Art. 23.
Al personale di ruolo di cui alla presente legge che cessi dal servizio con il 31 ottobre 1961, il trattamento di quiescienza e' liquidato sulla base del trattamento economico stabilito dalla presente legge.
Al personale di ruolo di cui alla presente legge che cessi dal servizio con il 31 ottobre 1961, il trattamento di quiescienza e' liquidato sulla base del trattamento economico stabilito dalla presente legge.