CASS
Sentenza 23 settembre 2024
Sentenza 23 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/09/2024, n. 35524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35524 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RN NE nato il [...] ad [...]; AP ID CA nata il [...] in [...]; nel procedimento a carico dei medesimi;
avverso la sentenza del 07/03/2023 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dr, Luigi Orsi che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore degli imputati avv.to Prandi Alessandro che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Gip del tribunale di Avellino del 21 giugno 2016, con la quale gli attuali ricorrenti erano stati condannati in relazione a reati ex art. 73 del DPR 309/90. Penale Sent. Sez. 3 Num. 35524 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 23/05/2024 2. Avverso la predetta sentenza RN NE e AP ID CA hanno proposto ricorsi per cassazione, deducendo un unico comune motivo di impugnazione. 2. Deducono vizi di violazione dell'art. 73 del DPR 309/90 e di motivazione, in ragione di un'analisi approssimativa dei dati quantitativi e qualitativi della sostanza stupefacente e di una valutazione superficiale del comportamento degli imputati. Si sarebbe ignorato il dato della destinazione parziale della droga per uso personale, del ridotto quantitativo destinato alla cessione a terzi, della assenza di una analisi di laboratorio della droga ceduta, e inoltre i giudici non avrebbero correttamente valutato le modalità di custodia della droga, la neutralità della disponibilità di strumenti atti allo spaccio, oltre al periodo circoscritto dei fatti e al numero chiuso di persone interessate all'acquisto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. I giudici hanno fatto applicazione del principio per cui l'accertamento della lieve entità del fatto ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90 implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, con la possibilità che anche una sola singola circostanza possa assumere carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, all'esito della detta valutazione complessiva e della riscontrata incapacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la carica negativa (Sez. U - , n. 51063 del 27/09/2018 Rv. 274076 - 01). Infatti, a fronte di una contestazione per cui i ricorrenti avrebbero detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente di tipo cocaina assieme a strumenti per la creazione di singole dosi e a 960 euro, altresì cedendo droga in molteplici occasioni e ad una pluralità di acquirenti, da gennaio a maggio 2015, la Corte di appello, condividendo la prima sentenza di condanna, ha escluso la riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73 comma 5 sopra citato, apprezzando in senso ostativo la complessiva vicenda, siccome connotata oltre che per un significativo dato quantitativo di stupefacente, ceduto in plurime occasioni, dalla frequenza degli approvvigionamenti e delle conseguenti cessioni, dal ristretto intervallo temporale di tali traffici, dal rinvenimento di ben 960 euro riconosciuti dalla ricorrente AP come provento di una fiorente attività di spaccio;
come tale non limitata a poche cessioni, e da inquadrarsi, piuttosto, alla luce di dichiarazioni testimoniali, nell'ambito di una condotta criminale ancor più ampia di quella contestata, siccome in corso da mesi se non da anni, così da rinvenire la conferma di una stabile quanto fiorente attività criminale. Si tratta di una valutazione in linea con l'indirizzo di questa Suprema 2 Corte per cui in tema di continuazione tra reati' in materia di stupefacenti, la necessità di valutare in modo non atomistico "mezzi, modalità e circostanze" di commissione dei singoli reati, ai fini del riconoscimento della lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, consente di valorizzare le peculiarità delle singole condotte, la comunanza di elementi significativi e le loro eventuali reciproche correlazioni al fine di ricostruire una cornice complessiva in concreto idonea ad escludere un giudizio di lieve entità rispetto ai fatti contestati. (Sez. 3 - , n. 13115 del 06/02/2020 Rv. 279657 - 01). Si tratta, in altri termini, di una analisi dei mezzi, modalità, circostanze della azione, qualità e quantità della sostanza, che ha portato alla coerente esclusione di ipotesi di speciale tenuità. Senza che le prospettazioni difensive rappresentino vizi rilevanti in questa sede, atteso che esse si traducono, piuttosto, in una diversa lettura dei dati, volta a prospettare una visione alternativa del merito della vicenda, che come tale non incide sulla ragionevolezza della motivazione e sulla correlata correttezza giuridica. Come noto, infatti, i vizi di motivazione assurgono a deficit motivazionali rilevanti in questa sede solo se risultano in grado di alterare, di per sé e immediatamente (devono infatti essere "manifesti"), l'equilibrio motivazionale, mentre, non presentano caratteristiche tali allorquando le censure difensive, come in questo caso, fli articolino in una mera diversa ricostruzione valutativa dei dati, per cui la presunta irragionevolezza o contraddittorietà o carenza della motivazione dovrebbe semplicemente discendere dalla non condivisione del ragionamento dell'Autorità giudiziaria piuttosto che da evidenti e inoppugnabili vizi della logica e della progressione e coerenza argomentativa, a prescindere da ogni valutazione di merito della vicenda. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 3
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 23.05.2024.
avverso la sentenza del 07/03/2023 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dr, Luigi Orsi che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore degli imputati avv.to Prandi Alessandro che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Gip del tribunale di Avellino del 21 giugno 2016, con la quale gli attuali ricorrenti erano stati condannati in relazione a reati ex art. 73 del DPR 309/90. Penale Sent. Sez. 3 Num. 35524 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 23/05/2024 2. Avverso la predetta sentenza RN NE e AP ID CA hanno proposto ricorsi per cassazione, deducendo un unico comune motivo di impugnazione. 2. Deducono vizi di violazione dell'art. 73 del DPR 309/90 e di motivazione, in ragione di un'analisi approssimativa dei dati quantitativi e qualitativi della sostanza stupefacente e di una valutazione superficiale del comportamento degli imputati. Si sarebbe ignorato il dato della destinazione parziale della droga per uso personale, del ridotto quantitativo destinato alla cessione a terzi, della assenza di una analisi di laboratorio della droga ceduta, e inoltre i giudici non avrebbero correttamente valutato le modalità di custodia della droga, la neutralità della disponibilità di strumenti atti allo spaccio, oltre al periodo circoscritto dei fatti e al numero chiuso di persone interessate all'acquisto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. I giudici hanno fatto applicazione del principio per cui l'accertamento della lieve entità del fatto ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90 implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, con la possibilità che anche una sola singola circostanza possa assumere carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, all'esito della detta valutazione complessiva e della riscontrata incapacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la carica negativa (Sez. U - , n. 51063 del 27/09/2018 Rv. 274076 - 01). Infatti, a fronte di una contestazione per cui i ricorrenti avrebbero detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente di tipo cocaina assieme a strumenti per la creazione di singole dosi e a 960 euro, altresì cedendo droga in molteplici occasioni e ad una pluralità di acquirenti, da gennaio a maggio 2015, la Corte di appello, condividendo la prima sentenza di condanna, ha escluso la riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73 comma 5 sopra citato, apprezzando in senso ostativo la complessiva vicenda, siccome connotata oltre che per un significativo dato quantitativo di stupefacente, ceduto in plurime occasioni, dalla frequenza degli approvvigionamenti e delle conseguenti cessioni, dal ristretto intervallo temporale di tali traffici, dal rinvenimento di ben 960 euro riconosciuti dalla ricorrente AP come provento di una fiorente attività di spaccio;
come tale non limitata a poche cessioni, e da inquadrarsi, piuttosto, alla luce di dichiarazioni testimoniali, nell'ambito di una condotta criminale ancor più ampia di quella contestata, siccome in corso da mesi se non da anni, così da rinvenire la conferma di una stabile quanto fiorente attività criminale. Si tratta di una valutazione in linea con l'indirizzo di questa Suprema 2 Corte per cui in tema di continuazione tra reati' in materia di stupefacenti, la necessità di valutare in modo non atomistico "mezzi, modalità e circostanze" di commissione dei singoli reati, ai fini del riconoscimento della lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, consente di valorizzare le peculiarità delle singole condotte, la comunanza di elementi significativi e le loro eventuali reciproche correlazioni al fine di ricostruire una cornice complessiva in concreto idonea ad escludere un giudizio di lieve entità rispetto ai fatti contestati. (Sez. 3 - , n. 13115 del 06/02/2020 Rv. 279657 - 01). Si tratta, in altri termini, di una analisi dei mezzi, modalità, circostanze della azione, qualità e quantità della sostanza, che ha portato alla coerente esclusione di ipotesi di speciale tenuità. Senza che le prospettazioni difensive rappresentino vizi rilevanti in questa sede, atteso che esse si traducono, piuttosto, in una diversa lettura dei dati, volta a prospettare una visione alternativa del merito della vicenda, che come tale non incide sulla ragionevolezza della motivazione e sulla correlata correttezza giuridica. Come noto, infatti, i vizi di motivazione assurgono a deficit motivazionali rilevanti in questa sede solo se risultano in grado di alterare, di per sé e immediatamente (devono infatti essere "manifesti"), l'equilibrio motivazionale, mentre, non presentano caratteristiche tali allorquando le censure difensive, come in questo caso, fli articolino in una mera diversa ricostruzione valutativa dei dati, per cui la presunta irragionevolezza o contraddittorietà o carenza della motivazione dovrebbe semplicemente discendere dalla non condivisione del ragionamento dell'Autorità giudiziaria piuttosto che da evidenti e inoppugnabili vizi della logica e della progressione e coerenza argomentativa, a prescindere da ogni valutazione di merito della vicenda. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 3
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 23.05.2024.