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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/02/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2414 2024 RG
FRA
Avv. NASO Parte_1
DOMENICO
E
Avv. PRINCIPE Controparte_1
EMILIA
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ex art. 414 Cpc, depositato in data 19.1.2024, ha Parte_2 convenuto in giudizio il , per sentir accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni:
1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo Cont determinato stipulati con il della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti
2. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
E PER L' CP_4
3. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola 2006/2009, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 01.09.2010, nella fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica di
“Assistente Amministrativo” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 9 Mesi 10 giorni 23, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 10.332,40 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato Cont svolto alle dipendenze del ella progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA, CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del cu versato.”
Ha premesso in fatto di essere dipendente del convenuta a tempo CP_1 indeterminato nella qualifica di Assistente Amministrativo, nonché che, prima della immissione in ruolo aveva svolto servizio in scuole statali per complessivi anni 9, mesi
10 e giorni 23 (come da prospetto specifico).
Ha quindi lamentato che, nonostante avesse presentato istanza per ottenere la ricostruzione della carriera una volta superato il periodo di prova, il periodo pre-ruolo era stato ricostruito attribuendole l'inquadramento nella fascia 0-8 anni con anzianità di servizio inferiore (di anni 7 mesi 11 e gg 5).
Ha quindi argomentato diffusamente in diritto, quanto al comportamento discriminatorio attuato in violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ed allegato alla direttiva 1999/70/CE richiamando giurisprudenza di legittimità e merito.
L'Amministrazione dell'Istruzione ” si è costituita Controparte_5 tardivamente, rilevando che la ricorrente, assunta a decorrere dal 2010, era stata pienamente risarcita (la avvenuta stabilizzazione doveva considerarsi idonea misura risarcitoria in forma specifica “nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo”). Ha argomentato diffusamente in diritto (richiamando anche la giurisprudenza di merito) sostenendo la legittimità del proprio operato ed eccepito anche l'intervenuta prescrizione.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Dichiarare inammissibile il ricorso per inesistenza della causa petendi;
- Respingere il ricorso in quanto del tutto privo di fondamento dei presupposti di fatto e nelle considerazioni in diritto;
- Condannare la parte ricorrente a rifondere all'Amministrazione convenuta le spese del presente giudizio.”
Concesso termine per note, rilevando esclusivamente questioni in diritto, la controversia è stata quindi decisa alla odierna udienza.
Il ricorso va accolto nei sensi di cui alla seguente motivazione. Osserva il Giudice che la ricorrente, appartenente al personale amministrativo quale
Assistente, assunta in ruolo con decorrenza 1.9.2010, chiede sia il riconoscimento degli incrementi retribuivi previsti per il periodo di precariato che la valutazione integrale del periodo pre-ruolo ai fini degli inquadramenti economici e giuridici dovuti da tale data di immissione in ruolo.
Per come ormai ritenuto da costante e uniforme giurisprudenza, invero, il servizio pre- ruolo è a tutti gli effetti equiparabile al servizio di ruolo e deve, pertanto, essere considerato utile integralmente ai fini della ricostruzione della carriera e non parzialmente, così come invece previsto dall'art. 569 D.Lgs n. 297/1994. La S. Corte “A partire da Cass. 7 novembre 2016, n. 22558, ha ritenuto stabilmente che nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per
i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (in senso conforme, tra le molte, poi Cass. 6 aprile 2017, n. 8945; Cass. 5 agosto 2019, n.
20918)” (Cass. n. 26505/2023).
Consegue che tale lavoratore dipendente nel corso del servizio pre-ruolo matura gli stessi scatti di anzianità previsti dal sistema di progressione economica tempo per tempo in vigore per il personale di ruolo, con diritto alla stessa progressione stipendiale derivante dall'anzianità di servizio prevista per i dipendenti a tempo indeterminato (cfr.
Cass. Lav., ord. 22.11.2019, n. 30573), secondo gli incrementi stipendiali di cui ai
CCNL del comparto Scuola via via vigenti.
Sempre nello stesso contesto (cit. Cass. 26505/2023) la S. Corte, con richiamo a precedenti condivisi, ha altresì ritenuto che "la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001,
l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto
a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina" (Cass. 16 luglio 2020, n. 15231) e che "l'art.
2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione" (Cass. 7 febbraio 2020, n. 2924)”. Va poi considerato che la odierna domanda si fonda sulla piena equiparabilità del personale non di ruolo a quello di ruolo e sull'esistenza di una violazione del principio di non discriminazione stabilito a livello europeo dalla direttiva 1999/70/CE e che nessuna differenza appare sussistere tra un dipendente ATA assunto a tempo determinato ed un dipendente a tempo indeterminato essendo le mansioni identiche anche in ordine alle modalità esecutive e alla loro regolamentazione;
né la modalità di selezione del personale incide sulla qualità del lavoro prestato, sicché nessuna ragionevole giustificazione di una disparità di trattamento economico può trarsi da tale argomento.
Ciò premesso e venendo alla specifica vicenda, in primo luogo deve disattendersi la paventata eccezione prescrizione, in ragione della tardività della costituzione del
(trattandosi di eccezione in senso stretto, ex art. 2938 C.c.: La prescrizione non CP_1 opera automaticamente ma deve essere eccepita dalla parte che vi abbia interesse, sempre in forza del generale principio secondo cui è rimesso alla volontà dell'interessato l'avvalersi o meno del fatto prescrizionale già compiuto.).
Nel merito poi si osserva che la avanza la sua rivendicazione sul presupposto di Pt_1 essere stata assunta in ruolo con decorrenza giuridica ed economica sin dal 1.9.2010
(rivendicando una anzianità pre-ruolo di anni 9, mesi 10 e giorni 23, nonché ad essere inserita nella classe 9-14), in ragione del servizio prestato sin dall'anno 1999/2000 (v, prospetto del ricorso e decreto ric. carriera).
Tuttavia, dalla ricostruzione dei singoli periodi, e considerato che debbono sussistere i presupposti per la disapplicazione dell'art. 569 del D. lgs. 287/94 (in ragione del suo contrasto con la normativa europea e ricostruire la carriera della ricorrente in modo analogo a quella del personale scolastico di ruolo), la ricorrente risulta aver svolto incarichi sino al 31 agosto di ogni a.s. solo dal 2002/2003 (e quindi non dal 1999/2000); peraltro, tenendo altresì conto delle annualità corrispondenti agli incarichi di supplenza di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 1. 124/99 (sino al 31 agosto), comunque dovrebbero rilevare soltanto i contratti stipulati successivamente al 10.7.01, ossia al termine per gli stati membri di adeguare il diritto interno alle disposizioni della direttiva 1999/70 CE.
Non appare in altri termini che l'Amministrazione scolastica abbia sottovalutato il periodo pre-ruolo, considerate le annualità rilevanti (a tutto il 31 agosto di ogni anno scolastico).
Nel corpo del ricorso, poi, la stessa ricorrente richiama le rimodulazioni stipendiali avvenute a far data dal settembre 2010, per i dipendenti assunti con pari decorrenza, nonché le precedenti fasce stipendiali vigenti fino all'accordo del 19 luglio (da 0 a 2 anni, da 3 a 8 anni, da 9 a 14 anni, etc.) e la rimodulazione in 6 fasce in luogo delle 7 previgenti.
Richiama poi la disposizione del CCNL 2011, art. 2 c commi 2 e 3, che ha disposto come non potessero pregiudicarsi i diritti già acquisiti dai dipendenti che, alla data di entrata in vigore dello stesso, avessero maturato il diritto all'inquadramento nel precedente scaglione (3-8), senza alcuna efficacia retroattiva;
l'approdo della S. Corte
(Cass. 26505/2023) che, con richiamo a precedenti condivisi, ha ritenuto, fra l'altro, che "… l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione" (Cass. 7 febbraio 2020, n. 2924)”. La S. Corte, inoltre (sent. n.2924/2020) ha anche chiarito che la clausola di salvaguardia di cui all'art.2, co.
2-3 CCNL Scuola 2011 non può essere limitata al personale di ruolo in possesso dei requisiti ivi sanciti, dovendo necessariamente essere estesa anche al personale che, alla data di entrata in vigore del predetto accordo, lavorava già in qualità di precario alle dipendenze del , ai sensi del sopra ricordato principio CP_1 comunitario di non discriminazione, avendo peraltro l'odierna ricorrente iniziato il suo rapporto di servizio ben prima del 2011.
Relativamente al quantum non può tuttavia per le ragioni dette essere recepito il conteggio elaborato dalla parte ricorrente, imponendosi una condanna generica, comunque efficace, in regione dei noti parametri di riferimento.
La domanda della ricorrente in definitiva va accolta solo relativamente all'adeguamento per il periodo di pre-ruolo, ed a far data dall'a.s. 2003/2004, della retribuzione spettante, secondo le disposizioni contrattuali vigenti, mentre le spese processuali vanno compensate integralmente fra le parti, atteso l'accoglimento solo parziale della domanda e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e domanda disattese: dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento della retribuzione per il periodo precedente l'immissione in ruolo a far data dall'a.s. 2002/2003, e per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente all'adeguamento della stessa, secondo le scansioni previste dal CCNL precedente quello del 4.8.2021; compensa le spese.
Roma lì, 7.2.2025 Il Giudice