Rigetto
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/07/2025, n. 6067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6067 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06067/2025REG.PROV.COLL.
N. 04162/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4162 del 2022, proposto da Finvi Investimenti Industriali e Immobiliari S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Barletta, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Prato, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Bartalesi, Paola Tognini e Stefania Logli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, n. 1550/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Prato;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Luciano Barletta e Paola Tognini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Finvi Investimenti Industriali e Immobiliari S.r.l. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento del provvedimento di archiviazione della domanda di rilascio del certificato di Abitabilità del Comune di Prato del 25 maggio 2015.
2. Con domanda presentata in data 26 febbraio 2015 la società appellante chiedeva al Comune di Prato il rilascio del certificato di abitabilità relativamente ad un appartamento di sua proprietà, sito in Piazza del Collegio n. 6 a Prato, già oggetto di una sanatoria edilizia, rilasciata in data 29 luglio 2008, rispetto ad alcune opere interne di manutenzione straordinaria ed estesa al cambio di destinazione (uso abitativo).
L’archiviazione della richiesta disposta dal Comune veniva motivata con l'inosservanza dell'altezza interna minima di 2,70 metri, stabilita per i vani abitabili dal d.m. 5 luglio 1975, oltre che dal p.7.1.1 del Regolamento Edilizio allegato G, con la mancanza dei requisiti minimi di aereo-illuminazione, con l’assenza dell’impianto di riscaldamento, e con la mancanza della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico alla regola dell’arte relativo alle parti condominiali, della dichiarazione di conformità dell’impianto idrosanitario alla regola dell’arte, della dichiarazione di conformità alla regola dell’arte dell’impianto di trasporto e utilizzazione del gas all’interno dell’edificio e del certificato di conformità dell’opera al progetto contenuto nel titolo abilitativo o nelle varianti ad esso, nonché alle norme igienico-sanitarie, alle barriere architettoniche e alle istruzioni tecniche.
3. La sentenza ha respinto il ricorso in primo luogo perché ha rilevato che l’invocata deroga ad alcuni parametri in caso di condono, consentita dall’art. 35, comma 20, l. 47/1985, non può escludere l’applicazione dei requisiti di salubrità degli immobili, che risultino imposti, ai fini del rilascio dell’agibilità, da norme di rango primario, indipendentemente dal fatto che dette norme siano integrate o attuate mediante disposizioni di rango secondario. Ha, infatti, sottolineato che la differenza tra la sanatoria edilizia ed il certificato di abitabilità: l’ammissibilità dell’immobile a sanatoria edilizia non escluderebbe la necessità di accertarne la salubrità dell’edificio.
Ha infine escluso che il profilo del difetto documentale fosse determinante per il rigetto dell’istanza e quindi irrilevante sul piano processuale.
4. L’appello è affidato a quattro motivi.
4.1. Il primo censura la mancata valutazione del difetto di motivazione che era stato contestato in ordine al provvedimento impugnato anche perché non avrebbe valutato la omessa applicazione della circolare ministeriale del 17 giugno 1995 n. 2241UL.
Inoltre quanto alla disciplina introdotta dall'art 10, comma 2, d.l. 76/2020, non era stata proposta alcuna censura ma l’appellante si era limitata a rilevare come essa confermasse l'interpretazione fatta propria dal Ministero dei Lavori Pubblici con la circolare del 1995 attribuendo alla norma sopracitata natura interpretativa anziché innovativa.
4.2. Il secondo motivo deduce che il T.a.r. avrebbe equivocato la natura del secondo motivo del ricorso originario che non affermava esservi un’automatica acquisizione dell’abitabilità per gli immobili per effetto della concessione del condono. L’originaria censura voleva evidenziare la contraddittorietà tra la ritenuta ostatività al rilascio dell’abitabilità per l’assenza dei requisiti previsti dal regolamento censura e l’affermazione contenuta in precedente provvedimento del Comune relativo al medesimo immobile circa il fatto che in mancanza di abitabilità, perderebbe di utilità la sanatoria concessa nel 2008 che riguardava il cambio di destinazione.
4.3. Il terzo motivo lamenta l’illegittimità del diniego basato sulla carenza di documenti la cui produzione non era stata richiesta dalla p.a. alla società ed evidenziando a tal riguardo che il responsabile del procedimento avrebbe avuto l’onere di acquisire d’ufficio la documentazione mancante prima di procedere al diniego.
4.4. Il quarto motivo critica il difetto di istruttoria in considerazione dell’irrilevanza della documentazione indicata come mancante nel diniego impugnato, in parte perché già prodotta dalla ricorrente, e in parte in quanto non pertinente alla fattispecie.
5. Il Comune di Prato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello non è fondato.
6.1. Il primo motivo contesta il difetto di motivazione partendo dal presupposto che l’unico impedimento al rilascio del certificato di abitabilità può sorgere dal mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 35, comma 20, l. 47/1985. Nel caso in esame l’assenza dei requisiti di altezza e di aeroilluminazione e relativi all’impianto di riscaldamento non sarebbe rilevante ai sensi del citato art. 35, mentre il d.m. 5 luglio 1975, posto a fondamento del provvedimento impugnato, non rientra tra le norme di rango primario non derogabili e quindi non può impedire la concessione dell’abitabilità.
La lettura della normativa appena indicata non è conforme all’indirizzo giurisprudenziale in materia. Il riferimento espresso contenuto nella norma suindicata alla possibilità di rilasciare il certificato di abitabilità anche in deroga a norme regolamentari purché le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non può escludere l’applicazione dei requisiti di salubrità degli immobili.
Tali requisiti sono richiesti da norme primarie come l’art. 221 T.U.L.S. integrato da norme regolamentari come appunto il d.m. 5 luglio 1975.
Il Collegio, inoltre, condivide la valutazione del T.a.r. circa il carattere innovativo e non interpretativo dell’art. 10, comma 2, d.l. 76/2020; il riferimento agli immobili costruiti prima del 5 luglio 1975 e la limitazione della deroga a particolari tipi di edifici sono precisazioni che non si trovavano nella precedente disciplina e che denotano il carattere innovativo della novella legislativa che non può applicarsi ad u procedimento conclusosi prima della sua entrata in vigore.
6.2. Il provvedimento di condono del 29 luglio 2008 precisava che il titolo in sanatoria prescindeva
dal rispetto delle norme regolamentari igienico sanitarie cosicché si sarebbero potute verificare future limitazioni al rilascio di successi titoli edilizi o per particolari usi dell’immobile.
Tale avvertenza fa venir meno qualsiasi ipotesi di contraddittorietà tra il provvedimento di condono ed il diniego del certificato di abitabilità.
6.3. Il terzo ed il quarto motivo non sono rilevanti poiché l’archiviazione della richiesta è stata determinata dalla mancanza dei requisiti sostanziali in precedenza indicati; la documentazione mancante cioè la certificazione relativa all’impianto gas e quello di conformità dell’opera al progetto contenuto nel titolo abilitativo o insufficiente ossia la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico relativo all’unità immobiliare ed attestato di certificazione energetica, sono elementi ulteriormente ostativi per cui era inutile acquisire la documentazione poiché il certificato non poteva essere comunque rilasciato.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante a rifondere al Comune di Prato le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 4.000 (quattromila) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO