Ordinanza cautelare 12 febbraio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01630/2026REG.PROV.COLL.
N. 06890/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 6890 del 2025, proposto dalla DI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NG Clarizia, Michelangelo Pinto e Pasquale Procacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Servizi Tecnico-Logistici e Gestione Patrimoniale, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
della SS Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale, Franco Viola e Diego Iula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione prima, n. 8673 del 5 maggio 2025, concernente la gara per il servizio di ristorazione collettiva presso le articolazioni della Polizia di Stato dislocate sul territorio nazionale nelle Regioni del Nord Est (CIG: B27F98F193).
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e della SS Service s.r.l.;
Visto l’appello incidentale proposto dalla SS Service s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il consigliere LA D'NG e uditi per le parti gli avvocati NG Clarizia e Fabrizio Viola, su delega dell’avvocato Alessandro Sciolla.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. DI ha impugnato dinanzi al Tar del Lazio il decreto prot. n. 0111177 del 19 dicembre 2024 con cui il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, ha disposto l’aggiudicazione in favore della SS Service del servizio di ristorazione collettiva presso le articolazioni della Polizia di Stato dislocate sul territorio nazionale nelle Regioni del Nord Est.
1.1. In particolare, DI, in qualità di seconda graduata con punteggio di 63,55/100 punti (la SS ha invece totalizzato 65,97/100 punti), ha contestato:
- l’assenza di verifiche sulla congruità dell’offerta di SS (nello specifico, a fronte del costo della manodopera dichiarato (8.278.495,94 nel biennio), della forza lavoro (202 unità) e del numero di ore complessivo sul biennio (500.963,40), il costo medio orario applicato dalla SS di euro 16,53, sarebbe notevolmente inferiore (mediamente di circa 3,60 euro) a quello previsto dalle tabelle ministeriali richiamate dal bando;
- che la SS avrebbe dovuto essere esclusa ai sensi degli artt. 95 comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. b) e c), del d.lgs. n. 36 del 2023 (codice dei contratti pubblici), avendo commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Più nel dettaglio, pur obbligando l’art. 96 del codice gli operatori economici a comunicare provvedimenti che possono costituire motivi di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95, la SS non avrebbe fatto menzione al momento della partecipazione, salvo rappresentare in sede di gara, di aver subito nel corso dell’esecuzione di altri appalti pubblici l’irrogazione di diverse penali contrattuali per inadempimento, omettendo, tuttavia, di indicare sia tutti gli appalti interessati da tali inadempienze (ma solo tre, a suo dire, esemplificative) e sia l’esatta entità delle penali contrattuali applicate.
1.2. DI con motivi aggiunti ha poi dedotto:
- che SS avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per aver presentato un’offerta condizionata, in violazione dell’art. 26 del capitolato d’oneri; nello specifico, con riferimento all’art. 22, criterio P.3, in merito al progetto di gestione delle situazioni di emergenza e di particolari servizi istituzionali, l’aggiudicataria aveva fatto riferimento per la maggior parte a centri di cottura di proprietà dell’Arma dei Carabinieri, per i quali l’uso a favore di terzi era incerto a fronte della necessaria autorizzazione della stessa Arma;
- che l’offerta di SS era economicamente in perdita (a fronte dell’assunzione complessiva di 207 unità di personale, del costo di tale manodopera, delle spese per derrate e materiali di consumo e dei costi per la salute e sicurezza, ci sarebbe stata una perdita pari al 5,42% che avrebbe dovuto condurre a non ritenere seria ed affidabile l’offerta dell’aggiudicataria);
- che SS avrebbe dovuto essere comunque esclusa per la violazione delle caratteristiche minime previste dal capitolato tecnico, oltre che dai CAM di riferimento (D.M. 65/2020), posto che, in relazione al criterio P.4.1, aveva offerto in diverse regioni prodotti vietati (prodotti carne ricomposta);
- sempre con riferimento al criterio P.4.1., a mente della tabella inclusa nell’art. 22 del capitolato d’oneri, si sarebbe dovuto attribuire anche alla ricorrente il punteggio massimo di 4 punti, questo con riferimento ai criteri P.5.1. e P.5.2. In ogni caso, per il criterio P.4.1. la Commissione di gara avrebbe conteggiato erroneamente, in favore dell’aggiudicataria, i prodotti biologici che possedevano il requisito del “km 0” e quelli di “filiera corta”, con la conseguenza che zero e non quattro sarebbe stato il punteggio da attribuire alla stessa;
- sempre con riferimento al criterio P.4.1. per la categoria carne e legumi, le quantità offerte dalla SS non avrebbero coperto il reale fabbisogno richiesto dal lotto di gara e comunque, con riferimento ai criteri P.5.1. e P.5.2., non sarebbe stata fatta una corretta applicazione della formula riportata a p. 44 del capitolato tecnico.
1.3. In relazione al medesimo giudizio, AN ha proposto un ricorso incidentale, corredato da motivi aggiunti, contestando sotto vari profili l’ammissione in gara dell’offerta DI.
2. Il Tar del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 8673 del 2025), ha respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile quello incidentale, condannando DI al pagamento delle spese di giudizio.
2.1. Lo stesso Tribunale ha infatti rilevato che non sussistevano i presupposti per una verifica dell’anomalia nell’offerta SS in quanto le tabelle ministeriali individuavano il costo orario complessivo del dipendente comprensivo dei costi a carico del datore di lavoro e non la retribuzione salariale minima. Al contrario, il calcolo complessivo del costo della manodopera asserito da DI non poteva ritenersi sostenibile, perché avrebbe condotto ad una perdita di impresa per l’aggiudicataria. Secondo lo stesso giudice poi non poteva sussistere un’ipotesi di esclusione automatica dell’aggiudicataria in relazione alle insufficienti giustificazioni del costo del lavoro.
2.2. Per il Tar la denunciata omissione dell’irrogazioni di penali che hanno interessato l’aggiudicataria non poteva poi comportare la sua esclusione posto che la circostanza non costituiva un profilo di esclusione automatica “ dunque, al più l’accoglimento del motivo di ricorso condurrebbe ad una rinnovazione del procedimento di valutazione sul possesso dei requisiti da parte della S.A. e non all’esclusione automatica dell’aggiudicataria ” (§ 10.2 della sentenza). In ogni caso la SS aveva poi reso una dichiarazione aggiuntiva nella quale era stato specificato che, pur a fronte dell’elevato numero di contratti (circa 300), l’aggiudicataria non aveva mai subito delle risoluzioni per inadempimento, né condanne al risarcimento del danno, ma al più occasionali contestazioni da clienti pubblici o ad essi equiparati, che sono sfociate in un limitato numero di ipotesi in un’applicazione di penali, che in alcuni casi hanno superato cumulativamente l’1% del valore del contratto.
2.3. Relativamente alle doglianze sollevate con i motivi aggiunti, il Tar ha rilevato che la dichiarazione del possesso dei CAM per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari ex D.M. 65 del 2020 rientrava tra le dichiarazioni che gli operatori economici, partecipanti alla gara dovevano produrre ai sensi dell’art. 18 Capitolato d’Oneri. La stazione appaltante, in sede di valutazione della documentazione amministrativa, aveva acquisito la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà con la quale la SS si era impegnata “ a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei CAM previsti dal DM 65/2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare ”, riservandosi, nella successiva fase di esecuzione (ovvero in quella di elaborazione dei menù dettagliati) la verifica del rispetto dei criteri ambientali minimi. In sostanza, secondo lo stesso Tribunale, non si era trattato di un’offerta tecnica condizionata.
2.4. La sentenza ha poi concluso rimarcando l’infondatezza anche dei motivi di censura relativi al calcolo dei punteggi da attribuire per i prodotti biologici a km 0 e filiera corta (P.4.1. e P.5.1 e 2 del capitolato) ritenendo che le stesse in gran misura riguardassero la sollecitazione all’esercizio di un sindacato sostitutivo rispetto a quello posto in essere della Commissione di gara.
3. Quanto all’appello incidentale di SS, il Tar lo ha ritenuto improcedibile in conseguenza del rigetto del ricorso principale.
4. Contro la suddetta decisione ha proposto appello DI, concentrandosi sui profili di gravame di seguito sinteticamente indicati.
4.1. Il Tar erroneamente avrebbe respinto la doglianza relativa alla mancata esclusione dell’aggiudicataria in ragione della presentazione di un’offerta condizionata in violazione dell’art. 26 del capitolato d’oneri. In sostanza la stessa aveva indicato di poter usare come centri di cottura alternativi e previa autorizzazione quelli da essa gestiti per conto dell’Arma dei Carabinieri ovvero altre cucine ubicate presso sedi limitrofe della stessa Polizia di Stato nel Nord Est (soluzione anch’essa incerta e condizionata da fattori non conoscibili a priori, quali ad esempio la capacità produttiva delle cucine, il rilascio di autorizzazione sanitaria alla produzione di pasti veicolati, la distanza dalle sedi da servire).
4.2. L’aggiudicataria, come evidenziato nel giudizio di primo grado, avrebbe dovuto essere esclusa, ai sensi degli artt. 19 e 26 del capitolato d’oneri, anche perché la sua offerta in relazione al criterio P.4.1. prevedeva 7 prodotti alimentari vietati dai CAM vigenti ed in contrasto con le caratteristiche minime stabilite dallo stesso capitolato. Più nel dettaglio, 3 prodotti della categoria “carne ricomposta” acquistati dal fornitore esterno (cotechino, salsiccia suina e wurstel); 3 prodotti ortofrutticoli surgelati (minestrone gelo, pasta all’uovo gelo e funghi champignon gelo); 1 prodotto a base di uova (il “misto d’uovo”). L’allegato 5A del capitolato tecnico e i CAM non consentivano la somministrazione di “carne ricomposta” e non erano ammissibili prodotti ortofrutticoli non stagionali e ovoprodotti che non fossero biologici.
4.2.1. Rispetto alle suddette circostanze, secondo la ricorrente, vi sarebbe stata anche un’erronea attribuzione dei punteggi. La commissione avrebbe assegnato i punteggi relativi al criterio P.4.1 - che prevedeva l’attribuzione fino a 4 punti all’offerente che dimostrava il proprio impegno a fornire la maggiore percentuale di prodotti che fossero nel contempo: biologici, da km 0 e da filiera corta, applicando un metodo di calcolo diverso da quello indicato nel capitolato tecnico nella tabella inclusa nell’art. 12.1. In concreto, i concorrenti SS e DI avevano dichiarato l’impegno ad offrire il 100% dei prodotti biologici, a km 0 e filiera corta da essi indicati per la composizione dei rispettivi menu, e pertanto entrambi avrebbero dovuto ottenere il medesimo punteggio massimo (4 punti). Invece, la commissione ha dapprima individuato l’offerta contenente il maggior numero di prodotti aventi le caratteristiche previste dal criterio P.4.1 e, dopo aver constatato che l’aggiudicataria aveva offerto 111 prodotti rispondenti al criterio, ha riconosciuto una percentuale pari al 100% ed ha assegnato loro il massimo tabellare di 4 punti. La ditta appellante, avendo offerto 70 prodotti (pari a circa il 63% rispetto ai 111 prodotti offerti da SS), ha invece ottenuto solo 2 punti.
4.2.2. Analoga censura, per l’appellante, riguarda i criteri P.5.1 (quantità di alimenti il cui completo fabbisogno è soddisfatto con tipologie di prodotti biologici) e P.5.2 (quantità di alimenti il cui completo fabbisogno è soddisfatto con tipologie di prodotti biologici - agricoltura sociale) in cui la stessa ha ottenuto solo 2 punti mentre per ognuno dei predetti criteri avrebbe dovuto conseguire 4 punti (come la società aggiudicataria), avendo dichiarato l’impegno a fornire i prodotti dichiarati in offerta nella misura del 100%. In sostanza, se si fossero correttamente applicate le formule di calcolo presenti a pag. 44 del capitolato tecnico la ricorrente si sarebbe aggiudicata l’appalto (dato che il divario è stato di 2,42 punti) poiché avrebbe ottenuto nel complesso 6 punti in più (2 punti in più in relazione a ciascuno dei criteri P4.1, P5.1 e P.5.2).
4.3. Secondo parte appellante l’aggiudicataria andava comunque esclusa dalla procedura di gara in ragione dell’incongruità della sua offerta nella parte relativa al costo del lavoro e/o comunque per la violazione dei trattamenti salariali minimi, tenendo anche conto del numero di addetti preventivati per l’esecuzione della commessa.
4.4. I provvedimenti gravati sarebbero stati illegittimi anche per non aver preso atto della natura omissiva e fuorviante delle dichiarazioni rese dall’aggiudicataria in ordine ai propri illeciti professionali e per non averne tratto le dovute conseguenze ai fini dell'esclusione di quest'ultima dalla procedura ai sensi dell'articolo 95 comma 1, lett.e), dell’art. 96, dell’art. 98, comma 3, lett. b) e lett. c) del decreto legislativo n. 36 del 2023.
5. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio il 9 settembre 2025 chiedendo il rigetto dell’appello.
6. La società SS si è costituita il 15 settembre 2025, depositando anche un appello incidentale sostanzialmente rivolto contro la dichiarazione di improcedibilità del suo ricorso incidentale in primo grado.
7. Tutte le parti costituite hanno poi depositato ulteriori memorie e documenti.
8. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 29 gennaio 2026.
9. L’appello non è fondato.
10. In relazione al primo motivo di appello, concernente l’asserita offerta condizionata dell’aggiudicataria, va rilevato che quest’ultima si è comunque impegnata direttamente e immediatamente ad erogare le prestazioni supplementari (in caso di situazioni eccezionali o di particolari ricorrenze istituzionali) mediante una pluralità di strumenti alternativi, che rappresentano il ventaglio di alternative a disposizione dell'offerente per garantire il servizio. In particolare, l’aggiudicataria ha assunto l’obbligo, relativamente alla gestione delle emergenze, di impiegare strutture alternative a quelle ordinarie subordinando le modalità specifiche di svolgimento del servizio ad una autorizzazione preventiva da parte della Stazione appaltante (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 8602 del 2025). Ne discende che l’obbligo contrattuale di garantire una continuità di servizio deve ritenersi rispettato, non essendo subordinato ad un evento incerto riferibile ad un soggetto terzo, e risulta coerente con le regole di gara (l’aggiudicataria ha proposto una serie eterogenea di strumenti non solo limitati all’uso delle cucine dell’Arma dei Carabinieri o della Polizia di Stato, come analiticamente risulta dallo schema riportato a p. 247 della sua offerta tecnica. Inoltre, le cucine dell’Arma sono comunque nella sua disponibilità in forza di un contratto che le è stato aggiudicato ed è ancora efficace).
10.1. D’altra parte, questa Sezione ha già avuto modo di esaminare il medesimo profilo concludendo con la sentenza n. 8602 del 2025, relativa al lotto Centro del servizio di ristorazione collettiva in favore della Polizia di Stato, per la non sussistenza di un’offerta condizionata in presenza di un impegno analogo.
11. Nel secondo motivo di appello la ricorrente lamenta la mancata esclusione dell’aggiudicataria in ragione dell’offerta di prodotti vietati dai CAM di riferimento (DM 65 del 2020). In proposito, va innanzitutto rilevato che la stessa aggiudicataria ha depositato una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà con la quale ha dichiarato, sotto propria responsabilità civile e penale, il possesso dei requisiti minimi previsti dai CAM. La Stazione appaltante in sede di valutazione della documentazione presentata ha preso atto della dichiarazione sostitutiva, impegnandosi, correttamente, a porre in essere nella successiva fase di esecuzione le operazioni di verifica del rispetto dei criteri ambientali minimi (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 3411 e 3542 del 2025). In sostanza, come evidenziato dal Tar, il profilo dedotto non ha riguardato la fase dell’aggiudicazione.
11.1. Quanto all’asserita erronea valutazione in favore dell’aggiudicataria del requisito della “filiera corta”, richiesto ai fini dell’attribuzione del punteggio associato al criterio P.4.1. del capitolato, può condividersi la tesi del Tar secondo cui il relativo punteggio doveva in realtà essere attribuito “ in proporzione al maggior numero di prodotti ” biologici da Km 0 e filiera corta offerti ed alla relativa rappresentatività, e non in proporzione al numero di prodotti. Di conseguenza, il punteggio è stato calcolato in misura proporzionale rispetto al valore massimo riscontrato di prodotti di questo tipo da parte della Commissione, comparando le offerte provenienti dai vari operatori economici partecipanti alla gara.
11.2. Relativamente all’erroneo calcolo da parte della Commissione di gara dei prodotti biologici a km 0 e filiera corta proposti dall’aggiudicataria, va rilevato che la censura finisce per entrare nel merito delle valutazioni della Commissione la quale ha invece ritenuto, nell’ambito di un giudizio tecnico che non appare abnorme, sussistente la sostenibilità dei prodotti offerti in relazione anche al fabbisogno del lotto di gara.
11.3. Sempre nel secondo motivo di appello, la società ricorrente deduce che pur avendo avuto tutte e tre le caratteristiche richieste, cioè biologici, a Km 0 e a filiera corta, in relazione ai criteri P.5.1. (quantità di alimenti il cui completo fabbisogno è soddisfatto con tipologie di prodotti biologici) e P.5.2. (quantità di alimenti il cui completo fabbisogno è soddisfatto con tipologie di prodotti biologici - agricoltura sociale) avrebbe ottenuto solo 2 punti, mentre per ognuno dei predetti criteri avrebbe dovuto conseguire 4 punti (come la società aggiudicataria), avendo dichiarato l’impegno a fornire i prodotti indicati in offerta nella misura del 100%. In pratica, la Commissione avrebbe applicato non correttamente le formule di calcolo indicate nel capitolato tecnico a pag. 44.
11.4. Il motivo non è fondato. L’individuazione dei prodotti da far rientrare nelle categorie poi soggette all’applicazione della formula è infatti conseguenza di una valutazione discrezionale e tecnica dell’Amministrazione, sindacabile solo nel caso di palese inattendibilità del giudizio compiuto, circostanza quest’ultima non riscontrabile nel caso in esame dove peraltro la contestazione specifica è genericamente svolta con riguardo a tale profilo (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 412 del 2026).
11.5. In ogni caso, relativamente ai criteri P.5.1. e P.5.2. la suddetta griglia di attribuzione dei parametri prestazionali, contenuta nel paragrafo 12.1 del capitolato tecnico relativo alla valutazione delle offerte tecniche, ha comportato che la Commissione ha provveduto a conteggiare il numero dei prodotti proposti senza considerare le ripetizioni al fine di rendere omogenee ed equamente valutabili le offerte pervenute (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 9150 del 2025). I punteggi sono stati attribuiti, quindi, in maniera proporzionale rispetto ai valori massimi riscontrati di “prodotti biologici” e di “prodotti biologici provenienti da agricoltura sociale” offerti (cfr. verbale n. 6 di valutazione offerta tecnica dell’11 dicembre 2024). In pratica, il punteggio doveva essere calcolato in misura proporzionale rispetto al numero dei prodotti (=maggior numero) offerto, comparando le diverse offerte provenienti dagli operatori partecipanti alla gara.
11.6. Deve comunque ritenersi legittimo assegnare il punteggio massimo all'offerta tecnicamente migliore (quella con più prodotti) e riparametrare le altre. Questo evita che operatori con offerte molto diverse ottengano lo stesso punteggio solo perché hanno superato una soglia minima (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2284 del 2025).
12. Con il terzo motivo di appello, la ricorrente ha sostenuto che l’aggiudicataria andava comunque esclusa dalla procedura di gara in ragione dell’incongruità della sua offerta nella parte relativa al costo del lavoro e/o comunque per la violazione dei trattamenti salariali minimi, tenendo anche conto del numero di addetti preventivati per l’esecuzione della commessa.
12.1. La tesi di parte appellante non può essere condivisa. Innanzitutto, come evidenziato dal Tar, le tabelle ministeriali del settore (parametro di riferimento) individuano il costo orario complessivo del dipendente (comprensivo dei costi a carico del datore di lavoro) e non la retribuzione salariale minima. Non può poi essere dichiarato il carattere anomalo di un'offerta per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato indicato secondo valori in ipotesi inferiori rispetto a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali, essendo per converso consentiti scostamenti dalle voci di costo nelle stesse riassunte, spettando alla stazione appaltante valutare se si tratti discostamenti talmente significativi e, comunque, del tutto ingiustificati, da poter compromettere la complessiva affidabilità dell'offerta e indurre ad un giudizio di anomalia della stessa.
12.2. Peraltro, l’aggiudicataria in sede di offerta economica ha quantificato i costi della manodopera pari ad euro 8.278.495,94, in una misura superiore rispetto a quelli indicati dalla Stazione appaltante al paragrafo 4, pag. 7, del capitolato d’oneri (euro 8.272.961,80).
13. Nel quarto motivo di appello la ricorrente lamenta che l’aggiudicataria non sarebbe stata esclusa pur non avendo dichiarato che in contratti precedenti era incorsa in penali.
13.1. Il motivo è infondato. L’omissione dichiarativa dedotta dall’appellante riguardava informazioni sull’irrogazione di penali e che l’aggiudicataria non avesse esplicitato la percentuale esatta delle penali ricevute nella sua dichiarazione integrativa al DGUE. La natura e il numero delle stesse, poi dichiarate, non poteva determinare un illecito professionale grave tale da integrare il disposto dell’art. 98, lettera c), del d.lgs. n. 36 del 2023 anche ai sensi del paragrafo 2.2.1.3 delle Linee Guida Anac n. 6. In ragione di ciò, la Stazione appaltante, che conserva una sfera di discrezionalità nella valutazione dell’illecito professionale, ha ritenuto che le circostanze non esplicitate dalla concorrente e relative alla corretta percentuale delle penalità irrogate in altri contratti non fossero rilevanti ai fini dell’apprezzamento della sua affidabilità, in rapporto allo specifico oggetto della procedura concorsuale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 7282 del 2025).
14. Infine, quanto all’appello incidentale della SS, che seppure di poco supera i limiti dimensionali di cui all’art. 3, comma 1, lettera b, del d.P.C.S. 22 dicembre 2016, n. 167, lo stesso deve ritenersi infondato, tenuto conto che il Tar, avendo respinto il ricorso principale della odierna appellante, ha correttamente ritenuto improcedibile per carenza di interesse quello della controinteressata aggiudicataria.
15. Per le ragioni sopra esposte, l’appello principale e l’appello incidentale vanno respinti e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
16. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate senza peraltro gravare di sanzione economica il limitato sforamento dei limiti dimensionali dell’appello incidentale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Respinge l’appello incidentale proposto dalla società SS Service.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OV ES, Presidente FF
LA D'NG, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
OV Tulumello, Consigliere
NG Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA D'NG | OV ES |
IL SEGRETARIO