Art. 2. 1. Nel primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , quale modificato dall' articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694 , la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a lire 120 milioni".
NOTE
Nota all'art. 2:
il primo comma dell'art. 25 (Esenzioni e riduzioni) del D.P.R. n. 643/1972 (istitutivo della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) come modificato prima dall' art. 1 del D.P.R. n. 688/1974 e poi dall' art. 3 della legge n. 694/1975 , per le modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente:
"Sono esenti dall'imposta di cui all'art. 2 gli incrementi di valore:
a) degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dai relativi consorzi o associazioni dotate di personalita' giuridica;
b) degli immobili trasferiti a titolo oneroso tra gli enti di cui alla lettera a);
c) degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, da enti pubblici o privati legalmente riconosciuti, qualora la donazione, l'istituzione di erede o il legato abbiano scopo specifico di assistenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o pubblica utilita'. L'esenzione e' revocata qualora la realizzazione dello scopo non sia dimostrata entro cinque anni dall'acquisto mediante l'esibizione di idonea documentazione all'ufficio del registro;
d) dei fondi rustici, comprese le costruzioni rurali di cui all' art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , trasferiti per causa di morte o per atto tra vivi nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice. E' diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e governo del bestiame, sempreche' la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessita' della coltivazione del fondo e dell'allevamento e governo del bestiame.
L'esistenza di questi requisiti deve essere attestata dall'ispettorato provinciale agrario; il lavoro della donna e' equiparato a quello dell'uomo nel calcolo della forza lavorativa;
e) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a lire 120 milioni.".
"e) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a lire 120 milioni".
NOTE
Nota all'art. 2:
il primo comma dell'art. 25 (Esenzioni e riduzioni) del D.P.R. n. 643/1972 (istitutivo della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) come modificato prima dall' art. 1 del D.P.R. n. 688/1974 e poi dall' art. 3 della legge n. 694/1975 , per le modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente:
"Sono esenti dall'imposta di cui all'art. 2 gli incrementi di valore:
a) degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dai relativi consorzi o associazioni dotate di personalita' giuridica;
b) degli immobili trasferiti a titolo oneroso tra gli enti di cui alla lettera a);
c) degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, da enti pubblici o privati legalmente riconosciuti, qualora la donazione, l'istituzione di erede o il legato abbiano scopo specifico di assistenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o pubblica utilita'. L'esenzione e' revocata qualora la realizzazione dello scopo non sia dimostrata entro cinque anni dall'acquisto mediante l'esibizione di idonea documentazione all'ufficio del registro;
d) dei fondi rustici, comprese le costruzioni rurali di cui all' art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , trasferiti per causa di morte o per atto tra vivi nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice. E' diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e governo del bestiame, sempreche' la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessita' della coltivazione del fondo e dell'allevamento e governo del bestiame.
L'esistenza di questi requisiti deve essere attestata dall'ispettorato provinciale agrario; il lavoro della donna e' equiparato a quello dell'uomo nel calcolo della forza lavorativa;
e) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a lire 120 milioni.".