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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 06/02/2026, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1087/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
IA IA, EL
CASTORINA RO MARIA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5661/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ls Service S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250019923772000 IVA-ALTRO 2019
proposto da
Ls Service S.r.l. - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 250183/2025 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 180/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L.S.Service srl ricorre avverso
· la cartella di pagamento indicata in ricorso (doc. 1)
· con la quale le richiesto il pagamento della somma complessiva di € 24.249,27,
· a titolo di IVA dovuta, per il I trimestre,
· per l'anno di imposta 2019;
· somme sono state iscritte a ruolo dall'Ufficio di Catania a seguito di “ Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA presentata ai sensi dell'art. 21-bis del D.L. n.78/2010 per il I trimestre 2019 –
Decadenza dalla rateazione dell'IVA dovuta per il I trimestre 2019 per il mancato pagamento nei termini della rata numero 14 dovuta alla scadenza del 28.02.2023.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Catania, deducendo:
- la parziale cessata materia del contendere per intervenuto sgravio;
- l'infondatezza nel merito del ricorso per la parte non sgravata.
Si è costituita ADER Sicilia, deducendo l'infondatezza nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio quanto segue.
Il ricorrente sostiene che le somme iscritte a ruolo con la cartella impugnata (IVA I trimestre 2019) siano già state integralmente recuperate con la cartella n. 29320230058159144 relativa alla dichiarazione IVA annuale 2019.
Assume che, quando l'Agenzia delle Entrate ha proceduto al controllo automatizzato della dichiarazione annuale (comunicazione del 13.12.2022), avrebbe "assorbito" le somme della precedente comunicazione
LIPE, riconoscendo i versamenti già effettuati e ricalcolando il debito complessivo sulla base della dichiarazione annuale. Da quel momento, la rateazione LIPE sarebbe stata "revocata di fatto" e l'unica pretesa legittima sarebbe quella derivante dalla dichiarazione annuale.
L'iscrizione a ruolo per "decadenza dalla rateazione LIPE" sarebbe quindi illegittima perché:
la rateazione LIPE era già stata superata dal controllo sulla dichiarazione annuale le somme erano già confluite nel diverso ruolo della cartella annuale si configura una indebita duplicazione di pretesa per i medesimi importi
A supporto richiama:
PEC dell'Agenzia delle Entrate del 30.11.2023 (prot. 307855/2022) che confermerebbe la ricostruzione
Documentazione sulla rateazione LIPE e sui versamenti effettuati
Piano di rateazione della cartella annuale in regolare pagamento
L'Agenzia delle Entrate con riferimento al gennaio 2019: riconosce che l'importo LIPE (€11.470,00) coincide con l'importo dichiarato nel quadro VH della dichiarazione annuale. Pertanto, essendo stato il versamento già riconosciuto in sede di controllo della dichiarazione annuale, ha disposto lo sgravio integrale per tale mensilità. Chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992.
Relativamente al periodo febbraio\marzo 2019, di contro, contesta la fondatezza del ricorso, rilevando che la società ha dichiarato nella LIPE I trimestre 2019 importi IVA inferiori a quelli successivamente indicati nel quadro VH della dichiarazione annuale. In particolare:
Mese
LIPE
VH
Differenza
Febbraio
€7.168,35
€17.315,00
+€10.146,65
Marzo
€14.143,24
€16.354,00
+€2.210,76
Osserva che i versamenti effettuati in rateazione della comunicazione LIPE (limitatamente a febbraio e marzo: €7.168,35 + €14.143,24 = €21.311,59) sono stati correttamente imputati come "già versati" nel controllo della dichiarazione annuale. Tuttavia, il maggior debito risultante dalla variazione VH rispetto alla
LIPE (€12.357,41) non era coperto dalla rateazione LIPE e costituisce pretesa autonoma. Tale maggior debito deriva dalla decadenza dalla rateazione LIPE (rata n. 14 non pagata al 28.02.2023), che ha fatto emergere la differenza tra quanto originariamente rateizzato (importi LIPE) e quanto effettivamente dovuto (importi VH maggiorati).
Orbene la PEC dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania (prot. 307855/2022, riscontro del 30.11.2023) afferma testualmente: "I versamenti effettuati dal 28-10-2019 al 31-10-2022, effettuati per rateizzare la comunicazione di irregolarità 54bis sulla comunicazione LIPE 2019 I TRIMESTRE, sono stati tutti considerati in sede di liquidazione della dichiarazione IVA annuale anno [2019]. Nello specifico, il sistema automatizzato scomputa un totale imposta versato pari ad euro 32.781,59, suddiviso in: -
Gennaio euro 11.470,00 - Febbraio euro 7.168,35 - Marzo euro 14.143,24 Pertanto, si ritiene corretta la liquidazione automatizzata effettuata."
L'Agenzia delle Entrate ha, quindi, espressamente riconosciuto che: tutti i versamenti effettuati in rateazione della comunicazione LIPE (€32.781,59) sono stati integralmente considerati nella liquidazione della dichiarazione IVA annuale 2019, che il sistema automatizzato ha scomputato tali importi, imputandoli ai singoli mesi del I trimestre nella misura corrispondente agli importi LIPE originari, concludendo per la correttezza della liquidazione.
La memoria difensiva dell'AE depositata nel presente giudizio sostiene - contraddittoriamente con quanto affermato nella PEC del 2023 - che il delta tra importi VH e importi LIPE per febbraio e marzo
(€12.357,41) costituirebbe pretesa autonoma e legittima.
Invero, la liquidazione della dichiarazione IVA annuale si basa necessariamente sui dati dichiarati nel quadro VH, non sulle LIPE. Se l'AE ha "scomputato" €7.168,35 per febbraio e €14.143,24 per marzo dalla liquidazione annuale, significa che tali importi sono stati sottratti dal debito VH dichiarato (€17.315 per febbraio, €16.354 per marzo).
Mese
Debito VH
Versamento LIPE scomputato
Residuo in liquidazione annuale
Febbraio
€17.315,00
€7.168,35
€10.146,65
Marzo
€16.354,00
€14.143,24
€2.210,76
Totale
€33.669,00
€21.311,59
€12.357,41
Questo residuo di €12.357,41 è necessariamente confluito nella comunicazione di irregolarità del
13.12.2022 e, quindi, nella cartella annuale n. 29320230058159144 che la società sta regolarmente pagando.
Segue che, se il delta VH/LIPE è già compreso nella cartella annuale (come risulta dal meccanismo di scomputo descritto dall'AE stessa), la cartella impugnata che pretende i medesimi importi a titolo di
"decadenza dalla rateazione LIPE" costituisce indebita duplicazione.
L'AE non può contemporaneamente: scomputare i versamenti LIPE dalla liquidazione annuale
(riconoscendoli come versati) e poi pretendere poi gli stessi importi come "residuo LIPE" per decadenza dalla rateazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, definitivamente pronunciando in composizione collegiale sul ricorso, come in epigrafe proposto: -accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati;
-condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite che liquida in favore della società ricorrente in quanto versato per contributo unificato e in euro 1.500,00 per compensi difensivi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per spese spese generali al 15%. Così deciso in Catania nella camera di consiglio della sezione quindicesima della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di
Catania, il 12.1.2026. Il Giudice relatore Il Presidente Mariano Sciacca Filippo Pennisi
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
IA IA, EL
CASTORINA RO MARIA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5661/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ls Service S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250019923772000 IVA-ALTRO 2019
proposto da
Ls Service S.r.l. - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 250183/2025 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 180/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L.S.Service srl ricorre avverso
· la cartella di pagamento indicata in ricorso (doc. 1)
· con la quale le richiesto il pagamento della somma complessiva di € 24.249,27,
· a titolo di IVA dovuta, per il I trimestre,
· per l'anno di imposta 2019;
· somme sono state iscritte a ruolo dall'Ufficio di Catania a seguito di “ Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA presentata ai sensi dell'art. 21-bis del D.L. n.78/2010 per il I trimestre 2019 –
Decadenza dalla rateazione dell'IVA dovuta per il I trimestre 2019 per il mancato pagamento nei termini della rata numero 14 dovuta alla scadenza del 28.02.2023.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Catania, deducendo:
- la parziale cessata materia del contendere per intervenuto sgravio;
- l'infondatezza nel merito del ricorso per la parte non sgravata.
Si è costituita ADER Sicilia, deducendo l'infondatezza nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio quanto segue.
Il ricorrente sostiene che le somme iscritte a ruolo con la cartella impugnata (IVA I trimestre 2019) siano già state integralmente recuperate con la cartella n. 29320230058159144 relativa alla dichiarazione IVA annuale 2019.
Assume che, quando l'Agenzia delle Entrate ha proceduto al controllo automatizzato della dichiarazione annuale (comunicazione del 13.12.2022), avrebbe "assorbito" le somme della precedente comunicazione
LIPE, riconoscendo i versamenti già effettuati e ricalcolando il debito complessivo sulla base della dichiarazione annuale. Da quel momento, la rateazione LIPE sarebbe stata "revocata di fatto" e l'unica pretesa legittima sarebbe quella derivante dalla dichiarazione annuale.
L'iscrizione a ruolo per "decadenza dalla rateazione LIPE" sarebbe quindi illegittima perché:
la rateazione LIPE era già stata superata dal controllo sulla dichiarazione annuale le somme erano già confluite nel diverso ruolo della cartella annuale si configura una indebita duplicazione di pretesa per i medesimi importi
A supporto richiama:
PEC dell'Agenzia delle Entrate del 30.11.2023 (prot. 307855/2022) che confermerebbe la ricostruzione
Documentazione sulla rateazione LIPE e sui versamenti effettuati
Piano di rateazione della cartella annuale in regolare pagamento
L'Agenzia delle Entrate con riferimento al gennaio 2019: riconosce che l'importo LIPE (€11.470,00) coincide con l'importo dichiarato nel quadro VH della dichiarazione annuale. Pertanto, essendo stato il versamento già riconosciuto in sede di controllo della dichiarazione annuale, ha disposto lo sgravio integrale per tale mensilità. Chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992.
Relativamente al periodo febbraio\marzo 2019, di contro, contesta la fondatezza del ricorso, rilevando che la società ha dichiarato nella LIPE I trimestre 2019 importi IVA inferiori a quelli successivamente indicati nel quadro VH della dichiarazione annuale. In particolare:
Mese
LIPE
VH
Differenza
Febbraio
€7.168,35
€17.315,00
+€10.146,65
Marzo
€14.143,24
€16.354,00
+€2.210,76
Osserva che i versamenti effettuati in rateazione della comunicazione LIPE (limitatamente a febbraio e marzo: €7.168,35 + €14.143,24 = €21.311,59) sono stati correttamente imputati come "già versati" nel controllo della dichiarazione annuale. Tuttavia, il maggior debito risultante dalla variazione VH rispetto alla
LIPE (€12.357,41) non era coperto dalla rateazione LIPE e costituisce pretesa autonoma. Tale maggior debito deriva dalla decadenza dalla rateazione LIPE (rata n. 14 non pagata al 28.02.2023), che ha fatto emergere la differenza tra quanto originariamente rateizzato (importi LIPE) e quanto effettivamente dovuto (importi VH maggiorati).
Orbene la PEC dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania (prot. 307855/2022, riscontro del 30.11.2023) afferma testualmente: "I versamenti effettuati dal 28-10-2019 al 31-10-2022, effettuati per rateizzare la comunicazione di irregolarità 54bis sulla comunicazione LIPE 2019 I TRIMESTRE, sono stati tutti considerati in sede di liquidazione della dichiarazione IVA annuale anno [2019]. Nello specifico, il sistema automatizzato scomputa un totale imposta versato pari ad euro 32.781,59, suddiviso in: -
Gennaio euro 11.470,00 - Febbraio euro 7.168,35 - Marzo euro 14.143,24 Pertanto, si ritiene corretta la liquidazione automatizzata effettuata."
L'Agenzia delle Entrate ha, quindi, espressamente riconosciuto che: tutti i versamenti effettuati in rateazione della comunicazione LIPE (€32.781,59) sono stati integralmente considerati nella liquidazione della dichiarazione IVA annuale 2019, che il sistema automatizzato ha scomputato tali importi, imputandoli ai singoli mesi del I trimestre nella misura corrispondente agli importi LIPE originari, concludendo per la correttezza della liquidazione.
La memoria difensiva dell'AE depositata nel presente giudizio sostiene - contraddittoriamente con quanto affermato nella PEC del 2023 - che il delta tra importi VH e importi LIPE per febbraio e marzo
(€12.357,41) costituirebbe pretesa autonoma e legittima.
Invero, la liquidazione della dichiarazione IVA annuale si basa necessariamente sui dati dichiarati nel quadro VH, non sulle LIPE. Se l'AE ha "scomputato" €7.168,35 per febbraio e €14.143,24 per marzo dalla liquidazione annuale, significa che tali importi sono stati sottratti dal debito VH dichiarato (€17.315 per febbraio, €16.354 per marzo).
Mese
Debito VH
Versamento LIPE scomputato
Residuo in liquidazione annuale
Febbraio
€17.315,00
€7.168,35
€10.146,65
Marzo
€16.354,00
€14.143,24
€2.210,76
Totale
€33.669,00
€21.311,59
€12.357,41
Questo residuo di €12.357,41 è necessariamente confluito nella comunicazione di irregolarità del
13.12.2022 e, quindi, nella cartella annuale n. 29320230058159144 che la società sta regolarmente pagando.
Segue che, se il delta VH/LIPE è già compreso nella cartella annuale (come risulta dal meccanismo di scomputo descritto dall'AE stessa), la cartella impugnata che pretende i medesimi importi a titolo di
"decadenza dalla rateazione LIPE" costituisce indebita duplicazione.
L'AE non può contemporaneamente: scomputare i versamenti LIPE dalla liquidazione annuale
(riconoscendoli come versati) e poi pretendere poi gli stessi importi come "residuo LIPE" per decadenza dalla rateazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, definitivamente pronunciando in composizione collegiale sul ricorso, come in epigrafe proposto: -accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati;
-condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite che liquida in favore della società ricorrente in quanto versato per contributo unificato e in euro 1.500,00 per compensi difensivi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per spese spese generali al 15%. Così deciso in Catania nella camera di consiglio della sezione quindicesima della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di
Catania, il 12.1.2026. Il Giudice relatore Il Presidente Mariano Sciacca Filippo Pennisi