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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI B ARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tri bunal e di B ari , Prim a S ezione ci vi le, in com posi zi one coll egi al e, nell e pers one dei Gi udi ci:
Dr.ss a Rosella Nocera President e
Dr.ss a Tizi ana Di Gi oia Giudi ce relatore
Dr. Em anuele Pint o Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a procedura is cri tta sotto il n. 3754/ 2024 R .G. V.G., promossa con ricorso congiunt o ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato il 16.07.2024, pendent e t ra
, nat a a Tri ggi ano (B A) il 20.08.1972, Parte_1 rappresent ata e di fes a dagli Avv.ti Angel a R ochira e Gia nst efano
Romanel li e
nato a [...] ano (B A) il 26.09.1968, Parte_2 rappresent ato e di feso dagli Avv.ti Onofri o Dani el e Gonnel la e Ni col a
Selvaggi
nonché
Pubblico Minis tero press o il Tribunal e di BA.
OGGETTO: cess azione degli effetti ci vi li del mat rim onio su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c.
I N F A T T O E D I R I T T O
Con il ri cors o congiunto ex art . 473 -bi s.51 c.p.c. deposit ato i l 16.0 7.2024,
e prem esso che: Parte_1 Parte_2
- avevano contratt o matrim oni o concordat ario, in regi me di com unione dei beni , il 18.06.1992 in Tri ggi ano, trascritto nel regist ro degli att i di m at rimonio del Comune del l uogo di celebrazione (anno 1992 – part e II, S eri e A, n. 39);
- dall'unione coniugale nascevano due figli: il 06.06.1995 e Per_1 il 28.06.2005; Per_2
- la casa famili are, sit a in Tri ggi ano (B A) al Vico Antoni o Vivaldi n.
14, era in comunione tra l e parti;
- la s ig.ra aveva proposto ri cor so dinanzi al Tribunal e di BA Pt_1 per ot tenere l a separazione personale dal sig. Parte_2
- il giudi zio di s eparazione era ancora pendent e;
- il Tri bunal e di BA , con sent enza non defi niti va n. 3431/2022 del
23.09.2022, aveva di chi arat o separazi one dei coniugi;
- le parti si erano accordat e anche in ordi ne all e condi zi oni con cui divorziare;
tutto quanto premess o, chi edevano al Tribunale di B ari di recepire t ali l oro accordi, di chi arando espress am ent e di non vol ersi ri concili are e di vol ersi avval ere della facolt à di s ostit ui re l 'udi enza con il deposit o di not e scrit te.
Con decreto del 21.08.2024, il Presidente, l ett o il ri corso, disponeva l a comparizione personale delle parti per l'udienza del 17.12.2024.
All'udienza del 17.12.2024, il Giudice delegato, ri levato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in C amera di consigl io.
Il Pubbli co Minist ero rendeva parere favorevol e il 29.8.2024.
*****
La domanda di cess azione degli effetti civil i del m at rim oni o su ri corso congiunto è fondat a e m erit a, pert ant o, accoglim ento sussist endo l e condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successi ve modifi che.
Invero, dall a copi a dell a s entenza non definit iva sul lo stat us, resa nel giudi zio di s eparazi one, em erge non solo che i coniugi sono separati m a che dalla data dell'udienza di compari zione tenutasi in quel procedimento a quella di proposi zi one del present e ri corso risul ta compi ut o il t ermine di l egge ri chi est o dal la cit at a norm a.
All a stregua del le risult anze del la document azione anagrafi ca i n att i, inolt re, appare legitt imo desum ere c he dall a dat a dell a com pari zi one del giudi zio separativo ad oggi l e parti siano vissut e ini nt errott ament e separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella com unione m ateri al e e spi ritual e necessaria al perdurare del m atrimonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognom e che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del m atrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione, nei cui atti il m at rim onio ris ult a t rascri tto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P . R. n. 396/2000.
Quanto ai rapporti person al i ed economici t ra l e parti , le pattui zi oni concordat e (nul la a ti tolo di assegno divorzil e;
obbligo a carico del Pt_2 di cont ri bui re al m antenim ento del figli o con un assegno mensile pari Per_2 ad € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e le u lteriori condizioni concordat e tra le part i) sono conformi all a legge e, pert ant o, devono essere recepit e in s entenza.
Le spese proces suali sono com pensat e i nt egralment e t ra l e parti attesa l a nat ura del la cont roversi a.
La sent enza è provvi sori am ent e esec uti va per l egge.
P.Q.M.
Il Tribunal e di B ari -Prim a S ezione civil e - defi nitivam ent e pronunci ando sull a dom anda congi unt a propost a da e Parte_1 Parte_2 nel giudi zio n. 3754/2024 R .G. V.G., i n composi zione coll egi al e, con l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
1. dichiara l a ces sazione degli effetti civi li del m at ri monio concordat ario cel ebrat o t ra i coniugi anzi det ti i n Triggiano il
18.06.1992, t ras cri tt o nel regi stro degli at ti di m at rimonio del
Comune del luogo di cel ebrazi one (anno 1992, atto n. 39, parte 2, serie A) alle condizioni concordat e nel ricorso congiunt o da intendersi qui i ntegralm ent e t rascri tte;
2. la m ogli e perde i l cognom e del m arit o;
3. ordi na al Cancell iere di trasm ett ere copi a della present e sent enza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune s uindicat o per le annot azioni e gl i ult eri ori adempim enti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4. spese compens at e.
Così decis o i n B ari, nell a Cam era di consiglio dell a P rim a S ezione civil e del Tribunale, il giorno 4 febbrai o 2025.
IL GI U D I C E E S T E N S O R E
Dr.s sa Ti ziana Di Gioia
I L PR E S I D E N T E
Dr.ssa Rosella Nocera