CASS
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2025, n. 36885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36885 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da DR OB, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/02/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo che il ricorso‘sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari, in sede di rito abbreviato, aveva condannato OB DR per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per una serie di reati fine contestati ai capi C, D, H, J, K, R, T- bis. Penale Sent. Sez. 6 Num. 36885 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 02/10/2025 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di OB DR, denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, e 546, comma 3, cod. proc. pen. per mancanza grafica della pagina n. 77 della serktenza. 2.2. Difetto di motivazione in relazione al coinvolgimento nel reato associativo, in quanto la relativa responsabilità sarebbe stata desunta dalla partecipazione al trasporto di sostanze stupefacenti dalla Spagna e dal ritiro del denaro per tale operazione, nonostante la ricorrente sia stata assolta in primo grado dai relativi reati (contestati ai capi B e B-bis). 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e ha carattere assorbente. 2. Va premesso che è nullo per difetto di motivazione il provvedimento che manchi di una delle pagine che lo compongono quando la motivazione, a fronte di detta incompletezza materiale, non sia idonea a rendere conto dell'iter logico-giuridico della decisione (Sez. 6, n. 31392 del 07/10/2020, Ziyat, Rv. 279888 - 01). La posizione di OB DR è esaminata alle pagine da n. 75 a n. 95 della sentenza impugnata. Manca, però, la pagina n. 77, in quanto si passa da un periodo non concluso a pagina 76 direttamente a pagina 78, pagina, quest'ultima, addirittura duplicata. La vistosa frattura logica nell'argomentazione rende evidente che non si è trattato di un mero errore materiale di affoliazione e ndn consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice. L'impossibilità di risalire al contenuto di una parte della decisione relativa alla posizione della ricorrente rende, perciò, nullo il provvedimento. 3. Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio. 2
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso il 02/10/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo che il ricorso‘sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari, in sede di rito abbreviato, aveva condannato OB DR per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per una serie di reati fine contestati ai capi C, D, H, J, K, R, T- bis. Penale Sent. Sez. 6 Num. 36885 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 02/10/2025 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di OB DR, denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, e 546, comma 3, cod. proc. pen. per mancanza grafica della pagina n. 77 della serktenza. 2.2. Difetto di motivazione in relazione al coinvolgimento nel reato associativo, in quanto la relativa responsabilità sarebbe stata desunta dalla partecipazione al trasporto di sostanze stupefacenti dalla Spagna e dal ritiro del denaro per tale operazione, nonostante la ricorrente sia stata assolta in primo grado dai relativi reati (contestati ai capi B e B-bis). 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e ha carattere assorbente. 2. Va premesso che è nullo per difetto di motivazione il provvedimento che manchi di una delle pagine che lo compongono quando la motivazione, a fronte di detta incompletezza materiale, non sia idonea a rendere conto dell'iter logico-giuridico della decisione (Sez. 6, n. 31392 del 07/10/2020, Ziyat, Rv. 279888 - 01). La posizione di OB DR è esaminata alle pagine da n. 75 a n. 95 della sentenza impugnata. Manca, però, la pagina n. 77, in quanto si passa da un periodo non concluso a pagina 76 direttamente a pagina 78, pagina, quest'ultima, addirittura duplicata. La vistosa frattura logica nell'argomentazione rende evidente che non si è trattato di un mero errore materiale di affoliazione e ndn consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice. L'impossibilità di risalire al contenuto di una parte della decisione relativa alla posizione della ricorrente rende, perciò, nullo il provvedimento. 3. Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio. 2
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso il 02/10/2025.