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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/05/2025, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11237/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
dott. Gianluca Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n. 11237/2023
PROMOSSO DA
, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia Parte_1
minore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Acquafredda e Pietro Morea Persona_1
Appellante
CONTRO
, in persona del parroco Controparte_1 CP_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Silvio Caroli
Appellata
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 25.2.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con atto notificato in data 6.10.2023, , in qualità di esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sulla figlia minore ha interposto appello avverso la Persona_1
sentenza n. 1434/23, depositata il 23.6.2023, emessa dal Giudice di Pace di Bari, non notificata, di rigetto della domanda risarcitoria dalla stessa proposta nell'interesse della propria figlia minore nei confronti della , sita in Bitonto (d'ora Controparte_3
innanzi, per brevità, anche solo “ ), al fine di ottenerne la condanna al Controparte_1
1 risarcimento dei danni subiti dalla figlia minore in conseguenza del sinistro verificatosi il giorno
19.7.2021, alle ore 19.30 circa, allorquando quest'ultima, mentre partecipava alle attività
dell'oratorio estivo presso la menzionata parrocchia, nel corso del gioco di lancio della palla,
“cadde rovinosamente a terra, a causa del pavimento sconnesso e del pietrisco”, riportando la
“frattura composta sovracondiloidea dell'omero, con la presenza di piccolo frammento osseo
anteriormente alla rima dei frattura”, così come refertato in pari data dal P.S. dell'Ospedale
Giovanni XXIII di Bari.
La costituitasi in primo grado, ha contestato la fondatezza della Controparte_3
domanda risarcitoria ex adverso proposta, stante l'assenza di profili di responsabilità della stessa e,
conseguentemente, ha istato per il rigetto della domanda con condanna di parte attrice alle spese di lite.
All'esito dell'istruttoria, condotta esclusivamente mediante produzione documentale, stante il rigetto della richiesta di interrogatorio formale e prova testimoniale (articolata da parte convenuta) e di CTU medico-legale (articolata da parte attrice), il Giudice di prime cure, dopo aver inquadrato la fattispecie nell'ambito della responsabilità extracontrattuale derivante da cose in custodia, come prevista e disciplinata dall'art. 2051 c.c., ha rigettato la domanda non ritenendo adeguatamente provato da parte attrice il nesso di causalità tra la cosa in custodia, nella fattispecie il piazzale parrocchiale, per come individuato nel corso del giudizio, e il danno dedotto.
Avverso la decisione del Giudice di Pace, ha interposto appello Parte_1
deducendo l'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 2051 c.c.; quindi, ha concluso chiedendo, in accoglimento del proposto gravame e in riforma della sentenza di primo grado, di dichiararsi l'esclusiva responsabilità della per i pregiudizi sofferti dalla Controparte_3
minore con condanna al risarcimento di tutti i danni arrecati, reiterando la richiesta di Persona_1
ammissione della CTU medico-legale al fine di accertare “le lesioni subite dalla minore e i postumi esistenti”.
2 La costituitasi con comparsa depositata telematicamente in data Controparte_1
16.2.2024, richiamando e riproponendo le contestazioni già formulate in ordine all'infondatezza della domanda, ha sostenuto la correttezza della pronuncia di primo grado e ha concluso domandando l'integrale rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza gravata, con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata riservata per la decisione in data 14.3.2025 con concessione dei termini dimidiati ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche.
2 – L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
2.1 – Giova innanzitutto rilevare che il Giudice di primo grado ha correttamente inquadrato e sussunto la fattispecie in rassegna nell'alveo dell'art. 2051 c.c., ossia nell'ambito della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia.
Infatti, sebbene nell'atto di citazione non si rinvenga alcun richiamo a previsioni normative e principi di diritto a sostegno degli assunti attorei (mancando, dunque, ogni riferimento anche alla disposizione poc'anzi citata), l'istante ha ascritto la causa della caduta della bambina al “pavimento sconnesso” e al “pietrisco”.
Orbene, tale tipologia di responsabilità, come noto, ha natura oggettiva e prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode.
L'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione sul tema ritiene che il danneggiato sia tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia).
Soltanto dopo che lo stesso abbia offerto tale prova, il convenuto deve dimostrare il c.d. caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità
(cfr., ex multis, Cass., Sez. III, 18.5.2017, n. 12483; nonché Cass., Sez. III, 24.9.2015, n. 18865).
In proposito, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha puntualizzato che il caso fortuito può consistere anche nel fatto della vittima (c.d. “fortuito incidentale”) e che la condotta della
3 vittima può rappresentare tanto una concausa del danno quanto causa esclusiva di esso, ad esempio nell'ipotesi di uso improprio della cosa altrui (cfr. Cass., Sez. III, Sez. 3, 22.6.2016, n. 12895).
Infatti, allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità
della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi,
sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (in tal senso, Cass.,
Sez. III, 17.10.2013, n. 23584).
Peraltro, la Corte di Cassazione, sottoponendo a revisione i principi in punto di obbligo di custodia, con le recenti ordinanze, n. 2480, n. 2481, n. 2482 e n. 2483 dell'1.2.2018, ha stabilito che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, c.c.,
richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela,
riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (di recente, le ordinanze citate sono richiamate da Cass., 3.4.2019, n. 9315).
Nelle menzionate pronunce è stato altresì chiarito che l'espressione “fatto colposo” di cui all'art. 1227 c.c. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza
4 esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.
Fatti salvi i principi generali che precedono, volti, anche, a indicare la necessità di addebitare al custode solo i rischi di cui questi possa essere chiamato a rispondere sulla base dei doveri di sorveglianza e controllo ragionevolmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione, questo Tribunale intende dare continuità all'orientamento, che ben si attaglia al caso in esame, anche di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, secondo cui “ai fini del
riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la
prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento
dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da
altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa
custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo
sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione
dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un
evento” (Cass., sez. 3, ord. n. 12760 del 9.5.2024).
Nella fattispecie in rassegna, l'attore non ha assolto all'onere di provare l'effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso dedotto.
2.2 – La gravata pronuncia, alla luce delle osservazioni fin qui operate, appare con tutta evidenza immune da censure.
Il Giudice di prime cure ha correttamente rimarcato il difetto di prova in punto di nesso causale tra la cosa in custodia e il danno dedotto.
Parte attrice, in citazione, ha descritto la dinamica del sinistro nei seguenti termini: “…la
minore , nel giardino della Basilica Pontificia Parrocchia Santuario SS. Medici Persona_1
Cosma e Damiano, in Bitonto, partecipava all'oratorio estivo organizzato dalla Parrocchia. Il
gioco consisteva nel lancio della palla da parte degli animatori, che i bambini dovevano evitare.
5 Nel mentre la piccola si scansava per evitare la palla, cadde rovinosamente a terra, a causa Per_1
del pavimento sconnesso e del pietrisco”.
Come si evince agevolmente, non è stato indicato il punto esatto del “giardino della
” in cui si stava svolgendo il gioco e ove la bambina sarebbe caduta. Pt_2
In generale, non è dato comprendere neanche in che parte del territorio della Pt_2
Pontificia il sinistro si sarebbe verificato.
A sostegno di quanto addotto, l'attrice ha soltanto prodotto in giudizio due fotografie,
peraltro prive di data certa (ragion per cui non è possibile neanche stabilire a quale epoca esse risalgano), che raffigurano un piazzale (dove è consentita anche la sosta di autovetture) e non,
invece, un giardino (ossia il luogo dove la minore sarebbe caduta), peraltro di grandi dimensioni e in buone condizioni manutentive.
Stando alla documentazione fotografica in parola, cioè, il piazzale si presenta adeguatamente asfaltato e privo di buche o dislivelli e, in generale, anomalie.
In altri termini, parte attrice si è limitata ad affermare apoditticamente la presenza del pavimento disconnesso e del pietrisco, senza, tuttavia, specificare in alcun modo il punto -
dell'ampio spazio ritratto nelle foto- ove sarebbero stati presenti la disconnessione e/o il pietrisco che avrebbero determinato la caduta della minore, a fortiori se si considera che, essendo le fotografie prive di data, non è possibile neanche comprendere a quale epoca risalgano i “rattoppi”
della pavimentazione cui si riferisce l'odierna appellante.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante e come già evidenziato, poiché è il danneggiato a dover fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, cioè del fatto che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, incombe su di esso l'onere di allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come successione dei fatti e insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, hanno determinato lo sviluppo di un evento, e, dunque, di allegare e dimostrare
(anche e innanzitutto) il punto esatto (a maggior ragione in caso di ambienti di notevole estensione)
6 ove la caduta si è verificata, al fine di comprovare e far comprendere quale parte del bene e del suo intrinseco dinamismo ha dato luogo all'evento e al danno conseguente.
Rebus sic stantibus, l'affermazione contenuta nell'atto di appello, secondo cui “quelle foto
evidenziano che il giardino della presentava un pavimento non uniforme, con diverse CP_1
zone asfaltate di nuovo che, inevitabilmente, provocano sconnessioni con le zone non asfaltate, ciò
che rendeva il pavimento pericoloso” è rimasta un mero enunciato, poiché la documentazione versata in atti non dimostra, di per sé, la presenza -al momento dell'occorso- di disconnessioni e anomalie.
L'attrice, peraltro, a ben vedere, non ha neanche allegato la presenza di un'insidia, non avendo dedotto che “disconnessioni” e “pietrisco” fossero non prevedibili e non evitabili.
Ancora, e conclusivamente, l'istante non ha articolato mezzi istruttori, all'infuori dell'invocata Ctu medico-legale, che, tuttavia, costituisce strumento inidoneo ad apportare elementi probatori afferenti alla ricostruzione della dinamica dei fatti e che, in ogni caso, “non può essere
utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e può quindi essere
legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie
allegazioni o offerte di prova, o di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o
circostanze non provati” (cfr., ex multis, Cass. n. 30218/2017).
Non essendo stata provata la sussistenza del nesso di causa tra la cosa in custodia e il danno,
il cui relativo onere -si ribadisce- grava sul danneggiato (e quindi, nel caso di specie, sulla madre della minore infortunata), l'appello dev'essere integralmente rigettato, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione in punto di an e di quantum debeatur e conferma della sentenza gravata.
3 – La regolamentazione delle spese del giudizio d'appello segue la soccombenza ex art. 91
c.p.c.
Esse sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n.
7 37/2018 e dal D.M. 147/2022, scaglione di riferimento compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 (in base al valore della domanda), con applicazione degli onorari minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate ed esclusione dal computo dei compensi previsti per la fase istruttoria, non effettivamente svolta.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ex art. 13, comma I-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nei confronti della Persona_1
” in Bitonto, in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1434/23, emessa dal Giudice di Pace di Bari, depositata in data 23.6.2023, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
- condanna alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite, Parte_1
che si liquidano in complessivi € 850,50, oltre oneri accessori, per compenso professionale;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 115/2002
per il pagamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bari il 7 maggio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
dott. Gianluca Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n. 11237/2023
PROMOSSO DA
, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia Parte_1
minore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Acquafredda e Pietro Morea Persona_1
Appellante
CONTRO
, in persona del parroco Controparte_1 CP_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Silvio Caroli
Appellata
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 25.2.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con atto notificato in data 6.10.2023, , in qualità di esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sulla figlia minore ha interposto appello avverso la Persona_1
sentenza n. 1434/23, depositata il 23.6.2023, emessa dal Giudice di Pace di Bari, non notificata, di rigetto della domanda risarcitoria dalla stessa proposta nell'interesse della propria figlia minore nei confronti della , sita in Bitonto (d'ora Controparte_3
innanzi, per brevità, anche solo “ ), al fine di ottenerne la condanna al Controparte_1
1 risarcimento dei danni subiti dalla figlia minore in conseguenza del sinistro verificatosi il giorno
19.7.2021, alle ore 19.30 circa, allorquando quest'ultima, mentre partecipava alle attività
dell'oratorio estivo presso la menzionata parrocchia, nel corso del gioco di lancio della palla,
“cadde rovinosamente a terra, a causa del pavimento sconnesso e del pietrisco”, riportando la
“frattura composta sovracondiloidea dell'omero, con la presenza di piccolo frammento osseo
anteriormente alla rima dei frattura”, così come refertato in pari data dal P.S. dell'Ospedale
Giovanni XXIII di Bari.
La costituitasi in primo grado, ha contestato la fondatezza della Controparte_3
domanda risarcitoria ex adverso proposta, stante l'assenza di profili di responsabilità della stessa e,
conseguentemente, ha istato per il rigetto della domanda con condanna di parte attrice alle spese di lite.
All'esito dell'istruttoria, condotta esclusivamente mediante produzione documentale, stante il rigetto della richiesta di interrogatorio formale e prova testimoniale (articolata da parte convenuta) e di CTU medico-legale (articolata da parte attrice), il Giudice di prime cure, dopo aver inquadrato la fattispecie nell'ambito della responsabilità extracontrattuale derivante da cose in custodia, come prevista e disciplinata dall'art. 2051 c.c., ha rigettato la domanda non ritenendo adeguatamente provato da parte attrice il nesso di causalità tra la cosa in custodia, nella fattispecie il piazzale parrocchiale, per come individuato nel corso del giudizio, e il danno dedotto.
Avverso la decisione del Giudice di Pace, ha interposto appello Parte_1
deducendo l'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 2051 c.c.; quindi, ha concluso chiedendo, in accoglimento del proposto gravame e in riforma della sentenza di primo grado, di dichiararsi l'esclusiva responsabilità della per i pregiudizi sofferti dalla Controparte_3
minore con condanna al risarcimento di tutti i danni arrecati, reiterando la richiesta di Persona_1
ammissione della CTU medico-legale al fine di accertare “le lesioni subite dalla minore e i postumi esistenti”.
2 La costituitasi con comparsa depositata telematicamente in data Controparte_1
16.2.2024, richiamando e riproponendo le contestazioni già formulate in ordine all'infondatezza della domanda, ha sostenuto la correttezza della pronuncia di primo grado e ha concluso domandando l'integrale rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza gravata, con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata riservata per la decisione in data 14.3.2025 con concessione dei termini dimidiati ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche.
2 – L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
2.1 – Giova innanzitutto rilevare che il Giudice di primo grado ha correttamente inquadrato e sussunto la fattispecie in rassegna nell'alveo dell'art. 2051 c.c., ossia nell'ambito della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia.
Infatti, sebbene nell'atto di citazione non si rinvenga alcun richiamo a previsioni normative e principi di diritto a sostegno degli assunti attorei (mancando, dunque, ogni riferimento anche alla disposizione poc'anzi citata), l'istante ha ascritto la causa della caduta della bambina al “pavimento sconnesso” e al “pietrisco”.
Orbene, tale tipologia di responsabilità, come noto, ha natura oggettiva e prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode.
L'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione sul tema ritiene che il danneggiato sia tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia).
Soltanto dopo che lo stesso abbia offerto tale prova, il convenuto deve dimostrare il c.d. caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità
(cfr., ex multis, Cass., Sez. III, 18.5.2017, n. 12483; nonché Cass., Sez. III, 24.9.2015, n. 18865).
In proposito, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha puntualizzato che il caso fortuito può consistere anche nel fatto della vittima (c.d. “fortuito incidentale”) e che la condotta della
3 vittima può rappresentare tanto una concausa del danno quanto causa esclusiva di esso, ad esempio nell'ipotesi di uso improprio della cosa altrui (cfr. Cass., Sez. III, Sez. 3, 22.6.2016, n. 12895).
Infatti, allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità
della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi,
sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (in tal senso, Cass.,
Sez. III, 17.10.2013, n. 23584).
Peraltro, la Corte di Cassazione, sottoponendo a revisione i principi in punto di obbligo di custodia, con le recenti ordinanze, n. 2480, n. 2481, n. 2482 e n. 2483 dell'1.2.2018, ha stabilito che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, c.c.,
richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela,
riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (di recente, le ordinanze citate sono richiamate da Cass., 3.4.2019, n. 9315).
Nelle menzionate pronunce è stato altresì chiarito che l'espressione “fatto colposo” di cui all'art. 1227 c.c. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza
4 esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.
Fatti salvi i principi generali che precedono, volti, anche, a indicare la necessità di addebitare al custode solo i rischi di cui questi possa essere chiamato a rispondere sulla base dei doveri di sorveglianza e controllo ragionevolmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione, questo Tribunale intende dare continuità all'orientamento, che ben si attaglia al caso in esame, anche di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, secondo cui “ai fini del
riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la
prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento
dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da
altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa
custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo
sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione
dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un
evento” (Cass., sez. 3, ord. n. 12760 del 9.5.2024).
Nella fattispecie in rassegna, l'attore non ha assolto all'onere di provare l'effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso dedotto.
2.2 – La gravata pronuncia, alla luce delle osservazioni fin qui operate, appare con tutta evidenza immune da censure.
Il Giudice di prime cure ha correttamente rimarcato il difetto di prova in punto di nesso causale tra la cosa in custodia e il danno dedotto.
Parte attrice, in citazione, ha descritto la dinamica del sinistro nei seguenti termini: “…la
minore , nel giardino della Basilica Pontificia Parrocchia Santuario SS. Medici Persona_1
Cosma e Damiano, in Bitonto, partecipava all'oratorio estivo organizzato dalla Parrocchia. Il
gioco consisteva nel lancio della palla da parte degli animatori, che i bambini dovevano evitare.
5 Nel mentre la piccola si scansava per evitare la palla, cadde rovinosamente a terra, a causa Per_1
del pavimento sconnesso e del pietrisco”.
Come si evince agevolmente, non è stato indicato il punto esatto del “giardino della
” in cui si stava svolgendo il gioco e ove la bambina sarebbe caduta. Pt_2
In generale, non è dato comprendere neanche in che parte del territorio della Pt_2
Pontificia il sinistro si sarebbe verificato.
A sostegno di quanto addotto, l'attrice ha soltanto prodotto in giudizio due fotografie,
peraltro prive di data certa (ragion per cui non è possibile neanche stabilire a quale epoca esse risalgano), che raffigurano un piazzale (dove è consentita anche la sosta di autovetture) e non,
invece, un giardino (ossia il luogo dove la minore sarebbe caduta), peraltro di grandi dimensioni e in buone condizioni manutentive.
Stando alla documentazione fotografica in parola, cioè, il piazzale si presenta adeguatamente asfaltato e privo di buche o dislivelli e, in generale, anomalie.
In altri termini, parte attrice si è limitata ad affermare apoditticamente la presenza del pavimento disconnesso e del pietrisco, senza, tuttavia, specificare in alcun modo il punto -
dell'ampio spazio ritratto nelle foto- ove sarebbero stati presenti la disconnessione e/o il pietrisco che avrebbero determinato la caduta della minore, a fortiori se si considera che, essendo le fotografie prive di data, non è possibile neanche comprendere a quale epoca risalgano i “rattoppi”
della pavimentazione cui si riferisce l'odierna appellante.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante e come già evidenziato, poiché è il danneggiato a dover fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, cioè del fatto che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, incombe su di esso l'onere di allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come successione dei fatti e insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, hanno determinato lo sviluppo di un evento, e, dunque, di allegare e dimostrare
(anche e innanzitutto) il punto esatto (a maggior ragione in caso di ambienti di notevole estensione)
6 ove la caduta si è verificata, al fine di comprovare e far comprendere quale parte del bene e del suo intrinseco dinamismo ha dato luogo all'evento e al danno conseguente.
Rebus sic stantibus, l'affermazione contenuta nell'atto di appello, secondo cui “quelle foto
evidenziano che il giardino della presentava un pavimento non uniforme, con diverse CP_1
zone asfaltate di nuovo che, inevitabilmente, provocano sconnessioni con le zone non asfaltate, ciò
che rendeva il pavimento pericoloso” è rimasta un mero enunciato, poiché la documentazione versata in atti non dimostra, di per sé, la presenza -al momento dell'occorso- di disconnessioni e anomalie.
L'attrice, peraltro, a ben vedere, non ha neanche allegato la presenza di un'insidia, non avendo dedotto che “disconnessioni” e “pietrisco” fossero non prevedibili e non evitabili.
Ancora, e conclusivamente, l'istante non ha articolato mezzi istruttori, all'infuori dell'invocata Ctu medico-legale, che, tuttavia, costituisce strumento inidoneo ad apportare elementi probatori afferenti alla ricostruzione della dinamica dei fatti e che, in ogni caso, “non può essere
utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e può quindi essere
legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie
allegazioni o offerte di prova, o di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o
circostanze non provati” (cfr., ex multis, Cass. n. 30218/2017).
Non essendo stata provata la sussistenza del nesso di causa tra la cosa in custodia e il danno,
il cui relativo onere -si ribadisce- grava sul danneggiato (e quindi, nel caso di specie, sulla madre della minore infortunata), l'appello dev'essere integralmente rigettato, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione in punto di an e di quantum debeatur e conferma della sentenza gravata.
3 – La regolamentazione delle spese del giudizio d'appello segue la soccombenza ex art. 91
c.p.c.
Esse sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n.
7 37/2018 e dal D.M. 147/2022, scaglione di riferimento compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 (in base al valore della domanda), con applicazione degli onorari minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate ed esclusione dal computo dei compensi previsti per la fase istruttoria, non effettivamente svolta.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ex art. 13, comma I-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nei confronti della Persona_1
” in Bitonto, in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1434/23, emessa dal Giudice di Pace di Bari, depositata in data 23.6.2023, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
- condanna alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite, Parte_1
che si liquidano in complessivi € 850,50, oltre oneri accessori, per compenso professionale;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 115/2002
per il pagamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bari il 7 maggio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
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