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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 21/11/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1519/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
domi ria del Tribunale, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
. CP_2 C.F._3
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di discussione orale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso al Tribunale di Fermo, depositato in data 07.11.2024, Parte_1
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, espletati gli incombenti di rito ed acquisito il fascicolo n. 73/2012 R.G. Lav., emendare l'omissione del Giudice che, nel pronunciare il provvedimento di estinzione del giudizio n. 73/2012 R.G. Lav., non ha disposto la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, a termini dell'art. 2668 c.c., sugli immobili innanzi indicati relativamente alla quota di comproprietà del e, conseguentemente, ordinare la cancellazione Controparte_1
della trascrizione della suddetta domanda trascritta presso la conservatoria dei RR.II. di Macerata in data
1 10.02.2012 al n. 2067 RG e n. 1492 RP, ad istanza del Sig. nato a [...] marche il CP_2
23/02/1956, C.F. (cfr. doc. 11), vinte le spese”. C.F._3
A fondamento della domanda, la ricorrente deduceva che con Sentenza n. 214/2013 del
Tribunale di Macerata, resa nel giudizio n. 3578/10 R.G., veniva posto a carico di CP_1
, il pagamento di un assegno mensile di mantenimento di euro 500,00 in favore di
[...] [...]
e il veniva condannato ai danni per euro 20.000,00, oltre interessi e Parte_1 CP_1
spese. In virtù di tale titolo esecutivo, sottoponeva a pignoramento Parte_1
immobiliare (trascritto in Conservatoria RR.II. di Macerata in data 02.05.2017 al n. 5039 RG e n. 3632 RP), i diritti spettanti ad per la quota di 2/9, su diversi immobili Controparte_1
meglio descritti in atti.
Nell'ambito della procedura esecutiva n. 61/2017 RGE, instaurata dinanzi al Tribunale di Macerata il nominato CTU, con integrazione della relazione depositata in data 04.05.2022, riportava le formalità gravanti sugli immobili oggetto di pignoramento e tra queste la
Trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica trascritta presso la conservatoria dei RR.II. di Macerata in data 10.02.2012 al n. 2067 RG e n. 1492 RP, ad istanza di , contro i diritti pari a 2/9 della piena proprietà spettanti a , CP_2 Controparte_1
relativa agli immobili assoggettati a pignoramento.
Da verifiche effettuate presso la Conservatoria RRII di Macerata e presso la cancelleria del Tribunale di Fermo la ricorrente apprendeva che il giudizio relativo alla suddetta domanda giudiziale trascritta era stato introdotto in maniera del tutto singolare col rito del lavoro ed il relativo giudizio, rubricato al n. 73/2012 R.G. Lav., Tribunale di Fermo, all'istruzione del Dott.
, era stato dichiarato estinto in data 08.06.2012 per inattività delle parti, senza che Parte_2
il Giudice disponesse la cancellazione della trascrizione a termini dell'art. 2668 c.c., né che il giudizio venisse riassunto.
Detto giudizio era stato evidentemente incardinato d'intesa tra le parti e CP_2 CP_1
al mero fine di impedire la realizzazione del credito della odierna ricorrente, mediante l'esecuzione sugli immobili del , trascrivendo una qualsiasi domanda giudiziale. CP_1
Sussisteva, pertanto, l'interesse della creditore procedente nella predetta Pt_1
esecuzione n. 61/2017 RGE, Tribunale di Macerata, ad ottenere la cancellazione della trascrizione, siccome di ostacolo alla realizzazione del credito mediante esecuzione forzata sui predetti immobili, a nulla valendo l'invito formulato al difensore.
2 Le parti resistenti, ritualmente convenute, non si costituivano in giudizio.
Instaurato il contraddittorio, istruita documentalmente la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 23.10.2025, la parte ricorrente discuteva oralmente, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
La parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 2668 c.c., la cancellazione della domanda giudiziale, relativa ad un giudizio iscritto dinanzi all'intestato
Tribunale, poi, dichiarato estinto per mancata comparizione delle parti.
Al riguardo, la ricorrente ha documentato, oltre alla trascrizione de qua, la predetta estinzione, dichiarata con ordinanza a verbale del 08.06.2012, per mancata comparizione (cfr. docc. 11 e 13).
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta per i seguenti motivi.
È noto che l'art. 2668 c.c. prevede che la trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 c.c. e delle relative possa essere eseguita nei casi in cui è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato e, con riguardo a detta ultima ipotesi, la cancellazione debba essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti.
Nella specie, viene in rilevo l'ultima delle ipotesi appena citate essendo documentalmnte dimostrata l'omissione dell'ordine di cui all'art. 2668 c.c., nell'ordinanza di estinzione del giudizio nell'ambito del quale, peraltro, l'odierna ricorrente non era parte.
Ebbene, deve affermarsi, in primo luogo, l'ammissibilità della domanda, aderendo a quell'orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini che qui interessano, necessario che l'ordine del giudice relativo alla cancellazione venga reso nell'ambito di un giudizio a cognizione ordinaria (cfr. Cass. civ., Sez. II, 30 giugno 1982, n. 3933; Cass. civ., Sez. II, 21 febbraio 1991, n.
1859 e Trib. Verona, 26 ottobre 1992), in assenza dell'accordo tra le parti del giudizio che ha originato la stessa trascrizione di cui si chiede la cancellazione.
Tanto chiarito, allora, osserva il tribunale come, nel caso di specie, debba ritenersi integro il contraddittorio non apparendo necessaria la partecipazione del Conservatore in assenza di un formale rifiuto alla cancellazione della trascrizione.
3 Quanto agli elementi richiesti dal disposto dell'art. 2668 c.c. non è revocabile in dubbio la sussistenza dell'interesse dell'odierna ricorrente alla cancellazione della trascrizione della domanda, tenuto conto della procedura esecutiva documentata in atti ai danni di CP_1
sui beni oggetto della formalità per cui è causa dalla quale deriva un pregiudizio al diritto
[...]
a realizzare nel modo più fruttuoso il proprio credito, precludendo l'accesso ad una maggiore platea di potenziali offerenti in sede di vendita coattiva dei beni (cfr. documenti relativi alla procedura esecutiva).
Parimenti sussistente è l'ulteriore requisito afferente alla definizione del giudizio la cui domanda era stata trascritta, alla stregua della già citata documentata estinzione a verbale.
Stanti, pertanto, gli atti depositati nonché il contegno processuale degli odierni convenuti, sussistono i presupposti onde ordinare al Conservatore dei RR.II. - ufficio
Provinciale di Macerata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (Nota di trascrizione Reg. Gen. 2067 - Reg. Part. 1492 - presentazione n. 41 del 10.02.2012).
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo in base ai parametri minimi delle cause di valore indeterminabili a complessità bassa, al netto della fase istruttoria di natura documentale, sono poste a carico delle parti resistenti, rimaste soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1519/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ ordina al Conservatore dei RR.II. - ufficio Provinciale di Macerata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di cui alla Nota di Trascrizione Reg. Gen. 2067 - Reg.
Part. 1492 - presentazione n. 41 del 10.02.2012;
❖ condanna i resistenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.906,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Erario stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese delle Stato.
Così deciso in Fermo il 21.11.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1519/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
domi ria del Tribunale, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
. CP_2 C.F._3
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di discussione orale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso al Tribunale di Fermo, depositato in data 07.11.2024, Parte_1
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, espletati gli incombenti di rito ed acquisito il fascicolo n. 73/2012 R.G. Lav., emendare l'omissione del Giudice che, nel pronunciare il provvedimento di estinzione del giudizio n. 73/2012 R.G. Lav., non ha disposto la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, a termini dell'art. 2668 c.c., sugli immobili innanzi indicati relativamente alla quota di comproprietà del e, conseguentemente, ordinare la cancellazione Controparte_1
della trascrizione della suddetta domanda trascritta presso la conservatoria dei RR.II. di Macerata in data
1 10.02.2012 al n. 2067 RG e n. 1492 RP, ad istanza del Sig. nato a [...] marche il CP_2
23/02/1956, C.F. (cfr. doc. 11), vinte le spese”. C.F._3
A fondamento della domanda, la ricorrente deduceva che con Sentenza n. 214/2013 del
Tribunale di Macerata, resa nel giudizio n. 3578/10 R.G., veniva posto a carico di CP_1
, il pagamento di un assegno mensile di mantenimento di euro 500,00 in favore di
[...] [...]
e il veniva condannato ai danni per euro 20.000,00, oltre interessi e Parte_1 CP_1
spese. In virtù di tale titolo esecutivo, sottoponeva a pignoramento Parte_1
immobiliare (trascritto in Conservatoria RR.II. di Macerata in data 02.05.2017 al n. 5039 RG e n. 3632 RP), i diritti spettanti ad per la quota di 2/9, su diversi immobili Controparte_1
meglio descritti in atti.
Nell'ambito della procedura esecutiva n. 61/2017 RGE, instaurata dinanzi al Tribunale di Macerata il nominato CTU, con integrazione della relazione depositata in data 04.05.2022, riportava le formalità gravanti sugli immobili oggetto di pignoramento e tra queste la
Trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica trascritta presso la conservatoria dei RR.II. di Macerata in data 10.02.2012 al n. 2067 RG e n. 1492 RP, ad istanza di , contro i diritti pari a 2/9 della piena proprietà spettanti a , CP_2 Controparte_1
relativa agli immobili assoggettati a pignoramento.
Da verifiche effettuate presso la Conservatoria RRII di Macerata e presso la cancelleria del Tribunale di Fermo la ricorrente apprendeva che il giudizio relativo alla suddetta domanda giudiziale trascritta era stato introdotto in maniera del tutto singolare col rito del lavoro ed il relativo giudizio, rubricato al n. 73/2012 R.G. Lav., Tribunale di Fermo, all'istruzione del Dott.
, era stato dichiarato estinto in data 08.06.2012 per inattività delle parti, senza che Parte_2
il Giudice disponesse la cancellazione della trascrizione a termini dell'art. 2668 c.c., né che il giudizio venisse riassunto.
Detto giudizio era stato evidentemente incardinato d'intesa tra le parti e CP_2 CP_1
al mero fine di impedire la realizzazione del credito della odierna ricorrente, mediante l'esecuzione sugli immobili del , trascrivendo una qualsiasi domanda giudiziale. CP_1
Sussisteva, pertanto, l'interesse della creditore procedente nella predetta Pt_1
esecuzione n. 61/2017 RGE, Tribunale di Macerata, ad ottenere la cancellazione della trascrizione, siccome di ostacolo alla realizzazione del credito mediante esecuzione forzata sui predetti immobili, a nulla valendo l'invito formulato al difensore.
2 Le parti resistenti, ritualmente convenute, non si costituivano in giudizio.
Instaurato il contraddittorio, istruita documentalmente la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 23.10.2025, la parte ricorrente discuteva oralmente, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
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La parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 2668 c.c., la cancellazione della domanda giudiziale, relativa ad un giudizio iscritto dinanzi all'intestato
Tribunale, poi, dichiarato estinto per mancata comparizione delle parti.
Al riguardo, la ricorrente ha documentato, oltre alla trascrizione de qua, la predetta estinzione, dichiarata con ordinanza a verbale del 08.06.2012, per mancata comparizione (cfr. docc. 11 e 13).
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta per i seguenti motivi.
È noto che l'art. 2668 c.c. prevede che la trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 c.c. e delle relative possa essere eseguita nei casi in cui è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato e, con riguardo a detta ultima ipotesi, la cancellazione debba essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti.
Nella specie, viene in rilevo l'ultima delle ipotesi appena citate essendo documentalmnte dimostrata l'omissione dell'ordine di cui all'art. 2668 c.c., nell'ordinanza di estinzione del giudizio nell'ambito del quale, peraltro, l'odierna ricorrente non era parte.
Ebbene, deve affermarsi, in primo luogo, l'ammissibilità della domanda, aderendo a quell'orientamento giurisprudenziale che ritiene, ai fini che qui interessano, necessario che l'ordine del giudice relativo alla cancellazione venga reso nell'ambito di un giudizio a cognizione ordinaria (cfr. Cass. civ., Sez. II, 30 giugno 1982, n. 3933; Cass. civ., Sez. II, 21 febbraio 1991, n.
1859 e Trib. Verona, 26 ottobre 1992), in assenza dell'accordo tra le parti del giudizio che ha originato la stessa trascrizione di cui si chiede la cancellazione.
Tanto chiarito, allora, osserva il tribunale come, nel caso di specie, debba ritenersi integro il contraddittorio non apparendo necessaria la partecipazione del Conservatore in assenza di un formale rifiuto alla cancellazione della trascrizione.
3 Quanto agli elementi richiesti dal disposto dell'art. 2668 c.c. non è revocabile in dubbio la sussistenza dell'interesse dell'odierna ricorrente alla cancellazione della trascrizione della domanda, tenuto conto della procedura esecutiva documentata in atti ai danni di CP_1
sui beni oggetto della formalità per cui è causa dalla quale deriva un pregiudizio al diritto
[...]
a realizzare nel modo più fruttuoso il proprio credito, precludendo l'accesso ad una maggiore platea di potenziali offerenti in sede di vendita coattiva dei beni (cfr. documenti relativi alla procedura esecutiva).
Parimenti sussistente è l'ulteriore requisito afferente alla definizione del giudizio la cui domanda era stata trascritta, alla stregua della già citata documentata estinzione a verbale.
Stanti, pertanto, gli atti depositati nonché il contegno processuale degli odierni convenuti, sussistono i presupposti onde ordinare al Conservatore dei RR.II. - ufficio
Provinciale di Macerata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (Nota di trascrizione Reg. Gen. 2067 - Reg. Part. 1492 - presentazione n. 41 del 10.02.2012).
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo in base ai parametri minimi delle cause di valore indeterminabili a complessità bassa, al netto della fase istruttoria di natura documentale, sono poste a carico delle parti resistenti, rimaste soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1519/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ ordina al Conservatore dei RR.II. - ufficio Provinciale di Macerata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di cui alla Nota di Trascrizione Reg. Gen. 2067 - Reg.
Part. 1492 - presentazione n. 41 del 10.02.2012;
❖ condanna i resistenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.906,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Erario stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese delle Stato.
Così deciso in Fermo il 21.11.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
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