TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 9852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9852 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPYBBLICA ITBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Paola Giardina, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. 55643 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
C.F. 1 rappresentato e difeso dall' avv.to Pietro Parte 1 c.f.
SA e dall' avv.to Maria Letizia SA presso il cui studio in Roma alla via Livio
Andronico, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti. OPPONENTE
E
CP 1 c.f. C.F. 2 rappresentata e difesa dall'avv.to Luigi De Sisto
e dall'avv.to Teresina Mauro presso il cui studio in Roma alla via Panaro 14, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti. OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo in materia di muto tra privati.
CONCLUSIONI: come in atti.
Si premette che il presente giudizio è pervenuto a questo giudice, dopo una precedente assegnazione, in data 22.05.2023.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n° 12117/2021, emesso dal Parte 1
Tribunale Ordinario di Roma il 26.06.2021 nel procedimento R.G. 28133/2021, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore di CP 1 l'importo complessivo di euro
60.000,00, oltre interessi e spese del procedimento. La somma oggetto di ingiunzione costituiva ammontare residuo di un prestito di complessivi euro 68.000,00, restituiti, per fatto pacifico riconosciuto dall'opposta, per la minore somma di euro 8.000.00, garantito da una dichiarazione, datata 11.08.2020, con la quale il Pt 1 riconosceva di aver ricevuto in varie occasioni e parte in contante, la già menzionata somma.
A sostegno dell'opposizione Pt 1 non negava di aver sottoscritto la dichiarazione ma eccepiva di aver ricevuto la minore somma di euro 25.000,00; chiedeva dichiararsi la inesigibilità del credito per essersi la CP_1 impegnata a non agire in giudizio e per la mancata previsione di un termine per la restituzione;
concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo ed in via riconvenzionale per la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni nella misura di euro 10.000,00.
Parte opposta nel costituirsi insisteva sulla pretesa creditoria azionata in monitorio e chiedeva la conferma del decreto, previa concessione della provvisoria esecuzione e condanna ex art. 96 cpc al risarcimento dei danni nella misura di euro 20.000,00.
Concessa, dal giudice primo assegnatario, la provvisoria esecuzione al decreto, ed istruita documentalmente la causa, fatte precisare le conclusioni, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va respinta.
Giova ricordare, infatti, che, nel rito in esame, incombe sulla creditrice opposta, attrice in senso sostanziale, l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa e dunque, come precisato dalla Suprema Corte, di fornire la prova della “fonte, negoziale o legale, del suo diritto e, se previsto, del relativo termine di scadenza, limitandosi alla semplice allegazione dell'inadempimento della controparte", mentre ricade sulla debitrice opponente, convenuta in senso sostanziale, l'onere di provare la sussistenza di fatti estintivi, impeditivi e modificativi (Cass. SS. UU. Nr. 13533/2001), prova, per le ragioni di cui in seguito, mancante.
Non è provato, a fronte di una dichiarazione firmata dal Pt 1 e da questo mai disconosciuta, nella quale il medesimo si dichiara debitore per euro 68.000,00, che lo stesso ha ricevuto dalla CP_1 la sola somma inferiore di euro 24.000,00, a mezzo bonifici (cfr. doc. 1, 2 e 3 fascicolo opponente). e, in contanti, per euro 1.000,00. circostanza, peraltro, sconfessata per tabulas dall'opposta che ha prodotto bonifici in favore del Pt 1 er euro
49.000.00 (cfr. docc. da 1 a 8 fascicolo monitorio)
Va rigettata pertanto l'eccezione di patto simulato promossa dall'opponente. In tema di contratto simulato, peraltro, se il negozio - nella fattispecie la ricognizione di debito (cfr. doc. 21 fascicolo opposta). è stato redatto per iscritto, la prova della
-
simulazione, sia essa assoluta o relativa, può essere data soltanto mediante controdichiarazione (Cass. civ. n. 471-2003; n. 13634-2015), documento che, nel caso in esame, non è stato prodotto - o mediante altra dimostrazione dell'accordo simulatorio tra le parti, qui mancante.
A ciò si aggiunga che la ricognizione di debito, pur non costituendo autonoma fonte di obbligazione, produce un effetto confermativo del preesistente rapporto fondamentale, dispensando il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare tale rapporto, salvo prova contraria, che l'opponente non ha fornito.
Trova, quindi, nel caso in esame, applicazione l'orientamento secondo cui “la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento" (Cass. civ. n.
2091/2022).
Non è in atti alcuna evidenza documentale idonea a provare le deduzioni dell'opponente che, tra l'altro, mai ha contestato le diffide alla restituzione delle somme ricevute da parte opposta (doc. 10,11,12,12 fascicolo opposta).
Parimenti non provata documentalmente è l'asserita “inesigibilità del credito, per l'esistenza di un pactum de non petendo", non risultando in alcun documento di causa l'accordo inter-partes di rinuncia ad azioni giudiziali.
Né vale a paralizzare la pretesa creditoria dell'ingiungente la mancata previsione di un termine per la restituzione, atteso che, la giurisprudenza della Suprema Corte, con orientamento risalente ma non superato, ha chiarito che, in tema di obbligazioni prive del termine per l'adempimento, la richiesta al giudice di fissare detto termine può essere individuata nel ricorso per l'emanazione del decreto ingiuntivo, e il provvedimento di fissazione nel decreto pronunziato in accoglimento di essa (cfr. Cass. civ. n. 89/1969).
Resta da esaminare la domanda di risarcimento del danno ex art. 96, del c.p.c., promossa da entrambe le parti.
Sul punto va chiarito che il carattere temerario della lite non sorge dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate dal giudice, l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata, anche in modo manifesto, non risultando in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (ex pluris Cass. civ. sez. un. 27/11/2019, n.31030)
Inoltre, nel rispetto del principio secondo cui colui che intende ottenere il risarcimento del danno deve fornire prova dell'an e del quantum debeatur, è onere della parte richiedente il risarcimento del danno dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte (Trib. Roma, 10 luglio 2018, n.14223; Trib.
Roma, 2 ottobre 2017, n.18514; (Cass. Civ., 27 ottobre 2015 n. 21798; Cass. Civ 15 aprile
2013 n. 9080; Cass. Civ, 8 giugno 2007, n. 13395), prova qui non raggiunta.
Tanto basta per il rigetto della opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e assorbita sulla causa Rg. 55643/2021 così provvede:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n° 12117/2021 (r.g. 28133/2021) emesso dal Tribunale di Roma in data 26.06.2021;
- rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
- rigetta la domanda risarcitoria di parte opposta;
- condanna Parte 1 al pagamento in favore di CP 1 di euro 4.217,00 oltre spese generali e oneri di legge.
Così deciso in Roma il 1° luglio 2025.
Il GOT
Dott.ssa Paola Giardina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Paola Giardina, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. 55643 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
C.F. 1 rappresentato e difeso dall' avv.to Pietro Parte 1 c.f.
SA e dall' avv.to Maria Letizia SA presso il cui studio in Roma alla via Livio
Andronico, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti. OPPONENTE
E
CP 1 c.f. C.F. 2 rappresentata e difesa dall'avv.to Luigi De Sisto
e dall'avv.to Teresina Mauro presso il cui studio in Roma alla via Panaro 14, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti. OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo in materia di muto tra privati.
CONCLUSIONI: come in atti.
Si premette che il presente giudizio è pervenuto a questo giudice, dopo una precedente assegnazione, in data 22.05.2023.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n° 12117/2021, emesso dal Parte 1
Tribunale Ordinario di Roma il 26.06.2021 nel procedimento R.G. 28133/2021, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore di CP 1 l'importo complessivo di euro
60.000,00, oltre interessi e spese del procedimento. La somma oggetto di ingiunzione costituiva ammontare residuo di un prestito di complessivi euro 68.000,00, restituiti, per fatto pacifico riconosciuto dall'opposta, per la minore somma di euro 8.000.00, garantito da una dichiarazione, datata 11.08.2020, con la quale il Pt 1 riconosceva di aver ricevuto in varie occasioni e parte in contante, la già menzionata somma.
A sostegno dell'opposizione Pt 1 non negava di aver sottoscritto la dichiarazione ma eccepiva di aver ricevuto la minore somma di euro 25.000,00; chiedeva dichiararsi la inesigibilità del credito per essersi la CP_1 impegnata a non agire in giudizio e per la mancata previsione di un termine per la restituzione;
concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo ed in via riconvenzionale per la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni nella misura di euro 10.000,00.
Parte opposta nel costituirsi insisteva sulla pretesa creditoria azionata in monitorio e chiedeva la conferma del decreto, previa concessione della provvisoria esecuzione e condanna ex art. 96 cpc al risarcimento dei danni nella misura di euro 20.000,00.
Concessa, dal giudice primo assegnatario, la provvisoria esecuzione al decreto, ed istruita documentalmente la causa, fatte precisare le conclusioni, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va respinta.
Giova ricordare, infatti, che, nel rito in esame, incombe sulla creditrice opposta, attrice in senso sostanziale, l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa e dunque, come precisato dalla Suprema Corte, di fornire la prova della “fonte, negoziale o legale, del suo diritto e, se previsto, del relativo termine di scadenza, limitandosi alla semplice allegazione dell'inadempimento della controparte", mentre ricade sulla debitrice opponente, convenuta in senso sostanziale, l'onere di provare la sussistenza di fatti estintivi, impeditivi e modificativi (Cass. SS. UU. Nr. 13533/2001), prova, per le ragioni di cui in seguito, mancante.
Non è provato, a fronte di una dichiarazione firmata dal Pt 1 e da questo mai disconosciuta, nella quale il medesimo si dichiara debitore per euro 68.000,00, che lo stesso ha ricevuto dalla CP_1 la sola somma inferiore di euro 24.000,00, a mezzo bonifici (cfr. doc. 1, 2 e 3 fascicolo opponente). e, in contanti, per euro 1.000,00. circostanza, peraltro, sconfessata per tabulas dall'opposta che ha prodotto bonifici in favore del Pt 1 er euro
49.000.00 (cfr. docc. da 1 a 8 fascicolo monitorio)
Va rigettata pertanto l'eccezione di patto simulato promossa dall'opponente. In tema di contratto simulato, peraltro, se il negozio - nella fattispecie la ricognizione di debito (cfr. doc. 21 fascicolo opposta). è stato redatto per iscritto, la prova della
-
simulazione, sia essa assoluta o relativa, può essere data soltanto mediante controdichiarazione (Cass. civ. n. 471-2003; n. 13634-2015), documento che, nel caso in esame, non è stato prodotto - o mediante altra dimostrazione dell'accordo simulatorio tra le parti, qui mancante.
A ciò si aggiunga che la ricognizione di debito, pur non costituendo autonoma fonte di obbligazione, produce un effetto confermativo del preesistente rapporto fondamentale, dispensando il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare tale rapporto, salvo prova contraria, che l'opponente non ha fornito.
Trova, quindi, nel caso in esame, applicazione l'orientamento secondo cui “la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento" (Cass. civ. n.
2091/2022).
Non è in atti alcuna evidenza documentale idonea a provare le deduzioni dell'opponente che, tra l'altro, mai ha contestato le diffide alla restituzione delle somme ricevute da parte opposta (doc. 10,11,12,12 fascicolo opposta).
Parimenti non provata documentalmente è l'asserita “inesigibilità del credito, per l'esistenza di un pactum de non petendo", non risultando in alcun documento di causa l'accordo inter-partes di rinuncia ad azioni giudiziali.
Né vale a paralizzare la pretesa creditoria dell'ingiungente la mancata previsione di un termine per la restituzione, atteso che, la giurisprudenza della Suprema Corte, con orientamento risalente ma non superato, ha chiarito che, in tema di obbligazioni prive del termine per l'adempimento, la richiesta al giudice di fissare detto termine può essere individuata nel ricorso per l'emanazione del decreto ingiuntivo, e il provvedimento di fissazione nel decreto pronunziato in accoglimento di essa (cfr. Cass. civ. n. 89/1969).
Resta da esaminare la domanda di risarcimento del danno ex art. 96, del c.p.c., promossa da entrambe le parti.
Sul punto va chiarito che il carattere temerario della lite non sorge dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate dal giudice, l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata, anche in modo manifesto, non risultando in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (ex pluris Cass. civ. sez. un. 27/11/2019, n.31030)
Inoltre, nel rispetto del principio secondo cui colui che intende ottenere il risarcimento del danno deve fornire prova dell'an e del quantum debeatur, è onere della parte richiedente il risarcimento del danno dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte (Trib. Roma, 10 luglio 2018, n.14223; Trib.
Roma, 2 ottobre 2017, n.18514; (Cass. Civ., 27 ottobre 2015 n. 21798; Cass. Civ 15 aprile
2013 n. 9080; Cass. Civ, 8 giugno 2007, n. 13395), prova qui non raggiunta.
Tanto basta per il rigetto della opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e assorbita sulla causa Rg. 55643/2021 così provvede:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n° 12117/2021 (r.g. 28133/2021) emesso dal Tribunale di Roma in data 26.06.2021;
- rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
- rigetta la domanda risarcitoria di parte opposta;
- condanna Parte 1 al pagamento in favore di CP 1 di euro 4.217,00 oltre spese generali e oneri di legge.
Così deciso in Roma il 1° luglio 2025.
Il GOT
Dott.ssa Paola Giardina