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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/10/2025, n. 3386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3386 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 10472/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18 settembre 2025 da 1) Parte_1
Nata il 27 gennaio 1967 a Santiago del Cile cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Federico Magnante presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato il 10 agosto 1970 a Santiago del Cile cittadino: cileno Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Federico Magnante presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso in data 26 gennaio 1989 UI NO (Cile) e trascritto presso i registri del Comune di Milano (atto n. 1014 parte 2 serie C1 volume R01 – anno 2018 – Comune di Milano) In comunione legale dei beni.
1 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18 settembre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci
obblighi di Legge.
2. Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti, pertanto in capo a nessuno dei due sorge
alcun obbligo alimentare e/o di mantenimento nei confronti dell'altro.
3. Le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate fra le parti
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio 26 gennaio 1989 a UI Parte_2
NO (Cile);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di procedura
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
2 Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18 settembre 2025 da 1) Parte_1
Nata il 27 gennaio 1967 a Santiago del Cile cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Federico Magnante presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato il 10 agosto 1970 a Santiago del Cile cittadino: cileno Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Federico Magnante presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso in data 26 gennaio 1989 UI NO (Cile) e trascritto presso i registri del Comune di Milano (atto n. 1014 parte 2 serie C1 volume R01 – anno 2018 – Comune di Milano) In comunione legale dei beni.
1 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18 settembre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci
obblighi di Legge.
2. Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti, pertanto in capo a nessuno dei due sorge
alcun obbligo alimentare e/o di mantenimento nei confronti dell'altro.
3. Le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate fra le parti
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio 26 gennaio 1989 a UI Parte_2
NO (Cile);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di procedura
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
2 Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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