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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/11/2025, n. 3171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3171 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 28.11.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, dall'avv. Ester Spada Parte_1
Ricorrente
C O N T R O in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dagli avv. CP_1
A. Andriulli, A. Brancaccio, F. Certomà Resistente
OGGETTO: pensione reversibilità
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'11.09.2023 il ricorrente, premesso di essere invalido al 70% dal
24.06.2010 ed all'80% dal 20.07.2020 e di aver convissuto con il fratello che provvedeva al suo mantenimento abituale, sino al Persona_1 decesso di quest'ultimo, agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di reversibilità, negato in sede amministrativa.
In particolare, a seguito di domanda del 16.12.2022, l' rigettava il beneficio CP_1 richiesto per difetto del requisito sanitario, in quanto il richiedente non è stato riconosciuto inabile al momento della morte del fratello, nonché per difetto del requisito della vivenza a carico.
Si costituiva in giudizio l' il quale contestava nel merito la sussistenza del CP_1 requisito sanitario e della “vivenza a carico” e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita a mezzo di testimoni e di consulenza tecnica medico legale, era discussa all'udienza del 28.11.2025 e, ritenuta matura per la decisione, era decisa con la presente sentenza contestuale. Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che seguono.
L'art. 13 R.D. 636/39 dispone che “nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi (…) Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, semprechè al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico”.
Nel caso di specie non è contestata l'assenza di parenti del defunto aventi diritto al beneficio in via prioritaria rispetto al ricorrente, pertanto la circostanza può ritenersi pacifica.
Il riconoscimento della pensione di reversibilità in favore dei fratelli superstiti del pensionato è subordinato alla duplice circostanza che essi siano: 1) permanentemente inabili al lavoro;
2) risultino privi di pensione e a carico del dante causa al momento della sua morte.
Quanto alla sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente, negato in sede amministrativa, la Ctu disposta in corso di causa ha consentito di accertare che il ricorrente, già al momento del decesso del fratello, risultava affetto da “paresi dell'arto superiore dominante con deficit di forza lieve, cardiopatia ipertensiva, bronchite asmatica cronica, sindrome depressiva endogena grave e IPB”. Pertanto, il Ctu nominato, dott. , concludeva che “le infermità in diagnosi e le Persona_2 conseguenti menomazioni funzionali comportavano una riduzione della capacità lavorativa del ricorrente di grado tale da ritenerlo soggetto inabile all'espletamento di ogni attività lavorativa”.
Deve, pertanto, ritenersi sussistente il requisito sanitario richiesto dalla legge al fine di beneficiare della pensione di reversibilità.
Quanto, poi, al requisito della vivenza a carico, esso deve essere inteso come contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente al sostentamento del discendente (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 22/10/2020, n. 23058).
Ebbene, nel caso di specie anche il requisito della vivenza a carico deve ritenersi integrato.
Difatti, dalla documentazione prodotta si evince che il ricorrente non svolge attività lavorativa (circostanza confermata anche dai testi escussi cfr. dich. testi), percependo unicamente assegno di invalidità civile non sufficiente a garantire il suo sostentamento (cfr. estratto contributivo e all. 14, 15 e 16 ricorr.).
Dalla prova testimoniale espletata è emerso che il ricorrente, a seguito della morte della madre, ha convissuto con il fratello fino al suo decesso e che quest'ultimo provvedeva al suo sostentamento abituale acquistando il cibo e il vestiario e facendosi carico delle utenze (cfr. dich. testi e , Tes_1 Testimone_2 Tes_3
; cfr. stato di famiglia storico). Testimone_4
Le dichiarazioni rese dai testi, sebbene in gran parte legati da rapporti di parentela con il ricorrente, devono considerarsi attendibili in quanto coerenti tra loro e confermate nei medesimi termini anche dal teste estraneo all'ambito Tes_1 familiare.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto con diritto del ricorrente al godimento della pensione di reversibilità con decorrenza di legge in relazione al decesso del fratello . Persona_3
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14.
Analogamente sono poste definitivamente a carico dell' le spese di Ctu liquidate CP_1 in separato decreto.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente a percepire pensione di reversibilità con decorrenza dalla domanda amministrativa e in misura di legge in relazione al decesso di;
Persona_3
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 per CP_1 compensi, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi anticipatario.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di Ctu liquidate come da separato CP_1 decreto
Taranto, 28.11.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 28.11.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, dall'avv. Ester Spada Parte_1
Ricorrente
C O N T R O in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dagli avv. CP_1
A. Andriulli, A. Brancaccio, F. Certomà Resistente
OGGETTO: pensione reversibilità
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'11.09.2023 il ricorrente, premesso di essere invalido al 70% dal
24.06.2010 ed all'80% dal 20.07.2020 e di aver convissuto con il fratello che provvedeva al suo mantenimento abituale, sino al Persona_1 decesso di quest'ultimo, agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di reversibilità, negato in sede amministrativa.
In particolare, a seguito di domanda del 16.12.2022, l' rigettava il beneficio CP_1 richiesto per difetto del requisito sanitario, in quanto il richiedente non è stato riconosciuto inabile al momento della morte del fratello, nonché per difetto del requisito della vivenza a carico.
Si costituiva in giudizio l' il quale contestava nel merito la sussistenza del CP_1 requisito sanitario e della “vivenza a carico” e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita a mezzo di testimoni e di consulenza tecnica medico legale, era discussa all'udienza del 28.11.2025 e, ritenuta matura per la decisione, era decisa con la presente sentenza contestuale. Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che seguono.
L'art. 13 R.D. 636/39 dispone che “nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi (…) Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, semprechè al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico”.
Nel caso di specie non è contestata l'assenza di parenti del defunto aventi diritto al beneficio in via prioritaria rispetto al ricorrente, pertanto la circostanza può ritenersi pacifica.
Il riconoscimento della pensione di reversibilità in favore dei fratelli superstiti del pensionato è subordinato alla duplice circostanza che essi siano: 1) permanentemente inabili al lavoro;
2) risultino privi di pensione e a carico del dante causa al momento della sua morte.
Quanto alla sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente, negato in sede amministrativa, la Ctu disposta in corso di causa ha consentito di accertare che il ricorrente, già al momento del decesso del fratello, risultava affetto da “paresi dell'arto superiore dominante con deficit di forza lieve, cardiopatia ipertensiva, bronchite asmatica cronica, sindrome depressiva endogena grave e IPB”. Pertanto, il Ctu nominato, dott. , concludeva che “le infermità in diagnosi e le Persona_2 conseguenti menomazioni funzionali comportavano una riduzione della capacità lavorativa del ricorrente di grado tale da ritenerlo soggetto inabile all'espletamento di ogni attività lavorativa”.
Deve, pertanto, ritenersi sussistente il requisito sanitario richiesto dalla legge al fine di beneficiare della pensione di reversibilità.
Quanto, poi, al requisito della vivenza a carico, esso deve essere inteso come contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente al sostentamento del discendente (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 22/10/2020, n. 23058).
Ebbene, nel caso di specie anche il requisito della vivenza a carico deve ritenersi integrato.
Difatti, dalla documentazione prodotta si evince che il ricorrente non svolge attività lavorativa (circostanza confermata anche dai testi escussi cfr. dich. testi), percependo unicamente assegno di invalidità civile non sufficiente a garantire il suo sostentamento (cfr. estratto contributivo e all. 14, 15 e 16 ricorr.).
Dalla prova testimoniale espletata è emerso che il ricorrente, a seguito della morte della madre, ha convissuto con il fratello fino al suo decesso e che quest'ultimo provvedeva al suo sostentamento abituale acquistando il cibo e il vestiario e facendosi carico delle utenze (cfr. dich. testi e , Tes_1 Testimone_2 Tes_3
; cfr. stato di famiglia storico). Testimone_4
Le dichiarazioni rese dai testi, sebbene in gran parte legati da rapporti di parentela con il ricorrente, devono considerarsi attendibili in quanto coerenti tra loro e confermate nei medesimi termini anche dal teste estraneo all'ambito Tes_1 familiare.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto con diritto del ricorrente al godimento della pensione di reversibilità con decorrenza di legge in relazione al decesso del fratello . Persona_3
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14.
Analogamente sono poste definitivamente a carico dell' le spese di Ctu liquidate CP_1 in separato decreto.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente a percepire pensione di reversibilità con decorrenza dalla domanda amministrativa e in misura di legge in relazione al decesso di;
Persona_3
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 per CP_1 compensi, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi anticipatario.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di Ctu liquidate come da separato CP_1 decreto
Taranto, 28.11.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli