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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/12/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 173/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
AN S. IL Presidente
LV RI ZI Consigliere rel.
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello vertente tra in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Gabriele De Santis elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Martinsicuro (TE), Via C. Colombo n. 141; appellante e rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Parte_2 avv.ti Marco Ferraro e Maurizio Gugliotta, entrambi del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita 278, presso lo studio dei medesimi difensori, giusta procura alle liti rilasciata in primo gra- do;
appellato
CONCLUSIONI per parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, (ora Corte di Appello) respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale e professionale cui è incorso il Notaio dott. nell'esercizio delle funzioni notarili per i motivi di cui in Parte_2 narrativa e per gli effetti condannare il medesimo Notaio al risarcimento dei danni patiti dall'attore per la perdita del cespite de qua e che si quantificano in
€ 139.000, ovvero in quell'altra somma, maggiore o minore, che riterrà di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda a quello dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese di diritti e onorari del presente giudizio”;
per parte appellata: “ Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza: - In via principale: rigettare l'appello proposto da Controparte_1 per la riforma dell'ordinanza del Tribunale di Teramo del 31.01.2024 nel pro- cedimento iscritto al n.r.g. 116 del 2021, con sua integrale conferma e con ogni conseguenziale provvedimento in ordine alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio;
- In via subordinata: nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello ex adverso proposto che comporti la declaratoria di responsabilità del notaio limitare il risarcimento del Parte_2 danno entro i limiti di cui agli artt. 1223,1225 e 1227 c.c. Con compensazione delle spese di giudizio”.
OGGETTO Responsabilità professionale notarile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa in data 31.01.2024, il Tribuna- le di Teramo ha rigettato la domanda di risarcimento danni per responsabilità professionale promossa da nei confronti del notaio Parte_1 [...]
Parte_2
2.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la società adiva il Tri- Controparte_1 bunale di Teramo al fine di sentir dichiarare l'inadempimento contrattuale del
Notaio per non aver correttamente effettuato gli accertamenti ipo- Parte_2 trascrizionali e catastali relativi all'immobile sito in Martinsicuro, via FA
Filz, facente parte del ramo di azienda conferito ad essa costituenda CP_2
[...] dalla società conferente nell'atto di cessione di
[...] Parte_3 ramo di azienda del 26.01.2011 e ricompreso nella cessione, ma poi oggetto di vendita al pubblico incanto nel corso della procedura esecutiva R.G.E.
457/2011.
3.Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, rilevava come nessuna responsabilità per inadempimento potesse essere ascritta al notaio sul rilievo che questo era stato espressamente esonerato dall'espletamento delle verifiche relative all'esistenza delle iscrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile, essendovi la necessità di provvedere d'urgenza alla costituzione della società uniperso- nale odierna appellante e alla contestuale cessione del ramo di azienda.
4.Con atto d'appello, la società lamenta l'ingiustizia della pro- Controparte_1 nuncia affidando la censura a tre motivi di impugnazione.
4.1.Con il primo motivo, lamenta l'asserita violazione del contraddittorio per aver il Tribunale escluso l'ammissibilità della prova contraria richiesta allor- chè aveva disposto procedersi all'audizione del teste addotto dalla Tes_1 controparte.
4.2.Con il secondo motivo, l'appellante si duole dell'erroneità della decisione di prime cure nella parte in cui il Tribunale ha escluso la responsabilità del notaio per inadempimento rispetto agli obblighi di effettuazione delle verifi- che ipocatastali ed iscrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile.
4.3.Con il terzo motivo di gravame, contesta l'ordinanza Controparte_1 nella parte in cui il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente posto a fon- damento della propria decisione le dichiarazioni rese dal teste Testimone_2 di , che aveva svolto l'incarico di perito nell'ambito del confe-
[...] Parte_4 rimento del ramo di azienda per conto delle società coinvolte, asseritamente lacunose ed inconferenti.
4.4. Si è costituito il notaio contestando gli avversi assunti e chie- Parte_2 dendo il rigetto del gravame perché infondato.
3 5.Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in deci- sione con i termini ex art. 352 cpc.
6.Preliminarmente, deve essere rigettata l'istanza istruttoria già avanzata in primo grado e oggetto del primo motivo di appello, in ossequio all'art. 702 ter, comma 3, c.p.c., in quanto inammissibile perché non proposta prima dell'ordinanza istruttoria.
Sul punto, come già abbondantemente esposto dal giudice di prime cure, la
Cassazione è univoca nel ritenere proprio nella pronuncia della relativa ordi- nanza “la barriera processuale che impedisce alle parti la formulazione di nuove richieste istruttorie” (cfr. Cass. civ. Sez. 2, 18/12/2015, n. 25547).
La ratio individuata dalla Cassazione è quella di rispondere all' “esigenza di limitare lo svolgimento di nuove attività, istanze e produzioni delle parti, cui altrimenti si darebbe indiscriminato impulso nel corso dell'intero procedimen- to”.
6.1.La richiesta avrebbe dovuto essere perciò effettuata espressamente prima dell'ordinanza istruttoria, mentre risulta proposta per la prima volta nell'istanza di revoca dell'ordinanza stessa con cui il giudice ammetteva la prova orale dedotta dal convenuto notaio (ordinanza del Parte_2
27.12.2022). Si consideri che il notaio resistente ha dedotto la prova diretta nella memoria di costituzione, mentre non ha mai espresso alcuna CP_1 posizione al riguardo fino al momento dell'ammissione della prova stessa.
Inoltre, ai fini dell'art. 702ter, comma 3, c.p.c., l'inammissibilità di prove arti- colate successivamente al momento dell'emissione dell'ordinanza istruttoria del giudice trova giustificazione in relazione all'esigenza di limitare lo svol- gimento di nuove attività, istanze e produzioni delle parti, cui altrimenti si da- rebbe indiscriminato impulso nel corso dell'intero procedimento (v. Cass. ibi- dem). Non vi è stata alcuna violazione quindi, senza considerare che l'escussione del teste non avrebbe potuto condurre a con- Testimone_3 clusioni diverse per quanto si va a dire.
4 6.2. E' bene, infatti, ad evidenti fini di chiarezza, riportare lo svolgimento dei fatti sotto il profilo cronologico ricostruendo le vicende che hanno riguardato l'immobile in questione, che era stato conferito da Adriatica srl a CP_1 con la cessione del ramo d'azienda e che poi è stato oggetto di espropriazione e di vendita a terzi.
Con atto di compravendita del 19.4.1988 NA PA vende l'immobile oggetto di causa, sito nel Comune di Martinsicuro, frazione Villa Rosa, via
FA ZI, identificato al N.C.E.U. del suddetto Comune, foglio 27, part. 1638, sub. 10, alla srl Adriatica Catering. In data 17.10.1996 viene trascritta a suo carico domanda giudiziale per risoluzione di contratto (dichiarazione di annullamento di atto) a istanza di ed e il Parte_5 Parte_6 cui procedimento civile è all'epoca pendente presso il Tribunale di Teramo.
L'acquirente Adriatica Catering srl, con rogito del 17.7.2000, trasferisce la proprietà dell'immobile alla , ossia alla società conferitaria Parte_3 del ramo d'azienda alla costituenda Adriatica 2011 srl, società che – si badi - hanno il medesimo amministratore unico e legale rappresentante:
[...]
Tes_3
6.3. Orbene, nel citato rogito (notaio del 17.7.2000, - a pag. 4 sono Per_1 riportate tutte le numerose formalità che gravano l'immobile (“i) ipoteca di Lire
100.000.000 iscritta in data 23.04.1987 a favore della Banca Nazionale del lavoro;
ii) pigno- ramento immobiliare trascritto il 26.03.1991 a favore di iii) ipoteca giu- Persona_2 diziale di Lire 53.000.000 iscritta in data 6.04.1993 in favore della Tercas – Cassa di Rispar- mio della Provincia di Teramo s.p.a.; iv) ipoteca giudiziale di Lire 27.000.000 iscritta in data
6.04.1993 in favore della Tercas – Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo s.p.a.; v) ipoteca giudiziale di Lire 29.000.000 iscritta in data 6.04.1993 in favore della Tercas – Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo s.p.a.; vi) ipoteca giudiziale di Lire 50.000.000 iscrit- ta in data 19.10.1994 in favore della Banca Popolare dell'Adriatico Società Cooperativa a Re- sponsabilità limitata;
vii) ipoteca giudiziale di Lire 50.000.000 iscritta in data 19.10.1994 in favore della Banca Popolare dell'Adriatico Società Cooperativa a Responsabilità Limitata;
viii) pignoramento immobiliare trascritto in data 27.06.1996 a istanza della Banca Popolare dell'Adriatico s.p.a.;”) ed è riportata anche l'esistenza della trascrizione di do-
5 manda giudiziale per risoluzione di contratto (dichiarazione di annullamento atto) eseguita in data 17 ottobre 1996 al nr. 11558 Reg. Gen. E al nr. 8173 reg part. ad istanza di ed . Controparte_3 Parte_6
6.4. Di tali formalità doveva necessariamente essere a conoscenza la società conferente, e, dunque, il suo legale rappresentante, Parte_3 [...]
all'atto della costituzione della nuova società odierna appellante e Tes_3 del contestuale conferimento a quest'ultima del ramo d'azienda (rogito del
Notaio del 26.01.2011) nel quale è ricompreso l'immobile Parte_2 che la conferente garantisce essere libero da pesi e, del pari, la stessa conferi- taria ,Adriatica unipersonale, amministrata dal medesimo CP_1 [...]
Pertanto, un inadempimento del notaio in tal senso, anche se confi- Tes_3 gurabile – e non lo è per quanto va a dirsi- non avrebbe avuto rilevanza causa- le nella specie.
Dunque, il in qualità di amministratore unico, al tempo della reda- Tes_3 zione dell'atto costitutivo e del trasferimento del ramo d'azienda, era perfet- tamente a conoscenza dei gravami esistenti sul bene, dal momento che essi erano espressamente indicati nel titolo di acquisto, continuando tuttavia a di- sporne come se nulla fosse.
6.5. Pertanto, non si vede di cosa possa lamentarsi Adriatica 2011 srl se il suo amministratore era perfettamente a conoscenza dei pesi gravanti l'immobile, il che escluderebbe comunque la responsabilità del notaio che quei vincoli non abbia indicato nel rogito (Cass. n. 15726/2010: “non sussiste la respon- sabilità professionale del notaio che abbia omesso di indicare la presenza di vincoli limitativi della proprietà su immobili trasferiti mediante atto da lui ro- gato quando sia provato che il contraente interessato a tale informazione co- nosceva certamente dell'esistenza di quei vincoli, non ravvisandosi in tale ipotesi né la violazione del dovere di diligenza qualificata previsto dall'art. 1176 c.c., da doversi comunque interpretare alla stregua del canone generale
6 di buona fede, né il nesso di causalità tra l'omessa informazione e la stipula- zione dell'atto traslativo”)
6.6. Perde di rilievo, pertanto, il secondo motivo, con cui l'appellante lamenta la ritenuta esclusione della responsabilità del notaio per inadempimento ri- spetto agli obblighi di effettuazione delle verifiche ipocatastali ed iscrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile.
6.7. In ogni caso, non ricorre nella fattispecie alcun inadempimento, meritan- do conferma anche sul punto la sentenza impugnata in quanto non v'è proprio prova dell'inadempimento. Ed invero, come correttamente evidenziato nell'ordinanza emessa dal Tribunale di Teramo, la responsabilità del notaio
“rimane esclusa solamente in caso di espresso esonero per motivi di urgenza o per altre ragioni (Cass n. 21775/2019), esclusione che può essere effettuata sia con espressa clausola da inserire nell'atto sia in forma orale, non essendo la forma scritta necessaria per la validità della clausola in oggetto (Cass. n.
25270/2009)”.
6.8. E, nella specie, si è provato che al notaio era stato richiesto di Parte_2 provvedere urgentemente alla costituzione della società Adriatica 2011 srl, con espresso esonero da parte del dall'onere di eseguire gli accerta- Tes_3 menti sulla continuità ultraventennale delle trascrizioni e sulla libertà da for- malità pregiudizievoli, anche in considerazione del fatto che il perito, dott. di , aveva già predisposto la relazione di stima dei Persona_3 Parte_4 cespiti e che entrambe le società, quella conferente e quella conferitaria, face- vano capo alla medesima persona in qualità di amministratore unico, ovvero allo stesso Tes_3
6.9. Del tutto inconferenti sono le censure di parte appellante sia in ordine alla valutazione della prova testimoniale (terzo motivo) sia riguardo agli obblighi di effettuazione delle verifiche ipocatastali ed iscrizioni pregiudizievoli gra- vanti sull'immobile.
7 7. Infatti il Dott. teste indifferente, ha confermato che era presente Tes_1 all'atto in qualità di perito e che, per ragioni di urgenza, Testimone_3 aveva richiesto al notaio di non provvedere al compimento delle visure in questione.
Il Dott. ha altresì precisato come il avesse dispensato anche Tes_1 Tes_3 lui dall'effettuare le indagini ai fini della perizia e gli avesse, anzi, comunica- to tutte le informazioni a tal fine necessarie.
Non vi è motivo per ritenere che la testimonianza sia lacunosa e inconferente, essendo puntuale e non smentita da altre circostanze significative in senso contrario.
7.1. Del resto, il notaio convenuto non ha contestato di aver omesso di verifi- care tutte le visure ipocatastali, affermando che tanto aveva fatto perché ri- chiesto dalla parte, che aveva necessità di procedere in fretta alla costituzione della nuova società e tanto ha provato con l'escussione del teste indifferente, sicché deve ritenersi che la responsabilità per tale inadempimento rimanga esclusa per espresso esonero per motivi di urgenza.
8.L'appello è pertanto infondato per insussistenza dell'inadempimento stesso e deve essere rigettato.
9.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in di- spositivo con riduzione della tariffa media quanto a fase istruttoria e decisio- nale, in ragione della non complessità della vicenda.
10. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso l'ordinanza del Controparte_1 Parte_2
Tribunale di Teramo del 31/01/2024 così provvede:
1)rigetta l'appello;
8 2)condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 9.603,00, oltre 15
% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3)dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto in data 3/12/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
LV RI ZI AN S. IL
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 173/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
AN S. IL Presidente
LV RI ZI Consigliere rel.
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello vertente tra in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Gabriele De Santis elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Martinsicuro (TE), Via C. Colombo n. 141; appellante e rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Parte_2 avv.ti Marco Ferraro e Maurizio Gugliotta, entrambi del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita 278, presso lo studio dei medesimi difensori, giusta procura alle liti rilasciata in primo gra- do;
appellato
CONCLUSIONI per parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, (ora Corte di Appello) respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale e professionale cui è incorso il Notaio dott. nell'esercizio delle funzioni notarili per i motivi di cui in Parte_2 narrativa e per gli effetti condannare il medesimo Notaio al risarcimento dei danni patiti dall'attore per la perdita del cespite de qua e che si quantificano in
€ 139.000, ovvero in quell'altra somma, maggiore o minore, che riterrà di giustizia, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda a quello dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese di diritti e onorari del presente giudizio”;
per parte appellata: “ Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza: - In via principale: rigettare l'appello proposto da Controparte_1 per la riforma dell'ordinanza del Tribunale di Teramo del 31.01.2024 nel pro- cedimento iscritto al n.r.g. 116 del 2021, con sua integrale conferma e con ogni conseguenziale provvedimento in ordine alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio;
- In via subordinata: nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello ex adverso proposto che comporti la declaratoria di responsabilità del notaio limitare il risarcimento del Parte_2 danno entro i limiti di cui agli artt. 1223,1225 e 1227 c.c. Con compensazione delle spese di giudizio”.
OGGETTO Responsabilità professionale notarile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa in data 31.01.2024, il Tribuna- le di Teramo ha rigettato la domanda di risarcimento danni per responsabilità professionale promossa da nei confronti del notaio Parte_1 [...]
Parte_2
2.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la società adiva il Tri- Controparte_1 bunale di Teramo al fine di sentir dichiarare l'inadempimento contrattuale del
Notaio per non aver correttamente effettuato gli accertamenti ipo- Parte_2 trascrizionali e catastali relativi all'immobile sito in Martinsicuro, via FA
Filz, facente parte del ramo di azienda conferito ad essa costituenda CP_2
[...] dalla società conferente nell'atto di cessione di
[...] Parte_3 ramo di azienda del 26.01.2011 e ricompreso nella cessione, ma poi oggetto di vendita al pubblico incanto nel corso della procedura esecutiva R.G.E.
457/2011.
3.Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, rilevava come nessuna responsabilità per inadempimento potesse essere ascritta al notaio sul rilievo che questo era stato espressamente esonerato dall'espletamento delle verifiche relative all'esistenza delle iscrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile, essendovi la necessità di provvedere d'urgenza alla costituzione della società uniperso- nale odierna appellante e alla contestuale cessione del ramo di azienda.
4.Con atto d'appello, la società lamenta l'ingiustizia della pro- Controparte_1 nuncia affidando la censura a tre motivi di impugnazione.
4.1.Con il primo motivo, lamenta l'asserita violazione del contraddittorio per aver il Tribunale escluso l'ammissibilità della prova contraria richiesta allor- chè aveva disposto procedersi all'audizione del teste addotto dalla Tes_1 controparte.
4.2.Con il secondo motivo, l'appellante si duole dell'erroneità della decisione di prime cure nella parte in cui il Tribunale ha escluso la responsabilità del notaio per inadempimento rispetto agli obblighi di effettuazione delle verifi- che ipocatastali ed iscrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile.
4.3.Con il terzo motivo di gravame, contesta l'ordinanza Controparte_1 nella parte in cui il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente posto a fon- damento della propria decisione le dichiarazioni rese dal teste Testimone_2 di , che aveva svolto l'incarico di perito nell'ambito del confe-
[...] Parte_4 rimento del ramo di azienda per conto delle società coinvolte, asseritamente lacunose ed inconferenti.
4.4. Si è costituito il notaio contestando gli avversi assunti e chie- Parte_2 dendo il rigetto del gravame perché infondato.
3 5.Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in deci- sione con i termini ex art. 352 cpc.
6.Preliminarmente, deve essere rigettata l'istanza istruttoria già avanzata in primo grado e oggetto del primo motivo di appello, in ossequio all'art. 702 ter, comma 3, c.p.c., in quanto inammissibile perché non proposta prima dell'ordinanza istruttoria.
Sul punto, come già abbondantemente esposto dal giudice di prime cure, la
Cassazione è univoca nel ritenere proprio nella pronuncia della relativa ordi- nanza “la barriera processuale che impedisce alle parti la formulazione di nuove richieste istruttorie” (cfr. Cass. civ. Sez. 2, 18/12/2015, n. 25547).
La ratio individuata dalla Cassazione è quella di rispondere all' “esigenza di limitare lo svolgimento di nuove attività, istanze e produzioni delle parti, cui altrimenti si darebbe indiscriminato impulso nel corso dell'intero procedimen- to”.
6.1.La richiesta avrebbe dovuto essere perciò effettuata espressamente prima dell'ordinanza istruttoria, mentre risulta proposta per la prima volta nell'istanza di revoca dell'ordinanza stessa con cui il giudice ammetteva la prova orale dedotta dal convenuto notaio (ordinanza del Parte_2
27.12.2022). Si consideri che il notaio resistente ha dedotto la prova diretta nella memoria di costituzione, mentre non ha mai espresso alcuna CP_1 posizione al riguardo fino al momento dell'ammissione della prova stessa.
Inoltre, ai fini dell'art. 702ter, comma 3, c.p.c., l'inammissibilità di prove arti- colate successivamente al momento dell'emissione dell'ordinanza istruttoria del giudice trova giustificazione in relazione all'esigenza di limitare lo svol- gimento di nuove attività, istanze e produzioni delle parti, cui altrimenti si da- rebbe indiscriminato impulso nel corso dell'intero procedimento (v. Cass. ibi- dem). Non vi è stata alcuna violazione quindi, senza considerare che l'escussione del teste non avrebbe potuto condurre a con- Testimone_3 clusioni diverse per quanto si va a dire.
4 6.2. E' bene, infatti, ad evidenti fini di chiarezza, riportare lo svolgimento dei fatti sotto il profilo cronologico ricostruendo le vicende che hanno riguardato l'immobile in questione, che era stato conferito da Adriatica srl a CP_1 con la cessione del ramo d'azienda e che poi è stato oggetto di espropriazione e di vendita a terzi.
Con atto di compravendita del 19.4.1988 NA PA vende l'immobile oggetto di causa, sito nel Comune di Martinsicuro, frazione Villa Rosa, via
FA ZI, identificato al N.C.E.U. del suddetto Comune, foglio 27, part. 1638, sub. 10, alla srl Adriatica Catering. In data 17.10.1996 viene trascritta a suo carico domanda giudiziale per risoluzione di contratto (dichiarazione di annullamento di atto) a istanza di ed e il Parte_5 Parte_6 cui procedimento civile è all'epoca pendente presso il Tribunale di Teramo.
L'acquirente Adriatica Catering srl, con rogito del 17.7.2000, trasferisce la proprietà dell'immobile alla , ossia alla società conferitaria Parte_3 del ramo d'azienda alla costituenda Adriatica 2011 srl, società che – si badi - hanno il medesimo amministratore unico e legale rappresentante:
[...]
Tes_3
6.3. Orbene, nel citato rogito (notaio del 17.7.2000, - a pag. 4 sono Per_1 riportate tutte le numerose formalità che gravano l'immobile (“i) ipoteca di Lire
100.000.000 iscritta in data 23.04.1987 a favore della Banca Nazionale del lavoro;
ii) pigno- ramento immobiliare trascritto il 26.03.1991 a favore di iii) ipoteca giu- Persona_2 diziale di Lire 53.000.000 iscritta in data 6.04.1993 in favore della Tercas – Cassa di Rispar- mio della Provincia di Teramo s.p.a.; iv) ipoteca giudiziale di Lire 27.000.000 iscritta in data
6.04.1993 in favore della Tercas – Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo s.p.a.; v) ipoteca giudiziale di Lire 29.000.000 iscritta in data 6.04.1993 in favore della Tercas – Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo s.p.a.; vi) ipoteca giudiziale di Lire 50.000.000 iscrit- ta in data 19.10.1994 in favore della Banca Popolare dell'Adriatico Società Cooperativa a Re- sponsabilità limitata;
vii) ipoteca giudiziale di Lire 50.000.000 iscritta in data 19.10.1994 in favore della Banca Popolare dell'Adriatico Società Cooperativa a Responsabilità Limitata;
viii) pignoramento immobiliare trascritto in data 27.06.1996 a istanza della Banca Popolare dell'Adriatico s.p.a.;”) ed è riportata anche l'esistenza della trascrizione di do-
5 manda giudiziale per risoluzione di contratto (dichiarazione di annullamento atto) eseguita in data 17 ottobre 1996 al nr. 11558 Reg. Gen. E al nr. 8173 reg part. ad istanza di ed . Controparte_3 Parte_6
6.4. Di tali formalità doveva necessariamente essere a conoscenza la società conferente, e, dunque, il suo legale rappresentante, Parte_3 [...]
all'atto della costituzione della nuova società odierna appellante e Tes_3 del contestuale conferimento a quest'ultima del ramo d'azienda (rogito del
Notaio del 26.01.2011) nel quale è ricompreso l'immobile Parte_2 che la conferente garantisce essere libero da pesi e, del pari, la stessa conferi- taria ,Adriatica unipersonale, amministrata dal medesimo CP_1 [...]
Pertanto, un inadempimento del notaio in tal senso, anche se confi- Tes_3 gurabile – e non lo è per quanto va a dirsi- non avrebbe avuto rilevanza causa- le nella specie.
Dunque, il in qualità di amministratore unico, al tempo della reda- Tes_3 zione dell'atto costitutivo e del trasferimento del ramo d'azienda, era perfet- tamente a conoscenza dei gravami esistenti sul bene, dal momento che essi erano espressamente indicati nel titolo di acquisto, continuando tuttavia a di- sporne come se nulla fosse.
6.5. Pertanto, non si vede di cosa possa lamentarsi Adriatica 2011 srl se il suo amministratore era perfettamente a conoscenza dei pesi gravanti l'immobile, il che escluderebbe comunque la responsabilità del notaio che quei vincoli non abbia indicato nel rogito (Cass. n. 15726/2010: “non sussiste la respon- sabilità professionale del notaio che abbia omesso di indicare la presenza di vincoli limitativi della proprietà su immobili trasferiti mediante atto da lui ro- gato quando sia provato che il contraente interessato a tale informazione co- nosceva certamente dell'esistenza di quei vincoli, non ravvisandosi in tale ipotesi né la violazione del dovere di diligenza qualificata previsto dall'art. 1176 c.c., da doversi comunque interpretare alla stregua del canone generale
6 di buona fede, né il nesso di causalità tra l'omessa informazione e la stipula- zione dell'atto traslativo”)
6.6. Perde di rilievo, pertanto, il secondo motivo, con cui l'appellante lamenta la ritenuta esclusione della responsabilità del notaio per inadempimento ri- spetto agli obblighi di effettuazione delle verifiche ipocatastali ed iscrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile.
6.7. In ogni caso, non ricorre nella fattispecie alcun inadempimento, meritan- do conferma anche sul punto la sentenza impugnata in quanto non v'è proprio prova dell'inadempimento. Ed invero, come correttamente evidenziato nell'ordinanza emessa dal Tribunale di Teramo, la responsabilità del notaio
“rimane esclusa solamente in caso di espresso esonero per motivi di urgenza o per altre ragioni (Cass n. 21775/2019), esclusione che può essere effettuata sia con espressa clausola da inserire nell'atto sia in forma orale, non essendo la forma scritta necessaria per la validità della clausola in oggetto (Cass. n.
25270/2009)”.
6.8. E, nella specie, si è provato che al notaio era stato richiesto di Parte_2 provvedere urgentemente alla costituzione della società Adriatica 2011 srl, con espresso esonero da parte del dall'onere di eseguire gli accerta- Tes_3 menti sulla continuità ultraventennale delle trascrizioni e sulla libertà da for- malità pregiudizievoli, anche in considerazione del fatto che il perito, dott. di , aveva già predisposto la relazione di stima dei Persona_3 Parte_4 cespiti e che entrambe le società, quella conferente e quella conferitaria, face- vano capo alla medesima persona in qualità di amministratore unico, ovvero allo stesso Tes_3
6.9. Del tutto inconferenti sono le censure di parte appellante sia in ordine alla valutazione della prova testimoniale (terzo motivo) sia riguardo agli obblighi di effettuazione delle verifiche ipocatastali ed iscrizioni pregiudizievoli gra- vanti sull'immobile.
7 7. Infatti il Dott. teste indifferente, ha confermato che era presente Tes_1 all'atto in qualità di perito e che, per ragioni di urgenza, Testimone_3 aveva richiesto al notaio di non provvedere al compimento delle visure in questione.
Il Dott. ha altresì precisato come il avesse dispensato anche Tes_1 Tes_3 lui dall'effettuare le indagini ai fini della perizia e gli avesse, anzi, comunica- to tutte le informazioni a tal fine necessarie.
Non vi è motivo per ritenere che la testimonianza sia lacunosa e inconferente, essendo puntuale e non smentita da altre circostanze significative in senso contrario.
7.1. Del resto, il notaio convenuto non ha contestato di aver omesso di verifi- care tutte le visure ipocatastali, affermando che tanto aveva fatto perché ri- chiesto dalla parte, che aveva necessità di procedere in fretta alla costituzione della nuova società e tanto ha provato con l'escussione del teste indifferente, sicché deve ritenersi che la responsabilità per tale inadempimento rimanga esclusa per espresso esonero per motivi di urgenza.
8.L'appello è pertanto infondato per insussistenza dell'inadempimento stesso e deve essere rigettato.
9.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in di- spositivo con riduzione della tariffa media quanto a fase istruttoria e decisio- nale, in ragione della non complessità della vicenda.
10. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso l'ordinanza del Controparte_1 Parte_2
Tribunale di Teramo del 31/01/2024 così provvede:
1)rigetta l'appello;
8 2)condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 9.603,00, oltre 15
% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3)dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto in data 3/12/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
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