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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/04/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 283/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SPECIALIZZATA PER I MINORENNI
Composta dai magistrati
Dott. Rossella Atzeni Presidente rel.
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere
Dott. Maria Carla Sivori Componente esperto
Dott. Luciano Cartosio Componente esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 283/2024 V.G. promosso da:
(C.F.: ), nata in Parte_1 C.F._1
Albania (EE) il 09.12.1982, e (C.F.: Parte_2
), nato in [...] il [...], C.F._2
con, in qualità di genitori dei minori nato in Persona_1
Albania il 11.10.2017 e nata in [...] il Parte_3
27.02.2011 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Ramadan Tahiri che li rappresenta e li difende in forza di mandato in atti
Parte RECLAMANTE E
Con l'intervento del P.G.
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
“Voglia l'Ecc.Ma Corte d'Appello adita, modificare ovvero revocare il provvedimento di rigetto notificato il 26.11.2024
Decreto di rigetto n. cronol. 896/2024 del 26/11/2024RG n.
858/2023 Presidente est. Dr. Nadia Guerrieri, emesso dal
Tribunale per i Minorenni di Genova nell'interesse di Pt_1
nata in [...] il [...] e nato
[...] Parte_2
in Albania (EE) il 30.09.1984 ovvero attivare la procedura ex art. 31 D.Lgs. 286/98 per motivi familiari ovvero autorizzare la permanenza di e in Italia per il Parte_2 Parte_1
periodo di tempo meglio visto e ritenuto nell'interesse dei figli minori nato in [...] il [...] e Persona_1
, nata in [...] il [...] per i motivi Parte_3
tutti in narrativa emanando il provvedimento ritenuto equo e/o di giustizia nell'interesse centrale dei figli minori”
Per il P.G.: Chiede il rigetto del reclamo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 31 D.Lvo n. 286/1998 proposdeposiatao in data 4.12.2023, i signori e Parte_2 Parte_1
chiedevano che venisse autorizzata la loro permanenza in Italia per il periodo di tempo necessario, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico dei figli e tenuto conto della salute e dell'età dei minori e Persona_1 Parte_3 In particolare, i ricorrenti esponevano (i) di essere arrivati in
Italia nel 2023 unitamente ai figli minori e di essere ospitati dal signor presso la sua residenza in Imperia, via Parte_4
Giacomo Agnesi n. 30; (ii) che il minore era Persona_2
iscritto nell'anno 2023/2024 alla classe 1 A della scuola primaria “Istituto Comprensivo N. Sauro” di Castelvecchio
(IM) e la minore era iscritta nell'anno Parte_3
2023/24 alla classe 2 B della scuola secondaria “Istituto
Comprensivo Statale M. Novaro“ di Imperia (IM); (iii) che i minori e avevano iniziato con grande Per_1 Pt_3
entusiasmo il percorso scolastico, mostravano una buona capacità di integrazione sociale con i propri compagni;
(iv) che anche il padre e la madre si Parte_2 Parte_1
stavano ben integrando nel contesto sociale della città in cui vivono e nel territorio della Provincia di Imperia ove vi sono anche diversi parenti ed amici, avendo sempre rispettato le norme dello Stato e non essendo gravati da precedenti penali;
(v) che il sig. lavora come muratore e provvede Parte_2
al mantenimento del nucleo familiare e la sig.ra Pt_1
fa la casalinga.
[...]
Con Decreto n. cronologico 896/2024 depositato in data
26.11.2024 il Tribunale per i Minorenni di Genova disponeva come segue:
“
PQM
Visto l'art. 31 D.lgs. n. 286/1998
Visto il parere del P.M., decidendo in via definitiva,
RESPINGE il ricorso presentato da e Parte_2 Parte_1
argomentando: 1) che l'art.31 d.lgs. 286/1998 prevede che il Tribunale per i
Minorenni possa, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore, tenuto conto della sua età e delle sue condizioni di salute, autorizzare l'ingresso o la permanenza in
Italia di un familiare per un periodo di tempo determinato;
2) che i gravi motivi richiamati dalla norma non possono coincidere con l'interesse del minore a vivere nel Paese prescelto dai genitori per il loro progetto migratorio in ragione del maggior benessere, o delle migliori prospettive d'istruzione o di lavoro rispetto a quelle esistenti nel paese d'origine e che le più recenti pronunce della Suprema Corte, hanno precisato come la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico, non postuli necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile e obiettivamente grave che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, derivi o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Ciò nonostante, deve comunque trattarsi di situazioni di per sé non di lunga e indeterminabile durata che, pur non prestandosi a essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del minore, trascendendo il normale e comprensibile disagio derivante dalla prospettiva di rimpatrio”; 3) che nel caso di specie non sussistevano i presupposti per autorizzare i genitori a risiedere in Italia per assistere i figli, poiché non sarebbe risultato fossero sussistenti i gravi motivi di cui all'articolo 31 sopra citato e il nucleo familiare “non risulta essersi radicato sul territorio nazionale in quanto arrivato solo nel mese di settembre 2023, quando i minori avevano rispettivamente12 anni e quasi 6 anni”.
2.- Avverso tale decreto e hanno Parte_1 Parte_2
proposto reclamo il decreto impugnato sostenendo innanzitutto che due anni di permanenza sul territorio, per i minori, è un periodo considerevole e che il nucleo familiare nel Paese di origine non ha prospettive di sopravvivenza avendo esaurito in
Albania ogni risorsa e la possibilità di godere di aiuti parentali.
I reclamanti hanno poi riportato due decreti del Tribunale per i
Minorenni di Potenza, rispettivamente del 30 settembre 2021 e del 12 febbraio 2019, emessi in fattispecie simili a quella per cui
è causa, i quali avevano accolto il ricorso ex art. 31 D.lgs.
286/1998.
2.1.- Nello specifico, i reclamanti hanno affidato la propria impugnazione al seguente motivo:
2.2- Erronea valutazione in punto fatto - contraddittorietà
e illegittimità dell'atto impugnato.
Il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato l'esistenza di una volontà elusiva della normativa sull'immigrazione da parte dei ricorrenti. Secondo i signori e Parte_1 Parte_2
sarebbe evidente che un cambio delle abitudini di vita, attualmente in essere, sarebbe deleterio per i minori. Gli stessi reclamanti richiamano poi il recente orientamento della
Suprema Corte (Cass. 15025/2012, Cass. 4721/2013, Cass.
15676/2013 e Cass. 7516/2010), secondo cui “[…]La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore […] non richiede necessariamente
l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, probabile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico- fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto.
[…] Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che[...] si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare […]”.
I sig.ri hiedono quindi che venga messo al centro del Pt_1
bilanciamento dei diritti il centrale interesse dei minori. Infatti,
l'articolo 31 D.lgs. 286/98 costituirebbe sì una deroga alla disciplina in tema di immigrazione, ma una deroga costituzionalmente orientata alla tutela del minore in relazione al pregiudizio che può derivargli dall'allontanamento di uno o di entrambi i genitori, ovvero dal rientro con essi in un Paese di origine disastrato o svantaggiato con conseguente lesione del diritto primario ad essere allevato nell'ambito della famiglia di appartenenza e in un ambiente tale da non pregiudicarne lo sviluppo psicofisico. I signori ritengono in particolare che l'allontanamento Pt_1
dei ricorrenti dai figli minori o il trasferimento in Albania di tutto il nucleo familiare realizzerebbe per i minori un grave danno, anche perchè si trovano in un delicato momento formativo.
3.- In data 11.3.2025 il P.G. interveniva nel procedimento e concludeva per il rigetto del reclamo.
4.- All'esito dell'udienza in data 10.04.2025, svoltasi con trattazione scritta, lette le note conclusive depositate dal difensore della parte reclamante e le conclusioni del PG, la
Corte osserva:
Come più volte affermato da questa Corte ( v. tra le altre proc.
n. 287 /2017-sent. del 12.10.17; proc. n. 223/2017- sent. del
13.7.17), occorre in primo luogo chiarire che il terzo comma dell'art.31 del D.Lvo n.286/1998 (e successive modifiche) non ha ad oggetto l'ordinaria disciplina del ricongiungimento familiare tra congiunti stranieri, ma soltanto la disciplina
(derogativa delle regole generali in materia di ingresso e permanenza in territorio italiano di cittadini stranieri) dei casi contingenti e particolari in cui, sussistendo “…gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano…”, il Tribunale per i Minorenni può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, anch'esso straniero (il quale, altrimenti, dovrebbe lasciare il territorio italiano o non potrebbe farvi ingresso) “… per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico”. Peraltro, seguendo l'interpretazione estensiva adottata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 21799/2010 in data 25/10/2010; Cass. Civ. sez. I n. 7516 del 31/3/2011,
Cass. Civ. sez. VI n. 15025/12; Cass. Civ. sez. VI ordinanza n.
25508 del 2/12/14) e considerato quanto già affermato da questa stessa Corte ( v. sentenza in data 30/1/2014), deve ritenersi che i “gravi motivi” non postulano necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute, ma possono essere riconducibili anche a qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che, in considerazione dell'età o delle condizioni complessivamente ricollegabili al quadro di equilibrio psico-fisico del minore, deriva o deriverà certamente a quest'ultimo dall'allontanamento del familiare o dal definitivo sradicamento del minore stesso dall'ambiente in cui è cresciuto.
Più recentemente la Corte di Cassazione ha indicato che: “ In tema di diritto al permesso temporaneo di soggiorno per il genitore (straniero) di minore, previsto dall'art. 31, c.3, d.lgs n.
286 del 1998, il giudizio prognostico relativo al grave disagio psico-fisico determinato allo stesso dal trasferimento fuori del territorio italiano deve essere svolto sulla base di una concreta ed effettiva indagine riguardante l'interesse del minore alla permanenza in Italia e l'eventuale correlato pregiudizio determinato dall'allontanamento in relazione al radicamento da valutarsi sulla base di allegati fattori d'integrazione quali quella familiare, scolastica, relazionale, ambientale” (v. Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 25662 del 31/08/2022 (Rv. 665534 - 01)” Nel caso in esame questa Corte ritiene che dagli elementi emersi dalla relazione del Servizio Sociale del Comune di Imperia in data 25.03.2025 sia risultato il percorso positivo di integrazione effettuato dai reclamanti e dai loro figli minori .
Gli operatori sociali hanno, in particolare, svolto una visita domiciliare presso l'abitazione dei reclamanti accertando le buone condizioni in cui costoro vivono ed apprendendo altresì che il sig. lavora come muratore (peraltro non in Parte_2
regola non avendo il permesso di soggiorno) e che provvede in tal modo al mantenimento della famiglia. La madre dei minori
è casalinga e si occupa della casa e dell'allevamento dei figli.
Questi ultimi sono risultati ben integrati nel territorio nazionale.
Il Servizio sociale ha riportato che si esprime molto Pt_3
bene in lingua italiana e che ha riferito “ con grande entusiasmo di frequentare la classe terza della scuola secondaria.. e di trovarsi bene nel nostro paese in quanto avrebbe già creato dei legami importanti e avrebbe progetti per il futuro” precisando che la ragazza afferma di aver frequentato corsi di italiano che le ha offerto la scuola, di aver fatto amicizia con tutti e di trovarsi bene nella sua classe. Il piccolo con qualche Per_1
difficoltà in più ad esprimersi correttamente in lingua italiana, ha riferito di frequentare la classe seconda della scuola primaria, che gli piace disegnare e che è bravo anche in matematica.
Entrambi i genitori hanno mostrato con orgoglio agli operatori sociali i risultati scolastici conseguiti dai figli I sig.ri Pt_1
hanno poi affermato che in Albania vivevano a Lushnje, in una zona periferica e rurale della città, dove la maggior parte delle persone negli ultimi anni è emigrata altrove, per cui quasi tutti i bambini sarebbero andati via dal paese. Il sig. ha poi mostrato agli operatori sociali una Pt_1
scrittura privata nella quale la titolare della ditta edile “Edil
Falco” si impegnerebbe ad assumerlo, regolarizzata la sua posizione, a tempo indeterminato.
Dalla relazione sociale è emerso dunque che i reclamanti sono sufficientemente integrati nel territorio nazionale e che l'autorizzazione a permanere in Italia consentirebbe al sig.
i lavorare regolarmente ed ai figli di continuare la Pt_1
frequentazione scolastica ed il percorso di studi iniziato, con beneficio per gli stessi .
D'altra parte i reclamanti non risultano avere precedenti penali e quindi nel bilanciamento degli interessi in gioco può ritenersi prevalente l'interesse dei minori alla presenza dei genitori nel territorio nazionale al fine di non interrompere il positivo percorso d'istruzione e di socializzazione iniziato.
Valutando quindi il caso concreto, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità sopra indicata, si osserva che nella presente fattispecie l'immediata espulsione dall'Italia dei genitori potrebbe compromettere la condizione psicofisica dei minori per cui è necessario evitare ad essi un distacco traumatico ed improvviso dall'ambiente in cui ora vivono serenamente .
Si ritiene quindi necessario, per le ragioni sopra esposte, concedere ai reclamanti un congruo periodo di tempo affinché essi possano verificare la possibilità di regolarizzare l'attività lavorativa del sig. ul territorio nazionale ( e se del Pt_1
caso anche della madre dei minori), od in difetto, perché gli stessi possano preparare convenientemente il nucleo al rientro in patria.
Si considera quindi di poter contenere l'autorizzazione dei reclamanti a permanere in Italia per il tempo necessario a predisporre dette attività (regolarizzazione del lavoro o in difetto per prepararsi al rientro in Albania reperendo ivi un'abitazione adeguata per il nucleo ed iscrivendo i figli alle scuole) pertanto per la durata di mesi sei;
Nulla sulle spese (difettando una controparte).
P. Q. M.
Visti gli artt. 31 D.L.vo n. 286/98 e 739 c.p.c.
In riforma del Decreto n. cronologico 896/2024 depositato in data 26.11.2024 del Tribunale per i Minorenni di Genova, autorizza (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
nata in [...] il [...], e (C.F.: Parte_2
), nato in [...] il [...], a C.F._2
permanere sul territorio nazionale a norma dell'art. 31, III comma D.L.vo n. 286/98, per la durata di sei mesi dalla comunicazione ai medesimi della presente sentenza, con autorizzazione a lavorare in Italia ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.
n. 286/1998 .
Manda alla Cancelleria per le prescritte comunicazioni di legge.
Genova,11/04/2025
Il Presidente est.
Dott.Rossella Atzeni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SPECIALIZZATA PER I MINORENNI
Composta dai magistrati
Dott. Rossella Atzeni Presidente rel.
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere
Dott. Maria Carla Sivori Componente esperto
Dott. Luciano Cartosio Componente esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 283/2024 V.G. promosso da:
(C.F.: ), nata in Parte_1 C.F._1
Albania (EE) il 09.12.1982, e (C.F.: Parte_2
), nato in [...] il [...], C.F._2
con, in qualità di genitori dei minori nato in Persona_1
Albania il 11.10.2017 e nata in [...] il Parte_3
27.02.2011 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Ramadan Tahiri che li rappresenta e li difende in forza di mandato in atti
Parte RECLAMANTE E
Con l'intervento del P.G.
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
“Voglia l'Ecc.Ma Corte d'Appello adita, modificare ovvero revocare il provvedimento di rigetto notificato il 26.11.2024
Decreto di rigetto n. cronol. 896/2024 del 26/11/2024RG n.
858/2023 Presidente est. Dr. Nadia Guerrieri, emesso dal
Tribunale per i Minorenni di Genova nell'interesse di Pt_1
nata in [...] il [...] e nato
[...] Parte_2
in Albania (EE) il 30.09.1984 ovvero attivare la procedura ex art. 31 D.Lgs. 286/98 per motivi familiari ovvero autorizzare la permanenza di e in Italia per il Parte_2 Parte_1
periodo di tempo meglio visto e ritenuto nell'interesse dei figli minori nato in [...] il [...] e Persona_1
, nata in [...] il [...] per i motivi Parte_3
tutti in narrativa emanando il provvedimento ritenuto equo e/o di giustizia nell'interesse centrale dei figli minori”
Per il P.G.: Chiede il rigetto del reclamo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 31 D.Lvo n. 286/1998 proposdeposiatao in data 4.12.2023, i signori e Parte_2 Parte_1
chiedevano che venisse autorizzata la loro permanenza in Italia per il periodo di tempo necessario, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico dei figli e tenuto conto della salute e dell'età dei minori e Persona_1 Parte_3 In particolare, i ricorrenti esponevano (i) di essere arrivati in
Italia nel 2023 unitamente ai figli minori e di essere ospitati dal signor presso la sua residenza in Imperia, via Parte_4
Giacomo Agnesi n. 30; (ii) che il minore era Persona_2
iscritto nell'anno 2023/2024 alla classe 1 A della scuola primaria “Istituto Comprensivo N. Sauro” di Castelvecchio
(IM) e la minore era iscritta nell'anno Parte_3
2023/24 alla classe 2 B della scuola secondaria “Istituto
Comprensivo Statale M. Novaro“ di Imperia (IM); (iii) che i minori e avevano iniziato con grande Per_1 Pt_3
entusiasmo il percorso scolastico, mostravano una buona capacità di integrazione sociale con i propri compagni;
(iv) che anche il padre e la madre si Parte_2 Parte_1
stavano ben integrando nel contesto sociale della città in cui vivono e nel territorio della Provincia di Imperia ove vi sono anche diversi parenti ed amici, avendo sempre rispettato le norme dello Stato e non essendo gravati da precedenti penali;
(v) che il sig. lavora come muratore e provvede Parte_2
al mantenimento del nucleo familiare e la sig.ra Pt_1
fa la casalinga.
[...]
Con Decreto n. cronologico 896/2024 depositato in data
26.11.2024 il Tribunale per i Minorenni di Genova disponeva come segue:
“
PQM
Visto l'art. 31 D.lgs. n. 286/1998
Visto il parere del P.M., decidendo in via definitiva,
RESPINGE il ricorso presentato da e Parte_2 Parte_1
argomentando: 1) che l'art.31 d.lgs. 286/1998 prevede che il Tribunale per i
Minorenni possa, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore, tenuto conto della sua età e delle sue condizioni di salute, autorizzare l'ingresso o la permanenza in
Italia di un familiare per un periodo di tempo determinato;
2) che i gravi motivi richiamati dalla norma non possono coincidere con l'interesse del minore a vivere nel Paese prescelto dai genitori per il loro progetto migratorio in ragione del maggior benessere, o delle migliori prospettive d'istruzione o di lavoro rispetto a quelle esistenti nel paese d'origine e che le più recenti pronunce della Suprema Corte, hanno precisato come la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico, non postuli necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile e obiettivamente grave che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, derivi o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Ciò nonostante, deve comunque trattarsi di situazioni di per sé non di lunga e indeterminabile durata che, pur non prestandosi a essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del minore, trascendendo il normale e comprensibile disagio derivante dalla prospettiva di rimpatrio”; 3) che nel caso di specie non sussistevano i presupposti per autorizzare i genitori a risiedere in Italia per assistere i figli, poiché non sarebbe risultato fossero sussistenti i gravi motivi di cui all'articolo 31 sopra citato e il nucleo familiare “non risulta essersi radicato sul territorio nazionale in quanto arrivato solo nel mese di settembre 2023, quando i minori avevano rispettivamente12 anni e quasi 6 anni”.
2.- Avverso tale decreto e hanno Parte_1 Parte_2
proposto reclamo il decreto impugnato sostenendo innanzitutto che due anni di permanenza sul territorio, per i minori, è un periodo considerevole e che il nucleo familiare nel Paese di origine non ha prospettive di sopravvivenza avendo esaurito in
Albania ogni risorsa e la possibilità di godere di aiuti parentali.
I reclamanti hanno poi riportato due decreti del Tribunale per i
Minorenni di Potenza, rispettivamente del 30 settembre 2021 e del 12 febbraio 2019, emessi in fattispecie simili a quella per cui
è causa, i quali avevano accolto il ricorso ex art. 31 D.lgs.
286/1998.
2.1.- Nello specifico, i reclamanti hanno affidato la propria impugnazione al seguente motivo:
2.2- Erronea valutazione in punto fatto - contraddittorietà
e illegittimità dell'atto impugnato.
Il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato l'esistenza di una volontà elusiva della normativa sull'immigrazione da parte dei ricorrenti. Secondo i signori e Parte_1 Parte_2
sarebbe evidente che un cambio delle abitudini di vita, attualmente in essere, sarebbe deleterio per i minori. Gli stessi reclamanti richiamano poi il recente orientamento della
Suprema Corte (Cass. 15025/2012, Cass. 4721/2013, Cass.
15676/2013 e Cass. 7516/2010), secondo cui “[…]La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore […] non richiede necessariamente
l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, probabile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico- fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto.
[…] Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che[...] si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare […]”.
I sig.ri hiedono quindi che venga messo al centro del Pt_1
bilanciamento dei diritti il centrale interesse dei minori. Infatti,
l'articolo 31 D.lgs. 286/98 costituirebbe sì una deroga alla disciplina in tema di immigrazione, ma una deroga costituzionalmente orientata alla tutela del minore in relazione al pregiudizio che può derivargli dall'allontanamento di uno o di entrambi i genitori, ovvero dal rientro con essi in un Paese di origine disastrato o svantaggiato con conseguente lesione del diritto primario ad essere allevato nell'ambito della famiglia di appartenenza e in un ambiente tale da non pregiudicarne lo sviluppo psicofisico. I signori ritengono in particolare che l'allontanamento Pt_1
dei ricorrenti dai figli minori o il trasferimento in Albania di tutto il nucleo familiare realizzerebbe per i minori un grave danno, anche perchè si trovano in un delicato momento formativo.
3.- In data 11.3.2025 il P.G. interveniva nel procedimento e concludeva per il rigetto del reclamo.
4.- All'esito dell'udienza in data 10.04.2025, svoltasi con trattazione scritta, lette le note conclusive depositate dal difensore della parte reclamante e le conclusioni del PG, la
Corte osserva:
Come più volte affermato da questa Corte ( v. tra le altre proc.
n. 287 /2017-sent. del 12.10.17; proc. n. 223/2017- sent. del
13.7.17), occorre in primo luogo chiarire che il terzo comma dell'art.31 del D.Lvo n.286/1998 (e successive modifiche) non ha ad oggetto l'ordinaria disciplina del ricongiungimento familiare tra congiunti stranieri, ma soltanto la disciplina
(derogativa delle regole generali in materia di ingresso e permanenza in territorio italiano di cittadini stranieri) dei casi contingenti e particolari in cui, sussistendo “…gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano…”, il Tribunale per i Minorenni può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, anch'esso straniero (il quale, altrimenti, dovrebbe lasciare il territorio italiano o non potrebbe farvi ingresso) “… per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico”. Peraltro, seguendo l'interpretazione estensiva adottata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 21799/2010 in data 25/10/2010; Cass. Civ. sez. I n. 7516 del 31/3/2011,
Cass. Civ. sez. VI n. 15025/12; Cass. Civ. sez. VI ordinanza n.
25508 del 2/12/14) e considerato quanto già affermato da questa stessa Corte ( v. sentenza in data 30/1/2014), deve ritenersi che i “gravi motivi” non postulano necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute, ma possono essere riconducibili anche a qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che, in considerazione dell'età o delle condizioni complessivamente ricollegabili al quadro di equilibrio psico-fisico del minore, deriva o deriverà certamente a quest'ultimo dall'allontanamento del familiare o dal definitivo sradicamento del minore stesso dall'ambiente in cui è cresciuto.
Più recentemente la Corte di Cassazione ha indicato che: “ In tema di diritto al permesso temporaneo di soggiorno per il genitore (straniero) di minore, previsto dall'art. 31, c.3, d.lgs n.
286 del 1998, il giudizio prognostico relativo al grave disagio psico-fisico determinato allo stesso dal trasferimento fuori del territorio italiano deve essere svolto sulla base di una concreta ed effettiva indagine riguardante l'interesse del minore alla permanenza in Italia e l'eventuale correlato pregiudizio determinato dall'allontanamento in relazione al radicamento da valutarsi sulla base di allegati fattori d'integrazione quali quella familiare, scolastica, relazionale, ambientale” (v. Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 25662 del 31/08/2022 (Rv. 665534 - 01)” Nel caso in esame questa Corte ritiene che dagli elementi emersi dalla relazione del Servizio Sociale del Comune di Imperia in data 25.03.2025 sia risultato il percorso positivo di integrazione effettuato dai reclamanti e dai loro figli minori .
Gli operatori sociali hanno, in particolare, svolto una visita domiciliare presso l'abitazione dei reclamanti accertando le buone condizioni in cui costoro vivono ed apprendendo altresì che il sig. lavora come muratore (peraltro non in Parte_2
regola non avendo il permesso di soggiorno) e che provvede in tal modo al mantenimento della famiglia. La madre dei minori
è casalinga e si occupa della casa e dell'allevamento dei figli.
Questi ultimi sono risultati ben integrati nel territorio nazionale.
Il Servizio sociale ha riportato che si esprime molto Pt_3
bene in lingua italiana e che ha riferito “ con grande entusiasmo di frequentare la classe terza della scuola secondaria.. e di trovarsi bene nel nostro paese in quanto avrebbe già creato dei legami importanti e avrebbe progetti per il futuro” precisando che la ragazza afferma di aver frequentato corsi di italiano che le ha offerto la scuola, di aver fatto amicizia con tutti e di trovarsi bene nella sua classe. Il piccolo con qualche Per_1
difficoltà in più ad esprimersi correttamente in lingua italiana, ha riferito di frequentare la classe seconda della scuola primaria, che gli piace disegnare e che è bravo anche in matematica.
Entrambi i genitori hanno mostrato con orgoglio agli operatori sociali i risultati scolastici conseguiti dai figli I sig.ri Pt_1
hanno poi affermato che in Albania vivevano a Lushnje, in una zona periferica e rurale della città, dove la maggior parte delle persone negli ultimi anni è emigrata altrove, per cui quasi tutti i bambini sarebbero andati via dal paese. Il sig. ha poi mostrato agli operatori sociali una Pt_1
scrittura privata nella quale la titolare della ditta edile “Edil
Falco” si impegnerebbe ad assumerlo, regolarizzata la sua posizione, a tempo indeterminato.
Dalla relazione sociale è emerso dunque che i reclamanti sono sufficientemente integrati nel territorio nazionale e che l'autorizzazione a permanere in Italia consentirebbe al sig.
i lavorare regolarmente ed ai figli di continuare la Pt_1
frequentazione scolastica ed il percorso di studi iniziato, con beneficio per gli stessi .
D'altra parte i reclamanti non risultano avere precedenti penali e quindi nel bilanciamento degli interessi in gioco può ritenersi prevalente l'interesse dei minori alla presenza dei genitori nel territorio nazionale al fine di non interrompere il positivo percorso d'istruzione e di socializzazione iniziato.
Valutando quindi il caso concreto, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità sopra indicata, si osserva che nella presente fattispecie l'immediata espulsione dall'Italia dei genitori potrebbe compromettere la condizione psicofisica dei minori per cui è necessario evitare ad essi un distacco traumatico ed improvviso dall'ambiente in cui ora vivono serenamente .
Si ritiene quindi necessario, per le ragioni sopra esposte, concedere ai reclamanti un congruo periodo di tempo affinché essi possano verificare la possibilità di regolarizzare l'attività lavorativa del sig. ul territorio nazionale ( e se del Pt_1
caso anche della madre dei minori), od in difetto, perché gli stessi possano preparare convenientemente il nucleo al rientro in patria.
Si considera quindi di poter contenere l'autorizzazione dei reclamanti a permanere in Italia per il tempo necessario a predisporre dette attività (regolarizzazione del lavoro o in difetto per prepararsi al rientro in Albania reperendo ivi un'abitazione adeguata per il nucleo ed iscrivendo i figli alle scuole) pertanto per la durata di mesi sei;
Nulla sulle spese (difettando una controparte).
P. Q. M.
Visti gli artt. 31 D.L.vo n. 286/98 e 739 c.p.c.
In riforma del Decreto n. cronologico 896/2024 depositato in data 26.11.2024 del Tribunale per i Minorenni di Genova, autorizza (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
nata in [...] il [...], e (C.F.: Parte_2
), nato in [...] il [...], a C.F._2
permanere sul territorio nazionale a norma dell'art. 31, III comma D.L.vo n. 286/98, per la durata di sei mesi dalla comunicazione ai medesimi della presente sentenza, con autorizzazione a lavorare in Italia ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.
n. 286/1998 .
Manda alla Cancelleria per le prescritte comunicazioni di legge.
Genova,11/04/2025
Il Presidente est.
Dott.Rossella Atzeni