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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/05/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.749/2023 R.G. promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Conti e Nicolò Parte_1
Mangiaracina.
- parte appellante - contro
Controparte_1
.
[...]
- parte appellata contumace -
Oggetto: retribuzione.
All'udienza dell'8.5.2025 il procuratore dell'appellante ha concluso come da verbale, in atti.
IN FATTO
Con ricorso depositato il 15.06.2020 presso la Cancelleria della sezione lavoro del
Tribunale di Agrigento riferiva: Parte_1
- di avere lavorato alle dipendenze dell' Controparte_1
dal 17.01.1983 all'11.09.2014, data del suo
[...] collocamento in quiescenza, in qualità. dapprima, di Assistente Tecnico Forestale e, successivamente, di Funzionario Direttivo della Regione Siciliana;
- di avere ricevuto, negli anni dal 2009 al 2014, numerosi incarichi (dettagliatamente elencati e descritti in ricorso) in qualità, alternativamente, di Progettista, Direttore dei lavori e Responsabile per la sicurezza in fase esecutiva, in relazione a molteplici progetti per l'esecuzione di opere pubbliche;
1 - di non avere conseguito integralmente in relazione all'espletamento dei suddetti incarichi quanto a lui spettante a titolo di quote di incentivo ex art.18 L.109/94.
Tanto premesso, chiedeva la condanna di controparte al pagamento della somma di
€20.118,99 a lordo delle ritenute di legge, o a quella diversa da accertare in corso di causa, a titolo di quote incentivo ex art.18 cit., oltre alla maggiorazione del T.F.R. e al risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza fra il trattamento pensionistico percepito e quello al quale avrebbe avuto diritto laddove gli incentivi in parola gli fossero stati regolarmente corrisposti in costanza di rapporto.
Nella contumacia dell'Assessorato convenuto, l'adito magistrato, escussi due testi, con sentenza n.305/2023, rigettava il ricorso.
Il decidente, ricostruito il quadro normativo di riferimento (art.18 L.109/94; art.13 L.r.
7/2002; art.12 L.r. n.7/2003; art.92 D.lgs. n.163/2006; art.113 D.lgs. n.50/2016), riteneva che l'espletata prova orale non avesse dimostrato l'effettivo “svolgimento da parte del ricorrente, delle attività indicate in ricorso” e che, “anche a voler ritenere provato, seppure documentalmente, lo svolgimento da parte del ricorrente delle attività dallo stesso allegate”, le domande attoree non avrebbero comunque potuto trovare accoglimento per non avere l'amministrazione resistente, in epoca successiva all'entrata in vigore del D.lgs. 163/2006, adottato un apposito regolamento preordinato alla fissazione dei “criteri e modalità di ripartizione della somma prevista a titolo di incentivo”. Modalità operative che, a detta del primo giudice, non potevano rinvenirsi né nel
Regolamento adottato nel 2016 (atteso che lo stesso trova testualmente applicazione “per tutte le attività svolte in data successiva all'entrata in vigore della legge n.114/2014, cioè a fa data dal 19 agosto 2014” e per “le attività incentivate svolte in data successiva all'entrata in vigore della legge n.114 dell'11 aprile 2014, quindi a decorrere dal 19 agosto 2014, ancorché derivanti da incarichi conferiti antecedentemente alla suddetta data”), né nel precedente Regolamento adottato, in conformità al disposto dell'art.18 L.109/94, con Decreto Assessoriale n.506/AZ del 26.09.2005 (“considerato che, mutata la norma primaria di rifermento, l'Amministrazione era certamente tenuta ad aggiornare anche quella regolamentare di attuazione della legge”). Respingeva, infine, la domanda di pagamento ex art.2041 c.c. sul presupposto che l'indennizzo in parola deve essere liquidato “nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace”. Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il
20.07.2023, lamentando che, pur nella vigenza del D.lgs. 163/2006, Parte_1
l'Amministrazione regionale, in assenza di alcuna prescrizione normativa di segno opposto e in considerazione della propria autonomia normativa, aveva continuato ad avvalersi del Regolamento AZ506/2005, come desumibile sia dall'esame degli atti amministrativi emessi successivamente alla entrata in vigore del D.lgs. 163/2006 (cfr. nota assessoriale n.8741 del 26/07/2006, All. E. pag. 26-27), sia dal comportamento
2 dell'Amministrazione datoriale “che ha continuato ad applicarlo anche in ragione della identità sostanziale della nuova normativa (art. 92, commi 5, 6 e 7 del D. Lgs. 163/2006) rispetto a quella abrogata (art. 18, commi 1, 2 e 2 bis della L. 109/1994)”.
Deduce altresì:
- che l'ultrattività dell'originario regolamento trova conferma nel contegno posto in essere dall'Amministrazione nel corso di rapporto di lavoro per avere la stessa corrisposto al ricorrente i compensi incentivanti non solo dopo il 2006, ma anche in corso di causa e successivamente all'emissione della sentenza (All. F. e I.), sempre sulla base della più volte richiamata normativa regolamentare del 2005;
- che l'Amministrazione datoriale, con nota prot. 41628 del 18/05/2023 (All. H), “ha ricognitivamente dettagliato il proprio debito, per le causali di cui all'odierno contenzioso, per gli importi esattamente corrispondenti a quelli oggetto della domanda”;
- di avere dimostrato, attraverso una copiosa produzione documentale e le convergenti dichiarazioni dei testi escussi, l'effettivo svolgimento delle attività inerenti i progetti cui ha preso parte.
Lamenta da ultimo l'illegittimità della pronuncia di rigetto della domanda ex art.2041 cod. civ. stante “la completa assenza delle regioni di fatto e di diritto della decisione, nonché del percorso logico giuridico riferito al caso concreto”. E' infatti “indubbio” , prosegue l'istante, “come la P.A. si sia arricchita dell'attività posta in essere dal ricorrente, considerato che tutti i progetti indicati in ricorso sono stati portati a termine ed hanno ricevuto il certificato di collaudo o di regolare esecuzione”, così come
è “altrettanto pacifica la diminuzione patrimoniale del ricorrente il quale ha svolto copiosa attività professionale senza ricevere i relativi compensi/incentivi previsti dalla normativa nazionale, regionale e regolamentare, più volte citata e riconosciuti dall'Amministrazione”. In ogni caso, a suo dire, il Tribunale, in adempimento del proprio dovere di qualificazione del petitum, avrebbe potuto ricondurre la domanda in parola “nell'alveo della responsabilità ex art. 2043 c.c.”. Tanto premesso, in riforma dell'impugnata sentenza, chiede la condanna di controparte al pagamento della minor somma di €18.491,43 rispetto a quella richiesta in primo grado (pari ad €20.118,99), per effetto dei pagamenti parziali del dovuto perfezionatisi durante l'iter processuale e anche dopo il pronunciamento di prime cure. Nessuno si è costituito per l' Controparte_1
.
[...]
Indi, all'udienza dell'8.5.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa come da dispositivo speso in calce alla presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia dell . Controparte_1
Passando al merito della vertenza, il ricorso merita accoglimento.
3 Basti in proposito osservare come l'Amministrazione convenuta abbia riconosciuto l'an e il quantum delle avverse pretese creditorie, laddove nella nota prot.41628 del 18/05/2023,
(All.H), inviata al ricorrente, il Dirigente del Servizio per il Territorio di Palermo, dopo avere elencato tutti gli incarichi svolti dal quale progettista e/o direttore dei Parte_1 lavori (esattamente corrispondenti a quelli dettagliatamente descritti nel ricorso ex art.414
c.p.c.), così conclude “[...] Alla luce di quanto sopra e sulla scorta degli atti di questo
Ufficio, visto il Decreto 506/AZ del 26/09/2005, la Circolare Prot. 11245 del 05/12/2005 nonché la Circolare 7128 del 17/07/2006, relativi alla ripartizione e percentuale degli incentivi ex art. 18 L. 109/94, si dichiara che, alla data odierna, sono ancora dovuti all'ex
Funzionario Direttivo Tecnico Forestale Sup. Geom. , i compensi Parte_1 incentivanti ex art. 18 della Legge 11.02.1994 n. 109, maturati per incarichi di progettazione e/o incarichi di Direzione Lavori non ancora corrisposti, per l'importo complessivo di €. 19.942,61, segnatamente [...]”; Lo svolgimento dei predetti incarichi da parte del , oltre che dalla Parte_1 documentazione in atti, è stato poi provato dalle convergenti dichiarazioni dei testi
(“Sia io che il ricorrente facevamo parte del nucleo di progettazione Testimone_1 istituito presso l'ufficio di Palermo, insieme ad altri 12 funzionari, io relativamente ad alcuni distretti ed il ricorrente relativamente ad altri, preciso però che io per quanto riguarda la fase di sicurezza ero inserito in tutti i progetti quale coordinatore per la sicurezza” “[]...preciso con riguardo ai progetti indicati in ricorso per alcuni di essi ho partecipato insieme al ricorrente alla loro redazione fermo restando che con riferimento
a tutti i progetti indicati a partire dal settembre 2009 vi ho partecipato in qualità di coordinatore della sicurezza in fase progettuale”) e “Conosco il Controparte_2 ricorrente in quanto ricordo che lo stesso è stato direttore dei lavori nell'ambito dei lavori relativi alla progettazione del vivaio Villa di Maria nel Comune di Godran “Preciso che io ho lavorato per l'Assessorato convenuto sin dal 1988 e fino al 2015 come agente tecnico forestale, poi perito forestale e infine perito forestale capo. Non ricordo con precisione gli anni in cui si svolsero detti lavori. In qualità di direttore dei lavori il ricorrente si occupa della fornitura dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, nonché di quelli per la sicurezza, quindi effettuava dei sopralluoghi, di predisporre i documenti per il pagamento delle retribuzioni degli operai”).
In proposito, diversamente da quanto reputato dal Tribunale, il primo teste dopo il settembre 2009 ha partecipato in qualità di coordinatore della sicurezza a tutti i progetti elencati in ricorso (così da avere acquisito una cognizione diretta della mansioni espletate dall'appellante), mentre i ricordi del teste sono adeguatamente precisi in ordine CP_2 sia alla delimitazione oggettiva di uno dei progetti nei quali il era stata coinvolto Parte_1 come Direttore dei lavori (“progettazione del vivaio Villa di Maria nel Comune di Godran" ), sia alla descrizione delle relative incombenze professionali (“si occupava della fornitura dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, nonché di quelli per la sicurezza, quindi effettuava dei sopralluoghi”).
4 Ritiene, infine, questo collegio che l'omessa adozione da parte dell'Amministrazione convenuta in epoca successiva all'approvazione del D.lgs.n.163/2006, di un ulteriore Regolamento finalizzato alla disciplina degli incentivi per cui è causa, non configuri condizioni ostativa al riconoscimento delle rivendicate pretese creditorie, in quanto;
- l'Assessorato regionale ha pacificamente continuato ad avvalersi per la quantificazione degli incentivi in parola dei parametri fissati dal Decreto Assessoriale n.506/AZ (cfr. nota prot.41628 del 18/05/2023, allegato H e i mandati di pagamento del 24.05.2023, di cui all'allegato I), riconoscendo un'ultrattività degli stessi fino alla loro formale sostituzione, a partire dal 2014, per effetto del nuovo Regolamento adottato nel 2016;
- ogni diversa conclusione indurrebbe all'illogica determinazione, in palese inosservanza di qualsiasi regola di diligenza e buona fede dell'agere della P.A., di escludere il diritto dei destinatari degli incarchi in oggetto a ricevere i compensi per un'attività pacificamente espletata in favore della pubblica amministrazione committente;
- vi è una sostanziale sovrapposizione contenutistica fra la disciplina dettata dall'art.18
L.109/94 e quella introdotta dall'art.92 d.lgs. 163/2006, diversificandosi semmai le due previsioni normative unicamente in punto di quantificazione della somma da ripartire (tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori), indicata, rispettivamente, in misura “non superiore all'1,5 per cento” e “non superiore al 2 per cento” dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro;
differenza della quale dovrebbe al massimo lamentarsi il ricorrente (ma ciò nella fattispecie non è avvenuto) perché potenzialmente destinatario in percentuale di un compenso più contenuto;
- il d.lgs. 163/2006 non ha previsto un'abrogazione o una perdita di efficacia dei preesistenti regolamenti adottati dalle singole amministrazioni, né ha introdotto innovative disposizioni in tema di accertamento del contributo effettivo dei partecipanti (nei diversi ruoli dei destinatari dell'incarico) alla fase progettuale e di esecuzione dell'opera pubblica. Per quanto suesposto, in riforma dell'impugnata sentenza, l
[...] deve essere Controparte_1 condannato al pagamento in favore di a titolo di incentivo ex art.18 Parte_2
L.109/94, della complessiva somma, al lordo delle ritenute di legge, di €18.491,43 oltre interessi nella misura legale decorrenti dall'11 agosto 2017 (data di ricezione del primo atto di messa in mora inviato al debitore) al soddisfo.
Importo agevolmente quantificato perché riconosciuto come dovuto dall'Amministrazione appellata nella nota prot.41628 del 18/05/2023 (all.H). Le spese di lite, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nella contumacia dell'
[...]
, in riforma della Controparte_1 sentenza n.305/2023 emessa dal Tribunale di Palermo G.L. in data 1° febbraio 2023, condanna parte appellata al pagamento in favore di della somma, al Parte_1
5 lordo delle ritenute di legge, di euro 18.491,43 oltre interessi legali decorrenti dall'11 agosto 2017 al soddisfo.
Condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, per il primo, in euro 2.560,00 e per il presente in euro 2.230,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, disponendone la distrazione ex art.93
c.p.c. in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Palermo l'8 maggio 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Maria G. Di Marco
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