Art. 3.
La ulteriore proroga di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426 , nel testo modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1974, n. 325 , puo' essere concessa, per giustificati motivi, fino ad un massimo di diciotto mesi.
La ulteriore proroga di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426 , nel testo modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1974, n. 325 , puo' essere concessa, per giustificati motivi, fino ad un massimo di diciotto mesi.