Articolo 23 della Legge 26 gennaio 1962, n. 16
Articolo 22Articolo 24
Versione
27 febbraio 1962
Art. 23.
Al personale di ruolo di cui alla presente legge che cessi dal servizio con il 31 ottobre 1961, il trattamento di quiescienza e' liquidato sulla base del trattamento economico stabilito dalla presente legge.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1962