Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 1630
TAR
Ordinanza cautelare 12 febbraio 2025
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TAR
Sentenza 5 maggio 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 2 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Assenza di verifiche sulla congruità dell'offerta SS Service (costo manodopera)

    Il TAR ha ritenuto che le tabelle ministeriali individuino il costo orario complessivo del dipendente comprensivo dei costi a carico del datore di lavoro e non la retribuzione salariale minima. Il calcolo complessivo del costo della manodopera asserito dalla DI non poteva ritenersi sostenibile, perché avrebbe condotto ad una perdita di impresa per l’aggiudicataria. Il Consiglio di Stato ha confermato che le tabelle ministeriali individuano il costo orario complessivo del dipendente e non la retribuzione salariale minima, e che sono consentiti scostamenti dalle voci di costo riassunte nelle tabelle, spettando alla stazione appaltante valutare se tali scostamenti siano significativi e ingiustificati.

  • Rigettato
    Esclusione di SS Service per illecito professionale (omessa comunicazione di penali contrattuali)

    Il TAR ha ritenuto che l'omissione dichiarativa non costituisse un profilo di esclusione automatica, ma al più avrebbe condotto a una rinnovazione del procedimento di valutazione dei requisiti. La SS Service ha dichiarato di non aver subito risoluzioni per inadempimento o condanne al risarcimento del danno, ma solo occasionali contestazioni sfociate in un limitato numero di applicazioni di penali. Il Consiglio di Stato ha confermato che la natura e il numero delle penali dichiarate non integravano un illecito professionale grave ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. n. 36 del 2023, e che la stazione appaltante ha discrezionalmente valutato le circostanze non esplicitate come non rilevanti ai fini dell'affidabilità della concorrente.

  • Rigettato
    Offerta condizionata di SS Service

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che SS Service si sia impegnata direttamente ad erogare le prestazioni supplementari mediante una pluralità di strumenti alternativi, subordinando le modalità specifiche ad autorizzazione preventiva da parte della Stazione appaltante. Ha inoltre richiamato una precedente sentenza (n. 8602 del 2025) relativa a un lotto analogo, che aveva escluso la sussistenza di un'offerta condizionata in presenza di un impegno simile.

  • Rigettato
    Offerta economicamente in perdita di SS Service

    Il TAR ha ritenuto che il calcolo complessivo del costo della manodopera asserito da DI non poteva ritenersi sostenibile, perché avrebbe condotto ad una perdita di impresa per l’aggiudicataria. Il Consiglio di Stato ha confermato che l'offerta di SS Service ha quantificato i costi della manodopera in una misura superiore rispetto a quelli indicati dalla Stazione appaltante nel capitolato d'oneri.

  • Rigettato
    Violazione delle caratteristiche minime previste dal capitolato tecnico e dai CAM (prodotti vietati)

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che SS Service abbia depositato una dichiarazione sostitutiva con cui ha dichiarato il possesso dei requisiti minimi previsti dai CAM, e che la Stazione appaltante abbia preso atto di tale dichiarazione, riservandosi la verifica nella fase di esecuzione. Ha inoltre affermato che il profilo dedotto non ha riguardato la fase dell'aggiudicazione.

  • Rigettato
    Erronea attribuzione dei punteggi relativi ai criteri P.4.1., P.5.1. e P.5.2. (prodotti biologici, km 0, filiera corta)

    Il Consiglio di Stato ha condiviso la tesi del TAR secondo cui il punteggio relativo al criterio P.4.1. doveva essere attribuito in proporzione al maggior numero di prodotti biologici da Km 0 e filiera corta offerti, e non in proporzione al numero di prodotti. Ha inoltre affermato che l'individuazione dei prodotti da far rientrare nelle categorie soggette all'applicazione della formula è conseguenza di una valutazione discrezionale e tecnica dell'Amministrazione, sindacabile solo in caso di palese inattendibilità. Ha infine chiarito che i punteggi sono stati attribuiti in maniera proporzionale rispetto ai valori massimi riscontrati di prodotti biologici e di prodotti biologici provenienti da agricoltura sociale, e che è legittimo assegnare il punteggio massimo all'offerta tecnicamente migliore.

  • Rigettato
    Mancanza di interesse al ricorso incidentale

    Il Consiglio di Stato ha confermato la correttezza del TAR nel ritenere improcedibile per carenza di interesse il ricorso incidentale della SS Service, dato il rigetto del ricorso principale della DI s.r.l.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 1630
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1630
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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