Articolo 18 della Legge 10 novembre 1949, n. 805
Articolo 17Articolo 19
Versione
27 novembre 1949
Art. 18.
La prima parte del primo comma dell'art. 72 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 , e' sostituita dalla seguente:
"Per le cooperative e le societa', mutue di assicurazione la condizione relativa ai principi ed alla disciplina della mutualita', di cui all'articolo precedente, e', in ogni caso; subordinata alla, esistenza, nello statuto delle seguenti clausole: "
Entrata in vigore il 27 novembre 1949