Art. 38.
Salvo quanto in particolare previsto dalla presente legge in materia di proprieta' coltivatrice, le disposizioni di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 , si applicano, nei limiti delle autorizzazioni di spesa concernenti i vari settori di intervento, anche dopo il 30 giugno 1965.
Salvo quanto in particolare previsto dalla presente legge in materia di proprieta' coltivatrice, le disposizioni di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 , si applicano, nei limiti delle autorizzazioni di spesa concernenti i vari settori di intervento, anche dopo il 30 giugno 1965.