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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 03/04/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Rossana Marcadella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 532/2022 promossa da:
( ), CP_1 C.F._1 Controparte_2
( , ), C.F._2 CP_3 C.F._3 CP_4
), ),
[...] C.F._4 Controparte_5 C.F._5
tutti residenti in [...], con il patrocinio dell'avv. Cardia
Massimo, elettivamente domiciliato presso il suo studio;
ATTORI
Contro
, residente a [...]
173;
CONVENUTO CONTUMACE residente a [...]; CP_7
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F. P.IVA ), in Controparte_8 P.IVA_1 P.IVA_2
personale del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Bologna (40138) Via
Larga n. 8, con il patrocinio dell'Avv. Lorenzo Locatelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
CONVENUTO
Conclusioni delle parti:
Parte attrice ha concluso come da note scritte depositate il 28.01.2025: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione: 1) IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare che il sinistro stradale occorso in data 22.8.19 per cui è causa si verificava per fatto e colpa esclusiva del Sig. , conducente del veicolo Peugeot 3008 tg. FP708RA di CP_7
proprietà della Sig.ra , assicurato presso la Controparte_6 CP_9
e, conseguentemente, dichiarare tenuti e condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento
[...]
di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dagli attori mediante pagamento in favore, rispettivamente: del
Sig. della somma complessiva residua di €. 256.013,75 (€. 331.798,75 - €. CP_1
75.785,00 di acconto), ovvero, in via del tutto subordinata, di €. 228.313,75 (€. 331.798,75 – €.
75.785,00 - €. 27.700,00), o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia;
del Sig. della somma di €.27.948,85, della Sig.ra della Controparte_2 CP_3
somma di €. 27.948,85, della Sig.ra della somma di €. 23.350,65, della Controparte_4
Sig.ra della somma di €. 23.350,65, o di quelle maggiori o minori somme Controparte_5
che saranno accertate e risulteranno di giustizia;
2) IN VIA SUBORDINATA, accertare e dichiarare che il sinistro di cui in narrativa si verificava per fatto e responsabilità assolutamente prevalente o concorrente del sig. e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento CP_7
dei danni, patrimoniali e non, subiti dagli attori mediante pagamento in favore: del Sig. CP_1
della somma complessiva residua di €. 256.013,75 (€. 331.798,75 - €. 75.785,00 di
[...]
acconto), ovvero, in via del tutto subordinata, di €. 228.313,75 (€. 331.798,75 – €. 75.785,00 - €.
27.700,00), o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, nella misura che risulterà dovuta secondo il grado di responsabilità accertato;
del Sig. della Controparte_2
somma di €.27.948,85, della Sig.ra della somma di €. 27.948,85, della Sig.ra CP_3 Controparte_4
della somma di €. 23.350,65, della Sig.ra della somma di €. 23.350,65, o Controparte_5
di quelle maggiori o minori somme che saranno accertate e risulteranno di giustizia, nella misura che risulterà dovuta secondo il grado di responsabilità accertato. 3) In ogni caso: - con rivalutazione monetaria
e interessi legali dal giorno del sinistro al saldo effettivo;
- con vittoria di spese e compensi professionali anche del procedimento di A.T.P. e della fase della negoziazione assistita e, a questo riguardo, con condanna per lite temeraria di controparte ex art. 96 c.p.c.”
Parte convenuta ha concluso come da note depositate il Controparte_8
28.01.2025: “NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: respingersi ogni avversa domanda avanzata nei riguardi dei convenuti, perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa, dichiarandosi la satisfattività della somma versata dalla Compagnia in sede stragiudiziale;
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO: nella denegata ipotesi di riconoscimento di un diritto al risarcimento del danno spettante all'attore, ridursi in ogni caso le pretese avanzate in citazione mantenendosi
l'obbligazione della convenuta in termini di stretta proporzione, anche in relazione al concorso che dovesse essere riconosciuto in capo alla danneggiata, con gli effettivi danni subiti da parte attrice, questi ultimi da accertarsi con ricorso a strumenti tecnici e di prova rigorosi, ampiamente ridimensionandosi le avverse detraendo quanto erogato da e da Controparte_10 Controparte_11
IN OGNI CASO: con vittoria di spese ed onorari di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_5 Controparte_4
citavano in giudizio e Controparte_6 CP_7 Controparte_8
chiedendone la condanna al pagamento:
- della somma di euro 256.013,75 residua dovuta per il risarcimento dei danni subiti da sia patrimoniali (da spese mediche per euro 4.977,17, danni materiali alla CP_1
motocicletta per euro 3.650,00= -data dalla differenza tra prezzo di acquisto, e il ricavato dalla vendita sommato all'indennizzo ricevuto dall'assicurazione-, spese per il soccorso stradale e trasporto del veicolo;
spese per il deposito del veicolo incidentato, spese per l'acquisto di nuovi indumenti e attrezzature incidentate), che non patrimoniali
(segnatamente quello alla salute, in corrispondenza di un danno biologico permanente del
30%, da invalidità assoluta per giorni 30, parziale al 75%per giorni 60, parziale al 50% per giorni 90, oltre alla personalizzazione, cui aggiungere il danno non patrimoniale per n. 2 interventi chirurgici, il danno non patrimoniale sull'invalidità permanente, il danno incidente sulla capacità lavorativa);
-della somma di euro 102.599,00= a titolo di danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale in favore del padre (per euro 27.948,85=), della madre CP_1
(per euro 27.948,85=, della sorella (per euro 23.350,65=), CP_3 Controparte_4
della sorella (per euro 23.350,65=). Controparte_5
Somme dovute a titolo di risarcimento del danno cagionato all'attore da CP_1
un sinistro stradale occorso il 22.08.2019, in località Gambarare, all'incrocio tra la Strada
Statale 309 Romea e la via Bastie. A fondamento della domanda risarcitoria, parte attrice ha prospettato la dinamica del sinistro (una collisione con l'autoveicolo Peugeot 309 di proprietà della convenuta e condotta da e assicurato da e i danni che ne sono CP_7 Controparte_8
conseguiti.
In particolare, per quanto concerne la dinamica dell'incidente, parte attrice allegava come percorreva la Strada Statale 309 Romea alla guida del proprio motocicletta CP_1
quando, giunto in località Gambarare, all'incrocio con la via Bastie, veniva travolto dall'auto guidata dal sig. , il quale del tutto improvvisamente ed in modo CP_7
estemporaneo effettuava la manovra di svolta a sinistra per immettersi sulla via Bastie, così travolgendo la motocicletta condotta dall'attore, il quale stava percorrendo la Strada Statale
309 Romea e aveva il diritto di precedenza sui veicoli in svolta verso via Bastie.
Dei tre convenuti, tutti tempestivamente e regolarmente chiamati in giudizio, si costituiva soltanto la Compagnia assicurativa, la quale resisteva alle domande attoree contestando la dinamica del sinistro, deducendo, in particolare, come il veicolo condotto dal convenuto
, il 22.08.2019 alle ore 18:30 circa, avanzava lungo la S.S. 309 Romea con CP_7
direzione sud-nord e, giunto in prossimità dell'intersezione sulla corsia centrale di canalizzazione, si arrestava in corrispondenza della striscia trasversale di dare precedenza, ivi presente. Dopo essersi accertato di poter eseguire la manovra in totale sicurezza, egli intraprendeva la svolta a sinistra, in direzione del ramo nord della via Bastie. A manovra già intrapresa, quando impegnava già l'incrocio per la svolta, si avvedeva del motociclo sopraggiungente dalla direttrice, che ad elevata velocità eseguiva una manovra di sorpasso di un mezzo pesante che lo precedeva nella marcia. Ne seguiva la collisione tra il motoveicolo condotto da e la fiancata posteriore destra dell'automobile CP_1
condotta da . CP_7
La compagnia assicuratrice, pertanto, ravvedeva nella condotta imprudente dell'attore l'unica se non prevalente causa del sinistro, considerato che:
- la motocicletta, dopo l'urto, strisciava a terra con forza per circa 60 metri;
- dallo schizzo planimetrico allegato al Rapporto risultava evidente come l'autovettura assicurata avesse già da parecchi metri impegnato la carreggiata;
- i danni subiti dall'automobile erano principalmente nella regione posteriore della fiancata destra (che dimostra come, al momento dell'impatto, l'automobile avesse già impegnato l'incrocio per la svolta a sinistra);
- gli accertamenti effettuati dell'Autorità intervenuta (Carabinieri-Tenenza di Mira) dimostrano la responsabilità di nella causazione del sinistro. CP_1
La convenuta contestava altresì il quantum del risarcimento richiesto, Controparte_8
specificando di aver già versato all'attore la somma di euro 75.785,00= a CP_1
titolo di risarcimento e che il medesimo aveva in ogni caso percepito la somma di euro
27.700,00=, in forza della polizza infortuni contratta con Zurich Assicurazioni.
La causa veniva istruita tramite assunzione di prova per testi, e di interpello, nonché tramite l'acquisizione degli originali dei filmati delle telecamere di video sorveglianza del
CP_12
1.
La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
La dinamica dell'incidente è infatti chiara nell'individuare l'esclusiva responsabilità di nella causazione dell'incidente stradale. CP_1
Le telecamere di videosorveglianza del il cui filmato è stato acquisito in CP_12
originale agli atti del procedimento, hanno ripreso interamente le modalità dello scontro tra la moto condotta dall'attore e l'automobile condotta dal convenuto, non lasciando spazio a dubbi sulla dinamica dell'incidente, nonché sulla responsabilità in capo al
CP_1
In particolare, il filmato mostra chiaramente come la Peugeot condotta dal , CP_7
sopraggiunta all'incrocio tra la Strada Statale Romea e la via Bastie, si arrestava nella corsia della carreggiata dedicata alla svolta a sinistra (in prossimità del segnale di “stop”), per consentire il passaggio ai veicoli dotati di precedenza. La macchina rimaneva ivi ferma, fino a quando, esauritisi i veicoli in transito sulla medesima strada statale in direzione opposta, impegnava l'incrocio per la svolta a sinistra (minuto 2:29 del filmato).
Invero, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, la svolta a sinistra da parte del
è stata tutt'altro che improvvisa e ciò è dimostrato in primis dal fatto che, tra il CP_7
momento in cui l'incrocio è stato impegnato e quello effettivo della manovra, sono trascorsi alcuni secondi. Infatti, come si evince chiaramente dal filmato, era CP_7
dapprima fermo sulla linea dello stop (min. 2:22 del filmato), una volta data la precedenza all'ultimo veicolo visibile proveniente dalla direzione opposta (una autovettura berlina di colore chiaro), egli avanzava oltre la linea dello stop, per posizionarsi al centro dell'incrocio
(min: 2:29) e, sempre in marcia, intraprendeva la svolta a sinistra (min. 2:29) senza che nessun'altro veicolo fosse individuabile nell'orizzonte (ampio) del filmato. A svolta già ben intrapresa, con la parte anteriore del veicolo proiettata sulla sinistra (e ruote anteriori indirizzate verso la via Bastie) compare (sempre nell'orizzonte del filmato, che si ribadisce in ogni caso essere ampio) la motocicletta guidata dall'attore (min. 2:30).
Nel momento in cui la motocicletta risulta visibile (min. 2:30), quindi, il veicolo del convenuto aveva già impegnato il centro dell'incrocio per la svolta a sinistra. In tale istante
(min. 2:30), dunque, il sopraggiungendo nei pressi dell'intersezione stradale, vista CP_1
la Peugeot al centro dell'incrocio, avrebbe potuto e dovuto rallentare, iniziando ad arrestare la sua corsa.
Egli, al contrario, proseguiva la marcia a velocità sostenuta, accertata come superiore ai limiti imposti, giungendo a collidere con il paraurti posteriore destro della Peugeot (min.
2:32), oramai tutta incanalata verso la via Bastia.
E proprio la circostanza che la macchina abbia riportato danni alla parte posteriore destra dimostra chiaramente come la collisione si sia verificata quando ormai la Peugeot, non solo aveva impegnato l'incrocio, ma era già in direzione via Bastie.
Al contrario, se la svolta fosse stata realmente estemporanea, e dunque il veicolo guidato dal si fosse repentinamente indirizzato a sinistra, quando la motocicletta era ormai CP_7
visibile e prossima, lo scontro avrebbe sicuramente arrecato danni anche alla parte anteriore del veicolo.
Appurato che la condotta del convenuto sia stata conforme alle norme del Codice della
Strada, che impongono (art. 145, comma 2 CdS) l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione, resta da capire se egli avrebbe potuto tenere una condotta diversa da quella concretamente attuata e, dunque, se possa affermarsi, in positivo, che egli abbia usato la massima prudenza imposta a tutti i conducenti in prossimità delle intersezioni stradali. Il convenuto, sentito all'udienza del 29 giugno 2023 ha affermato che era stato il CP_1
ad urtarlo “mentre stavo svoltano a sinistra e lui è venuto in sorpasso da un camion e mi ha preso il paraurti dietro (…) mi sono fermato allo stop per aver la precedenza e una volta avuta, ossia che gli altri si sono fermati, avendo io la precedenza, ho iniziato la curva e mentre stavo facendo la curva è arrivata a forte velocità la moto guidata da che mi ha preso dietro, dopo aver sorpassato un Tir”. CP_1
Una volta realizzato (in poche frazioni di secondo) l'imminente scontro, egli ha dichiarato di aver “accelerato per evitare l'impatto più centrale con l'auto e che mi ammazzasse i figli, perché quando ero a 45° ho visto che stava arrivando la moto di quindi ho cercato di accelerare per tentare che CP_1
mi prendesse quanto meno da dietro, e non nella parte centrale dell'auto”.
Al contrario, la moto del era “era in piena fase di accelerazione e non ha frenato, tant'è CP_1
che i Carabinieri non hanno rilevato alcun segno di frenata, tra l'altro non so neppure se mi ha visto avendo sorpassato il camion”.
Dunque, il convenuto ha ammesso la circostanza allegata da parte attrice, e cioè di aver accelerato la svolta, resosi conto del sopraggiungere della moto a gran velocità.
Non può affermarsi che tale condotta tenuta dal convenuto abbia concorso a determinare l'evento, il quale si sarebbe in ogni caso verificato (dal momento che i rilievi hanno accertato l'assenza di segni di frenata sull'asfalto). Parimenti, può affermarsi come tale manovra non abbia inciso sull'aggravamento delle conseguenze dannose del sinistro, dal momento che l'accelerazione era evidentemente moderata, e non può, in tutta evidenza, aver determinato una maggiore violenza dell'impatto. Anzi, al contrario, l'accelerazione ha fatto si che la motocicletta non andasse ad abbattersi contro la parte centrale del veicolo, ma con quella posteriore, determinando con il paraurti.
Dunque, dalle immagini dell'incidente si può trarre la conclusione, in base al criterio del
“più probabile che non”, che anche laddove il non avesse accelerato la propria CP_7
manovra, l'incidente si sarebbe comunque verificato con le medesime modalità e ciò in quanto la velocità cui stava sopraggiungendo il motociclo - presumibilmente a seguito del sorpasso del mezzo pesante-, unita al fatto che il tutto è avvenuto in poche frazioni di secondo (e dunque l'accelerazione del non poteva che essere moderata), erano tali CP_7
da impedire una diversa dinamica dei fatti. Al contrario, tutti gli elementi emersi durante l'istruttoria, non solo dunque il filmato, che
è comunque da solo sufficiente alla ricostruzione del fatto, ma anche le prove testimoniali raccolte e i rilievi effettuati dalle Autorità intervenute, convergono tutti nell'affermazione della esclusiva responsabilità in capo a , la cui linea difensiva si è basata CP_1
unicamente nell'attribuire l'incidente alla condotta imprudente del convenuto, smentita tuttavia dalle risultanze probatorie.
Pur ritenendo chiara la dinamica dall'analisi del solo filmato, si richiamano le dichiarazioni rese dal teste testimone oculare, il quale ha affermato che “quando la Testimone_1
Peugeot ha iniziato la manovra di svolta non c'era e non si sentiva nessuna moto e preciso che in via Romea
c'è la doppia linea continua per terra, ho visto il motociclo solo quando ha accelerato sopra giri a 50 metri circa dalla macchina bianca che si era fermata per dare la precedenza alla Peugeot, come ho riferito ai carabinieri;
adr: io ero a distanza di 6-7 metri dalla macchina bianca che ha dato la precedenza;
adr: io ero a bordo di una Peugeot 2008; adr: la macchina bianca era la capofila della colonna di macchine che si trovava sulla mia sinistra nella strada S.s. Romea” e da , anch'egli testimone Testimone_2
oculare che ha dichiarato di aver visto arrivare il motociclo “nel momento in cui la Peugeot aveva iniziato a fare la manovra, cioè a girare a sinistra”.
Non appaiono condivisibili le censure mosse da parte attrice alla deposizione di
[...]
dal momento che, epurati i particolari, che possono anche confondersi a Tes_1
distanza di anni, le affermazioni rese sulla dinamica (in particolare sulla svolta a sinistra di non improvvisa ed estemporanea -avendo egli svoltato prima che il CP_7
fosse visibile-) trovano effettivo riscontro nel filmato, e nella deposizione CP_1
dell'altro teste citato. In effetti, contrariamente a quanto affermato dall'attrice, le condizioni di traffico erano tutt'altro che scorrevoli;
non appare nemmeno rilevante il fatto che il teste abbia confuso il colore della macchina che precedeva il suo veicolo, dal momento che si tratta di particolari che non incidono sulla valutazione complessiva della testimonianza. Per quanto riguarda invero l'affermazione del sorpasso, da parte del del mezzo pesante, la circostanza trova riscontro non solo nelle affermazioni di CP_1
(“…è arrivata a forte velocità la moto guidata da che mi ha preso CP_7 CP_1
dietro, dopo aver sorpassato un Tir”), ma dallo stesso filmato, nel quale si vede chiaramente il mezzo pesante sopraggiungere appena dopo la motocicletta condotta dal , sicchè CP_7 appare verosimile, perché circostanziato e corroborato, che questi avesse terminato il sorpasso del TIR senza avvedersi del veicolo in svolta.
A ciò si aggiunga anche come, in sede di rilievi, le autorità abbiano accertato che sull'asfalto non erano presenti segni di frenata, e che la motocicletta condotta dal aveva la CP_1
sesta marcia inserita, tanto che gli veniva contestata la violazione dell'art. 141, comma 3 e comma 8 CdS.
Dunque, anche se l'orizzonte del filmato è limitato, dal momento che non consente di apprezzare il sopraggiungere di veicoli oltre una certa distanza, le dichiarazioni dei testimoni, i quali si trovavano all'incirca nella stessa posizione del , sono concordi CP_7
sul fatto che, al momento della svolta, la moto guidata dall'attore non fosse visibile. Da ciò discende che la sua distanza era tale, da consentire al di effettuare la svolta a CP_7
sinistra in sicurezza e nel rispetto delle regole sulla precedenza stradale.
Viceversa, l'attore, avvedutosi della presenza della vettura del convenuto, impegnata nella svolta a sinistra, avrebbe dovuto rallentare la velocità (comportamento in ogni caso doveroso, in prossimità dell'intersezione stradale) per permettere al convenuto di terminare la manovra.
Quanto affermato dall'attore, e cioè che la manovra di svolta sarebbe stata del tutto estemporanea, improvvisa ed inaspettata, non corrisponde alla dinamica dei fatti, poiché nel momento in cui il motociclo appare nel filmato (e quindi prima che l'impatto fosse prossimo), la Peugeot aveva già incominciato la svolta a sinistra.
Al contrario, non vi è prova che l'attore abbia tenuto una condotta adeguata allo specifico contesto, considerata la prossimità di un incrocio, con ben quattro diverse diramazioni (e veicoli quindi provenienti da quattro direzioni), e il traffico molto intenso, circostanze queste che imponevano una particolare cautela, nonché il mantenimento di una velocità adeguata, nei limiti imposti.
Priva di pregio è l'affermazione attorea per cui non sarebbe stata provata l'eccessiva velocità della moto condotta dal dal momento che nel verbale redatto dalle CP_1
autorità intervenute nell'immediatezza del fatto è stata contestata la violazione 141, comma
3 e comma 8 CdS. Il provvedimento di archiviazione della multa disposto dalla Prefettura di Venezia, su ricorso dell'attore, è stato disposto con la motivazione di “avvenuta decorrenza dei termini” e non in seguito a valutazioni di merito.
A ciò si aggiunga che tutte le testimonianze raccolte convergono nell'indicare l'eccessiva velocità del e inoltre, a riprova che il veicolo stesse viaggiando a velocità CP_1
sostenuta, la motocicletta, al momento dello scontro, aveva la sesta marcia inserita.
Infine, il repentino sopraggiungere della moto del si evince nitidamente anche dal CP_1
filmato agli atti.
2.
Così affermata la responsabilità di nella causazione del sinistro, le ulteriori CP_1
domande risultano assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico delle parti attrici nei confronti della convenuta costituita nella liquidazione di cui al dispositivo che Controparte_8
segue; la liquidazione è operata in applicazione dei parametri cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 previsti per lo scaglione sino a € 520.000,00=, con liquidazione delle relative fasi nei valori minimi, tenuto conto dell'effettiva attività svolta. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum» (Cfr. Cass. n. 28417/2018; Cass. n. 25553/2011; Cass. n.
5381/2006; Cass. n. 13113/2004; Cass. n. 22462/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
-RIGETTA le domande proposta dagli attori CP_1 Controparte_2 CP_3
ei confronti di ,
[...] Controparte_5 Controparte_4 Controparte_6 CP_7
e
[...] Controparte_8
-CONDANNA CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_5 [...]
alla rifusione in favore di delle spese di giudizio che CP_4 Controparte_8 liquida in € 11.229,00= a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario 15%, Cpa ed Iva come per legge.
Così deciso in Rovigo, 01 aprile 2025
Il Giudice
Rossana Marcadella
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Rossana Marcadella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 532/2022 promossa da:
( ), CP_1 C.F._1 Controparte_2
( , ), C.F._2 CP_3 C.F._3 CP_4
), ),
[...] C.F._4 Controparte_5 C.F._5
tutti residenti in [...], con il patrocinio dell'avv. Cardia
Massimo, elettivamente domiciliato presso il suo studio;
ATTORI
Contro
, residente a [...]
173;
CONVENUTO CONTUMACE residente a [...]; CP_7
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F. P.IVA ), in Controparte_8 P.IVA_1 P.IVA_2
personale del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Bologna (40138) Via
Larga n. 8, con il patrocinio dell'Avv. Lorenzo Locatelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
CONVENUTO
Conclusioni delle parti:
Parte attrice ha concluso come da note scritte depositate il 28.01.2025: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione: 1) IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare che il sinistro stradale occorso in data 22.8.19 per cui è causa si verificava per fatto e colpa esclusiva del Sig. , conducente del veicolo Peugeot 3008 tg. FP708RA di CP_7
proprietà della Sig.ra , assicurato presso la Controparte_6 CP_9
e, conseguentemente, dichiarare tenuti e condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento
[...]
di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dagli attori mediante pagamento in favore, rispettivamente: del
Sig. della somma complessiva residua di €. 256.013,75 (€. 331.798,75 - €. CP_1
75.785,00 di acconto), ovvero, in via del tutto subordinata, di €. 228.313,75 (€. 331.798,75 – €.
75.785,00 - €. 27.700,00), o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia;
del Sig. della somma di €.27.948,85, della Sig.ra della Controparte_2 CP_3
somma di €. 27.948,85, della Sig.ra della somma di €. 23.350,65, della Controparte_4
Sig.ra della somma di €. 23.350,65, o di quelle maggiori o minori somme Controparte_5
che saranno accertate e risulteranno di giustizia;
2) IN VIA SUBORDINATA, accertare e dichiarare che il sinistro di cui in narrativa si verificava per fatto e responsabilità assolutamente prevalente o concorrente del sig. e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento CP_7
dei danni, patrimoniali e non, subiti dagli attori mediante pagamento in favore: del Sig. CP_1
della somma complessiva residua di €. 256.013,75 (€. 331.798,75 - €. 75.785,00 di
[...]
acconto), ovvero, in via del tutto subordinata, di €. 228.313,75 (€. 331.798,75 – €. 75.785,00 - €.
27.700,00), o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, nella misura che risulterà dovuta secondo il grado di responsabilità accertato;
del Sig. della Controparte_2
somma di €.27.948,85, della Sig.ra della somma di €. 27.948,85, della Sig.ra CP_3 Controparte_4
della somma di €. 23.350,65, della Sig.ra della somma di €. 23.350,65, o Controparte_5
di quelle maggiori o minori somme che saranno accertate e risulteranno di giustizia, nella misura che risulterà dovuta secondo il grado di responsabilità accertato. 3) In ogni caso: - con rivalutazione monetaria
e interessi legali dal giorno del sinistro al saldo effettivo;
- con vittoria di spese e compensi professionali anche del procedimento di A.T.P. e della fase della negoziazione assistita e, a questo riguardo, con condanna per lite temeraria di controparte ex art. 96 c.p.c.”
Parte convenuta ha concluso come da note depositate il Controparte_8
28.01.2025: “NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: respingersi ogni avversa domanda avanzata nei riguardi dei convenuti, perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa, dichiarandosi la satisfattività della somma versata dalla Compagnia in sede stragiudiziale;
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO: nella denegata ipotesi di riconoscimento di un diritto al risarcimento del danno spettante all'attore, ridursi in ogni caso le pretese avanzate in citazione mantenendosi
l'obbligazione della convenuta in termini di stretta proporzione, anche in relazione al concorso che dovesse essere riconosciuto in capo alla danneggiata, con gli effettivi danni subiti da parte attrice, questi ultimi da accertarsi con ricorso a strumenti tecnici e di prova rigorosi, ampiamente ridimensionandosi le avverse detraendo quanto erogato da e da Controparte_10 Controparte_11
IN OGNI CASO: con vittoria di spese ed onorari di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_5 Controparte_4
citavano in giudizio e Controparte_6 CP_7 Controparte_8
chiedendone la condanna al pagamento:
- della somma di euro 256.013,75 residua dovuta per il risarcimento dei danni subiti da sia patrimoniali (da spese mediche per euro 4.977,17, danni materiali alla CP_1
motocicletta per euro 3.650,00= -data dalla differenza tra prezzo di acquisto, e il ricavato dalla vendita sommato all'indennizzo ricevuto dall'assicurazione-, spese per il soccorso stradale e trasporto del veicolo;
spese per il deposito del veicolo incidentato, spese per l'acquisto di nuovi indumenti e attrezzature incidentate), che non patrimoniali
(segnatamente quello alla salute, in corrispondenza di un danno biologico permanente del
30%, da invalidità assoluta per giorni 30, parziale al 75%per giorni 60, parziale al 50% per giorni 90, oltre alla personalizzazione, cui aggiungere il danno non patrimoniale per n. 2 interventi chirurgici, il danno non patrimoniale sull'invalidità permanente, il danno incidente sulla capacità lavorativa);
-della somma di euro 102.599,00= a titolo di danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale in favore del padre (per euro 27.948,85=), della madre CP_1
(per euro 27.948,85=, della sorella (per euro 23.350,65=), CP_3 Controparte_4
della sorella (per euro 23.350,65=). Controparte_5
Somme dovute a titolo di risarcimento del danno cagionato all'attore da CP_1
un sinistro stradale occorso il 22.08.2019, in località Gambarare, all'incrocio tra la Strada
Statale 309 Romea e la via Bastie. A fondamento della domanda risarcitoria, parte attrice ha prospettato la dinamica del sinistro (una collisione con l'autoveicolo Peugeot 309 di proprietà della convenuta e condotta da e assicurato da e i danni che ne sono CP_7 Controparte_8
conseguiti.
In particolare, per quanto concerne la dinamica dell'incidente, parte attrice allegava come percorreva la Strada Statale 309 Romea alla guida del proprio motocicletta CP_1
quando, giunto in località Gambarare, all'incrocio con la via Bastie, veniva travolto dall'auto guidata dal sig. , il quale del tutto improvvisamente ed in modo CP_7
estemporaneo effettuava la manovra di svolta a sinistra per immettersi sulla via Bastie, così travolgendo la motocicletta condotta dall'attore, il quale stava percorrendo la Strada Statale
309 Romea e aveva il diritto di precedenza sui veicoli in svolta verso via Bastie.
Dei tre convenuti, tutti tempestivamente e regolarmente chiamati in giudizio, si costituiva soltanto la Compagnia assicurativa, la quale resisteva alle domande attoree contestando la dinamica del sinistro, deducendo, in particolare, come il veicolo condotto dal convenuto
, il 22.08.2019 alle ore 18:30 circa, avanzava lungo la S.S. 309 Romea con CP_7
direzione sud-nord e, giunto in prossimità dell'intersezione sulla corsia centrale di canalizzazione, si arrestava in corrispondenza della striscia trasversale di dare precedenza, ivi presente. Dopo essersi accertato di poter eseguire la manovra in totale sicurezza, egli intraprendeva la svolta a sinistra, in direzione del ramo nord della via Bastie. A manovra già intrapresa, quando impegnava già l'incrocio per la svolta, si avvedeva del motociclo sopraggiungente dalla direttrice, che ad elevata velocità eseguiva una manovra di sorpasso di un mezzo pesante che lo precedeva nella marcia. Ne seguiva la collisione tra il motoveicolo condotto da e la fiancata posteriore destra dell'automobile CP_1
condotta da . CP_7
La compagnia assicuratrice, pertanto, ravvedeva nella condotta imprudente dell'attore l'unica se non prevalente causa del sinistro, considerato che:
- la motocicletta, dopo l'urto, strisciava a terra con forza per circa 60 metri;
- dallo schizzo planimetrico allegato al Rapporto risultava evidente come l'autovettura assicurata avesse già da parecchi metri impegnato la carreggiata;
- i danni subiti dall'automobile erano principalmente nella regione posteriore della fiancata destra (che dimostra come, al momento dell'impatto, l'automobile avesse già impegnato l'incrocio per la svolta a sinistra);
- gli accertamenti effettuati dell'Autorità intervenuta (Carabinieri-Tenenza di Mira) dimostrano la responsabilità di nella causazione del sinistro. CP_1
La convenuta contestava altresì il quantum del risarcimento richiesto, Controparte_8
specificando di aver già versato all'attore la somma di euro 75.785,00= a CP_1
titolo di risarcimento e che il medesimo aveva in ogni caso percepito la somma di euro
27.700,00=, in forza della polizza infortuni contratta con Zurich Assicurazioni.
La causa veniva istruita tramite assunzione di prova per testi, e di interpello, nonché tramite l'acquisizione degli originali dei filmati delle telecamere di video sorveglianza del
CP_12
1.
La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
La dinamica dell'incidente è infatti chiara nell'individuare l'esclusiva responsabilità di nella causazione dell'incidente stradale. CP_1
Le telecamere di videosorveglianza del il cui filmato è stato acquisito in CP_12
originale agli atti del procedimento, hanno ripreso interamente le modalità dello scontro tra la moto condotta dall'attore e l'automobile condotta dal convenuto, non lasciando spazio a dubbi sulla dinamica dell'incidente, nonché sulla responsabilità in capo al
CP_1
In particolare, il filmato mostra chiaramente come la Peugeot condotta dal , CP_7
sopraggiunta all'incrocio tra la Strada Statale Romea e la via Bastie, si arrestava nella corsia della carreggiata dedicata alla svolta a sinistra (in prossimità del segnale di “stop”), per consentire il passaggio ai veicoli dotati di precedenza. La macchina rimaneva ivi ferma, fino a quando, esauritisi i veicoli in transito sulla medesima strada statale in direzione opposta, impegnava l'incrocio per la svolta a sinistra (minuto 2:29 del filmato).
Invero, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, la svolta a sinistra da parte del
è stata tutt'altro che improvvisa e ciò è dimostrato in primis dal fatto che, tra il CP_7
momento in cui l'incrocio è stato impegnato e quello effettivo della manovra, sono trascorsi alcuni secondi. Infatti, come si evince chiaramente dal filmato, era CP_7
dapprima fermo sulla linea dello stop (min. 2:22 del filmato), una volta data la precedenza all'ultimo veicolo visibile proveniente dalla direzione opposta (una autovettura berlina di colore chiaro), egli avanzava oltre la linea dello stop, per posizionarsi al centro dell'incrocio
(min: 2:29) e, sempre in marcia, intraprendeva la svolta a sinistra (min. 2:29) senza che nessun'altro veicolo fosse individuabile nell'orizzonte (ampio) del filmato. A svolta già ben intrapresa, con la parte anteriore del veicolo proiettata sulla sinistra (e ruote anteriori indirizzate verso la via Bastie) compare (sempre nell'orizzonte del filmato, che si ribadisce in ogni caso essere ampio) la motocicletta guidata dall'attore (min. 2:30).
Nel momento in cui la motocicletta risulta visibile (min. 2:30), quindi, il veicolo del convenuto aveva già impegnato il centro dell'incrocio per la svolta a sinistra. In tale istante
(min. 2:30), dunque, il sopraggiungendo nei pressi dell'intersezione stradale, vista CP_1
la Peugeot al centro dell'incrocio, avrebbe potuto e dovuto rallentare, iniziando ad arrestare la sua corsa.
Egli, al contrario, proseguiva la marcia a velocità sostenuta, accertata come superiore ai limiti imposti, giungendo a collidere con il paraurti posteriore destro della Peugeot (min.
2:32), oramai tutta incanalata verso la via Bastia.
E proprio la circostanza che la macchina abbia riportato danni alla parte posteriore destra dimostra chiaramente come la collisione si sia verificata quando ormai la Peugeot, non solo aveva impegnato l'incrocio, ma era già in direzione via Bastie.
Al contrario, se la svolta fosse stata realmente estemporanea, e dunque il veicolo guidato dal si fosse repentinamente indirizzato a sinistra, quando la motocicletta era ormai CP_7
visibile e prossima, lo scontro avrebbe sicuramente arrecato danni anche alla parte anteriore del veicolo.
Appurato che la condotta del convenuto sia stata conforme alle norme del Codice della
Strada, che impongono (art. 145, comma 2 CdS) l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione, resta da capire se egli avrebbe potuto tenere una condotta diversa da quella concretamente attuata e, dunque, se possa affermarsi, in positivo, che egli abbia usato la massima prudenza imposta a tutti i conducenti in prossimità delle intersezioni stradali. Il convenuto, sentito all'udienza del 29 giugno 2023 ha affermato che era stato il CP_1
ad urtarlo “mentre stavo svoltano a sinistra e lui è venuto in sorpasso da un camion e mi ha preso il paraurti dietro (…) mi sono fermato allo stop per aver la precedenza e una volta avuta, ossia che gli altri si sono fermati, avendo io la precedenza, ho iniziato la curva e mentre stavo facendo la curva è arrivata a forte velocità la moto guidata da che mi ha preso dietro, dopo aver sorpassato un Tir”. CP_1
Una volta realizzato (in poche frazioni di secondo) l'imminente scontro, egli ha dichiarato di aver “accelerato per evitare l'impatto più centrale con l'auto e che mi ammazzasse i figli, perché quando ero a 45° ho visto che stava arrivando la moto di quindi ho cercato di accelerare per tentare che CP_1
mi prendesse quanto meno da dietro, e non nella parte centrale dell'auto”.
Al contrario, la moto del era “era in piena fase di accelerazione e non ha frenato, tant'è CP_1
che i Carabinieri non hanno rilevato alcun segno di frenata, tra l'altro non so neppure se mi ha visto avendo sorpassato il camion”.
Dunque, il convenuto ha ammesso la circostanza allegata da parte attrice, e cioè di aver accelerato la svolta, resosi conto del sopraggiungere della moto a gran velocità.
Non può affermarsi che tale condotta tenuta dal convenuto abbia concorso a determinare l'evento, il quale si sarebbe in ogni caso verificato (dal momento che i rilievi hanno accertato l'assenza di segni di frenata sull'asfalto). Parimenti, può affermarsi come tale manovra non abbia inciso sull'aggravamento delle conseguenze dannose del sinistro, dal momento che l'accelerazione era evidentemente moderata, e non può, in tutta evidenza, aver determinato una maggiore violenza dell'impatto. Anzi, al contrario, l'accelerazione ha fatto si che la motocicletta non andasse ad abbattersi contro la parte centrale del veicolo, ma con quella posteriore, determinando con il paraurti.
Dunque, dalle immagini dell'incidente si può trarre la conclusione, in base al criterio del
“più probabile che non”, che anche laddove il non avesse accelerato la propria CP_7
manovra, l'incidente si sarebbe comunque verificato con le medesime modalità e ciò in quanto la velocità cui stava sopraggiungendo il motociclo - presumibilmente a seguito del sorpasso del mezzo pesante-, unita al fatto che il tutto è avvenuto in poche frazioni di secondo (e dunque l'accelerazione del non poteva che essere moderata), erano tali CP_7
da impedire una diversa dinamica dei fatti. Al contrario, tutti gli elementi emersi durante l'istruttoria, non solo dunque il filmato, che
è comunque da solo sufficiente alla ricostruzione del fatto, ma anche le prove testimoniali raccolte e i rilievi effettuati dalle Autorità intervenute, convergono tutti nell'affermazione della esclusiva responsabilità in capo a , la cui linea difensiva si è basata CP_1
unicamente nell'attribuire l'incidente alla condotta imprudente del convenuto, smentita tuttavia dalle risultanze probatorie.
Pur ritenendo chiara la dinamica dall'analisi del solo filmato, si richiamano le dichiarazioni rese dal teste testimone oculare, il quale ha affermato che “quando la Testimone_1
Peugeot ha iniziato la manovra di svolta non c'era e non si sentiva nessuna moto e preciso che in via Romea
c'è la doppia linea continua per terra, ho visto il motociclo solo quando ha accelerato sopra giri a 50 metri circa dalla macchina bianca che si era fermata per dare la precedenza alla Peugeot, come ho riferito ai carabinieri;
adr: io ero a distanza di 6-7 metri dalla macchina bianca che ha dato la precedenza;
adr: io ero a bordo di una Peugeot 2008; adr: la macchina bianca era la capofila della colonna di macchine che si trovava sulla mia sinistra nella strada S.s. Romea” e da , anch'egli testimone Testimone_2
oculare che ha dichiarato di aver visto arrivare il motociclo “nel momento in cui la Peugeot aveva iniziato a fare la manovra, cioè a girare a sinistra”.
Non appaiono condivisibili le censure mosse da parte attrice alla deposizione di
[...]
dal momento che, epurati i particolari, che possono anche confondersi a Tes_1
distanza di anni, le affermazioni rese sulla dinamica (in particolare sulla svolta a sinistra di non improvvisa ed estemporanea -avendo egli svoltato prima che il CP_7
fosse visibile-) trovano effettivo riscontro nel filmato, e nella deposizione CP_1
dell'altro teste citato. In effetti, contrariamente a quanto affermato dall'attrice, le condizioni di traffico erano tutt'altro che scorrevoli;
non appare nemmeno rilevante il fatto che il teste abbia confuso il colore della macchina che precedeva il suo veicolo, dal momento che si tratta di particolari che non incidono sulla valutazione complessiva della testimonianza. Per quanto riguarda invero l'affermazione del sorpasso, da parte del del mezzo pesante, la circostanza trova riscontro non solo nelle affermazioni di CP_1
(“…è arrivata a forte velocità la moto guidata da che mi ha preso CP_7 CP_1
dietro, dopo aver sorpassato un Tir”), ma dallo stesso filmato, nel quale si vede chiaramente il mezzo pesante sopraggiungere appena dopo la motocicletta condotta dal , sicchè CP_7 appare verosimile, perché circostanziato e corroborato, che questi avesse terminato il sorpasso del TIR senza avvedersi del veicolo in svolta.
A ciò si aggiunga anche come, in sede di rilievi, le autorità abbiano accertato che sull'asfalto non erano presenti segni di frenata, e che la motocicletta condotta dal aveva la CP_1
sesta marcia inserita, tanto che gli veniva contestata la violazione dell'art. 141, comma 3 e comma 8 CdS.
Dunque, anche se l'orizzonte del filmato è limitato, dal momento che non consente di apprezzare il sopraggiungere di veicoli oltre una certa distanza, le dichiarazioni dei testimoni, i quali si trovavano all'incirca nella stessa posizione del , sono concordi CP_7
sul fatto che, al momento della svolta, la moto guidata dall'attore non fosse visibile. Da ciò discende che la sua distanza era tale, da consentire al di effettuare la svolta a CP_7
sinistra in sicurezza e nel rispetto delle regole sulla precedenza stradale.
Viceversa, l'attore, avvedutosi della presenza della vettura del convenuto, impegnata nella svolta a sinistra, avrebbe dovuto rallentare la velocità (comportamento in ogni caso doveroso, in prossimità dell'intersezione stradale) per permettere al convenuto di terminare la manovra.
Quanto affermato dall'attore, e cioè che la manovra di svolta sarebbe stata del tutto estemporanea, improvvisa ed inaspettata, non corrisponde alla dinamica dei fatti, poiché nel momento in cui il motociclo appare nel filmato (e quindi prima che l'impatto fosse prossimo), la Peugeot aveva già incominciato la svolta a sinistra.
Al contrario, non vi è prova che l'attore abbia tenuto una condotta adeguata allo specifico contesto, considerata la prossimità di un incrocio, con ben quattro diverse diramazioni (e veicoli quindi provenienti da quattro direzioni), e il traffico molto intenso, circostanze queste che imponevano una particolare cautela, nonché il mantenimento di una velocità adeguata, nei limiti imposti.
Priva di pregio è l'affermazione attorea per cui non sarebbe stata provata l'eccessiva velocità della moto condotta dal dal momento che nel verbale redatto dalle CP_1
autorità intervenute nell'immediatezza del fatto è stata contestata la violazione 141, comma
3 e comma 8 CdS. Il provvedimento di archiviazione della multa disposto dalla Prefettura di Venezia, su ricorso dell'attore, è stato disposto con la motivazione di “avvenuta decorrenza dei termini” e non in seguito a valutazioni di merito.
A ciò si aggiunga che tutte le testimonianze raccolte convergono nell'indicare l'eccessiva velocità del e inoltre, a riprova che il veicolo stesse viaggiando a velocità CP_1
sostenuta, la motocicletta, al momento dello scontro, aveva la sesta marcia inserita.
Infine, il repentino sopraggiungere della moto del si evince nitidamente anche dal CP_1
filmato agli atti.
2.
Così affermata la responsabilità di nella causazione del sinistro, le ulteriori CP_1
domande risultano assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico delle parti attrici nei confronti della convenuta costituita nella liquidazione di cui al dispositivo che Controparte_8
segue; la liquidazione è operata in applicazione dei parametri cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 previsti per lo scaglione sino a € 520.000,00=, con liquidazione delle relative fasi nei valori minimi, tenuto conto dell'effettiva attività svolta. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum» (Cfr. Cass. n. 28417/2018; Cass. n. 25553/2011; Cass. n.
5381/2006; Cass. n. 13113/2004; Cass. n. 22462/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
-RIGETTA le domande proposta dagli attori CP_1 Controparte_2 CP_3
ei confronti di ,
[...] Controparte_5 Controparte_4 Controparte_6 CP_7
e
[...] Controparte_8
-CONDANNA CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_5 [...]
alla rifusione in favore di delle spese di giudizio che CP_4 Controparte_8 liquida in € 11.229,00= a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario 15%, Cpa ed Iva come per legge.
Così deciso in Rovigo, 01 aprile 2025
Il Giudice
Rossana Marcadella