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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 24/09/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1899/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1899/2025 promossa congiuntamente da:
( , rappresentata e difesa dall'avv. LAURA Parte_1 C.F._1
BILANCETTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, Via Francesco Crispi, n. 30 e da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. LAURA Parte_2 C.F._2
BILANCETTI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, Via Francesco Crispi, n. 30 RICORRENTI Con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI Come da ricorso congiunto depositato in data 22.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 22.07.2025, i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla modifica delle condizioni di divorzio attualmente in essere tra le parti. Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “in modifica dei provvedimenti stabiliti con la sentenza n. 727/2016 pronunciata e pubblicata il 09.06.2016 nel procedimento n. 1692/2016 R.G. instaurato dinanzi al Tribunale di Arezzo per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Arezzo il giorno 06.10.2001 tra i signori Pt_1
c.f.: e c.f.: ):
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2 a) revocare, con decorrenza dal mese di agosto 2025, il contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ed economicamente indipendente comprensivo quindi del Persona_1 contributo mensile e delle spese straordinarie;
b) i signori e dichiarano di aver già regolarizzato ogni Parte_1 Parte_2 precedente pendenza relativa al contributo per il mantenimento del figlio . Per_1
c) Spese processuali compensate tra le parti.”. Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473-bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte. Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale. Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità. Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 22.07.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 21.09.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1899/2025 promossa congiuntamente da:
( , rappresentata e difesa dall'avv. LAURA Parte_1 C.F._1
BILANCETTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, Via Francesco Crispi, n. 30 e da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. LAURA Parte_2 C.F._2
BILANCETTI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, Via Francesco Crispi, n. 30 RICORRENTI Con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI Come da ricorso congiunto depositato in data 22.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 22.07.2025, i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla modifica delle condizioni di divorzio attualmente in essere tra le parti. Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “in modifica dei provvedimenti stabiliti con la sentenza n. 727/2016 pronunciata e pubblicata il 09.06.2016 nel procedimento n. 1692/2016 R.G. instaurato dinanzi al Tribunale di Arezzo per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Arezzo il giorno 06.10.2001 tra i signori Pt_1
c.f.: e c.f.: ):
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2 a) revocare, con decorrenza dal mese di agosto 2025, il contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ed economicamente indipendente comprensivo quindi del Persona_1 contributo mensile e delle spese straordinarie;
b) i signori e dichiarano di aver già regolarizzato ogni Parte_1 Parte_2 precedente pendenza relativa al contributo per il mantenimento del figlio . Per_1
c) Spese processuali compensate tra le parti.”. Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473-bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte. Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale. Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità. Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 22.07.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 21.09.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni