Articolo 3 della Legge 12 marzo 1968, n. 235
Articolo 2Articolo 4
Versione
12 aprile 1968
Art. 3.
Gli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale, nell'industria e in agricoltura, con grado di inabilita' dal cinquanta al cinquantanove per cento, gia' indennizzati in capitale ai sensi delle disposizioni di legge richiamate nei precedenti articoli 1 e 2, per il conseguimento dell'assegno continuativo mensile di cui agli articoli 1 e 2 medesimi, sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare domanda all'istituto assicuratore, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 12 aprile 1968
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