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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, dott. Alfonso Pappalardo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 10240 dell'anno 2020 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parte_1
Moscatiello, elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Principe
Amedeo n.14
APPELLANTE
CONTRO
, - quale impresa designata per la Controparte_1
Puglia alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del suo legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Amato, elettivamente domiciliata in Bari,
Via Quintino Sella n. 241
APPELLATA
--------------------------
All' udienza del 12 dicembre 2024, la causa è stata riservata per la decisione, previa concessione, alle parti, di termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
Con atto notificato il 7 luglio 2017, conveniva in Parte_1
giudizio, davanti al Giudice di Pace di Bari, la “ Controparte_1
, in qualità di impresa assicuratrice designata per il Fondo di
[...]
Garanzia Vittime della Strada, al fine di sentirla condannare al pagamento, in suo favore, della somma complessiva di € 2.490,47,
oltre interessi, danno da svalutazione monetaria e spese di lite.
Esponeva che il 27/9/2015, mentre, a bordo del suo motociclo
Piaggio Vespa targato BW36038, stava percorrendo via Don
Gnocchi, nel centro abitato di Bari, con direzione di marcia verso la
Scuola Ungaretti, era stato attinto da un furgone Iveco Daily targato
CE803ZA, risultato in seguito privo di copertura assicurativa perchè
oggetto di furto.
Sosteneva che il sinistro in questione era avvenuto per esclusiva responsabilità del conducente del furgone e che, in conseguenza dell'incidente, aveva riportato danni materiali al mezzo pari ad €
906,40, e lesioni personali comportanti una invalidità temporanea al 75% per giorni 7, al 50% per 20 giorni ed al 30% per altri 15
giorni, oltre a postumi invalidanti di carattere permanente pari all'1% della totale biologica.
Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo l'infondatezza,
nell'”an” e nel ”quantum” dell'avversa domanda della quale chiedeva il rigetto, con ogni conseguenza di legge.
pag. 2/8 In subordine, chiedeva dichiararsi il sinistro “de quo” avvenuto per colpa concorrente dell'attore.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prova testimoniale.
All'esito, il Giudice di Pace, con sentenza n. 634/20, accoglieva parzialmente la domanda e condannava la convenuta al pagamento,
in favore dell'attore, della somma di € 2.003,10, oltre interessi,
danno da svalutazione monetaria e spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva tempestivo appello il , Pt_1
sostanzialmente lamentando che il primo giudice aveva, per mero errore materiale, male calcolato il danno da invalidità temporanea e che in contrasto con le risultanze probatorie e con argomentazioni infondate, non aveva riconosciuto il danno da invalidità permanente e quello morale.
Conveniva in giudizio la “ , nella qualità Controparte_1
sopra citata, chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento,
in suo favore, della residua somma di € 1.907,30, con vittoria delle spese del giudizio di secondo grado, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la “ ” eccependo la inammissibilità, ex CP_1
art. 342 bis c.p.c. dell'appello e, comunque la sua totale infondatezza, facendo peraltro rilevare come la domanda proposta nel secondo grado fosse contraddistinta dal vizio di ultrapetizione,
perché maggiore di quella formulata nel giudizio di primo grado.
pag. 3/8 Insisteva per il rigetto dell'appello, con ogni conseguenza circa il regolamento delle spese del presente grado del giudizio.
L'appello, ammissibile perché munito dei requisiti formali richiesti dall'art. 342 c.p.c. nella formulazione in vigore al momento della proposizione del gravame, è solo in parte fondato e deve, per quanto di ragione e nei limiti in seguito precisati, essere accolto.
Come visto, l'appellante ha chiesto la condanna della controparte al pagamento, in suo favore, oltre a quella già liquidata dal primo giudice, della ulteriore somma di € 1.907,30, di cui: € 27,30 per
“differenza danno biologico da invalidità temporanea”; € 1.140 per danno biologico da invalidità permanente;
€ 740 per danno morale sulla invalidità temporanea e su quella permanente.
Tanto premesso, al netto del rilievo che, per costante giurisprudenza
(per tutte: Cass. civ., Sez. III, 10/11/2020, n. 25164; cfr. anche
Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/05/2024) nel risarcimento del danno non patrimoniale a seguito di sinistro, il danno morale rappresenta una voce ulteriore ed a sé stante rispetto al danno biologico ed è di norma, non liquidabile, in mancanza di idonea prova (nel caso di specie mai fornita) nelle ipotesi di “micropermanenti”, va evidenziato come, nel giudizio di primo grado, il non aveva mai chiesto Pt_1
la liquidazione di tale autonoma ragione di danno.
Ne consegue che la richiesta formulata nel presente giudizio deve essere qualificata come “domanda nuova”, palesemente inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
pag. 4/8 Per ciò che riguarda la differenza di € 27,30 sul calcolo del danno da invalidità temporanea, l'errata quantificazione, frutto di probabile errore materiale da parte del primo giudice, oltre a risultare provata, non risulta sostanzialmente contestata dalla stessa ”. CP_1
Sul punto l'appello va, pertanto, accolto.
Relativamente alla domanda di risarcimento del danno da invalidità
permanente, l'appellante ha ritenuto la domanda provata dalla stessa perizia redatta dal consulente medico della compagnia assicuratrice, sostenendo di non avere, proprio alla luce di tale acquisita documentazione, ritenuto necessario chiedere l'ammissione di una inutilmente dispendiosa CTU.
L'odierna appellata ha contrastato dette argomentazioni: invocando il principio di tipicità delle prove, tra le quali non può essere ricompresa la consulenza tecnica di parte;
negando la natura confessoria delle dichiarazioni, favorevoli alla controparte,
contenute in una ctp;
sostenendo che, ad ogni buon conto,
l'accertamento eseguito dal suo medico fiduciario dott. non Per_1
era idoneo a provare la fondatezza della domanda avversa.
Le sopra esposte argomentazioni, in parte errate ed in parte inconferenti, non possono essere accolte per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, fuori dalle ipotesi di prova “legale”, nel nostro ordinamento, come si evince dal disposto degli artt. 115 e 116
pag. 5/8 c.p.c., non esiste una gradazione di valore tra le prove, potendo e dovendo le stesse, tutte parimenti, salvo le eccezioni previste dalla legge, essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento e previo giudizio di attendibilità (per ciò che attiene le prove orali) e di forza persuasiva dei documenti prodotti (così, di recente: Cass. 3/2/2025, 2062).
In secondo luogo, il principio dell'onere della prova non implica anche che la dimostrazione del buon fondamento del diritto vantato dipenda unicamente dalle prove prodotte dal soggetto gravato dal relativo onere e non possa, altresì, desumersi da quelle espletate, o comunque acquisite, ad istanza ed iniziativa della controparte.
Nel nostro ordinamento processuale, infatti, vige, in uno con il principio dispositivo, quello della cosiddetta “acquisizione probatoria”, secondo il quale le risultanze, comunque ottenute,
concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro e senza che possa, conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di una prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte
(da ultimo: Cass. 28/8/2024, n. 23286).
Per finire, il giudice può, ai fini della decisione, valorizzare un documento in senso sfavorevole alla parte che lo ha prodotto nonostante la parte medesima abbia dichiarato non volersi avvalere di esso (in questo senso: Cass. 12/7/2024, n. 19241) e tanto più se,
pag. 6/8 come nel caso di specie, ne contesti la fondatezza e la rilevanza probatoria.
Ne consegue che, sulla base della prodotta relazione del medico fiduciario della “ ” dott. va riconosciuto all'appellante CP_1 Per_1
il danno da invalidità permanente nella misura, richiesta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, di € 681,50.
In conclusione la appellata va condannata al pagamento, in favore del , della ulteriore somma di € 708,80, oltre agli interessi al Pt_1
tasso legale sull'importo devalutato al momento del sinistro
(27/9/2015) e rivalutato anno per anno, secondo gli indici ISTAT,
sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Il soltanto parziale accoglimento dell'appello comporta la compensazione, tra le parti dei 2/3 delle spese del presente grado del giudizio.
Il rimanente terzo, liquidato come in dispositivo secondo i medi tariffari del D.M. n. 147/2022, vanno posti a carico dell'appellata,
con obbligo di rimborso in favore del procuratore del , Pt_1
dichiaratosi anticipatario.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione del 30 luglio 2020, da nei Parte_1
confronti della , in qualità di impresa Controparte_1
assicuratrice designata per il Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, in persona del suo legale rappresentante “pro tempore”,
pag. 7/8 avverso la sentenza n. 634/20, depositata il 24 marzo 2020, del
Giudice di Pace di Bari, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna la appellata al pagamento, in favore del , della somma di € Pt_1
708,80, oltre agli interessi al tasso legale sull'importo devalutato al momento del sinistro (27/9/2015) e rivalutato anno per anno,
secondo gli indici ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
2) Compensa per due terzi, tra le parti, le spese del presente giudizio e condanna l'appellata al pagamento, in favore del procuratore del , dichiaratosi anticipatario, del Pt_1
rimanente terzo, che si liquida in complessivi euro 567,00, oltre ad € 49 per esborsi, rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
Bari, 18 marzo 2025
Il Giudice
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, dott. Alfonso Pappalardo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 10240 dell'anno 2020 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parte_1
Moscatiello, elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Principe
Amedeo n.14
APPELLANTE
CONTRO
, - quale impresa designata per la Controparte_1
Puglia alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del suo legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Amato, elettivamente domiciliata in Bari,
Via Quintino Sella n. 241
APPELLATA
--------------------------
All' udienza del 12 dicembre 2024, la causa è stata riservata per la decisione, previa concessione, alle parti, di termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
Con atto notificato il 7 luglio 2017, conveniva in Parte_1
giudizio, davanti al Giudice di Pace di Bari, la “ Controparte_1
, in qualità di impresa assicuratrice designata per il Fondo di
[...]
Garanzia Vittime della Strada, al fine di sentirla condannare al pagamento, in suo favore, della somma complessiva di € 2.490,47,
oltre interessi, danno da svalutazione monetaria e spese di lite.
Esponeva che il 27/9/2015, mentre, a bordo del suo motociclo
Piaggio Vespa targato BW36038, stava percorrendo via Don
Gnocchi, nel centro abitato di Bari, con direzione di marcia verso la
Scuola Ungaretti, era stato attinto da un furgone Iveco Daily targato
CE803ZA, risultato in seguito privo di copertura assicurativa perchè
oggetto di furto.
Sosteneva che il sinistro in questione era avvenuto per esclusiva responsabilità del conducente del furgone e che, in conseguenza dell'incidente, aveva riportato danni materiali al mezzo pari ad €
906,40, e lesioni personali comportanti una invalidità temporanea al 75% per giorni 7, al 50% per 20 giorni ed al 30% per altri 15
giorni, oltre a postumi invalidanti di carattere permanente pari all'1% della totale biologica.
Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo l'infondatezza,
nell'”an” e nel ”quantum” dell'avversa domanda della quale chiedeva il rigetto, con ogni conseguenza di legge.
pag. 2/8 In subordine, chiedeva dichiararsi il sinistro “de quo” avvenuto per colpa concorrente dell'attore.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prova testimoniale.
All'esito, il Giudice di Pace, con sentenza n. 634/20, accoglieva parzialmente la domanda e condannava la convenuta al pagamento,
in favore dell'attore, della somma di € 2.003,10, oltre interessi,
danno da svalutazione monetaria e spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva tempestivo appello il , Pt_1
sostanzialmente lamentando che il primo giudice aveva, per mero errore materiale, male calcolato il danno da invalidità temporanea e che in contrasto con le risultanze probatorie e con argomentazioni infondate, non aveva riconosciuto il danno da invalidità permanente e quello morale.
Conveniva in giudizio la “ , nella qualità Controparte_1
sopra citata, chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento,
in suo favore, della residua somma di € 1.907,30, con vittoria delle spese del giudizio di secondo grado, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la “ ” eccependo la inammissibilità, ex CP_1
art. 342 bis c.p.c. dell'appello e, comunque la sua totale infondatezza, facendo peraltro rilevare come la domanda proposta nel secondo grado fosse contraddistinta dal vizio di ultrapetizione,
perché maggiore di quella formulata nel giudizio di primo grado.
pag. 3/8 Insisteva per il rigetto dell'appello, con ogni conseguenza circa il regolamento delle spese del presente grado del giudizio.
L'appello, ammissibile perché munito dei requisiti formali richiesti dall'art. 342 c.p.c. nella formulazione in vigore al momento della proposizione del gravame, è solo in parte fondato e deve, per quanto di ragione e nei limiti in seguito precisati, essere accolto.
Come visto, l'appellante ha chiesto la condanna della controparte al pagamento, in suo favore, oltre a quella già liquidata dal primo giudice, della ulteriore somma di € 1.907,30, di cui: € 27,30 per
“differenza danno biologico da invalidità temporanea”; € 1.140 per danno biologico da invalidità permanente;
€ 740 per danno morale sulla invalidità temporanea e su quella permanente.
Tanto premesso, al netto del rilievo che, per costante giurisprudenza
(per tutte: Cass. civ., Sez. III, 10/11/2020, n. 25164; cfr. anche
Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/05/2024) nel risarcimento del danno non patrimoniale a seguito di sinistro, il danno morale rappresenta una voce ulteriore ed a sé stante rispetto al danno biologico ed è di norma, non liquidabile, in mancanza di idonea prova (nel caso di specie mai fornita) nelle ipotesi di “micropermanenti”, va evidenziato come, nel giudizio di primo grado, il non aveva mai chiesto Pt_1
la liquidazione di tale autonoma ragione di danno.
Ne consegue che la richiesta formulata nel presente giudizio deve essere qualificata come “domanda nuova”, palesemente inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
pag. 4/8 Per ciò che riguarda la differenza di € 27,30 sul calcolo del danno da invalidità temporanea, l'errata quantificazione, frutto di probabile errore materiale da parte del primo giudice, oltre a risultare provata, non risulta sostanzialmente contestata dalla stessa ”. CP_1
Sul punto l'appello va, pertanto, accolto.
Relativamente alla domanda di risarcimento del danno da invalidità
permanente, l'appellante ha ritenuto la domanda provata dalla stessa perizia redatta dal consulente medico della compagnia assicuratrice, sostenendo di non avere, proprio alla luce di tale acquisita documentazione, ritenuto necessario chiedere l'ammissione di una inutilmente dispendiosa CTU.
L'odierna appellata ha contrastato dette argomentazioni: invocando il principio di tipicità delle prove, tra le quali non può essere ricompresa la consulenza tecnica di parte;
negando la natura confessoria delle dichiarazioni, favorevoli alla controparte,
contenute in una ctp;
sostenendo che, ad ogni buon conto,
l'accertamento eseguito dal suo medico fiduciario dott. non Per_1
era idoneo a provare la fondatezza della domanda avversa.
Le sopra esposte argomentazioni, in parte errate ed in parte inconferenti, non possono essere accolte per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, fuori dalle ipotesi di prova “legale”, nel nostro ordinamento, come si evince dal disposto degli artt. 115 e 116
pag. 5/8 c.p.c., non esiste una gradazione di valore tra le prove, potendo e dovendo le stesse, tutte parimenti, salvo le eccezioni previste dalla legge, essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento e previo giudizio di attendibilità (per ciò che attiene le prove orali) e di forza persuasiva dei documenti prodotti (così, di recente: Cass. 3/2/2025, 2062).
In secondo luogo, il principio dell'onere della prova non implica anche che la dimostrazione del buon fondamento del diritto vantato dipenda unicamente dalle prove prodotte dal soggetto gravato dal relativo onere e non possa, altresì, desumersi da quelle espletate, o comunque acquisite, ad istanza ed iniziativa della controparte.
Nel nostro ordinamento processuale, infatti, vige, in uno con il principio dispositivo, quello della cosiddetta “acquisizione probatoria”, secondo il quale le risultanze, comunque ottenute,
concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro e senza che possa, conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di una prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte
(da ultimo: Cass. 28/8/2024, n. 23286).
Per finire, il giudice può, ai fini della decisione, valorizzare un documento in senso sfavorevole alla parte che lo ha prodotto nonostante la parte medesima abbia dichiarato non volersi avvalere di esso (in questo senso: Cass. 12/7/2024, n. 19241) e tanto più se,
pag. 6/8 come nel caso di specie, ne contesti la fondatezza e la rilevanza probatoria.
Ne consegue che, sulla base della prodotta relazione del medico fiduciario della “ ” dott. va riconosciuto all'appellante CP_1 Per_1
il danno da invalidità permanente nella misura, richiesta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, di € 681,50.
In conclusione la appellata va condannata al pagamento, in favore del , della ulteriore somma di € 708,80, oltre agli interessi al Pt_1
tasso legale sull'importo devalutato al momento del sinistro
(27/9/2015) e rivalutato anno per anno, secondo gli indici ISTAT,
sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Il soltanto parziale accoglimento dell'appello comporta la compensazione, tra le parti dei 2/3 delle spese del presente grado del giudizio.
Il rimanente terzo, liquidato come in dispositivo secondo i medi tariffari del D.M. n. 147/2022, vanno posti a carico dell'appellata,
con obbligo di rimborso in favore del procuratore del , Pt_1
dichiaratosi anticipatario.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione del 30 luglio 2020, da nei Parte_1
confronti della , in qualità di impresa Controparte_1
assicuratrice designata per il Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, in persona del suo legale rappresentante “pro tempore”,
pag. 7/8 avverso la sentenza n. 634/20, depositata il 24 marzo 2020, del
Giudice di Pace di Bari, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna la appellata al pagamento, in favore del , della somma di € Pt_1
708,80, oltre agli interessi al tasso legale sull'importo devalutato al momento del sinistro (27/9/2015) e rivalutato anno per anno,
secondo gli indici ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
2) Compensa per due terzi, tra le parti, le spese del presente giudizio e condanna l'appellata al pagamento, in favore del procuratore del , dichiaratosi anticipatario, del Pt_1
rimanente terzo, che si liquida in complessivi euro 567,00, oltre ad € 49 per esborsi, rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
Bari, 18 marzo 2025
Il Giudice
pag. 8/8