Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 06/02/2026, n. 1087
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Accolto
    Indebita duplicazione di pretesa

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate, riconoscendo i versamenti LIPE nella liquidazione della dichiarazione annuale e scomputandoli, non possa successivamente pretendere gli stessi importi come residuo per decadenza dalla rateazione LIPE. Tale condotta configura una duplicazione della pretesa. La PEC dell'Agenzia delle Entrate del 2023 conferma che i versamenti LIPE sono stati considerati nella liquidazione annuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 06/02/2026, n. 1087
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1087
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo