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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/06/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2757/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 10/08/2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Stella Giovanni, giusta Parte_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in Trani al corso Regina Elena n. 40, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Paparesta Francesca, giusta Controparte_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in Trani al corso Imbriani n. 33, è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/08/2024, ha chiesto pronunciarsi Parte_1 lo scioglimento del matrimonio civile contratto con il 3/12/2004 in Controparte_1
Trani (atto n. 44 parte I anno 2004). Con decreto del 24/8/2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71
c.p.c., avvenuta in data 26/8/2024.
Instaurato il contraddittorio, con memoria dell'11/11/2024, si è costituita
[...]
non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio civile e CP_1 chiedendo in via riconvenzionale l'assegno divorzile in proprio favore.
Celebrata la prima udienza di comparizione, con ordinanza del 10/1/2025, il Giudice relatore ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e, con note scritte depositate rispettivamente dal ricorrente in data 8/5/2025 e dalla resistente in data 12/5/2025, entrambe le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta.
Quindi, con ordinanza del 9/6/2025, la causa è stata riservata in decisione al Collegio.
La domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per lo scioglimento del matrimonio.
Invero, è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, ossia la separazione personale dei coniugi, pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di Trani n. cron. 4470/2023 del 21/9/2023 (R.G. n. 4413/2022).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori domande, le parti, in seguito al tentativo di conciliazione del giudice relatore, si sono accordate nei termini di cui alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata con ordinanza del 10/1/2025, le cui condizioni attengono a diritti disponibili e non sono non contrarie a norme imperative.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 10/08/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
garantito l'intervento in causa del P.M., così provvede: CP_1
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Trani in data 3/12/2004 da
[...]
e alle condizioni della proposta conciliativa ex art. Parte_1 Controparte_1 185 bis c.p.c. formulata con ordinanza del 10/1/2025, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 10/6/2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 10/08/2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Stella Giovanni, giusta Parte_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in Trani al corso Regina Elena n. 40, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Paparesta Francesca, giusta Controparte_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in Trani al corso Imbriani n. 33, è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/08/2024, ha chiesto pronunciarsi Parte_1 lo scioglimento del matrimonio civile contratto con il 3/12/2004 in Controparte_1
Trani (atto n. 44 parte I anno 2004). Con decreto del 24/8/2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71
c.p.c., avvenuta in data 26/8/2024.
Instaurato il contraddittorio, con memoria dell'11/11/2024, si è costituita
[...]
non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio civile e CP_1 chiedendo in via riconvenzionale l'assegno divorzile in proprio favore.
Celebrata la prima udienza di comparizione, con ordinanza del 10/1/2025, il Giudice relatore ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e, con note scritte depositate rispettivamente dal ricorrente in data 8/5/2025 e dalla resistente in data 12/5/2025, entrambe le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta.
Quindi, con ordinanza del 9/6/2025, la causa è stata riservata in decisione al Collegio.
La domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per lo scioglimento del matrimonio.
Invero, è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, ossia la separazione personale dei coniugi, pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di Trani n. cron. 4470/2023 del 21/9/2023 (R.G. n. 4413/2022).
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori domande, le parti, in seguito al tentativo di conciliazione del giudice relatore, si sono accordate nei termini di cui alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata con ordinanza del 10/1/2025, le cui condizioni attengono a diritti disponibili e non sono non contrarie a norme imperative.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 10/08/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
garantito l'intervento in causa del P.M., così provvede: CP_1
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Trani in data 3/12/2004 da
[...]
e alle condizioni della proposta conciliativa ex art. Parte_1 Controparte_1 185 bis c.p.c. formulata con ordinanza del 10/1/2025, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 10/6/2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore