Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 04/06/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Doriana Meloni Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 352/2023 RG promossa da in persona del Parte_1 legale rappresentante (PI ) domiciliato elettivamente in VIA P.IVA_1
ANTONIO GRAMSCI 9 ROMA dell'avv. GUZZO ARCANGELO che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti, unitamente all'avv. MARTINO CLAUDIO attore in riassunzione CONTRO in persona del legale rappresentante (PI ) CP_1 P.IVA_2 domiciliata elettivamente in PIAZZA D'ITALIA 9 SASSARI presso lo studio dell'avv. CUBEDDU PIERFRANCESCO e rappresentata e difesa dagli avv.ti PIETROSANTI FABRIZIO e PAPARO TOMMASO in forza di procura in atti convenuto in riassunzione e in persona del sindaco pro-tempore (PI Controparte_2
) P.IVA_3 convenuto in riassunzione contumace
All'udienza del 21.2.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'attore in riassunzione : “Piaccia all'Ecc.ma Parte_1
Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, - in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, sezione Prima, n. 25892/2023 del 5 settembre 2023, disattesa ogni contraria istanza ed in totale riforma della sentenza n. 886/2011, emessa dal Tribunale di Nuoro, sezione Civile, Giudice dott. Tiziana Longu, nel giudizio inter partes contrassegnato con il n. 221/2009 R.G., in data 24 novembre 2011, pubblicata il medesimo giorno e non notificata: - condannare il e la società Controparte_2 Parte_2 ciascuno per quanto di spettanza e congiuntamente per l'intero, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a rimborsare al
[...]
le spese ed i costi resisi necessari per la Parte_1
o di depurazione al servizio del CP_2
per il periodo dal 1 gennaio 2006 al 30 settembre 2006 che si
[...] ano in € 1.049.599,96, I.V.A. compresa, coma da fattura n. 517 del 19 giugno 2007, oltre alla ulteriore somma di € 8.722,10, I.V.A. compresa,
1
Ammettere, occorrendo, A - Consulenza Tecnica d'Ufficio tesa ad accertare e verificare: 1) la natura, il tipo e la consistenza delle attività (comprensive dell'impiego del personale) poste in essere dal Parte_1
al fine di garantire ed assicurare il funzionamento, la
[...] zione degli impianti idrici e fognari comunali del CP_2
durante il periodo di gestione transitoria protrattosi dal 1^ gennaio
[...]
2006 a tutto il 30 settembre 2006, in attesa del definitivo subentro di Pt_2
2) la congruità degli importi esposti dal nella
[...] Parte_1
n. 517 del 19 giugno 2007 avente ad costi all'uopo resisi necessari per la causale di cui al punto che precede, pari ad € 1.049.599,96, I.V.A. compresa, oltre alla ulteriore somma di € 8.722,10, I.V.A. compresa, quale risultante dal rendiconto gestionale inviato al CP_2
in data 28 novembre 2007; B - Prova testimoniale e in
[...] formale dei legali rappresentanti dei soggetti convenuti, sui seguenti capitoli: 1) “Vero è che il ha gestito, a Parte_1 partire dal 1^ ari, compresi potabilizzatori e depuratori, del;
2) "Vero che il Controparte_2 [...] la suddetta gest Parte_1 propri mezzi e personale e con oneri economici a proprio carico - anche nel periodo della gestione transitoria protrattosi dal 1^ gennaio 2006 al 30 settembre 2006, senza tuttavia ricevere alcun compenso da parte del
[...]
ovvero da parte di;
3) "Vero che i costi CP_2 Parte_2 dal per la gestione del servizio Parte_1
Idri 0 settembre 2006 sono stati pari ad € 1.049.599,96, I.V.A. compresa, coma da fattura n. 517 del 19 giugno 2007, cui devesi aggiungere l'ulteriore somma di € 8.722,10, I.V.A. compresa, quale risultante dal rendiconto inviato al in data 28 Controparte_2 novembre 2007; fattura e rendiconto gestionale che si rammostrano al teste". Si indicano quali testi: il dott. ; l'ing. l'ing. Tes_1 Testimone_2
e l'ing. , tutti domiciliati presso la sede del Testimone_3 Testimone_4 vittoria d enze ed onorari anche del giudizio di legittimità”. Nell'interesse della convenuta in riassunzione Piaccia Pt_2 all'ecc.ma Corte di Appello, in sede di rinvio e in diversa composizione rispetto al Collegio che ha reso la cassata sentenza 23 marzo 2017 n. 114, contrariis reiectis:
1. ammettere il deposito dei documenti versati in atti dalla concludente
Parte_2
inammissibile e comunque respingere perché infondata in fatto e diritto e non provata la domanda del
[...]
[...] altrimenti riducendola nei limiti della Controparte_3 tariffa riscossa e non devoluta al CP_2
3. dichiarare ammissibile la a di restituzione e condannare il al rimborso della somma di euro Parte_1
1.226.643,46, con gli interessi da ciascun versamento (quale in atti indicato) al saldo, pagata in esecuzione della cassata sentenza 23 marzo 2017 n. 114 della Corte di Appello di Cagliari, sezione di Sassari;
4. vinti compensi e spese del presente grado e di quello innanzi alla Corte di cassazione. Svolgimento del processo Con sentenza n. 886/2011, emessa in data 24.11.2011, il Tribunale di Nuoro rigettò la domanda proposta dal Parte_1 nei confronti del e tesa a sentirli Controparte_4 condannare al pa stenute, pari ad euro 1.049.599,96 IVA compresa, per la gestione degli impianti idrici e fognari comunali nel periodo transitorio decorrente dal 10.1.2006 al 30.9.2006. In particolare, il tribunale nuorese - premesso che, in seguito alla cessazione a decorrere dall'1.1.2005 della gestione del servizio idrico integrato per il Comune di da parte del , quest'ultimo aveva provveduto CP_2 Parte_1 alla gestione transitoria sino al 30.9.2006, quando il nuovo gestore Pt_2 aveva effettivamente preso in carico gli impianti e iniziato la sua ge premesso altresì che per i consumi del 2006, con nota in data 24.2.2006, l'Autorità d'Ambito aveva disposto che, nella gestione provvisoria della rete da parte del , la società avrebbe dovuto provvedere a fatturare Parte_1 Pt_2
e riscuot mi idrici, t o al la relativa quota tariffaria CP_2 riscossa dall'utenza, in conformità a quanto già previsto dall'art. 156 del d.l.vo n. 152/2006 – rigettò la domanda nei confronti di entrambi i convenuti, sul presupposto che, in difetto di fatturazione da parte di e di versamento Pt_2 delle somme percepite dagli utenti al il era da ritenersi CP_2 inesigibile, ravvisando nella fattispecie una ipotesi di condizione non meramente potestativa, dato che l'impegno assunto non era rimesso al mero arbitrio del gestore. La Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 114/2017, emessa in data 24.3.2017, in accoglimento dell'appello promosso dal , condannava, invece, al pagamento in favore Parte_1 Pt_2 dell ma di euro 1.049.5 A compresa, oltre agli interessi legali e alle spese processuali. La corte di merito - ritenuto incontroverso che il aveva proceduto Parte_1 alla gestione provvisoria degli impianti fino al 30.9.2006, quando gli stessi erano stati consegnati ad e ripercorso il complesso iter normativo e Pt_2 convenzionale del rapporto nella fase cd transitoria fino alla suddetta data – escludeva, innanzi tutto, l'applicazione al caso de quo delle norme del d.l.vo n. 152/2006 (artt. 155 e 156), non risolutive ai fini della decisione della causa e comunque relative alla diversa ipotesi in cui il servizio fosse gestito separatamente da diversi soggetti, e riteneva che, essendo passata la
3 fatturazione in capo al nuovo gestore unico anche nel periodo transitorio decorrente dall'1.1.2006, come da provvedimento dell'Autorità d'Ambito del 24.2.2006, il medesimo era obbligato a rimborsare direttamente al gestore provvisorio, il , quanto dal medesimo anticipato a titolo di costi per il Parte_1 servizio, tenendo anche conto della regolamentazione previgente in essere tra il ed il e cioè la convenzione stipulata tra le parti nel 1997, Parte_1 CP_2 in base alla quale l'ente locale aveva consegnato gli impianti e la loro gestione al , il quale, a sua volta, si era impegnato a procurarsi i mezzi Parte_1 necessari mediante la fatturazione del servizio agli utenti. Ad avviso della Corte di merito, invece, “nessun obbligo di pagamento è(era) individuabile a carico del ”, in quanto, in forza della disciplina richiamata, i Controparte_2
Comuni avevano “assunto al limite una posizione di intermediari nei pagamenti, impegnandosi a rimettere all'effettivo gestore quanto ricevuto da
. Pt_2
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in Cassazione, affidandosi Pt_2
a quattro motivi. Il e il Parte_1 [...]
si sono costituiti con distinti controricorsi. CP_2
a Corte, con sentenza n. 25892/2023, emessa in data 5.9.2023, in accoglimento del primo motivo di doglianza – con cui è stata eccepita la violazione dell'art. 5 legge n. 2248/1865 - ha cassato la sentenza, ritenendo assorbiti il secondo ed il quarto motivo, rispettivamente “volti a censurare la qualificazione della fattispecie come novazione soggettiva del rapporto intercorrente tra il ed il e la liquidazione dell'importo che la CP_2 Parte_1 ricorrente è stata condannata a corrispondere all'attore”, e rigettando il terzo motivo di appello riguardante la qualificazione della domanda proposta dal
. Parte_1 ma Corte, quanto in particolare al primo motivo di censura, ha preliminarmente richiamato un proprio precedente (n. 27957/2022), con il quale è stata decisa “una controversia analoga, vertente tra la medesima ricorrente, il ed un altro , ed avente Parte_1 CP_5 Controparte_6 anch'essa a il rimbors per Parte_1 assicurare il funzionamento degl'impianti idrici e fognari comunali durante il periodo di proroga della gestione in economia degli stessi da parte dei Comuni, che fece seguito all'istituzione del servizio idrico integrato”, evidenziando che con tale decisione era stata esclusa la possibilità di imporre a carico di Pt_2
l'obbligo di provvedere direttamente in favore del al rimbo Parte_1 spese e dei costi sostenuti, in difetto di una non prevista novazione soggettiva del rapporto convenzionale ed in violazione dell'art. 15 della legge n. 367/1994 e dell'art. 156 del d.lgs. n. 152/2006 e, quindi, in forza di una illegittima disapplicazione del provvedimento dell'Autorità d'Ambito 24.2.2006. La Corte, con la sentenza in commento, ha ritenuto di confermare tali conclusioni seppur con qualche precisazione – dato che ha escluso l'applicabilità al caso de quo degli artt. 155 e 156 del d.l.vo n. 152/2006 – aderendo a quanto sostenuto nella pronuncia n. 27957/2022 in ordine al fatto che il conferimento ad dell'incarico di procedere alla fatturazione dei Pt_2
4 consumi e alla riscossione delle tariffe non poteva comportare “l'instaurazione di un rapporto diretto tra l' ed il , idoneo a legittimare Pt_2 Parte_1 quest'ultimo ad agire per il o delle e somme, spettando il relativo diritto al il quale avrebbe dovuto successivamente regolare i CP_2 rapporti con il , come coerentemente previsto dal provvedimento Parte_1 dell'Autorità d'a In buona sostanza, la corte di legittimità, in accoglimento del primo motivo di censura, ha statuito che “Non può pertanto condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, dato atto della scissione tra la gestione materiale del servizio idrico e il reperimento delle risorse finanziarie verificatasi nel periodo di transizione per effetto del provvedimento dell'Autorità d'ambito, ha ritenuto che, in quanto incaricata della fatturazione e della riscossione delle tariffe, l' fosse obbligata a rimborsare direttamente al le Pt_2 Parte_1 spese e dallo stesso sostenuti per la gestione del ser la conseguente esclusione di qualsiasi obbligo a carico del qualificato CP_2 dalla Corte territoriale come un mero intermediario d enti. Tale conclusione, oltre a comportare un'indebita disapplicazione del provvedimento dell'Autorità d'ambito, si è tradotta nella violazione della disciplina legislativa cui la stessa era preordinata a dare attuazione, avendo comportato la sostituzione del nuovo gestore al nei rapporti da quest'ultimo CP_2 intrattenuti con il gestore preced za che tra gli stessi fosse configurabile, a norma di legge, un rapporto diretto”. La sentenza di appello è stata, quindi, cassata. Il ha riassunto il giudizio davanti a questa Corte formulando le Parte_1 co opra riportate e richiamando specificatamente i motivi di appello proposti avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro n. 886/2011, con cui la domanda del fu respinta sia nei confronti del Parte_1 Controparte_2 sia nei confronti di invocando i seguenti dati fattuali da considerare Pt_2 in sede di rinvio: acifica continuazione, da parte del
[...]
, in virtù del combinato tra l'art.10 comma Parte_1
94 n. 36 e l'art. 14 della legge regionale del 17 ottobre 1997 n. 29, della gestione in economia del servizio Pt_1 idrico e fognario in favore del nel periodo dal 1^ gennaio Controparte_2 al 30 settembre 2006 (momento in cui si è verificato il subentro nella gestione da parte di;
2.- ..l'impossibilità giuridica per il Parte_2 Parte_1
a fa naio 2006 di fatturare (come era di fa
[...] sino a quel momento) il costo del servizio svolto all'utenza cittadina e ciò in seguito alle disposizioni dell'Autorità D'Ambito che avevano specificamente attribuito in via esclusiva ad “l'incarico di provvedere alla Parte_2 riscossione delle tariffe”; 3. - l di corrispondere al Parte_2
le somme in tal guisa riscosse nel periodo di gestione Controparte_2 ligo del di trasferire al gli Controparte_2 Parte_1 importi in tal guisa ricevuti da (vedi ricorso in riassunzione). Parte_2
In tale quadro fattuale-giuridi ore in riassunzione, tenuto conto che il propose fin da subito la domanda di rimborso delle spese Parte_1
5 sostenute nel periodo di gestione transitoria sia nei confronti del CP_2
sia nei confronti del gestore la Corte di appello in sede di
[...] Pt_2
chiamata ad accertare “il grado ed il diverso titolo di responsabilità dei soggetti appellati, le cui condotte sin qui descritte, definitivamente accertate in punto di fatto e non più contestabili in sede di riassunzione, hanno singolarmente e nel loro complesso determinato la violazione del legittimo diritto del di conseguire il rimborso delle Parte_1 spese sostenute nel periodo di ge sitoria”, dal momento che se è vero che “tra ed il - secondo quanto statuito dalla Corte di Pt_2 Parte_1
Cassazione c ntenz io - non vi è un rapporto diretto, è altrettanto vero che gli inadempimenti della società appellata, che hanno violato la legge, il provvedimento dell'Autorità D'Ambito del 24 febbraio 2006 ed il protocollo di intesa del 3 ottobre 2006, hanno leso (in via esclusiva o concorrente con il comportamento del questo lo deciderà codesta CP_2
Ecc.ma Corte in sede di rinvio) il diritto del di ricevere il rimborso dei Parte_1 costi della gestione transitoria”. Si è costituita chiedendo il rigetto delle domande riproposte dal Pt_2
nei s nti, peraltro inammissibili in relazione al diverso titolo Parte_1 fondante la pretesa in termini risarcitori, ed, in subordine, il riconoscimento solo di quanto fatturato, tenuto conto di quanto versato nelle more al CP_2
Ai sensi dell'art. 389 cpc, ha inoltre richiesto la restituzi Pt_2 somma di euro 1.226.643,46, oltre interessi, corrispondente a quanto corrisposto al in forza della sentenza della corte di appello, n. Parte_1
114/2017, oggetto della pronuncia di cassazione. Il , nonostante la ritualità della notificazione, non si è Controparte_2 costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. La causa, istruita documentalmente e assunta in decisione all'udienza dell'11.10.2024, dopo essere stata rimessa sul ruolo previo invito delle parti ad interloquire ex art. 101 cpc sul giudicato interno di rigetto della domanda di pagamento proposta dal nei confronti del ed al fine di Parte_1 CP_2 modificare la composizion gio giudicante, è indi, di nuovo trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione
- Della decisione della Corte di cassazione n. 25892/2023. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7091/22) “In ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa”.
6 Tanto premesso, nel caso di specie, con la sentenza della Suprema Corte n. 25892/2023 - in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti Pt_2 del e de Parte_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 114/2017 della Corte di Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari - è stato preliminarmente e definitivamente accertato che:
- “a) con delibera del 29 dicembre 2004, n. 25, l'Autorità d'ambito individuò il gestore del Servizio nella Abbanoa, con decorrenza dal 1 gennaio 2005, ma stabilì che in attesa del trasferimento delle gestioni dai Comuni alla stessa i servizi potevano continuare ad operare alle precedenti condizioni fino al 30 agosto 2005;
- b) la gestione dei servizi in economia da parte dei Comuni proseguì tuttavia oltre la predetta data (il trasferimento ebbe luogo soltanto il 30 settembre 2006);
- c) con nota del 24 febbraio 2006, l'Autorità d'ambito sollecitò il trasferimento, disponendo, relativamente ai rapporti in atto, che l' provvedesse alla fatturazione, trasferendo al Comune la quota Pt_2
d esso spettante;
- d) con protocollo d'intesa del 3 ottobre 2006, fu stabilito tra le parti che il periodo precedente fosse regolato da rapporti diretti tra il ed il CP_2
, mentre l' avrebbe rimesso i 9/12 si al Parte_1 Pt_2
il quale avrebbe provveduto a regolare i rapporti pregressi”. CP_2
Alla l ali accertamenti fattuali, la Suprema Corte ha innanzi tutto ritenuto non applicabile al caso di specie - come sostenuto anche nella sentenza di appello impugnata e a differenza di quanto statuito nella pronuncia della Suprema Corte n. 27957/22 emessa in un caso identico – l'art. 15 della legge n. 36/1994 e gli artt. 155 e 156 del d.lgs. n. 152/2006 “non essendo le ultime due disposizioni neppure entrate ancora in vigore all'epoca dell'adozione del provvedimento dell'Autorità d'ambito, e non essendo comunque nessuna delle tre riferibile alla gestione dei servizi nella fase di transizione dal vecchio al nuovo regime”. Richiamate, quindi, le norme ritenute applicabili (“l'art. 10, comma primo, della legge n. 36 del 1994, il quale prevedeva che «le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a gestire i servizi loro affidati fino all'organizzazione del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'art. 9” e l'art. 14 “della legge regionale n. 29 del 1997, il quale, nel precisare, al comma quarto, che, in applicazione dell'art. 10, comma primo, della legge n. 36 del 1994, i predetti enti «continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla stipula della convenzione di cui al comma primo», cioè della convenzione destinata a regolare i rapporti tra l'Autorità d'ambito e i soggetti gestori del servizio idrico integrato, disponeva, al comma primo, secondo periodo, che la convenzione doveva essere approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'Autorità d'ambito «tenuto conto della situazione organizzativa esistente e dell'opportunità di mantenere le gestioni da salvaguardare»”
7 nonchè il provvedimento del 24 febbraio 2006, con cui si era stabilito che l' avrebbe trasferito al la quota ad esso spettante, ed in Pt_2 CP_2
s protocollo d'intesa del 2006), la Suprema Corte ha, quindi, concluso affermando che non poteva “pertanto condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, dato atto della scissione tra la gestione materiale del servizio idrico e il reperimento delle risorse finanziarie verificatasi nel periodo di transizione per effetto del provvedimento dell'Autorità d'ambito, ha ritenuto che, in quanto incaricata della fatturazione e della riscossione delle tariffe, l' fosse obbligata a rimborsare direttamente al le Pt_2 Parte_1 spese e dallo stesso sostenuti per la gestione del ser la conseguente esclusione di qualsiasi obbligo a carico del qualificato CP_2 dalla Corte territoriale come un mero intermediario dei pagamenti. Tale conclusione, oltre a comportare un'indebita disapplicazione del provvedimento dell'Autorità d'ambito, si è tradotta nella violazione della disciplina legislativa cui la stessa era preordinata a dare attuazione, avendo comportato la sostituzione del nuovo gestore al nei rapporti da quest'ultimo CP_2 intrattenuti con il gestore precedente, senza che tra gli stessi fosse configurabile, a norma di legge, un rapporto diretto”. Il regolamento dei rapporti contenuto negli ultimi provvedimenti del 2006, doveva, invero, “ritenersi sostanzialmente conforme a quello previsto per il periodo di transizione dall'art. 10 della legge n. 36 del 1994 e dall'art. 14 della legge regionale n. 29 del 1997, i quali, disponendo in via provvisoria il mantenimento delle precedenti gestioni, che operavano per conto dei Comuni, implicavano che fossero questi ultimi a doversi fare carico delle spese e dei costi sopportati dagli enti incaricati della gestione, restando estraneo ai relativi rapporti il gestore del servizio idrico integrato, anche nel caso in cui, come nella specie, gli fosse stato attribuito l'incarico di provvedere alla riscossione delle tariffe: poiché infatti, tale riscossione doveva avere luogo anch'essa per conto del cui dovevano essere riversate le somme riscosse, deve CP_2 escludersi che il conferimento del predetto incarico comportasse l'instaurazione di un rapporto diretto tra l' ed il , idoneo a legittimare Pt_2 Parte_1 quest'ultimo ad agire per il pagamento delle medesime somme, spettando il relativo diritto al il quale avrebbe dovuto successivamente regolare i CP_2 rapporti con il , come coerentemente previsto dal provvedimento Parte_1 dell'Autorità d'ambito”. Infine, ritenuti assorbiti il secondo ed il quarto motivo di censura, “volti a censurare rispettivamente la qualificazione della fattispecie come novazione soggettiva del rapporto intercorrente tra il ed il e la CP_2 Parte_1 liquidazione dell'importo che la ricorrente è stata condannata a corrispondere all'attore”, ha ritenuto “infondato il terzo motivo, riguardante l'interpretazione della domanda proposta dal ”, escludendo che nel caso di specie il Parte_1
avesse dedotto umulativa o alternativa rispetto alla Parte_1 responsabilità contrattuale del quella extracontrattuale dell' CP_2 Pt_2 non risultando a tale fine suff mero accenno alla lesione d vantato dall'attore” Parte_1
8 - Della domanda nei confronti di Pt_2
Orbene, in forza di tali accertamenti ttuali, va, quindi, innanzi tutto rigettata la domanda di natura contrattuale riproposta dal nei Parte_1 confronti di per il pagamento dei costi sostenuti nella gestione Pt_2 transitoria ne gennaio-settembre 2006, in difetto di qualsiasi obbligo legale o convenzionale dell'ente gestore di trasferire direttamente al Parte_1 le somme fatturate e percepite dagli utenti per il servizio idrico e, p qualsiasi obbligo, legale e convenzionale, di di remunerare tali costi Pt_2 direttamente al . Parte_1
Inoltre, in conformità a quanto espressamente affermato dalla stessa Corte di legittimità nel respingere il terzo motivo di ricorso, non è ammissibile un mutamento in termini di responsabilità extracontrattuale della originaria pretesa fondata su di un titolo convenzionale. La Corte ha, infatti, escluso che la domanda proposta originariamente dal potesse essere considerata, anche o solo, di responsabilità Parte_1 extracontrattuale e tale accertamento, per quanto detto sopra, è evidentemente vincolante nel giudizio di rinvio (“A corredo della propria censura, la ricorrente ha trascritto nel ricorso un passo dell'atto di citazione, nel quale il aveva allegato, accanto alla responsabilità del Parte_1 CP_2 per l'inade dell'obbligazione posta a suo carico dal provv dell'Autorità d'ambito, la responsabilità solidale dell' per aver omesso Pt_2 di provvedere alla riscossione delle tariffe ed al nto delle somme incassate in favore del e per avere in tal modo impedito a CP_2 quest'ultimo di far fronte ria obbligazione. La lettura di tale estratto non consente tuttavia di affermare che, come sostiene la ricorrente, il avesse inteso dedurre, in via cumulativa o alternativa rispetto alla Parte_1 responsabilità contrattuale del quella extracontrattuale dell' CP_2 Pt_2 non risultando a tal fine suffi mero accenno alla lesione d vantato dall'attore, il quale, oltre ad aver fatto valere nei confronti dei convenuti obbligazioni derivanti dal medesimo titolo, costituito dal provvedimento dell'Autorità d'ambito, aveva concluso per la condanna di entrambi al rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la gestione del servizio, senza fare alcun riferimento al risarcimento di un danno. E' noto d'altronde che, ai fini della configurabilità di una responsabilità aquiliana per lesione di un diritto di credito, non è sufficiente che il comportamento del terzo estraneo al rapporto obbligatorio abbia ostacolato o reso più difficile l'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore, ma è necessario che la prestazione da quest'ultimo dovuta sia divenuta impossibile e il creditore non sia in grado di procurarsene una uguale o equipollente, restando in tal modo impedito il soddisfacimento del suo diritto (cfr. Cass., Sez. Un., 24/06/1972, n. 2135; Cass., Sez. I, 13/06/1978, n. 2938): tale impossibilità nella specie non è stata in alcun modo dedotta, essendosi l'attore limitato ad alludere genericamente al pregiudizio arrecato alle sue ragioni dal comportamento dell' ritenuto comunque configurabile come inadempimento di Pt_2
9 un'obbligazione posta a suo carico non solo nei confronti del ma CP_2 anche nei confronti del ”). Parte_1
Pertanto, a differenza edotto nell'atto in riassunzione, questa Corte non può accertare una eventuale responsabilità extracontrattuale di Pt_2 nell'avere contribuito a determinare la violazione del diritto del a Parte_1 percepire il corrispettivo dovuto dal posto che t sa CP_2 qualificazione non può essere invocata ora per la prima volta nel giudizio di rinvio ed in contrasto non solo con quanto emerge nelle sentenze emesse in corso di giudizio ma altresì con gli stessi atti processuali e soprattutto con quanto statuito dalla Suprema Corte. Alla luce di quanto sopra argomentato, è altresì del tutto irrilevante accertare nel presente giudizio se nelle more abbia o meno versato al Pt_2 [...]
quanto fatturato nel periodo relativo alla gestione transitoria del CP_2 parte del . Peraltro, è appena il caso di rilevare che tale Parte_1 circostanza risulta dedotta da per la prima volta nel giudizio di rinvio Pt_2
e documentata da produzioni e ss) inammissibilmente allegate in atti nonostante siano antecedenti (anni 2014-2017) anche alla definizione del giudizio di appello (Cass. n. 27736/22: “Nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", é preclusa l'acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore”). Infine, è altresì irrilevante quanto eccepito da in ordine al quantum, Pt_2 posto che la pretesa azionata nei suoi confronti è risultata infondata ab origine nell'an.
- Della domanda di restituzione ex art. 389 cpc. Conseguentemente, in accoglimento della domanda proposta da ai Pt_2 sensi dell'art. 389 cpc – secondo cui “Le domande di restit di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata” – il attore va dichiarato Parte_1 tenuto a restituire ad la somma complessiva di euro 1.226.643,46 Pt_2
(come da docc. 4-6), ressi legali dalla data di ogni singolo esborso come documentato (vedi Cass. n. 30658/17), versata da in forza Pt_2 della sentenza della corte di appello riformata in sede di legitt A fronte del chiaro disposto letterale della suddetta norma, è priva di pregio l'eccezione di inammissibilità della domanda di restituzione ex art. 389 c.p.c. avanzata dal , sul presupposto, specificato nella comparsa Parte_1 conclusionale, c idetta domanda avrebbe dovuto essere notificata personalmente al così come statuito dall'art. 144 disp. Parte_1 att. c.p.c.”, dal m che chiarito dalla Suprema Corte (vedi per tutte Cass. n. 1779/2007), “In caso di cassazione con rinvio, le domande di
10 restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione possono proporsi al giudice di rinvio competente non solo introducendo con atto di citazione un nuovo, distinto giudizio(questo sì ai sensi dell'art. 144 citato), ma possono anche legittimamente essere inserite nell'atto di riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, oppure possono essere proposte con la comparsa di risposta depositata dal convenuto nello stesso giudizio riassunto dalla controparte, atteso che la comparsa di risposta è mezzo di proposizione delle domande nei confronti di chi abbia citato altri in giudizio, mezzo a tal fine speculare della citazione, che non necessita di notifica alla parte destinataria di quelle domande, avendone questa conoscenza in forza della sua stessa partecipazione al giudizio che ha introdotto”.
- Della domanda nei confronti del . Controparte_2
In relazione alla domanda proposta dal i del Parte_1 CP_2
, la Corte ha rilevato d'ufficio la questione del giudicato interno sul
[...] della stessa pronunciato in sede di appello e non oggetto di impugnazione da parte del in sede di legittimità, dove è stato Parte_1 esperito ricorso esclusivame te di avverso la sentenza di Pt_2 condanna pronunciata nei suoi confronti da questa Corte. Orbene, ritiene la Corte che tale giudicato di rigetto non sia ravvisabile, trattandosi di una ipotesi di cause tra loro dipendenti per la natura propria della situazione giuridica controversa, unica in relazione ad entrambi i soggetti chiamati in causa dal , e rispetto ai quali è, quindi, Parte_1 Pt_2 CP_2 necessario stabilire unicamente l'effettivo obbligato (cfr Cass. n. 15624/2002:
“qualora esista un rapporto di dipendenza fra due o più cause, o per la natura propria della situazione giuridica controversa o per effetto delle domande insieme proposte, di talché la decisione dell'una funge da presupposto logico della decisione dell'altra, è necessaria la prosecuzione unitaria di esse anche in sede di gravame, una volta che siano state iniziate e decise in primo grado in unico processo, ad evitare la possibilità di giudicati contrastanti sul medesimo oggetto nei confronti di quei soggetti che siano stati parti in causa nello stesso giudizio in primo grado,: tale litisconsorzio processuale, mantenuto fermo in appello ed in cassazione, opera anche in sede di rinvio”). Del resto, come chiarito dalla stessa Suprema Corte nella sent. n. 25892/23, il aveva “fatto valere nei confronti dei convenuti obbligazioni derivanti Parte_1 simo titolo, costituito dal provvedimento dell'Autorità d'ambito” ed inoltre, se sul rigetto della domanda proposta nei confronti del fosse CP_2 sceso il giudicato, la Cassazione, accolto il ricorso proposto e Pt_2 negato che questa era l'effettivo soggetto passivo del rapporto convenzionale, non avrebbe dovuto neppure rimettere le parti al giudice del rinvio. Invece, da quanto argomentato nella sentenza della Suprema Corte e sopra riportato, rispetto all'unico rapporto dedotto in giudizio e derivante dalla normativa speciale citata, il è risultato il solo ed effettivo obbligato nei CP_2 confronti del precedente g ui avrebbe, pertanto, dovuto pagare le spese ed i costi sopportati per la gestione provvisoria, “restando estraneo ai
11 relativi rapporti il gestore del servizio idrico integrato, anche nel caso in cui, come nella specie, gli fosse stato attribuito l'incarico di provvedere alla riscossione delle tariffe: poiché infatti, tale riscossione doveva avere luogo anch'essa per conto del cui dovevano essere riversate le somme CP_2 riscosse, deve escludersi che il conferimento del predetto incarico comportasse l'instaurazione di un rapporto diretto tra l' ed il , idoneo a Pt_2 Parte_1 legittimare quest'ultimo ad agire per il pagamento delle medesime somme, spettando il relativo diritto al il quale avrebbe dovuto CP_2 successivamente regolare i rapporti con il , come coerentemente Parte_1 previsto dal provvedimento dell'Autorità d'am sent. n. 25892). Pertanto, il quale unico obbligato nei rapporti diretti con il , CP_2 Parte_1 va condannato a pagare in suo favore le spese ed i costi sostenuti.
- Del quantum. In ordine al quantum della pretesa, è preliminarmente opportuno evidenziare come il non abbia avanzato alcuna specifica contestazione, limitandosi CP_2 ad eccepire che gli incassi ottenuti da non gli erano mai stati versati. Pt_2
La somma pretesa, pari ad euro 1. 96, comprensiva di IVA, quale importo relativo ai costi sostenuti dal per la gestione del servizio in Parte_1 fase transitoria, è stata debitamente documentata mediante la fattura n. 517/2007, emessa direttamente nei confronti del , ed il Controparte_2 relativo rendiconto in data 28.11.2007, a sua volta confermato, quanto ai criteri di elaborazione in base ai consumi idrici “sia in entrata sia in uscita degli impianti” da parte dei testi sentiti nel giudizio di appello (i tecnici del servizio idrico del ). Parte_1
Trattandosi di debito di valuta, sono dovuti gli interessi in misura legale dalla domanda al saldo.
Stante la complessità e controvertibilità delle questioni trattate - aventi per oggetto l'interpretazione di una disciplina caratterizzata da norme squisitamente tecniche, di non facile comprensione ed accavallatesi nel tempo, tanto che anche in sede di legittimità la questione ha avuto soluzioni parzialmente diverse in ordine all'effettiva normativa applicabile al caso de quo
- nonché il mancato versamento tempestivo al da parte del gestore CP_2 delle somme versate dagli utenti per il servizio idrico e con cui l'ente locale avrebbe dovuto pagare le spese ed i costi sostenuti dal , sussistono Parte_1 giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite di tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) rigetta le domande proposte dal nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto, dichiara tenuto il a restituire ad Pt_2 Parte_1 la somma complessiva di euro 1.2 , oltre interessi Pt_2
12 legali dalla data di ogni singolo esborso come documentato e fino al saldo;
2) condanna il a pagare in favore del Controparte_2 Parte_1
, per il titolo di cui è causa, la somma di euro 1.049.599,96 IVA
[...] compresa, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) compensa tra le parti le spese di lite di tutte le fasi del giudizio. Così deciso in Sassari, 30/5/2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
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