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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rg7115 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7115 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. STRIANO ASSUNTA presso il quale elettivamente domicilia in Portici al viale Alemagna n.11,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. SAVARESE FORTUNATO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Armando Diaz n.8,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/04/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Portici il 16/03/2006 e che dalla loro unione nascevano due figli:
il 03.08.2007 e il 12.11.2011, entrambi minori, riferendo Per_1 Per_2
1 che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli in data 11.01.2021, era intervenuta separazione in forza di n.821/2021 del 28.01.2021 resa nel Pt_3
procedimento RG 14329/2020, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- la casa coniugale sita in Portici al Vico S. Antonio 1.4 resterà assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarla con i figli nato a [...]_3
Napoli il 03.08.2007, e nata a [...] il [...];
- Alcun importo sarà dovuto dal ricorrente alla sig.ra Parte_1 Pt_2
a titolo di contributo al suo mantenimento,
[...]
- corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2
mantenimento dei due figli la somma di euro 600,00 (settecento) mensili
(rivalutabili di anno in anno secondo gli indici ISTAT) oltre ad euro 100,00
(cento euro) per le utenze, sino a quando il sig. non effettuerà il cambio di Pt_1
residenza che può consentire alla sig.ra di percepire ulteriori ed eventuali Pt_2
benefici di legge. Tali somme saranno versate a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra all'IBAN noto al ricorrente, come l'assegno Pt_2
unico percepito interamente dalla sig.ra nonché il 50% delle spese Pt_2
straordinarie (scolastiche, extrascolastiche e mediche), così come stabilito nel verbale
2 e nel decreto di omologa prodotto in atti.
- I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, mantenendo il loro domicilio prevalente presso la madre. Il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita secondo le seguenti modalità: due pomeriggi per settimana dalle
16.00 alle 20.00. In maniera alternativa con la madre potrà tenere con sé i figli per l'intero fine settimana dal sabato mattina alle ore 9,00 per ricondurli la domenica alle ore 20.00 presso l'abitazione della madre;
- In relazione alle festività natalizie i minori potranno trascorrere ad anni alterni con il padre e la madre dal 23.12 al 27.12. e dal 31.12 al 03.01. Analogamente
i minori trascorreranno alternativamente con il padre e la madre le “vacanze
Pasquali” ovverosia dal venerdì antecedente la Pasqua al lunedì successivo.
Analoga alternanza sarà applicata per i giorni feriali nei quali ricorrono le festività nazionali oltre che per i giorni dei compleanni dei figli minori, mentre trascorreranno con il padre il giorno del suo compleanno e della Festa del Papà e con la madre il giorno del compleanno della stessa e della Festa della Mamma anche se ricadenti in periodi non di pertinenza del genitore. Tali accordi potranno subite variazioni, sull'accordo dei genitori laddove esigenze dei figli e/o il lavoro del padre (Cuoco) rendano necessarie tali modifiche;
- nel periodo estivo i minori trascorreranno un periodo di 15 giorni continuativi con il padre, ovvero due distinti periodi di gg. 7 da concordare non appena il Pt_1
avrà avuto conoscenza del suo periodo di ferie;
- il ricorrente si impegna, contestualmente alla sottoscrizione del Parte_1
presente atto, a trasferire la propria residenza, attualmente presso l'abitazione occupata dalla presso altra abitazione.” Pt_2
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
3 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Portici il 16/03/2006 (atto n.15, parte I, s. A, reg.
Atti Matrimonio anno 2006);
• omologa le condizioni pattuite dalle parti,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Portici per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 25/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7115 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. STRIANO ASSUNTA presso il quale elettivamente domicilia in Portici al viale Alemagna n.11,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. SAVARESE FORTUNATO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Armando Diaz n.8,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/04/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
Portici il 16/03/2006 e che dalla loro unione nascevano due figli:
il 03.08.2007 e il 12.11.2011, entrambi minori, riferendo Per_1 Per_2
1 che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli in data 11.01.2021, era intervenuta separazione in forza di n.821/2021 del 28.01.2021 resa nel Pt_3
procedimento RG 14329/2020, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- la casa coniugale sita in Portici al Vico S. Antonio 1.4 resterà assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarla con i figli nato a [...]_3
Napoli il 03.08.2007, e nata a [...] il [...];
- Alcun importo sarà dovuto dal ricorrente alla sig.ra Parte_1 Pt_2
a titolo di contributo al suo mantenimento,
[...]
- corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2
mantenimento dei due figli la somma di euro 600,00 (settecento) mensili
(rivalutabili di anno in anno secondo gli indici ISTAT) oltre ad euro 100,00
(cento euro) per le utenze, sino a quando il sig. non effettuerà il cambio di Pt_1
residenza che può consentire alla sig.ra di percepire ulteriori ed eventuali Pt_2
benefici di legge. Tali somme saranno versate a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra all'IBAN noto al ricorrente, come l'assegno Pt_2
unico percepito interamente dalla sig.ra nonché il 50% delle spese Pt_2
straordinarie (scolastiche, extrascolastiche e mediche), così come stabilito nel verbale
2 e nel decreto di omologa prodotto in atti.
- I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, mantenendo il loro domicilio prevalente presso la madre. Il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita secondo le seguenti modalità: due pomeriggi per settimana dalle
16.00 alle 20.00. In maniera alternativa con la madre potrà tenere con sé i figli per l'intero fine settimana dal sabato mattina alle ore 9,00 per ricondurli la domenica alle ore 20.00 presso l'abitazione della madre;
- In relazione alle festività natalizie i minori potranno trascorrere ad anni alterni con il padre e la madre dal 23.12 al 27.12. e dal 31.12 al 03.01. Analogamente
i minori trascorreranno alternativamente con il padre e la madre le “vacanze
Pasquali” ovverosia dal venerdì antecedente la Pasqua al lunedì successivo.
Analoga alternanza sarà applicata per i giorni feriali nei quali ricorrono le festività nazionali oltre che per i giorni dei compleanni dei figli minori, mentre trascorreranno con il padre il giorno del suo compleanno e della Festa del Papà e con la madre il giorno del compleanno della stessa e della Festa della Mamma anche se ricadenti in periodi non di pertinenza del genitore. Tali accordi potranno subite variazioni, sull'accordo dei genitori laddove esigenze dei figli e/o il lavoro del padre (Cuoco) rendano necessarie tali modifiche;
- nel periodo estivo i minori trascorreranno un periodo di 15 giorni continuativi con il padre, ovvero due distinti periodi di gg. 7 da concordare non appena il Pt_1
avrà avuto conoscenza del suo periodo di ferie;
- il ricorrente si impegna, contestualmente alla sottoscrizione del Parte_1
presente atto, a trasferire la propria residenza, attualmente presso l'abitazione occupata dalla presso altra abitazione.” Pt_2
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
3 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Portici il 16/03/2006 (atto n.15, parte I, s. A, reg.
Atti Matrimonio anno 2006);
• omologa le condizioni pattuite dalle parti,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Portici per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 25/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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