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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2017/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
ZITELLI MARA, RE
RIZZI ANTONIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17017/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio - Via R.costi 58/60 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024RM0512404 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1166/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
come in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale – Territorio di Roma, in data 07/11/2024
e depositato il 18/11/2024 la Signora Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n.
2024RM0504635, atto n. 2024RM0512404, notificato il 13 settembre 2024, in qualità di nuda proprietaria dell'unità immobiliare sita in Roma alla Indirizzo_1, piano T, iscritta al Catasto Fabbricati del Comune di Roma, Microzona 1, Daticatastali_1
Contesta la modifica operata dall'Ufficio che ha portato da 4 a 6, la classe della predetta unità immobiliare, con conseguente incremento della sua rendita e chiede pertanto l'annullamento dell'avviso impugnato e il ripristino della classe 4.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale di Roma comunicando di aver valutato le eccezioni sollevate nel merito dalla ricorrente e di averle ritenute meritevoli di accoglimento;
ha pertanto provveduto in data 02/01/2025 con provvedimento prot. n.54.1/2025, in autotutela sostitutiva, ad effettuare la variazione di classamento con la quale ha provveduto ad annullare il precedente accertamento, avente la stessa efficacia del provvedimento annullato, classificando il cespite in argomento come segue: categoria
A/10 classe 4^ consistenza vani 1,5 Rendita Catastale €. 1.243,37.
Chiede venga dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preso atto dell'accoglimento da parte dell'Ufficio delle doglianze di parte ricorrente, dell'annullamento dell'atto impugnato e della variazione di classamento con la quale è stata ripristinata la classe (da 6 a 4) come richiesto da parte ricorrente, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Quanto alle spese si ritiene che non sussistono le condizioni previste dalla legge per compensare le stesse dovendosi deliberare secondo il principio della soccombenza virtuale: infatti non siamo di fronte a soccombenza reciproca, né a "casi gravi ed eccezionali", quali, ad esempio, la complessità della causa oppure contrasti giurisprudenziali.
Nel caso specifico anche se l'Ufficio ha riconosciuto l'erroneità dell'atto impugnato, poichè il richiesto e disposto annullamento consegue all'illegittimità manifesta dell'atto annullato sin dal momento della sua emanazione e la ricorrente è stata costretta a proporre ricorso, condanna l'ufficio al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna l'ufficio costituito alla pagamento delle spese liquidate in euro 400,00 complessivi oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
ZITELLI MARA, RE
RIZZI ANTONIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17017/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio - Via R.costi 58/60 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024RM0512404 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1166/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
come in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale – Territorio di Roma, in data 07/11/2024
e depositato il 18/11/2024 la Signora Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n.
2024RM0504635, atto n. 2024RM0512404, notificato il 13 settembre 2024, in qualità di nuda proprietaria dell'unità immobiliare sita in Roma alla Indirizzo_1, piano T, iscritta al Catasto Fabbricati del Comune di Roma, Microzona 1, Daticatastali_1
Contesta la modifica operata dall'Ufficio che ha portato da 4 a 6, la classe della predetta unità immobiliare, con conseguente incremento della sua rendita e chiede pertanto l'annullamento dell'avviso impugnato e il ripristino della classe 4.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale di Roma comunicando di aver valutato le eccezioni sollevate nel merito dalla ricorrente e di averle ritenute meritevoli di accoglimento;
ha pertanto provveduto in data 02/01/2025 con provvedimento prot. n.54.1/2025, in autotutela sostitutiva, ad effettuare la variazione di classamento con la quale ha provveduto ad annullare il precedente accertamento, avente la stessa efficacia del provvedimento annullato, classificando il cespite in argomento come segue: categoria
A/10 classe 4^ consistenza vani 1,5 Rendita Catastale €. 1.243,37.
Chiede venga dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preso atto dell'accoglimento da parte dell'Ufficio delle doglianze di parte ricorrente, dell'annullamento dell'atto impugnato e della variazione di classamento con la quale è stata ripristinata la classe (da 6 a 4) come richiesto da parte ricorrente, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Quanto alle spese si ritiene che non sussistono le condizioni previste dalla legge per compensare le stesse dovendosi deliberare secondo il principio della soccombenza virtuale: infatti non siamo di fronte a soccombenza reciproca, né a "casi gravi ed eccezionali", quali, ad esempio, la complessità della causa oppure contrasti giurisprudenziali.
Nel caso specifico anche se l'Ufficio ha riconosciuto l'erroneità dell'atto impugnato, poichè il richiesto e disposto annullamento consegue all'illegittimità manifesta dell'atto annullato sin dal momento della sua emanazione e la ricorrente è stata costretta a proporre ricorso, condanna l'ufficio al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna l'ufficio costituito alla pagamento delle spese liquidate in euro 400,00 complessivi oltre accessori di legge se dovuti.