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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 27/10/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI SAVONA In composizione monocratica in persona del dott. EF PO
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa RG 1680/2024 tra
Sig.ra , (cod. fisc. ), residente in [...] C.F._1
Mameli, n° 21, elettivamente domiciliato in Alassio (SV), alla via Milite Ignoto, n° 11, presso lo studio dell'avv. Roberta Banchio (cod. fisc. ; PEC C.F._2
, che la rappresenta e difende giusta procura in atti Email_1
- attrice
, cod. fisc. e P. IVA con sede in Savona Parte_2 P.IVA_1
(SV), Piazza Sandro Pertini n. 10, in persona del Direttore Generale in carica e legale rappresentante pro-tempore, dott. , rappresentata e difesa, in virtù di delega in Parte_3 atti dall'avv. Michele SPOTORNO, cod. fisc. – P.E.C. CodiceFiscale_3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Email_2
IE RE (SV), via Ghirardi n. 42
- convenuta
Dott. , cod. fisc. , residente in [...] C.F._4
Visca, n° 19/5 e dott. cod. fisc. , residente in Savona, Controparte_2 C.F._5 alla via M.B. Solari, n° 3/13
- convenuti contumaci Oggetto: Responsabilità sanitaria
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ATTRICE
Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della domanda proposta: IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE E/O COME MEGLIO RITENUTO: Accertare e dichiarare la responsabilità dell' (P. IVA , in persona CP_3 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, con sede legale in Savona, alla Piazza Sandro Pertini, n° 10, (PEC E sl2.liguria. ) e dei sanitari dott. , cod. fisc. Email_3 Controparte_1
, residente in [...]5 (PEC C.F._4
ed il dott. cod. fisc. Email_5 Controparte_2
, residente in [...]13 (PEC C.F._5
per i danni patrimoniali e non patrimoniali causati alla sig.ra Email_6
a causa del negligente, imprudente e imperito trattamento sanitario tenuto e per Parte_1
l'effetto,
1 NEL MERITO: Dichiarare tenuti e condannare in via fra essi solidale e/o alternativa e/o come meglio ritenuto l' (P. IVA ), in persona dell'amministratore pro tempore, con sede legale CP_3 P.IVA_1 E in Savona, alla Piazza Sandro Pertini, n° 10, (PEC sl2.liguria. ) e dei sanitari dott. Email_3
, cod. fisc. , residente in [...] C.F._4
19/5 (PEC ed il dott. cod. fisc. Email_5 Controparte_2
, residente in [...]13 (PEC C.F._5
: 1) a risarcire all'odierna ricorrente ut supra le lesioni Email_6 personali tutte (comprensive di personalizzazione massima) dalla stessa patite e patende in conseguenza dell'infortunio per cui è causa, che si quantificano in gg. 15 a titolo di I.T.T., gg. 30 a titolo di I.T.P. al 50%, gg. 150 a titolo di I.T.P. al 25%, con postumi permanenti nella misura dell'8% della totale per un importo complessivo pari ad Euro 25.227,50 (con applicazione della tabella 2021 di riferimento del Tribunale di Milano vd doc. 7) ovvero in quell'altro – maggiore o minore – come da esito della CTU medico-legale eseguita nel presente giudizio;
2) a rimborsare all'odierna ricorrente l'importo di Euro 1.356,50 dalla stessa sostenuto per pagamento tickets, accertamenti diagnostici, visite specialistiche, terapie riabilitative, acquisto medicinali, etc. (vd. doc. 8). Domande subb. 1) e 2) maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dell'intervento (17.05.2022) all'effettivo pagamento. IN OGNI CASO: Con vittoria con il favore di spese, compensi di causa, rimb. forf. 15% oltre oneri di legge, CTU e CTP. IN VIA ISTRUTTORIA: Si richiamano i documenti prodotti in giudizio. Si insiste per l'ammissione di prova orale per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che antecedentemente all'infortunio per cui è causa la sig.ra era solita Parte_1 sbrigare quotidianamente le faccende di casa, rifacendo i letti, lavando i pavimenti, cucinando, etc.;
2) Vero che nel periodo dall'intervento chirurgico (1° intervento 17.05.'22) all'estate 2023 (2° intervento 3.01.23) la sig.ra non ha potuto svolgere alcuna mansione in casa e Parte_1 doveva essere aiutata;
3) Vero che tuttora la sig.ra per svolgere le normali attività in casa deve Parte_1 interrompersi di continuo onde riposarsi avvertendo dolori alla parte lombare e alle gambe come accade anche camminando per strada;
3) Vero che la sig.ra ha un cane e nel periodo dall'intervento chirurgico (1° Parte_1 intervento 17.05.'22) all'estate 2023 (2° intervento 3.01.23) ha dovuto essere aiutata dalle amiche per prendersene cura;
4) Vero che antecedentemente all'infortunio per cui è causa sig.ra era solita Parte_1 frequentare due volte alla settimana i corsi di francese ed inglese tenuti dall'Università delle Terze Età di Alassio;
5) Vero che nel periodo dall'intervento chirurgico (1° intervento 17.05.'22) all'estate 2023 (2° intervento 3.01.23) la sig.ra non ha potuto frequentare i corsi dell'UniTre; Parte_1
6) Vero che antecedentemente all'infortunio per cui è causa sig.ra era abbonata Parte_1 al Cineforum di Alassio ed essendo una appassionata di cinema solita recarsi anche alla Multisala di Cisano Sul Neva;
7) Vero che nel periodo dall'intervento chirurgico (1° intervento 17.05.'22) all'estate 2023 (2° intervento 3.01.23) la sig.ra non ha potuto frequentare il Cineforum né le sale Parte_1 cinematografiche né il teatro e cosi anche ristoranti e quant'altro;
8) Vero che antecedentemente all'infortunio per cui è causa la sig.ra svolgeva la Parte_1 propria attività di consulente finanziario gestendo il proprio portafoglio clienti;
2 9) Vero che nel periodo dall'intervento chirurgico (17.05.'22) al 31.12.2022 (data in cui furono mandate le dimissioni) la sig.ra non ha potuto svolgere la propria attività salvo Parte_1 qualche attività ordinaria non rimandabile;
10) Vero che la sig.ra ha deciso di dimettersi in quanto la situazione fisica Parte_1 rendeva impossibile svolgere con diligenza il proprio lavoro. Si indicano a testi, salvo altri, la sig.ra , residente in [...]
Mameli; la sig.ra residente in [...]10; la sig.ra Testimone_2
c/o Hotel Gabbiano di Alassio, via L. Da Vinci. Testimone_3
CP_3
Voglia il Tribunale ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna pronuncia e/o declaratoria:
in via preliminare e previa revoca dell'ordinanza resa in data 19/06/2025, rimettere la causa in istruttoria e disporre la rinnovazione della C.T.U. medico-legale resa in corso di causa, da affidarsi a diversi Consulenti o, in via subordinata, disporre un supplemento di C.T.U. o la chiamata dei CC.TT.UU. a chiarimenti, affinché, nel contraddittorio con i CC.TT.PP., venga smontato il device (pinza endocatch) rammostrato in sede d'udienza del 06/06/2025 al fine di verificare se al suo interno vi sia o meno un pezzo contenente il frammento/corpo estraneo estratto della ricorrente ed oggetto di causa (rammostrato anch'esso in sede d'udienza del 06/06/2025);
- in via principale, nel merito: respingere le domande di parte ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata, sempre nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di cui sopra, contenere le medesime nei limiti dello stretto diritto e di quanto allegato e provato;
- in ogni caso: con vittoria delle spese e competenze del giudizio, ivi comprese quelle del procedimento di mediazione.
*****
FATTO
La sig.ra conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_4 nonché i dottori e deducendo la responsabilità della struttura Controparte_1 Controparte_2 sanitaria e dei sanitari per le conseguenze dannose derivanti dall'intervento di colecistectomia laparoscopica eseguito presso l'Ospedale San Paolo di Savona in data 17.05.2022, all'esito del quale – secondo quanto allegato – un corpo estraneo metallico sarebbe stato lasciato nell'addome della paziente, venendo poi rinvenuto e successivamente estratto con ulteriore intervento chirurgico eseguito in data 03.01.2023.
La ricorrente rappresentava di essersi inizialmente rivolta al dott. nel dicembre Controparte_1
2021 per coliche biliari, che le era stato consigliato un intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica e che tale intervento era stato eseguito presso l' in data 17.05.2022 dai dott. CP_4
e , con dimissioni il giorno successivo in buone condizioni Controparte_2 Controparte_1 generali. Tuttavia, nei giorni successivi, la paziente lamentava dolori addominali e, in data 31.05.2022, si recava nuovamente presso l'Ospedale San Paolo di Savona, ove veniva ricoverata sino al 06.06.2022; in tale data veniva eseguita una TAC addome, che evidenziava la presenza di una formazione endoaddominale a destra, con componente centrale disomogenea, inizialmente ritenuta compatibile con un ematoma in fase di organizzazione.
Dalla lettera di dimissione del 06.06.2022 risultava una progressiva remissione della sintomatologia dolorosa e buone condizioni generali. In data 02.01.2023, tuttavia, la sig.ra veniva Pt_1 nuovamente ricoverata presso la S.C. di Chirurgia Generale dell'Ospedale San Paolo di Savona “per
3 riscontro di colelitiasi ed ispessimento sospetto della parete della colecisti”, e il giorno seguente, 03.01.2023, veniva sottoposta a intervento chirurgico, nel corso del quale veniva evidenziato un filo metallico lungo 2 cm, di spessore inferiore al millimetro e forma ondulata, localizzato nell'omento in prossimità della grande curvatura gastrica, che veniva rimosso. Il decorso post-operatorio si concludeva con dimissioni in data 07.01.2023.
Ritenendo che tale corpo estraneo fosse stato dimenticato nell'addome durante l'intervento del 17.05.2022 e che tale condotta integrasse profili di colpa grave, la ricorrente domandava la condanna dell' e dei dott. e , in solido o in via alternativa, al risarcimento CP_4 CP_2 CP_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nei termini indicati nell'atto introduttivo, nonché al rimborso delle spese mediche sostenute, con rivalutazione ed interessi dalla data dell'evento lesivo.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto integrale delle domande e il favore delle CP_4 spese, contestando in fatto e in diritto ogni prospettazione attorea. I dottori e Controparte_1 non si costituivano e venivano dichiarati contumaci all'udienza del 15.11.2024. Controparte_2
Alla stessa udienza venivano concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 281- duodecies, comma 4, c.p.c.
All'esito del deposito delle memorie, la causa veniva rinviata all'udienza del 14.02.2025, nella quale le parti insistevano per l'ammissione delle istanze istruttorie. Con provvedimento del 18.02.2025, il Giudice, sciolta la riserva, disponeva una consulenza tecnica medico-legale, nominando quale CTU il dott. di Milano e autorizzandolo ad avvalersi, per le Persona_1 indagini di sua competenza, del dott. medico specialista. Persona_2
Espletata la CTU, all'udienza fissata per l'esame dell'elaborato peritale in data 06.06.2025, la difesa dell' contestava le conclusioni del CTU, chiedendo lo smontaggio del device monouso (pinza CP_4 endocatch) in contraddittorio e la rinnovazione dell'accertamento peritale;
la difesa della ricorrente si opponeva, facendo rilevare che non spettava al collegio tecnico procedere allo smontaggio del device e che l'onere della prova era già stato assolto documentalmente. Il Giudice si riservava sulla richiesta.
Con ordinanza del 19.06.2025 il Giudice dichiarava la causa matura per la decisione, assegnava i termini per il deposito delle difese finali (comparse conclusionali e repliche) e fissava l'udienza ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c. per il giorno 17.10.2025.
In prossimità di tale udienza, entrambe le parti depositavano le rispettive comparse conclusionali. La difesa della ricorrente ribadiva la piena responsabilità dei convenuti, la conferma del nesso causale e la fondatezza delle richieste risarcitorie secondo gli importi quantificati anche alla luce della CTU medico-legale. La difesa dell' dal canto suo, contestava integralmente le tesi CP_4 avverse, eccepiva la nullità della CTU per violazione del metodo scientifico, l'assenza di nesso causale tra l'intervento del 17.05.2022 e il corpo estraneo rinvenuto, nonché l'eccessiva quantificazione del danno richiesta dalla ricorrente, invocando in ogni caso una drastica riduzione del quantum e la compensazione o limitazione delle spese di lite.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono pacifici.
4 Dall'istruttoria espletata e, in particolare, dall'elaborato peritale medico-legale redatto dal CTU dott. condiviso dallo specialista di branca, emerge in modo chiaro e univoco che Persona_1 il corpo estraneo metallico rinvenuto nell'addome della sig.ra in occasione dell'intervento Pt_1 del 03.01.2023 deve ritenersi causalmente riconducibile all'intervento di colecistectomia laparoscopica eseguito presso l' in data 17.05.2022. CP_4
In particolare, il CTU ha accertato:
• che prima dell'intervento del 17.05.2022 la paziente non presentava alcun corpo estraneo in sede addominale, come documentato dagli esami precedentemente eseguiti;
• che il corpo estraneo presentava caratteristiche morfologiche e dimensionali (filamento metallico di 2 cm, spessore inferiore al millimetro, forma ondulata) compatibili con componenti di dispositivi monouso (endocatch o simili) utilizzati per l'estrazione della colecisti;
• che la localizzazione anatomica del corpo estraneo era perfettamente coerente con il sito operatorio del pregresso intervento laparoscopico;
Cont
• che l'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa dell' consistente in una ingestione accidentale del corpo estraneo con successiva migrazione spontanea attraverso il tratto gastrointestinale, è priva di riscontri clinici e scientifici, essendo incompatibile sia con la natura del materiale, sia con l'assenza di lesioni endoluminali documentate.
Il CTU ha, quindi, coerentemente ritenuto che il corpo estraneo sia stato introdotto in tale occasione
“con criterio del più probabile che non”, applicato secondo il principio civilistico della probabilità prevalente e della esclusione di altre cause alternative plausibili.
La consulenza tecnica ha altresì accertato l'esistenza di nesso causale tra l'introduzione del corpo estraneo e la successiva sintomatologia dolorosa riferita dalla paziente, nonché la necessità del secondo intervento chirurgico del 03.01.2023 per la rimozione del frammento metallico.
Tali conclusioni sono pienamente condivise dal Giudice, perché sorrette da approfondito esame documentale, coerenti con la letteratura scientifica, logicamente argomentate e conformi all'orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte, secondo cui, nei casi in cui sia riscontrata la presenza, all'esito di un intervento chirurgico, di un corpo estraneo all'interno del paziente, opera la presunzione di responsabilità della struttura sanitaria, con conseguente inversione dell'onere della prova, gravando sulla struttura stessa l'obbligo di dimostrare che l'evento lesivo si è verificato per fattori imprevedibili o inevitabili con la diligenza richiesta (Cass. civ., Sez. III, n. 577/2008; n. 18392/2017).
Nel caso di specie, la struttura sanitaria non ha fornito prova liberatoria e non ha dimostrato che l'evento sia riconducibile a un caso fortuito, a forza maggiore o a condotta imprevedibile del paziente;
le tesi alternative prospettate dall' come quella dell'ingestione alimentare, sono CP_4 state correttamente giudicate dal CTU prive di fondamento documentale e scientifico.
L'eccezione di nullità della CTU sollevata dall' basata sulla mancata esecuzione di CP_4 smontaggio del device chirurgico, non può essere accolta.
In primo luogo, va osservato che il Consulente tecnico nominato dal Giudice ha dato puntuale riscontro alle osservazioni dei consulenti di parte, chiarendo espressamente che l'accertamento del nesso causale, in ambito di responsabilità sanitaria, deve essere condotto secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, che non richiede la dimostrazione della causa in termini di
5 assoluta certezza scientifica, bensì sulla base di un giudizio di elevata probabilità logico-razionale fondato sulla documentazione clinica, sul decorso anamnestico e sui dati oggettivi rilevati. Il CTU ha pertanto legittimamente escluso la necessità di procedere allo smontaggio fisico del device chirurgico utilizzato durante l'intervento del 17.05.2022, rilevando che la natura, la morfologia e la localizzazione anatomica del corpo estraneo rinvenuto sono già di per sé sufficienti, secondo scienza medica, a farne risalire l'introduzione all'atto chirurgico in questione, con esclusione di plausibili cause alternative.
Cont Quanto all'ipotesi, prospettata dall' di possibile ingestione accidentale del corpo estraneo tramite alimenti, il CTU ha fornito motivata e puntuale confutazione, evidenziando come tale ricostruzione sia incompatibile con le caratteristiche fisiche del frammento metallico, con la sua sede anatomica, con l'assenza di qualsivoglia segno clinico di migrazione endoluminale e, soprattutto, con la documentata assenza di corpo estraneo in epoca antecedente l'intervento. Le deduzioni del CTU risultano pertanto sorrette da argomentazioni logico-scientifiche coerenti e aderenti al caso concreto, che escludono la configurabilità di una motivazione meramente ipotetica o apparente.
Giova inoltre rilevare che la lamentata mancanza, in cartella clinica, dell'etichetta identificativa del device utilizzato non costituisce motivo di invalidità della CTU, bensì elemento di grave carenza documentale a carico della struttura sanitaria, che non può trarre vantaggio dalla propria omissione, alla luce del principio di vicinanza della prova e del consolidato indirizzo della Suprema Corte secondo cui, in caso di rinvenimento di corpo estraneo all'esito di un intervento, “opera una presunzione di colpa a carico della struttura, che può essere vinta solo mediante la prova positiva del caso fortuito o della causa non imputabile” (Cass. civ., Sez. III, n. 18392/2017; n. 577/2008).
Per tali ragioni, l'elaborato peritale appare immune dai vizi dedotti, pienamente attendibile sul piano scientifico e giuridicamente utilizzabile ai fini della decisione, siccome correttamente motivato, rispettoso del contraddittorio e conforme ai criteri legali in tema di nesso causale civile.
Ciò posto, la CTU ha accertato che la sig.ra ha subito un danno alla salute quantificabile Pt_1 in:
• invalidità temporanea nelle misure di 10 giorni al 100%, 20 giorni al 75%, 40 giorni al 50% e 60 giorni al 25%;
• postumi permanenti pari al 4%, derivanti dalla formazione di aderenze conseguenti al reintervento chirurgico e documentate in maniera clinicamente coerente.
Tali risultanze non sono state efficacemente contestate dai convenuti con elementi idonei a superare le conclusioni tecniche del CTU;
le osservazioni dei consulenti di parte resistente non contengono rilievi scientifici idonei a minare la logicità e la completezza della CTU, ma si limitano a prospettare scenari puramente teorici e non aderenti al caso concreto.
Il calcolo del danno risarcibile verrà effettuato di seguito in base alle tabelle di Milano attualmente vigenti, con l'avvertenza che non si procederà ad applicare alcuna personalizzazione del danno non patrimoniale, in quanto parte attrice non ha allegato né provato circostanze specifiche, eccezionali o peculiari idonee a dimostrare ripercussioni soggettive ulteriori rispetto a quelle tipizzate e ordinariamente considerate dalla liquidazione tabellare del danno biologico permanente e temporaneo.
Le conseguenze lamentate – quali dolore fisico, disagio, controlli, necessità di un secondo intervento e presenza di postumi stabilizzati al 4% – risultano già integralmente comprese nel punto
6 tabellare, che incorpora anche la componente dinamico-relazionale media. Sul punto si vedano ex pluribus:
• Cass. Civ., Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28989 la quale ha stabilito che “la personalizzazione del danno non patrimoniale costituisce eccezione e presuppone l'allegazione e la prova di specifiche circostanze ulteriori rispetto a quelle ordinarie già considerate nella liquidazione tabellare base”.
• Cass. Civ., Sez. III, 31 gennaio 2019, n. 2788 che ha affermato che “non è consentito riconoscere una duplicazione risarcitoria, attribuendo nuovamente, sotto forma di personalizzazione, pregiudizi che sono già elementi costitutivi del danno biologico base”.
• Cass. Civ., Sez. Unite, 11 novembre 2008, n. 26972 ove è stato affermato che il danno alla salute ha natura unitaria e che le Tabelle di Milano rappresentano il sistema più idoneo a garantire l'integrale risarcimento, “salva personalizzazione solo in presenza di allegazioni specifiche e puntuali”.
Il caso di specie non presenta elementi straordinari o eccezionali ulteriori rispetto alle conseguenze tipiche e normali della lesione accertata;
pertanto, la liquidazione tabellare base è da ritenersi satisfattiva e completa.
Tabelle del Tribunale di Milano – Edizione 2024 – Età danneggiata: 66 anni – Invalidità accertata: 4% – Nessuna personalizzazione-
Età del danneggiato alla data del sinistro 66 anni Percentuale di invalidità permanente 4% Punto danno biologico € 1.654,52 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 413,63 Punto danno non patrimoniale € 2.068,15
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Danno biologico risarcibile € 4.467,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 5.584,00
Invalidità temporanea totale € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00 Totale danno biologico temporaneo € 6.900,00
Totale generale: € 12.484,00
Totale complessivo (al netto di rivalutazione e interessi) € 12.484,00.
7 Ai sensi dell'orientamento consolidato della Corte di cassazione nel caso di danno non patrimoniale da fatto illecito, la liquidazione deve avvenire in valore attuale, con rivalutazione monetaria dal momento dell'evento lesivo (maggio 2022) alla data della presente sentenza, al fine di garantire l'integralità del ristoro, e con interessi compensativi calcolati sulla somma annualmente rivalutata, a decorrere dalla data dell'illecito fino al soddisfo.
Per la componente di danno patrimoniale (spese mediche documentate), trattandosi di esborso già sostenuto, spettano interessi legali ex art. 1224 c.c. dalla data dei singoli pagamenti sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 147/22.
*****
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 1680/2024, così provvede:
1. accerta e dichiara la responsabilità dell' in persona del legale rappresentante CP_3 pro tempore, nonché dei dottori e , in solido tra loro, Controparte_2 Controparte_1 per l'illecito sanitario verificatosi in occasione dell'intervento del 17.05.2022, da cui è derivato il danno alla salute della sig.ra ; Parte_1
2. condanna i suddetti convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1
, della somma di € 12.484,00 oltre:
[...]
o rivalutazione monetaria sulla componente di danno non patrimoniale dalla data dell'evento dannoso (17.05.2022) alla data della presente sentenza;
o interessi compensativi, da calcolarsi sulla somma annualmente via via rivalutata ai sensi dei criteri indicati in motivazione, dalla data dell'evento sino al saldo;
o interessi legali sulla somma liquidata a titolo di spese mediche, dalla data dei relativi esborsi sino al saldo;
3. condanna altresì i convenuti, sempre in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore della parte attrice in complessivi euro 3.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge ed oltre refusione delle spese di CTU e di CTP oltre refusione del CU di legge.
Savona, 27.10.2025
Il Giudice
EF PO
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