna
10 n. 330/2022 si legge che: “ è emerso rivestire ruolo di coordinamento Per_4 delle maestranze, di referente di sala, di tutor delle apprendiste” ed anche questo elemento considerato che lo stesso, all'epoca dei fatti, era dipendente di
[...]
CO
e non di confligge con la ricostruzione dell' . Parte_1 Parte_1
COsiderati tutti questi elementi e, seppure vi potesse essere una certa interferenza tra le due società dal momento che operavano negli stessi locali e le loro attività erano strettamente connesse, non è possibile ritenere provato che tra le stesse si fosse instaurato di fatto un contratto di appalto illecito di servizi concretantesi in mere prestazioni di manodopera.
Né si può ritenere che la suddetta prova si possa ricavare dall'asserita non contestazione della pretesa sanzionatoria da parte dei trasgressori Parte_1
e , come indicato nella sentenza appellata.
[...] Parte_1
CO Come risulta dalla documentazione prodotta dalle parti l' ha formalmente emesso quattro ordinanze ingiunzioni in relazione ai fatti per cui è causa e precisamente l'ordinanza di ingiunzione n. 2022/188O notificata alla TA
[...] in data 28 luglio 2022 quale obbligata in solido e l'ordinanza di Parte_1
ingiunzione n. 2022/188T notificata in data 30 luglio 2022 a Parte_1 quale trasgressore da una parte e l'ordinanza di ingiunzione n. 2022/133O notificata in data 01/08/2022 a quale obbligata in solido e Parte_1
l'ordinanza di ingiunzione n. 2022/133T notificata in data 02/08/2022 a Parte_1
dall'altra.
[...]
Orbene l'ordinanza ingiunzione n. 2022/188O notificata a è Parte_1
identica tranne che per la lettera finale a quella n. 2022/188T notificata a Parte_1
, ove plausibilmente le lettere stanno ad indicare rispettivamente
[...]
l'obbligato e il trasgressore, ed in particolare nella parte finale di entrambe si legge “ORDINA Al Sig. in qualità di trasgressore poiché Parte_1
legale rappresentante e amministratore unico dal 19.12.2012 al 3.07.2017 della
e alla quale obbligata in solido COtroparte_5 COtroparte_5 di pagare la somma di € 59.160,00 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate ed INGIUNGE ai predetti di pagare la somma complessiva di euro 59.184,90 comprensiva di spese di notifica di € 34,90 entro il termine di
30 ( trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento…”
Ne consegue, quindi, che trattandosi della stessa ordinanza in cui viene ingiunto ad entrambi e, cioè, sia al trasgressore che alla società quale obbligato in solido
11 il pagamento della sanzione e che il ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione di primo grado è stato depositato nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione a e, quindi, Parte_1
tempestivamente anche se si considera la notifica dell'ordinanza ingiunzione fatta allo stesso e considerato il tenore del ricorso in opposizione si deve ritenere che nel presente giudizio abbia contestato anche la pretesa sanzionatoria Pt_1
svolta nei suoi confronti quale trasgressore.
In particolare trattandosi della medesima ordinanza ingiunzione ciò che rileva è la tempestività dell'opposizione anche rispetto alla notifica effettuata allo stesso e il chiaro contenuto del ricorso introduttivo mentre la mera omissione Pt_1 dell'indicazione e produzione della medesima ordinanza allo stesso notificata è irrilevante.
Analogamente l'ordinanza ingiunzione n. 2022/133O notificata a Parte_1
è identica tranne che per la lettera finale a quella n. 2022/133T
[...]
notificata a , ove plausibilmente le lettere stanno ad indicare Parte_1
rispettivamente obbligato e trasgressore, ed in particolare nella parte finale di entrambe si legge: “ORDINA Alla Sig.ra in qualità di Parte_1
trasgressore, poiché presidente del c.d.a. della DI TI RE SR
e alla TA , quale obbligata in solido, di pagare la Parte_1 somma di € 50.000,00 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate ed INGIUNGE ai predetti di pagare la somma complessiva di € 50.036,30 comprensiva di spese di notifica di € 36,30 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento.”
Ne consegue, quindi, che trattandosi della stessa ordinanza in cui viene ingiunto ad entrambi e, cioè, sia al trasgressore che alla società quale obbligato in solido il pagamento della sanzione e che il ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione di primo grado è stato depositato nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione a e, quindi, Parte_1 tempestivamente anche rispetto alla notifica dell'ordinanza ingiunzione fatta alla stessa e considerato il tenore del ricorso in opposizione si deve ritenere che nel presente giudizio abbia contestato anche la pretesa sanzionatoria Pt_1
svolta nei suoi confronti.
In particolare trattandosi della medesima ordinanza ingiunzione ciò che rileva è la tempestività dell'opposizione anche rispetto alla notifica effettuata alla stessa
12 e il chiaro contenuto del ricorso di primo grado mentre la mera Pt_1 omissione dell'indicazione e produzione della medesima ordinanza alla stessa notificata è irrilevante.
Da quanto sopra esposto deriva che non può ritenersi che vi sia stata non contestazione della pretesa sanzionatoria da parte di e Parte_1 Parte_1
e si deve, invece, ritenere che, come risulta dal ricorso, questi abbiano
[...]
CO contestato e impugnato le sanzioni irrogate dall' in qualità di trasgressori.
Ne consegue, quindi, che il primo e il terzo motivo di appello sono fondati e che conseguentemente deve essere annullata l'ordinanza ingiunzione n. 2022/133O
e la sanzione di cui al n. 4 dell'ordinanza ingiunzione n. 2022/188O.
Stante il suddetto annullamento deve considerarsi assorbito il quarto motivo di appello relativo all'omessa pronuncia sulla determinazione di detta sanzione.
In relazione al quinto motivo di appello relativo al calcolo delle sanzioni irrogate nei punti 1 e 2 dell'ordinanza ingiunzione n.2022/188O si osserva quanto segue.
Innanzitutto deve essere annullata la sanzione di cui al punto 1 in relazione alle lavoratrici e dal momento che si concorda con Persona_3 Persona_2
le considerazioni in relazione alla posizione delle suddette lavoratrici contenute nella sentenza della Corte d'appello di Bologna n.330/ 2022 le cui motivazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp att cpc.
In relazione alle sanzioni irrogate per le posizioni dei lavoratori Persona_4
C e si osserva che è la stessa a riconoscere che nel caso Persona_5 di specie trova applicazione l'art. 8 comma 2 della legge n. 681/1981.
In particolare l'art. 8 della legge n.681/1981 prevede che: “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono, sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L.
13 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.”
Orbene si ritiene che considerato che si tratta di un illecito continuato non sia possibile scindere le condotte in relazione alla successione delle norme sanzionatorie, trattandosi di operazione artificiosa non giustificata normativamente in quanto sulla continuazione non incide la successione di leggi nel tempo, ma che debba trovare applicazione unicamente la norma vigente al momento in cui è terminato il comportamento antigiuridico e, quindi, l'art. 39 co 7 del dl 112/2008 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 150
a 1.500 euro.
Si ritiene, pertanto, di rideterminare le sanzioni n.1 e 2 relative ai lavoratori e considerato da una parte che la Persona_4 Persona_5 violazione è relativa a solo due lavoratori e dall'altra il lungo lasso di tempo di continuazione nell'unica sanzione di euro 3000,00.
Risultano, poi, fondati il sesto ed il settimo motivo di appello relativi alle sanzioni per il non corretto inquadramento della lavoratrice Pt_2
Si condividono, infatti, le diffuse e persuasive motivazioni della Corte d'appello di Bologna n.330/2022 a cui ci si riporta ai sensi dell'art. 118 disp att cpc nella parte ( cfr. pag 5,6,7) in cui ha ritenuto corretto l'inquadramento della lavoratrice CP_
e ritenuta non dovuta la relativa pretesa contributiva di Pt_2
Ne consegue, pertanto, che le sanzioni di cui ai punti n. 3 e 7 devono essere confermate solo in relazione alla posizione del lavoratore posizione non Per_4
contestata dagli appellanti e, peraltro. ritenuta provata dalla suddetta sentenza e dalla documentazione in atti, e annullate in relazione alla posizione della lavoratrice . Pt_2
Da quanto sopra esposto deriva pertanto che in accoglimento dell'appello deve essere annullata l'ordinanza ingiunzione n.2022/133O (
[...]
. Parte_1
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale modifica della sentenza appellata deve essere annullata l'ordinanza ingiunzione n. 2022/188O (
[...]
in relazione alla sanzione n.4, alle sanzioni n. 3 e n. CP_6 Parte_1
7 limitatamente alla posizione della lavoratrice alla sanzione n.1 Persona_3
limitatamente alle lavoratrici e e le sanzioni n. Persona_3 Persona_2
1 e 2 relative ai lavoratori e devono Persona_4 Persona_5
14 essere rideterminate nell'unica sanzione di euro 3000,00
Stante la reciproca soccombenza devono essere integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna sezione lavoro, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 569/2024 RGA così provvede:
1) In accoglimento dell'appello annulla l'ordinanza ingiunzione n.2022/133O
( Parte_1
2) In parziale accoglimento dell'appello e in parziale modifica della sentenza appellata annulla l'ordinanza ingiunzione n. 2022/188O ( COtroparte_6 [...]
Parte_1
- in relazione alla sanzione n.4,
- in relazione alle sanzioni n. 3 e n. 7 limitatamente alla posizione della lavoratrice , Persona_3
- in relazione alla sanzione n.1 limitatamente alle lavoratrici e Persona_3 [...]
Persona_2
e ridetermina le sanzioni n. 1 e 2 relative ai lavoratori e Persona_4 [...]
nell'unica sanzione di euro 3000,00 Persona_5
3) Compensa integralmente le spese dei due gradi di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, il 20 marzo 2025
Il COsigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri COsigliere rel
Dott. Roberto Pascarelli COsigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 569/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Forlì n. 166/2024 pubblicata in data 30 luglio 2024 promossa con ricorso depositato in data 8 settembre 2024 da:
[...]
[...]
[...]
Parte_1
in persona dei legali rappresentanti pro tempore elettivamente domiciliati presso la pec dell'avv. Elio Dogheria che li ra ppresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
COtroparte_1
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via Alfredo Testoni n.6 presso l'avvocatura di Stato che lo rappresenta e difende ex lege
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 20.03.2025,
1 udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. CO la sentenza in epigrafe il Tribunale di Forlì decidendo sull'opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta da , , Parte_1 Parte_1 [...] confermava l'ordinanza ingiunzione n. Parte_1 Parte_1
2022/188O del 30/06/2022, notificata a in qualità di obbligato Parte_1 solidale in data 28/07/2022, con esclusione delle sanzioni di cui ai punti “5” e
“6” dell'ordinanza stessa e confermava l'ordinanza ingiunzione n. 2022/133O del 30/06/2022, notificata a in qualità di obbligato solidale Parte_1 in data 01/08/2022, entrambe emesse dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Ravenna-Forlì-Cesena.
In particolare l'opposizione dagli stessi proposta aveva ad oggetto l'ordinanza ingiunzione n. 2022/188O, emessa sulla base del Verbale unico di accertamento e notificazione n. FC00000/2017-908-01 del 20/12/2017, protocollo n. 45480 del 20/12/2017 formato nei confronti di in qualità di Parte_1 trasgressore e della società quale obbligato in solido e l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. 2022/133O emessa sulla base del Verbale unico di accertamento e notificazione n. FC00000/2017-889-01 del 20/12/2017 protocollo n. 45473 del
20/12/2017 formato nei confronti di in qualità di trasgressore Parte_1
e della società quale obbligato in solido. Parte_1
In tale opposizione veniva dedotta l'estinzione delle obbligazioni per le violazioni contestate ex art. 14 L. n. 689/1981, l'insussistenza delle violazioni relative a infedeli registrazioni del L.U.L. ex art. 39 D.L. 112/2008, convertito con modifiche nella L. 133/2008 s.m.i. di cui ai punti 1 e 2) dell'ordinanza ingiunzione nei confronti di e l'insussistenza della Pt_1 Pt_1
violazione ex art. 4 bis, co. 2, D.lgs. 181/2000, come sostituito dall'art. 6, comma
1, D.lgs. n. 297/2002 e successive modifiche dall'art. 5, co. 3, L. 183/2010, di cui al punto 3) dell'ordinanza ingiunzione contestando le Parte_1 riqualificazioni operate dagli ispettori, l'insussistenza delle infrazioni ex art. 1 legge 05/01/1953 n. 4 ai punti 5 e 6 dell'ordinanza ingiunzione nei confronti
[...]
e l'insussistenza della violazione art. 9 bis, comma 2, 2 bis e 2 Pt_1 Pt_1
ter, D.L. 510/1996 convertito dalla L. 28/11/1996 n. 608, e s.m.i. di cui al punto
2 7) ordinanza ingiunzione e l' insussistenza della violazione Parte_1 dell'art. 29, comma 1, D.lgs. 10/09/2003 n. 276 così come modificato dall'art. 1, comma 1, D.lgs. n. 08/2016 sostenendo l'insussistenza dell'elemento di fatto dell'illecita fornitura di manodopera ovvero dell'esercizio del potere direttivo, di controllo e disciplinare da parte di sui dipendenti Parte_1 dell'affittuario Parte_1
Veniva chiesta, infine, la riduzione delle sanzioni ai minimi eTAli.
Gli opponenti concludevano chiedendo in via principale l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni opposte ed, in subordine, la loro modifica.
Si costituiva l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna-Forlì-Cesena ribadendo la legittimità, anche formale, delle pretese di cui alle ordinanze ingiunzioni opposte, rilevando, inoltre, che era stata opposta la sola ordinanza n.
2022/188O, emessa e notificata a quale obbligato in solido, ma Parte_1 non era stata opposta l'ordinanza n. 2022/188T, emessa e notificata a Parte_1
, quale trasgressore, che, pertanto, doveva ritenersi incontestata e che
[...]
parimenti era stata opposta la sola ordinanza n. 2022/133O, emessa e notificata alla TA quale obbligato in solido, ma non era stata Parte_1 opposta l'ordinanza n. 2022/133T, emessa e notificata a , Parte_1
quale trasgressore, che, pertanto, doveva ritenersi incontestata.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Il Tribunale di Forlì sezione lavoro decideva come sopra indicato.
Proponevano appello Parte_1 Parte_1 Parte_1
Parte_1
CO il primo motivo di appello deducevano l'erroneità della sentenza per aver ritenuto “non contestata” la pretesa sanzionatoria nei confronti dei trasgressori e . Parte_1 Parte_1
Sostenevano che e avessero agito nel giudizio come trasgressori Pt_1 Pt_1
materiali evidenziando che le ordinanze ingiunzioni n. 2022/188O e n.
2022/188T da una parte, e le ordinanze n. 2022/133O e n. 2022/133T dall'altra risultavano sovrapponibili, nel senso che le prime due erano dirette nei confronti del trasgressore e dell'obbligato in solido e le Parte_1 Parte_1
altre due nei confronti di e della Parte_1 Parte_1
Deducevano che era priva di pregio l'interpretazione formalistica secondo cui non essendo state opposte specificamente anche le ordinanze 2022/188T e
3 2022/133T le stesse non fossero contestate ed evidenziavano che il giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione non riguardava l'atto, ma piuttosto il rapporto e, cioè, il corretto esercizio della potestà sanzionatoria.
CO il secondo motivo di appello deducevano l'erroneità della sentenza per non aver riconosciuto l'estinzione delle obbligazioni per la contestata violazione dell' art. 14 della legge n. 689/1981.
CO il terzo motivo di appello deducevano l'erroneità della sentenza per aver riconosciuto l'illecita intermediazione di manodopera tra e Parte_1 in violazione dell'art. 29 comma 1 dlgs n.276/2003. Parte_1
CO il quarto motivo di appello veniva affermata l'erroneità della sentenza per omessa pronuncia circa l'entità della sanzione per violazione dell'art. 29 comma
1 dlgs n. 276/2003 e si insisteva per la riduzione al minimo eTAle di euro
5.000,00.
CO il quinto motivo di appello sostenevano l'erroneità della sentenza per il calcolo della sanzione relativa alle violazioni per infedeli registrazioni del LUL ex art. 39 dl n. 112/2008 di cui ai punti 1 e 2 dell'ordinanza ingiunzione nei confronti di e di Parte_1 Pt_1
CO il sesto motivo di appello deducevano l'erroneità della sentenza relativa alla violazione ex art. 4 bis co 2 dlsg n. 181/2000 dell'ordinanza ingiunzione
[...]
– sostenendo che sulla scorta della sentenza della Corte Parte_1 Pt_1
d'appello di Bologna n.330/2022 il giudice avrebbe dovuto ritenere insussistente la violazione nei confronti di . Pt_2
CO il settimo motivo di appello affermavano l'erroneità della sentenza per il calcolo della violazione di cui all'art. 9 bis comma 2, 2bis, 2ter dl n. 510/1996 di cui all'ordinanza e deducendo l'erroneo diverso Parte_1 Pt_1
inquadramento di in considerazione della sentenza n.330/2022 della Corte Pt_2
d'appello di Bologna.
COcludevano chiedendo che venissero accolti i motivi di opposizione e che per l'effetto venissero annullate le ordinanze ingiunzioni opposte o in subordine modificate riducendo il quantum delle sanzioni.
CO Si costituiva con memoria depositata in data 11 marzo 2025 l' chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 20 marzo 2025 mediante lettura del dispositivo.
4 3. Si ritiene di esaminare, innanzitutto, il secondo motivo di appello in quanto per motivi di ordine logico il primo motivo di appello deve essere esaminato insieme al terzo motivo di appello considerato che il passo della sentenza censurato nel primo motivo di appello si trova nella motivazione relativa alla sanzione per violazione dell'art. 29 comma 1 dlsg n. 276/2003.
In relazione al secondo motivo di appello occorre, innanzitutto, richiamare il disposto dell'art. 14 della legge n. 689/1981 che così dispone: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione…”
Orbene come indicato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte ( cfr.
e multis Cass civ n. 27405/2019, n. 27702/2019) in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento, in relazione al quale va collocato il
“dies a quo” del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689/1981 per la notifica degli estremi della violazione, non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato.
In particolare la Suprema Corte anche di recente ( Cass. lav n. 20977/2024) ha asserito che: “In tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di
5 accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.”
Le determinazioni finali dell'Ispettorato, pertanto, conseguono ad un'attività di verifica che deve necessariamente investire le stesse fonti di conoscenza degli illeciti amministrativi occorrendo, come è ovvio, rinvenire i riscontri che consentono di ritenere attendibile il lavoratore che ha avanzato una richiesta di intervento.
Tanto premesso si ritiene che correttamente il giudice di primo grado abbia escluso la dedotta decadenza in quanto, stante la suddetta giurisprudenza e
CO considerate le varie attività espletate da al fine di verificare gli illeciti, il
CO tempo utilizzato da per l'accertamento risulta congruo.
In particolare si condividono le argomentazioni con cui il giudice di primo grado ha escluso la decadenza.
Si legge, infatti, nella sentenza: “Va pertanto tenuto in considerazione che i tempi tecnici necessari per le verifiche e valutazioni della documentazione presso i registri pubblici ove sono registrati i lavoratori per gli opportuni controlli, l'esame della documentazione reperita in loco e successivamente acquisita dalla ricorrente a fronte di richiesta dell'ufficio, l'assunzione delle dichiarazioni del lavoratore (sentito al momento dell'accesso e successivamente riconvocato), possono indurre a considerare esaurita la fase di accertamento nel caso concreto entro un congruo periodo temporale anche in considerazione del plausibile carico di lavoro demandato agli organi dell'ente resistente in relazione alla effettiva capacità di gestione e definizione delle pratiche attraverso una proficua e puntuale indagine prima dell'emissione delle contestazioni e relative sanzioni.
Nel caso di specie, risulta dagli atti (cfr. docc. 2,3,7,11,12,15,17,18,19,22,28 fascicolo di parte opposta) che il 30 gennaio 2016 sono iniziate le operazioni di accertamento mediante primo accesso ispettivo sia presso sia Parte_1
6 presso a seguito delle quali si è reso necessario formulare una Parte_1
richiesta di documentazione ad nonché un accesso ispettivo Parte_1 presso l'Agenzia di somministrazione effettuato in data COtroparte_3
18 febbraio 2016, con richiesta documentale riscontrata tramite trasmissione postale in data 29 marzo 2016 .
In data 7 giugno 2016 gli Ispettori hanno sentito , legale Parte_1
rappresentante della TA e successivamente sono state Parte_1
assunte informazioni dalle persone informate dei fatti (nelle giornate dell'8.08.2016, 14.11.2016, 14.02.2017, e 27.02.2017, 13.03.2017, 22-24-
28.03.2017 e 19.07.2017) e sono state spedite numerose convocazioni dei lavoratori, restituite al mittente per compiuta giacenza ovvero rimaste senza seguito in quanto i lavoratori non si sono presentati, e ulteriori dichiarazioni sono state acquisite anche in data 27 febbraio 2017 e 27 ottobre 2017 e nella stessa data del 27 ottobre 2017 è stata acquisita ulteriore documentazione relativa alla qualifica e alle posizioni previdenziali e assicurative dei soci e degli amministratori.
Applicando alla fattispecie in esame l'insegnamento della Corte di Cassazione, il dies a quo nella fattispecie in esame deve individuarsi nella data del 27 ottobre
2017, ultimo atto utile a definire gli accertamenti, come previsto dall'art. 14 l.
n. 689/1981, e, pertanto, le notifiche dei Verbali di accertamento e notificazione dell'illecito devono ritenersi tempestive atteso che dette notifiche sono avvenute, rispettivamente, con data di ricezione atto il 29 dicembre 2017 da parte del trasgressore sig. e l'08 gennaio 2018 per compiuta Parte_1
giacenza da parte di obbligato solidale nonché in data 10 Parte_1
gennaio 2 a , in qualità di obbligato in solido, e in Parte_1
data 29 dicembre 2017, al presidente del C.d.A. sig.ra Parte_1
in qualità di trasgressore, devono ritenersi tempestive.”
[...]
Né considerata la suddetta giurisprudenza della Suprema Corte è persuasiva la
CO tesi di parte appellante secondo cui l' avrebbe dovuto redigere nel corso dell'accertamento verbali interlocutori come previsto dall'art. 14 del D.M 15 gennaio 2014 codice di comportamento all'epoca vigente e che in difetto sarebbe maturata la suddetta decadenza.
Si ritiene, infatti, che la redazione e la comunicazione dei suddetti verbali interlocutori, nei rapporti con i terzi, sia una mera facoltà e non un obbligo e che,
7 comunque, anche diversamente opinando, tale disposizione non rilevi ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, considerato che si tratta di disposizione inserita nell'ambito del codice di comportamento che ha rilevanza prettamente interna all'amministrazione e che, comunque, la violazione dell'art. 14 del DM 15 gennaio 2014 non è sanzionata con la decadenza.
In relazione al terzo motivo di appello relativo alla sanzione per illecita intermediazione di manodopera tra e in violazione Parte_1 Parte_1 dell'art. 29 comma 1 del dlgs n. 276/2003 e al primo motivo di appello si osserva quanto segue.
Innanzitutto a differenza di quanto indicato dal giudice di primo grado non risulta in atti alcun contratto di appalto tra le società e la Parte_1
società ma soltanto due contratti di affitto d'azienda tra la prima Parte_1
come affittante e la seconda come affittuaria stipulati rispettivamente
28.12.2012 e il 24.07.2017 ( cfr. doc n. 20 del primo grado di parte appellante) di cui, considerato il periodo oggetto di contestazione, interessa ai fini per cui è causa solo il primo.
Tale contratto d'affitto d'azienda ha per oggetto “il complesso aziendale Bar e
Ristoro Bingo sito all'interno della sala Atlantica Bingo e Atlantica Slot” ed è previsto come corrispettivo un canone d'affitto nella misura di euro 500,00 mensili.
Tra le altre pattuizioni del suddetto contratto d'affitto d'azienda è specificamente previsto che: “ COtestualmente, la società affittante, come rappresentata, si impegna ad acquisire dalla società affittuaria merci - servizi per attività promozionali a favore della sua clientela per un importo mensile fisso pari ad
Euro 12.500 ( dodicimilacinquecento virgola zero zero) ed un importo variabile per attività promozionali in occasione di particolari eventi secondo specifica la concordarsi di volta in volta a fronte dei quali la TA effettuare metterà regolare fattura.”
Dalla lettura di tale contratto d'affitto d'azienda risulta che la società Parte_1
che in precedenza gestiva sia la sala Bingo che la ristorazione
[...]
effettuata nella stessa sala ha affittato il ramo d'azienda relativo alla ristorazione a Parte_1
A rigore, quindi, nel caso di specie non vi può essere la questione della
8 sussistenza di un appalto illecito, non essendovi alcun formale contratto di appalto, ma solo un contratto di affitto d'azienda, ma si potrebbe piuttosto porre la questione della natura simulata o meno del contratto d'affitto d'azienda stesso.
Già questo elemento sarebbe dirimente per ritenere infondata la contestazione di
CO
, così come effettuata, in relazione alla sussistenza un appalto illecito stipulato tra le due società.
Comunque, anche a voler seguire la tesi di carattere sostanziale prospettata
CO dall' , occorre verificare se sia intercorso di fatto tra le due società un appalto illecito di servizi che ha riguardato i 17 lavoratori menzionati nel verbale ispettivo per i periodi indicati nello stesso.
A questo proposito si osserva, innanzitutto, che dei 17 lavoratori in relazione ai quali viene effettuata la contestazione solo cinque e, cioè, RS Pt_3
e secondo la stessa
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_4
sentenza di primo grado appellata avrebbero dato indicazioni utili in tal senso.
Gli altri lavoratori nulla hanno detto in proposito e alcuni non sono neppure stati sentiti in sede ispettiva.
Peraltro i suddetti lavoratori hanno riferito sostanzialmente solo in relazione alla loro posizione.
Tra i lavoratori le cui dichiarazioni rese in sede ispettiva, non essendo stata svolta alcuna istruttoria orale in primo grado, sono state ritenute dirimenti dal Tribunale di Forlì per ritenere la sussistenza dell'appalto illecito vi sono Persona_2
e .
[...] Persona_3
Si osserva, però, che le dichiarazioni rese in sede ispettiva dalle medesime lavoratrici sono state ritenute non attendibili o comunque inidonee a provare la CP_ pretesa contributiva di nei confronti di scaturente dal Parte_1
medesimo verbale ispettivo posto alla base delle ordinanze ingiunzioni opposte, dalla Corte d'appello di Bologna nella sentenza n. 330/2022 ( cfr. doc n. 8 in primo grado di parte appellante) le cui argomentazioni si condividono e si richiamano ex art. 118 disp att cpc.
Le suddette dichiarazioni, peraltro, non sono sempre congruenti né dirimenti ai fini della sussistenza di un appalto illecito. ha lavorato per soli sei giorni e, poi, il rapporto non è proseguito in Parte_3
quanto non ritenuta idonea alla mansione e, quindi, la sua dichiarazione non può essere considerata dirimente stante il brevissimo lasso di tempo, né
9 particolarmente attendibile. ha reso una dichiarazione ai fini per cui è causa non decisiva Persona_4
per la sussistenza di un appalto illecito e ciò considerato sia che prima lavorava per sia che la sua dichiarazione contiene anche alcune Parte_1
incongruenze. ha rilasciato una dichiarazione contenente alcune inesattezze come RS
il fatto che fosse a gestire la sala Bingo. Lo stesso, comunque, ha Parte_1
ricordato che ordinava le forniture facendo riferimento a che Persona_3 all'epoca dei fatti era dipendente di e, inoltre, ha lavorato, almeno Parte_1 per quanto risulta dalla documentazione in atti, per meno d'un anno alle dipendenze di Parte_1
Al più, peraltro, dalle deposizioni di e potrebbe solo trarsi che gli Per_4 Per_1
stessi abbiano lavorato promiscuamente per le due società, ma non la prova di un appalto illecito di servizi tra le stesse società.
Si osserva, poi, che, comunque, la produzione documentale confligge con la sussistenza di un appalto illecito tra le due società.
In particolare dai bilanci relativi agli anni 2013-2016 per cui è causa prodotti da parte appellante (cfr. doc n. 22-24 di primo grado) risulta che che Parte_1
svolgeva attività di ristorazione, non aveva come cliente solo la società Parte_1
ma che più della metà dei suoi ricavi derivavano da attività di
[...]
ristorazione nei confronti di terzi (cfr. conto economico dei bilanci prodotti).
Inoltre i costi sostenuti da non erano solo relativi al personale, ma Parte_1
anche e in maniera rilevante ai fornitori e che la stessa aveva un rischio d'impresa come risulta dai diversi risultati dei bilanci d'esercizio.
Per esempio dal conto economico degli anni 2014 e 2013 risulta che i ricavi delle vendite e delle prestazioni fossero rispettivamente euro 428.841 ed euro
383.397, che i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci fossero rispettivamente euro 169.388 ed euro 146.847, quelli per i servizi euro 35.552 ed euro 41.549, quelli per il godimento di beni di terzi euro 6.000 ed euro 6.000
e che i costi per salari e stipendi fossero pari ad euro 152.051 ed euro 157.402.
Ne consegue, quindi, che aveva una sua struttura imprenditoriale Parte_1 assumeva il rischio d'impresa e la sua attività non consisteva nella mera prestazione di manodopera.
Occorre, infine, evidenziare che nella sentenza della Corte d'appello di Bologna
10 n. 330/2022 si legge che: “ è emerso rivestire ruolo di coordinamento Per_4 delle maestranze, di referente di sala, di tutor delle apprendiste” ed anche questo elemento considerato che lo stesso, all'epoca dei fatti, era dipendente di
[...]
CO
e non di confligge con la ricostruzione dell' . Parte_1 Parte_1
COsiderati tutti questi elementi e, seppure vi potesse essere una certa interferenza tra le due società dal momento che operavano negli stessi locali e le loro attività erano strettamente connesse, non è possibile ritenere provato che tra le stesse si fosse instaurato di fatto un contratto di appalto illecito di servizi concretantesi in mere prestazioni di manodopera.
Né si può ritenere che la suddetta prova si possa ricavare dall'asserita non contestazione della pretesa sanzionatoria da parte dei trasgressori Parte_1
e , come indicato nella sentenza appellata.
[...] Parte_1
CO Come risulta dalla documentazione prodotta dalle parti l' ha formalmente emesso quattro ordinanze ingiunzioni in relazione ai fatti per cui è causa e precisamente l'ordinanza di ingiunzione n. 2022/188O notificata alla TA
[...] in data 28 luglio 2022 quale obbligata in solido e l'ordinanza di Parte_1
ingiunzione n. 2022/188T notificata in data 30 luglio 2022 a Parte_1 quale trasgressore da una parte e l'ordinanza di ingiunzione n. 2022/133O notificata in data 01/08/2022 a quale obbligata in solido e Parte_1
l'ordinanza di ingiunzione n. 2022/133T notificata in data 02/08/2022 a Parte_1
dall'altra.
[...]
Orbene l'ordinanza ingiunzione n. 2022/188O notificata a è Parte_1
identica tranne che per la lettera finale a quella n. 2022/188T notificata a Parte_1
, ove plausibilmente le lettere stanno ad indicare rispettivamente
[...]
l'obbligato e il trasgressore, ed in particolare nella parte finale di entrambe si legge “ORDINA Al Sig. in qualità di trasgressore poiché Parte_1
legale rappresentante e amministratore unico dal 19.12.2012 al 3.07.2017 della
e alla quale obbligata in solido COtroparte_5 COtroparte_5 di pagare la somma di € 59.160,00 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate ed INGIUNGE ai predetti di pagare la somma complessiva di euro 59.184,90 comprensiva di spese di notifica di € 34,90 entro il termine di
30 ( trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento…”
Ne consegue, quindi, che trattandosi della stessa ordinanza in cui viene ingiunto ad entrambi e, cioè, sia al trasgressore che alla società quale obbligato in solido
11 il pagamento della sanzione e che il ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione di primo grado è stato depositato nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione a e, quindi, Parte_1
tempestivamente anche se si considera la notifica dell'ordinanza ingiunzione fatta allo stesso e considerato il tenore del ricorso in opposizione si deve ritenere che nel presente giudizio abbia contestato anche la pretesa sanzionatoria Pt_1
svolta nei suoi confronti quale trasgressore.
In particolare trattandosi della medesima ordinanza ingiunzione ciò che rileva è la tempestività dell'opposizione anche rispetto alla notifica effettuata allo stesso e il chiaro contenuto del ricorso introduttivo mentre la mera omissione Pt_1 dell'indicazione e produzione della medesima ordinanza allo stesso notificata è irrilevante.
Analogamente l'ordinanza ingiunzione n. 2022/133O notificata a Parte_1
è identica tranne che per la lettera finale a quella n. 2022/133T
[...]
notificata a , ove plausibilmente le lettere stanno ad indicare Parte_1
rispettivamente obbligato e trasgressore, ed in particolare nella parte finale di entrambe si legge: “ORDINA Alla Sig.ra in qualità di Parte_1
trasgressore, poiché presidente del c.d.a. della DI TI RE SR
e alla TA , quale obbligata in solido, di pagare la Parte_1 somma di € 50.000,00 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate ed INGIUNGE ai predetti di pagare la somma complessiva di € 50.036,30 comprensiva di spese di notifica di € 36,30 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento.”
Ne consegue, quindi, che trattandosi della stessa ordinanza in cui viene ingiunto ad entrambi e, cioè, sia al trasgressore che alla società quale obbligato in solido il pagamento della sanzione e che il ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione di primo grado è stato depositato nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione a e, quindi, Parte_1 tempestivamente anche rispetto alla notifica dell'ordinanza ingiunzione fatta alla stessa e considerato il tenore del ricorso in opposizione si deve ritenere che nel presente giudizio abbia contestato anche la pretesa sanzionatoria Pt_1
svolta nei suoi confronti.
In particolare trattandosi della medesima ordinanza ingiunzione ciò che rileva è la tempestività dell'opposizione anche rispetto alla notifica effettuata alla stessa
12 e il chiaro contenuto del ricorso di primo grado mentre la mera Pt_1 omissione dell'indicazione e produzione della medesima ordinanza alla stessa notificata è irrilevante.
Da quanto sopra esposto deriva che non può ritenersi che vi sia stata non contestazione della pretesa sanzionatoria da parte di e Parte_1 Parte_1
e si deve, invece, ritenere che, come risulta dal ricorso, questi abbiano
[...]
CO contestato e impugnato le sanzioni irrogate dall' in qualità di trasgressori.
Ne consegue, quindi, che il primo e il terzo motivo di appello sono fondati e che conseguentemente deve essere annullata l'ordinanza ingiunzione n. 2022/133O
e la sanzione di cui al n. 4 dell'ordinanza ingiunzione n. 2022/188O.
Stante il suddetto annullamento deve considerarsi assorbito il quarto motivo di appello relativo all'omessa pronuncia sulla determinazione di detta sanzione.
In relazione al quinto motivo di appello relativo al calcolo delle sanzioni irrogate nei punti 1 e 2 dell'ordinanza ingiunzione n.2022/188O si osserva quanto segue.
Innanzitutto deve essere annullata la sanzione di cui al punto 1 in relazione alle lavoratrici e dal momento che si concorda con Persona_3 Persona_2
le considerazioni in relazione alla posizione delle suddette lavoratrici contenute nella sentenza della Corte d'appello di Bologna n.330/ 2022 le cui motivazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp att cpc.
In relazione alle sanzioni irrogate per le posizioni dei lavoratori Persona_4
C e si osserva che è la stessa a riconoscere che nel caso Persona_5 di specie trova applicazione l'art. 8 comma 2 della legge n. 681/1981.
In particolare l'art. 8 della legge n.681/1981 prevede che: “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono, sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L.
13 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.”
Orbene si ritiene che considerato che si tratta di un illecito continuato non sia possibile scindere le condotte in relazione alla successione delle norme sanzionatorie, trattandosi di operazione artificiosa non giustificata normativamente in quanto sulla continuazione non incide la successione di leggi nel tempo, ma che debba trovare applicazione unicamente la norma vigente al momento in cui è terminato il comportamento antigiuridico e, quindi, l'art. 39 co 7 del dl 112/2008 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 150
a 1.500 euro.
Si ritiene, pertanto, di rideterminare le sanzioni n.1 e 2 relative ai lavoratori e considerato da una parte che la Persona_4 Persona_5 violazione è relativa a solo due lavoratori e dall'altra il lungo lasso di tempo di continuazione nell'unica sanzione di euro 3000,00.
Risultano, poi, fondati il sesto ed il settimo motivo di appello relativi alle sanzioni per il non corretto inquadramento della lavoratrice Pt_2
Si condividono, infatti, le diffuse e persuasive motivazioni della Corte d'appello di Bologna n.330/2022 a cui ci si riporta ai sensi dell'art. 118 disp att cpc nella parte ( cfr. pag 5,6,7) in cui ha ritenuto corretto l'inquadramento della lavoratrice CP_
e ritenuta non dovuta la relativa pretesa contributiva di Pt_2
Ne consegue, pertanto, che le sanzioni di cui ai punti n. 3 e 7 devono essere confermate solo in relazione alla posizione del lavoratore posizione non Per_4
contestata dagli appellanti e, peraltro. ritenuta provata dalla suddetta sentenza e dalla documentazione in atti, e annullate in relazione alla posizione della lavoratrice . Pt_2
Da quanto sopra esposto deriva pertanto che in accoglimento dell'appello deve essere annullata l'ordinanza ingiunzione n.2022/133O (
[...]
. Parte_1
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale modifica della sentenza appellata deve essere annullata l'ordinanza ingiunzione n. 2022/188O (
[...]
in relazione alla sanzione n.4, alle sanzioni n. 3 e n. CP_6 Parte_1
7 limitatamente alla posizione della lavoratrice alla sanzione n.1 Persona_3
limitatamente alle lavoratrici e e le sanzioni n. Persona_3 Persona_2
1 e 2 relative ai lavoratori e devono Persona_4 Persona_5
14 essere rideterminate nell'unica sanzione di euro 3000,00
Stante la reciproca soccombenza devono essere integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna sezione lavoro, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 569/2024 RGA così provvede:
1) In accoglimento dell'appello annulla l'ordinanza ingiunzione n.2022/133O
( Parte_1
2) In parziale accoglimento dell'appello e in parziale modifica della sentenza appellata annulla l'ordinanza ingiunzione n. 2022/188O ( COtroparte_6 [...]
Parte_1
- in relazione alla sanzione n.4,
- in relazione alle sanzioni n. 3 e n. 7 limitatamente alla posizione della lavoratrice , Persona_3
- in relazione alla sanzione n.1 limitatamente alle lavoratrici e Persona_3 [...]
Persona_2
e ridetermina le sanzioni n. 1 e 2 relative ai lavoratori e Persona_4 [...]
nell'unica sanzione di euro 3000,00 Persona_5
3) Compensa integralmente le spese dei due gradi di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, il 20 marzo 2025
Il COsigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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