TAR Napoli, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 813
TAR
Decreto cautelare 30 maggio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 9 luglio 2025
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TAR
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione artt. 50 e 54 D.lgs. 267/2000 e eccesso di potere per difetto dei presupposti di contingibilità e urgenza

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, accertando la carenza dei presupposti di contingibilità (situazione annosa e prevedibile) e urgenza (notevole lasso di tempo tra sopralluogo e adozione dell'ordinanza). È stata altresì rilevata la carenza di istruttoria e motivazione sul pericolo e la natura sussidiaria del potere di ordinanza.

  • Accolto
    Violazione artt. 41 e 97 Cost., art. 3 L. 241/1990 per difetto di istruttoria e motivazione

    La censura è assorbita dall'accoglimento dei motivi relativi ai presupposti di contingibilità e urgenza e alla contraddittorietà.

  • Accolto
    Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria e violazione del legittimo affidamento

    Il Tribunale ha ritenuto sussistente una palese e insanabile contraddittorietà tra l'ordinanza di chiusura e la precedente autorizzazione commerciale, che aveva riconosciuto l'esistenza e la funzionalità dei varchi. Tale inversione di rotta, non supportata da motivazione, viola i principi di coerenza, logicità e buona fede, ledendo il legittimo affidamento della parte privata.

  • Accolto
    Vizi propri dell'ordinanza che inficiano l'atto presupposto

    L'annullamento dell'ordinanza sindacale comporta l'assorbimento delle censure relative agli atti presupposti.

  • Accolto
    Vizi propri dell'ordinanza che inficiano gli atti connessi e conseguenti

    L'annullamento dell'ordinanza sindacale comporta l'assorbimento delle censure relative agli atti connessi e conseguenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 813
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 813
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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