Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 09/04/2026, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00668/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00085/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8-OMISSIS- del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Manganelli, Filippo Maria Guidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fisciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Gualandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio Asi della Provincia di Salerno, non costituito in giudizio;
nei confronti
EL AL S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Amabile, Angela Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a. del provvedimento del Comune di Fisciano - Settore Tecnico / Ufficio SUAP e Ambiente,
prot. -OMISSIS- comunicato a mezzo p.e.c. in pari data, avente ad
oggetto "riscontro nota prot. -OMISSIS- - istanza di annullamento autorizzazione
esercizio attività commerciale “EL AL srls”, con cui è stata rigettata la predetta
istanza presentata dal ricorrente;
b. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, cognito e non
cognito, ivi compresa, ove occorrer possa, la nota interlocutoria del-OMISSIS-del Consorzio
ASI, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) n. -OMISSIS- e/o di ogni
altro titolo autorizzativo in forza del quale la società "EL AL srls" esercita l'attività
commerciale nei locali siti in Fisciano (SA) alla via Delle Industrie n. 2, identificati in NCEU
al foglio -OMISSIS-, particella -OMISSIS-0, sub. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Fisciano e di EL AL S.r.l.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente – allegando il pregiudizio arrecato alla propria figlia invalida – impugna il provvedimento prot. G.0029-OMISSIS--OMISSIS-7/202-OMISSIS- del 29.10.202-OMISSIS-, con cui il Comune di Fisciano ha respinto l’istanza prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-0.09.202-OMISSIS-, volta all’annullamento dell’autorizzazione commerciale di cui alla SCIA prot. n. -OMISSIS-, presentata da EL AL s.r.l.s., per mancanza della destinazione commerciale dei locali.
Le ragioni del diniego risiedono nel fatto che i locali hanno destinazione commerciale sin dagli anni ‘80 e risultano accatastati in classe C/1.
Deduce, in sintesi, il ricorrente: - la violazione della destinazione di zona D1 del piano ASI; - il travisamento dei fatti ed il difetto di istruttoria nella ricostruzione della destinazione d’uso storica; - l’irrilevanza della classificazione catastale; - il difetto d’istruttoria sull’adeguatezza degli spazi a parcheggio asserviti all’esercizio commerciale.
Resistono il Comune di Fisciano e la società controinteressata, eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità ed irricevibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile, alla stregua del precedente di questa Sezione 22 gennaio 2024, n. 222.
Invero, anche quando la P.A. interviene su impulso di un terzo, il comma -OMISSIS- dell’art. 19 della legge n. 241/1990 assegna alla stessa un triplice ordine di poteri (inibitori, repressivi e conformativi), esercitabili entro un termine massimo (trenta o sessanta giorni dalla presentazione della SCIA), decorso il quale, il successivo comma 4 prevede che quei poteri siano esercitabili solo in presenza delle condizioni previste dall’art. 21-nonies, cioè a dire la sussistenza di un interesse pubblico diverso dal mero ripristino della legalità, il bilanciamento fra gli interessi coinvolti e, trattandosi di provvedimento ampliativo della sfera giuridica altrui, il rispetto dell’ulteriore termine massimo di un anno (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 29 marzo 202-OMISSIS-, n. -OMISSIS-224).
Mancando, nella fattispecie, quanto meno quest’ultima condizione e non venendo in discussione un’ipotesi di falsa dichiarazione o rappresentazione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 1 giugno 2020, n. -OMISSIS-422 e Sez. VI, 4 febbraio 2019, n. 849), è agevole rilevare come la SCIA prot. n. -OMISSIS- si sia consolidata “definitivamente nei confronti dell’amministrazione, ormai priva di poteri, e quindi anche del terzo”, vantando quest’ultimo un interesse legittimo pretensivo all’esercizio del controllo amministrativo, come tale soggetto ad estinguersi all’esaurirsi del potere, residuando eventualmente la tutela civile (cfr. C. cost. n. 1-OMISSIS--OMISSIS- del 2020).
Ad ogni buon conto, il ricorso è altresì infondato.
Per vero, sotto il profilo fattuale, risulta che:
- l’attività di vendita al dettaglio di articoli per l’equitazione esercitata da EL AL s.r.l.s. dispone di una superficie inferiore ai 2-OMISSIS-0 mq. e, quindi, rientra nella categoria di esercizio di vicinato;
- l’immobile è stato assentito con concessione edilizia n. -OMISSIS-2/198-OMISSIS-, che ha previsto la destinazione del piano terra a “locali commerciali”, così determinandone lo stato legittimo, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del D.P.R. n. -OMISSIS-80/2001;
- altri eventuali successivi usi dell’immobile devono ritenersi abusivi, in quanto mai oggetto di provvedimenti autorizzativi o di formali comunicazioni.
Sotto il profilo normativo, risulta che:
- il PRTC del Consorzio ASI di Salerno classifica la zona d’insistenza come D1 (“area per insediamenti industriali”). Trattandosi, tuttavia, di esercizio commerciale legittimamente esistente, riguardo ad esso continua ad avere vigore la precedente destinazione (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, -OMISSIS- dicembre 2018, n. 27-OMISSIS-6; Cons. Stato, Sez. IV, sentenze n. 492-OMISSIS-/201-OMISSIS- e n. 4009/2009);
- l’art. 26, comma 1, della L.R. n. 7/2020 stabilisce che “l’insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione”;
- a tale disposizione si è uniformato il SIAD, che, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della L.R. n. 1/2014, “costituisce lo strumento integrato del piano urbanistico comunale con una funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini urbanistico-commerciali”;
- il PRTC non prevede alcun divieto in zona D1 per gli esercizi commerciali di vicinato, né tale divieto può ricavarsi implicitamente dal fatto che lo stesso strumento disponga di una zona D4, destinata a “piccola industria - artigianato - commercio - terziario”, in quanto le disposizioni di divieto devono essere apposte per espresso;
- l’art. 2 della legge n. 122/1989 non si applica alle attività commerciali legittimamente preesistenti (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 11 novembre 202-OMISSIS-, n. 879-OMISSIS-);
- la L.R. n. 7/2020 ha introdotto specifici obblighi di dotazione di parcheggi solo per le medie e grandi strutture di vendita e non per gli esercizi di vicinato (cfr. T.A.R. Campania, Sez. III, -OMISSIS-0 giugno 2022, n. 4-OMISSIS-88);
- gli artt. 11-1-OMISSIS- delle NTA del PRTC, che riguardano gli standard di parcheggio degli insediamenti produttivi di tipo industriale/artigianale dotati di lotti autonomi, non si applicano agli esercizi commerciali di vicinato.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo -OMISSIS-2, commi 1 e 2, del decreto legislativo -OMISSIS-0 giugno 200-OMISSIS-, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo -OMISSIS-0 giugno 200-OMISSIS-, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Gaetana Marena, Primo Referendario
Michele Di Martino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.