Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 04/03/2026, n. 4116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4116 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04116/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06527/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 114, comma 3, cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6527 del 2025, proposto da
RO TI, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberico De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’ottemperanza
alla sentenza n. 1403/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Velletri sez. Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista l’istanza di passaggio in decisione del 27 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visti gli art. 34, comma 5, e 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 il dott. NZ RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, l’Autorità Giudiziaria Ordinaria in funzione di Giudice del Lavoro ha accertato il diritto dell’odierna parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall’art. 1, comma 121, L. 107/2015, in relazione agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, e ha conseguentemente condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione in suo favore della predetta carta elettronica, nonché delle spese di lite di quel giudizio, nella misura da esso liquidata.
2. La sentenza è stata notificata, con le formalità richieste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo, presso la sede reale dell’Amministrazione in data 20 novembre 2024.
3. Con ricorso notificato il 16 maggio 2025 e depositato il 30 maggio 2025, la stessa parte ricorrente ha adito questo Tribunale lamentando l’inottemperanza alla sentenza in questione, limitatamente alla mancata attivazione della carta (con esclusione, dunque, del pagamento delle spese di lite liquidate dal Giudice Ordinario).
4. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
5. Fissata l’udienza di discussione, con la relativa istanza di passaggio in decisione depositata il 27 febbraio 2026, la parte ricorrente ha rappresentato che il Ministero aveva provveduto, in data 13 giugno 2025, ad accreditare la somma spettante in forza della sentenza ottemperanda: ha perciò richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere nonché la condanna alle spese dell’Amministrazione sulla base della soccombenza virtuale.
6. Alla camera di consiglio del 3 marzo 2026, il ricorso è stato spedito in decisione.
7. Il Collegio reputa sussistenti i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto la pretesa del ricorrente risulta aver trovato piena soddisfazione, come richiesto dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, 6 febbraio 2025, n. 2736): il presente giudizio va perciò definito con tale statuizione.
8. La regolamentazione delle spese di lite avviene:
- disponendone una parziale compensazione, in ragione della pronta esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione a seguito della proposizione del ricorso;
- per la restante parte in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata (al netto della disposta compensazione parziale) in dispositivo (e da intendersi altresì come comprensiva delle somme, pure richieste da parte ricorrente, a quest’ultima spettanti a titolo di spese accessorie funzionali all’instaurazione del presente giudizio, purché debitamente documentate: cfr., ex plurimis , T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, 13 ottobre 2025, nn. 17575 e 17578).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa parzialmente le spese di lite, nella misura della metà; condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 250,00 (duecentocinquanta/00) oltre accessori di legge, se e nella misura in cui siano dovuti, e che distrae in favore dell’Avv. Alberico De Angelis, dichiaratosi antistatario.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL CC, Presidente FF
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
NZ RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ RO | EL CC |
IL SEGRETARIO