Art. 2. 1. L' articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive ). - 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformita' alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti gia' venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalita' per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresi' individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC).
4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorita' correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalita' che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi piu' gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attivita' constituente illecito".
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 3 della citata legge 28 dicembre 1993, n. 549 e' il seguente:
"Art. 3 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive). - 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n. 549/91, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, e' stabilita la data fino alla quale e' comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti gia' venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 1999. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma.
5. Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, e' comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti.
6. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10.
7. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi piu' gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attivita' costituente l'illecito".
- Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 549/1993 e' il seguente:
"Art. 10 (Incentivi per la riconversione produttiva e per la ricerca finalizzata alla individuazione di tecnologie e di prodotti sostitutivi delle sostanze lesive). - 1. Per il 1994 una quota del 2 per cento delle risorse previste dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46 , e successive modificazioni, e' destinata alla attuazione di programmi di innovazione tecnologica, di riconversione produttiva o di rilevamento dati, nonche' di programmi di smaltimento, riciclo e distruzioe delle sostanze lesive, che siano oggetto di domande presentate per il medesimo anno da imprese o loro concorzi che abbiano strutture di ricerca proprie ovvero che siano convenzionati con istituti, dipartimenti universitari o enti pubblici di ricerca.
2. Le imprese che producono o comunque utilizzano nel processo produttivo le sostanze lesive possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all' art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , per programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione delle medesime sostanze e il reimpiego della manodopera, ovvero la cessazione dell'attivita' sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonche' per programmi finalizzati allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi delle sostanze lesive.
3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente esprime il proprio parere sui programmi di cui ai commi 1 e 2.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' proporre al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) una variazione in aumento della quota riservata di cui al comma 1, in considerazione delle domande presentate e del particolare valore dei programmi proposti.
5. Nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e dela ricerca scientifica e tecnologica e' istituito un apposito capitolo destinato ad un fondo per la ricerca finalizzata alla riconversione di produzioni delle sostanze lesive.
6. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' emanato un regolamento che definisce le modalita' di utilizzazione del fondo di cui al comma 5.
7. Ai finanziamenti a carico del fondo di cui al comma 5 possono accedere universita' e centri di ricerca pubblici e privati sulla base di appositi programmi di lavoro redatti in osservanza dei criteri fissati dal regolamento dei cui al comma 6. Il predetto fondo puo' essere altresi' utilizzato per il cofinanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2".
"Art. 3 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive ). - 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformita' alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti gia' venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalita' per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresi' individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC).
4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorita' correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalita' che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi piu' gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attivita' constituente illecito".
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 3 della citata legge 28 dicembre 1993, n. 549 e' il seguente:
"Art. 3 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive). - 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n. 549/91, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, e' stabilita la data fino alla quale e' comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti gia' venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 1999. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma.
5. Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, e' comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti.
6. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10.
7. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi piu' gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attivita' costituente l'illecito".
- Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 549/1993 e' il seguente:
"Art. 10 (Incentivi per la riconversione produttiva e per la ricerca finalizzata alla individuazione di tecnologie e di prodotti sostitutivi delle sostanze lesive). - 1. Per il 1994 una quota del 2 per cento delle risorse previste dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46 , e successive modificazioni, e' destinata alla attuazione di programmi di innovazione tecnologica, di riconversione produttiva o di rilevamento dati, nonche' di programmi di smaltimento, riciclo e distruzioe delle sostanze lesive, che siano oggetto di domande presentate per il medesimo anno da imprese o loro concorzi che abbiano strutture di ricerca proprie ovvero che siano convenzionati con istituti, dipartimenti universitari o enti pubblici di ricerca.
2. Le imprese che producono o comunque utilizzano nel processo produttivo le sostanze lesive possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all' art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , per programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione delle medesime sostanze e il reimpiego della manodopera, ovvero la cessazione dell'attivita' sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonche' per programmi finalizzati allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi delle sostanze lesive.
3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente esprime il proprio parere sui programmi di cui ai commi 1 e 2.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' proporre al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) una variazione in aumento della quota riservata di cui al comma 1, in considerazione delle domande presentate e del particolare valore dei programmi proposti.
5. Nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e dela ricerca scientifica e tecnologica e' istituito un apposito capitolo destinato ad un fondo per la ricerca finalizzata alla riconversione di produzioni delle sostanze lesive.
6. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' emanato un regolamento che definisce le modalita' di utilizzazione del fondo di cui al comma 5.
7. Ai finanziamenti a carico del fondo di cui al comma 5 possono accedere universita' e centri di ricerca pubblici e privati sulla base di appositi programmi di lavoro redatti in osservanza dei criteri fissati dal regolamento dei cui al comma 6. Il predetto fondo puo' essere altresi' utilizzato per il cofinanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2".