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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2319 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Dott.
Francesco Rigato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 45144, decisa all'udienza del 25/2/2025, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Parte_1
Francesco Cigliano presso il cui studio in Roma, Via degli Scipioni n. 132 è elettivamente domiciliata.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Clotilde Mazza in forza di procura generale alle liti per atto notarile, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto
RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, con sede legale in via Giuseppe Grezar n. 14 - Roma, rappresentata e
1 difesa, come da procura in atti, dall'avv. Vincenzo Adamo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del menzionato difensore, sito in Cosenza, viale degli
Alimena n. 108 come procura in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento e atti sottostanti
CONCLUSIONI: per tutte le parti, quelle dei rispettivi atti difensivi, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.12.2024, ha impugnato l'intimazione di Parte_1
pagamento n. 097 2024 9010415507/000 notificatale il 2.11.2024, recante l'importo di € 30.889,33 al fine di ottenere inoltre l'annullamento di sette cartelle di pagamento e otto avvisi di addebito oltre che di ogni altro atto presupposto e conseguente alle intimazioni sopra menzionate.
Osservava inoltre la ricorrente che l'intimazione di pagamento notificatale il
2.11.2024 trovava la sua ragione di essere nella iscrizione della ricorrente alla
"gestione artigiani" dell in totale assenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 203 CP_1
della L. 662/1996 perché ciò potesse avvenire, posto che non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa artigianale e tenuto conto che oltre ad essere iscritta come agente immobiliare, l'accertamento era stato effettuato solo in via teorica e senza alcun accertamento concreto che consentisse di affermare che la ricorrente svolgesse effettiva attività come artigiana.
Deduceva il difetto di notifica degli atti, la loro nullità in mancanza della sottoscrizione degli avvisi da parte del direttore dell'ufficio o di funzionario allo scopo validamente delegato. Eccepiva il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 3 L. 241/90 e dell'art. 7 L. 212/2000 e l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati sulla scorta della pronuncia della Corte di Cassazione
a Sezioni Unite (sentenza 17/11/2016 n° 23397), che aveva evidenziato che le pretese
2 della Pubblica Amministrazione si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo. Concludeva quindi rilevando anche l'intervenuta prescrizione dei crediti e chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti e conseguenti.
Costituitasi in giudizio l' con memoria Controparte_2
depositata il 10.2.2025, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del
Giudice del lavoro, in favore del Giudice tributario, con riguardo a quattro cartelle, sottese all'intimazione di pagamento opposta, aventi ad oggetto tributi. eccepiva inoltre, sempre in via preliminare, l'incompetenza per materia del CP_2
Giudice del lavoro di Roma in favore del Giudice di Pace di Roma in relazione alla cartella n. 09720160121574416000 perchè relativa a contravvenzioni al Codice della
Strada.
Rilevava inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla rilevata omessa notifica da parte dell' degli avvisi di addebito sottostanti alla intimazione CP_1
di pagamento, poiché unico legittimato passivo in tal caso è l' ai sensi dell'art. 30 CP_1
D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010 (v. Trib Roma, Sez. lav. sent. n. 1955 del
1.3.2022; Cass. SS.UU.
8.3.2022 n. 7514). Evidenziava il proprio difetto di legittimazione passiva anche con riferimento alla questione sollevata dalla ricorrente circa la avvenuta iscrizione nella gestione artigiani da parte dell' (Cass. Sent. n. CP_1
6540/2002).
Svolti rilievi in merito alla inconsistenza delle eccezioni mosse da parte della ricorrente circa la mancanza di sottoscrizione dell'atto di intimazione e in ordine al preteso vizio di motivazione, evidenziava la mancanza di fondamento della eccepita prescrizione quinquennale dei crediti alla luce dei numerosi atti interruttivi della prescrizione succedutisi nel tempo che provvedeva a elencare e soggiungeva che la prescrizione doveva essere esclusa anche alla luce dei provvedimenti di sospensione della stessa per effetto della normativa emergenziale dettata in relazione agli eventi pandemici dovuti alla diffusione del virus denominato Covid-19.
3 Concludeva quindi chiedendo il rigetto del ricorso per la parte di competenza del
Giudice del Lavoro.
Con memoria depositata il 7.2.2025 si costituiva in giudizio l' che CP_1
preliminarmente rilevava la regolarità della notifica degli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio e osservava la mancata opposizione agli stessi da parte della nei termini perentori previsti dalla legge con conseguente decadenza da Parte_1
ogni possibilità di censurare gli avvisi di addebito in argomento, oltre tutto esclusi dalla cartolarizzazione con conseguente estraneità della CP_3
Eccepiva il difetto di legittimazione passiva in ordine alla notifica delle cartelle in quanto compito dell CP_2
Nel merito rileva l'intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo stato accertato da parte degli uffici competenti che l'iscrizione della alla Parte_1
gestione artigiana con decorrenza da dicembre 2010 era avvenuta ad opera della procedura centrale a seguito della ricezione del flusso telematico pervenuto dall'Albo
Artigiani (all. 9). Ciò aveva determinato la automatica comunicazione da parte dell' in data 18.4.2011 alla della sua iscrizione alla Gestione CP_1 Parte_1
ARTIGIANI quale titolare di impresa (all.10). In assenza di contestazioni da parte della ricorrente, sempre in via automatica la procedura aveva poi inoltrato alla stessa gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento.
Rilevava inoltre l' che controparte avrebbe potuto evitare sia la notifica degli ava CP_1
in argomento che l'instaurazione del presente giudizio con l'inoltro della rispettiva istanza come precisato in ciascun avviso. In tal modo avrebbe consentito il blocco della relativa procedura e avrebbe posto l' nelle condizioni di effettuare CP_1
immediatamente la cancellazione della sua posizione, evitando l'emissione degli avvisi di addebito contestati solo a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento.
4 L'Istituto previdenziale rilevava dunque la intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo stata cancellata la posizione della ricorrente con conseguente sgravio di tutte le somme di cui agli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio.
All'odierna udienza di discussione compariva soltanto l' a mezzo del suo CP_1
difensore, chiedendo pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
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L'intimazione di pagamento, con cui l'ente concessionario invita la parte a regolarizzare il debito derivante da una precedente cartella esattoriale o da un avviso di addebito, costituisce mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, dovuta per legge nel caso in cui l'esecuzione debba iniziare oltre un anno dopo la notifica della cartella esattoriale.
Premesso quindi che l'intimazione di pagamento non può avere alcuna portata lesiva per il contribuente, costituendo, come detto, la mera comunicazione dell'esistenza di un debito, deve escludersi che il contribuente abbia un qualche interesse ad agire avverso la stessa, non potendo trarre dal suo annullamento alcun vantaggio. Se infatti la cartella esattoriale, costituente il presupposto per l'invio dell'intimazione di pagamento, non è stata opposta, il contribuente non può ottenere alcun vantaggio dall'eventuale annullamento dell'intimazione di pagamento (per un vizio formale o di notifica), in quanto sarebbe in ogni caso tenuto ad adempiere alla propria obbligazione contributiva, eventualmente a seguito di una successiva intimazione di pagamento emendata dai vizi lamentati. Se invece la cartella è stata annullata o comunque il debito sottostante non esiste, allora l'interesse del contribuente non può essere semplicemente quello all'annullamento dell'intimazione di pagamento, bensì quello ad una pronuncia di accertamento negativo che dichiari l'inesistenza del debito.
5 Rilevato che l' – come comprovato dal provvedimento del 7.2.2025 depositato CP_1
unitamente alla memoria difensiva di costituzione in giudizio in pari data (cfr. all. 11)
– ha annullato gli avvisi di addebito costituenti presupposto della intimazione di pagamento, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, come peraltro richiesto congiuntamente dalle parti.
Considerata, infatti, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU. 368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Quanto alle spese di lite, considerato che l' ha provveduto allo sgravio solo CP_1
dopo la notifica del ricorso, va condannato l' convenuto al pagamento delle CP_1
stesse, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte CP_1
ricorrente e dall che si liquidano in Controparte_2
complessivi € 1.500,00 per ciascuna, oltre rimborso forfetario (15%) spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Roma, 25 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Francesco Rigato
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