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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore
12:30 in composizione monocratica:
TROVATO GIOACCHINO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 305/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Mef-Dip.finanze-Dir.giustizia Tributaria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Toscana
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag.entrate - Riscossione - Pisa
Difeso da
Difensore_7 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Pisa - Via Degli Uffizi 1 56100 Pisa PI
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720240009992824801 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720240016376361801 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliersi il ricorso
Resistenti: respingersi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava le cartelle di pagamento di cui in epigrafe, relative alla tassa automobilistica 2020 (la prima) e alla liquidazione periodica iva per il 2023 (la seconda).
A sostegno della domanda di annullamento delle cartelle, il ricorrente deduceva di avere costituito in data
2.2.2023 il Trust Ricorrente_1, nel quale erano confluiti tutti i suoi beni, ivi inclusi quelli riferibili alla Società_1 di cui esso ricorrente era socio accomandatario.
Erano, pertanto, da considerarsi nulle le notifiche delle intimazioni di pagamento effettuate nei suoi confronti invece che nei confronti del Trust.
Si costituivano separatamenrte la Regione Toscana, l'AdE di Pisa e l'ADER, resistendo alla domanda di annullamento delle cartelle.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente sostiene la singolare tesi, secondo cui, avendo conferito tutti i suoi beni nel Trust
Ricorrente_1, sarebbero nulle tutte le notifiche da lui ricevute come persona fisica.
Ora, a prescindere da ogni considerazione sulla validità del Trust (oveTozzini figura contemporaneamente come disponente e come gestore), è decisivo il rilievo che i trusts sono privi di personalità giuridica.
A questo riguardo è esplicativo il passaggio motivazionale di Cass. n. 16704/2019, che si riporta a seguire: "proprio perchè mero "insieme" di beni e rapporti giuridici destinati ad un fine determinato nell'interesse di uno o più beneficiari (Cass. n. 10105 del 2014, n. 3456 del 2015, n. 2043 del 2017, n.
31442 del 2018), il trust è privo di personalità giuridica, con la conseguenza che soggetto legittimato nei rapporti, anche processuali, con i terzi è esclusivamente il trustee nella sua veste di gestore, formale intestatario dei beni ed esercente in proprio dei diritti correlati" (cfr. anche Cass. n. 2894/2020).
Anche ipoteticamente ammettendo, quindi, la validità del Trust Tozzini, appaiono valide le notifiche effettuate direttamente nei confronti del ricorrente, sia quale intestatario dell'autovettura FC464EL, sia quale accomandatario della sas Società_1, riunendo egli nella sua persona fisica anche la qualità di trustee.
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con conseguente pronuncia in punto di spese.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti costituiti, delle spese processuali liquidate in € 714,00 oltre spese forfettarie per ogni parte.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore
12:30 in composizione monocratica:
TROVATO GIOACCHINO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 305/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Mef-Dip.finanze-Dir.giustizia Tributaria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Toscana
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag.entrate - Riscossione - Pisa
Difeso da
Difensore_7 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Pisa - Via Degli Uffizi 1 56100 Pisa PI
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720240009992824801 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720240016376361801 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliersi il ricorso
Resistenti: respingersi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava le cartelle di pagamento di cui in epigrafe, relative alla tassa automobilistica 2020 (la prima) e alla liquidazione periodica iva per il 2023 (la seconda).
A sostegno della domanda di annullamento delle cartelle, il ricorrente deduceva di avere costituito in data
2.2.2023 il Trust Ricorrente_1, nel quale erano confluiti tutti i suoi beni, ivi inclusi quelli riferibili alla Società_1 di cui esso ricorrente era socio accomandatario.
Erano, pertanto, da considerarsi nulle le notifiche delle intimazioni di pagamento effettuate nei suoi confronti invece che nei confronti del Trust.
Si costituivano separatamenrte la Regione Toscana, l'AdE di Pisa e l'ADER, resistendo alla domanda di annullamento delle cartelle.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente sostiene la singolare tesi, secondo cui, avendo conferito tutti i suoi beni nel Trust
Ricorrente_1, sarebbero nulle tutte le notifiche da lui ricevute come persona fisica.
Ora, a prescindere da ogni considerazione sulla validità del Trust (oveTozzini figura contemporaneamente come disponente e come gestore), è decisivo il rilievo che i trusts sono privi di personalità giuridica.
A questo riguardo è esplicativo il passaggio motivazionale di Cass. n. 16704/2019, che si riporta a seguire: "proprio perchè mero "insieme" di beni e rapporti giuridici destinati ad un fine determinato nell'interesse di uno o più beneficiari (Cass. n. 10105 del 2014, n. 3456 del 2015, n. 2043 del 2017, n.
31442 del 2018), il trust è privo di personalità giuridica, con la conseguenza che soggetto legittimato nei rapporti, anche processuali, con i terzi è esclusivamente il trustee nella sua veste di gestore, formale intestatario dei beni ed esercente in proprio dei diritti correlati" (cfr. anche Cass. n. 2894/2020).
Anche ipoteticamente ammettendo, quindi, la validità del Trust Tozzini, appaiono valide le notifiche effettuate direttamente nei confronti del ricorrente, sia quale intestatario dell'autovettura FC464EL, sia quale accomandatario della sas Società_1, riunendo egli nella sua persona fisica anche la qualità di trustee.
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con conseguente pronuncia in punto di spese.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti costituiti, delle spese processuali liquidate in € 714,00 oltre spese forfettarie per ogni parte.