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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/10/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1083/24 V.G.
Tra
, elett.te dom.to in Lavello presso lo studio dell'avv. Parte_1
PI RE che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Lavello presso lo studio dell'avv. CP_1
IO Di IO che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: modifica delle condizioni della separazione.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 05.03.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 17.05.2024 ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni della separazione dalla coniuge , come risultanti CP_1 dall'accordo di separazione consensuale omologato da questo Tribunale con decreto del 02.03.2022 e dal successivo decreto del 07.03.2024 con cui, in accoglimento della domanda di modifica proposta dalla coniuge nel procedimento iscritto al n. 34/2023 R.G.V.G., sono stati autorizzati il trasferimento a Policoro dei figli minori e IO Per_1
– già collocati prevalentemente presso la madre nella casa coniugale di Lavello – e la loro iscrizione scolastica nel luogo della nuova residenza, con decorrenza dalla conclusione dell'anno scolastico
2023/24, e sono stati modificati i tempi e le modalità di permanenza dei minori con il padre.
Ha dedotto che, poiché la resistente si è trasferita a Policoro fin da gennaio 2023, egli, da quell'epoca e con la sola eccezione delle vacanze scolastiche estive del 2023, ha tenuto con sé i minori presso la propria casa di Lavello, continuando a versare alla coniuge il contributo di mantenimento per la prole di € 700,00 mensili (€ 350,00 per ciascun figlio) fino al mese di ottobre 2023 e sospendendo i pagamenti dal successivo mese di novembre;
che, con l'autorizzazione al trasferimento dei minori in Policoro con la madre, sono stati ampliati i tempi della loro permanenza con esso ricorrente durante le vacanze scolastiche;
che la resistente gli ha notificato atto di precetto per il mancato pagamento del contributo di mantenimento per la prole nei mesi da novembre 2023 ad aprile 2024 e non ha inteso rilasciare la casa coniugale di Lavello, di esclusiva proprietà di esso ricorrente.
Ha chiesto pertanto: “1) modificare le condizioni economiche della separazione e dichiarare non dovuto da parte di Parte_1
l'assegno mantenimento dei figli e Persona_2 CP_2 relativo al corrente mese di maggio (non essendo lo stesso ancora scaduto) e fino al termine dell'anno scolastico in corso, attesa la loro collocazione presso il padre fino a tale data, con conseguente mantenimento diretto da parte di quest'ultimo; 2) Ridurre l'assegno di mantenimento, posto a carico di , della metà o, in Parte_1 subordine, nella diversa misura ritenuta di giustizia, nei mesi di giugno, luglio e agosto di ogni anno, alla luce dell'ampliamento dei tempi di permanenza dei figli presso il padre, disponendo che quest'ultimo provveda al mantenimento diretto dei figli in detti periodi;
3) Fissare il contributo economico dovuto dalla madre per il mantenimento dei figli
e IO a partire da gennaio 2023, fino al termine dell'anno Per_1 scolastico in corso (8 giugno 2024) o, in subordine, per il periodo ritenuto di giustizia, o, in via ancora più gradata, per il corrente mese di maggio fino al termine dell'anno scolastico;
4) disporre la revoca della previsione circa l'assegnazione della casa coniugale a
[...]
, a far data dal trasferimento dei bambini a Policoro presso il CP_1 domicilio della madre al termine dell'anno scolastico. 5) Con vittoria di spese”.
Instaurato il contradditorio, si è costituita la resistente, la quale ha così dedotto e concluso: “insiste in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate negli eventuali altrui scritti difensivi, anche in udienza, nell'interesse della propria assistita, cui integralmente si riporta e che devono intendersi qui trascritti e fatti propri”.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 05.03.2025, sostituita con il deposito di note scritte, il ricorrente ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, la resistente si è riportata alle
“argomentazioni e conclusioni già rassegnate nella memoria del
22.08.2024” e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni. L'art. 473 bis.29 c.p.c. stabilisce che “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti in ogni tempo possono chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Sulla richiesta di modifica va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, come formatosi in relazione all'analoga previsione dei previgenti art. 156 c.c. e art. 9 della legge
898/1970, secondo cui i giustificati motivi che autorizzano la modificazione delle condizioni della separazione o del divorzio consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale le predette condizioni erano state stabilite.
È noto poi che la revisione delle condizioni deve rappresentare il risultato di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e non una mera presa d'atto della sopravvenienza di circostanze incidenti sul patrimonio o sul reddito di uno o di entrambi (v. Cass. 14734/2016 in materia di divorzio).
Tanto premesso, osserva il Tribunale che le circostanze di fatto dedotte dal ricorrente nel ricorso introduttivo in merito al trasferimento della resistente da Lavello a Policoro fin dal mese di gennaio 2023, alla permanenza dei figli a Lavello con il padre da gennaio 2023 fino alla chiusura dell'anno scolastico 2023/24, ad eccezione delle vacanze scolastiche del 2023, ed al mantenimento diretto della prole da parte del padre nel medesimo periodo, non sono state specificamente contestate dalla controparte e pertanto debbono ritenersi dimostrate.
I medesimi fatti, peraltro, risultano dalla documentazione prodotta dal ricorrente.
Consta, inoltre, agli atti, la pregressa pendenza, tra le medesime parti, del procedimento di modifica delle condizioni della separazione iscritto al n. 34/2023 R.G.V.G. di questo Tribunale, introdotto da CP_1 per l'autorizzazione a trasferire i minori con sé da Lavello a Policoro e definito con il decreto del 07.03.2024, sopra menzionato. La pendenza del suddetto procedimento all'epoca in cui CP_1 ha trasferito la propria dimora in Policoro e i figli, invece, sono rimasti con il padre in Lavello fino al termine dell'anno scolastico 2023/24 non consente, a giudizio del Tribunale, di qualificare l'intera permanenza dei minori con il padre come “fatto sopravvenuto” ai fini del presente processo.
Trattasi, invero, di circostanza che avrebbe dovuto essere fatta valere nel corso del menzionato procedimento di revisione, allo scopo di ottenere un provvedimento, anche provvisorio, di modifica sia della collocazione abitativa prevalente dei figli, sia del regime di mantenimento della prole.
Per le ragioni esposte, la domanda volta alla determinazione del contributo dovuto dalla resistente al ricorrente per il mantenimento dei figli da gennaio 2023 fino alla definizione del menzionato procedimento di modifica iscritto al n. 34/2023 R.G.V.G. di questo Tribunale è rigettata.
Per le medesime ragioni, non può trovare accoglimento la domanda di riduzione del contributo di mantenimento a carico del padre per effetto dell'incremento dei tempi di permanenza dei figli con lui, come disposto con il richiamato provvedimento di modifica del 07.03.2024, atteso che la domanda avrebbe dovuto essere proposta nell'ambito di quel procedimento, eventualmente a mezzo di impugnazione del decreto che lo ha definito.
La domanda volta alla determinazione del contributo dovuto dalla resistente al ricorrente per il mantenimento dei figli è, invece, fondata e va accolta per la parte relativa al periodo dal 07.03.2024 - data della pronuncia di modifica che ha fissato al termine dell'anno scolastico il trasferimento della prole a Policoro - fino alla conclusione dell'anno scolastico (08.06.2024), in quanto effettivamente fondata su un fatto sopravvenuto rispetto alla pronuncia di modifica appena menzionata.
Ed invero, risulta dimostrato, come sopra detto, che, all'esito di quella pronuncia, i figli hanno continuato a vivere presso l'abitazione del padre, che ha provveduto in via diretta al loro mantenimento, fino alla conclusione dell'anno scolastico (allorché si sono trasferiti dalla madre a Policoro), con la conseguenza che trattasi di circostanza nuova, sopravvenuta alla pronuncia del Tribunale di modifica delle condizioni della separazione.
Per il suddetto periodo, e tenuto conto delle presumibili esigenze dei figli e della rispettiva condizione reddituale dei genitori, va disposto che, a modifica delle condizioni della separazione, la resistente versi al ricorrente il contributo di mantenimento per la prole di complessivi
500,00 euro mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre alla metà delle spese straordinarie eventualmente sostenute, ove previamente concordate e adeguatamente documentate.
Del pari, va accolta la domanda di revoca dell'assegnazione all'odierna resistente della casa coniugale di Lavello, essendo venuti meno, con il trasferimento dei minori a Policoro, i presupposti dell'assegnazione.
La revoca deve essere disposta con decorrenza dalla data della presente sentenza, che ha accertamento il venir meno dei suddetti presupposti.
L'immobile rientra pertanto nell'ordinario regime giuridico connesso alla sua proprietà ovvero ad altri diritti reali o personali di godimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo specificato.
P.Q.M
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di con ricorso del 17.05.2025, ogni Parte_1 CP_1 diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto, a modifica delle condizioni della separazione coniugale, come attualmente in essere: a) revoca il contributo di mantenimento per la prole a carico del ricorrente per il periodo dal 07.03.2024 al 08.06.2024; b) pone a carico della resistente ed in favore del ricorrente, per il suddetto periodo, il contributo di mantenimento per la prole di complessivi
500,00 euro mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre alla metà delle spese straordinarie eventualmente sostenute, ove previamente concordate e adeguatamente documentate;
c) revoca l'assegnazione a della casa coniugale di via Galileo Galilei n. 2 in Lavello;
CP_1
2. condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in € 125,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Potenza, camera di consiglio del 06.10.2025
La Presidente est.