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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/10/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI
_________
composta dai magistrati dr Massimo Escher Presidente rel. Est.
dr Concetta Pappalardo Consigliere
dr Sabrina Giuseppina Lattanzio Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 133/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] in data [...] (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
VINCIGUERRA FRANCESCO presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] in data [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
SALLEMI SEBASTIANO e dall'avv. SPATARO PINA, presso lo studio dei quali in VIA
ROMA, 200 97100 RAGUSA è elettivamente domiciliato
1 APPELLATO
Con l'intervento del Procuratore Generale
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 25/09/2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello notificato in data 7.2.2025, ha impugnato la Parte_1
sentenza n. 1144/2024, pubblicata dal Tribunale di Ragusa in data 01/07/2024, con la quale, nel pronunciare la separazione giudiziale da le veniva addebitata Controparte_1
la stessa con conseguente rigetto della domanda di assegno di mantenimento.
A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto:
1. La violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per l'esposizione delle ragioni giuridiche in forma talmente concisa e contraddittoria da rendere la motivazione prossima al tamquam non esset.
2. L'erronea dichiarazione di sussistenza dei presupposti per l'addebito della separazione, sostenendo l'illogicità della sentenza impugnata che, pur riconoscendo come indimostrata l'esistenza di una relazione extraconiugale, ha ricondotto l'addebito all'ingiustificato abbandono del tetto coniugale, allontanamento che sarebbe stato invece giustificato da una situazione di convivenza divenuta insostenibile.
3. La conseguente erroneità del rigetto della domanda di assegno di mantenimento, stante la disparità economica tra le parti e l'assenza di redditi propri adeguati.
Si è costituito in giudizio contestando la fondatezza del gravame e Controparte_1
chiedendone il rigetto. Ha inoltre proposto appello incidentale, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provata la relazione extraconiugale intrattenuta dall'appellante, chiedendo che l'addebito venisse dichiarato anche per tale motivo.
2 La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del
25/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il primo motivo di gravame, con cui si lamenta la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., è infondato nel merito. La sentenza di primo grado, seppur sintetica, espone in modo sufficientemente chiaro l'iter logico-giuridico che ha condotto alla decisione, permettendo di comprendere le ragioni della statuizione e non integrando, pertanto, il vizio di motivazione apparente.
Anche il secondo motivo, relativo all'erronea dichiarazione di addebito, è infondato.
L'appellante sostiene che il primo giudice sarebbe incorso in un errore logico nel pronunciare l'addebito per abbandono del tetto coniugale dopo aver escluso la prova di una relazione extraconiugale. Tale argomentazione non può essere condivisa.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il volontario abbandono del domicilio coniugale costituisce una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, in particolare quello di coabitazione previsto dall'art. 143 c.c. Tale condotta è di per sé sufficiente a giustificare una pronuncia di addebito, a meno che il coniuge che si è allontanato non provi l'esistenza di una "giusta causa", ossia che la sua decisione sia stata la conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza già in atto e non la causa della crisi stessa.
In relazione all'onere probatorio, inoltre, la Cassazione, ha più volte affermato che nel caso in cui sia dedotta la violazione dell'obbligo coniugale di convivenza, la prova dell'avvenuto allontanamento dal domicilio coniugale, a cura del coniuge che lo denuncia,
è sufficiente ad integrare la violazione dei doveri matrimoniali a meno che il coniuge che si è allontanato non provi che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro, o che comunque già vi era una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza
(Cass. 18 settembre 2019, n. 23284).
Nel caso di specie, l'appellante non solo non ha fornito tale prova, ma ha essa stessa qualificato come "futili" i motivi del suo allontanamento nel ricorso introduttivo di primo grado. Questa ammissione, unitamente alle contraddizioni emerse in corso di causa 3 (avendo in sede di udienza presidenziale dichiarato di essere stata cacciata di casa dal marito), rafforza la valutazione del primo giudice circa l'ingiustificatezza dell'abbandono.
Non sussiste, pertanto, l'asserita contraddizione logica nella sentenza impugnata, poiché
l'abbandono ingiustificato del domicilio coniugale costituisce un illecito civile autonomo, idoneo a fondare l'addebito a prescindere dalla prova di altre violazioni, come l'infedeltà.
Dal rigetto del motivo di gravame sull'addebito discende, quale logica conseguenza,
l'infondatezza della doglianza relativa al mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento. Ai sensi dell'art. 156 c.c., presupposto indefettibile per il riconoscimento del diritto al mantenimento è che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente. Essendo confermato l'addebito a carico di viene meno Parte_1
il fondamento giuridico della sua pretesa economica.
L'appello incidentale proposto da volto ad ottenere l'affermazione Controparte_1
dell'addebito anche per la violazione del dovere di fedeltà, resta assorbito dal rigetto dell'appello principale e dalla conseguente conferma della statuizione di addebito.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 1144/2024 del Tribunale di Ragusa, ogni Parte_1 contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
• Rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
• Dichiara assorbito l'appello incidentale proposto da Controparte_1
• Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
• Condanna alla rifusione delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio in favore di che liquida in € 6521,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Corte, il 02/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dr Massimo Escher
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